Art. 5.
Il programma, delle opere relative alla viabilita' statale da realizzare in base alla presente legge e l'ordine da seguirsi nella esecuzione sono determinati dal Ministro per i lavori pubblici.
Il programma, delle opere relative alla viabilita' statale da realizzare in base alla presente legge e l'ordine da seguirsi nella esecuzione sono determinati dal Ministro per i lavori pubblici.