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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino_________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 247/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 267/2022 emessa in data 5.4.2022 dal Tribunale- GL di Locri e vertente tra
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa ARte_1
dall'Avv. Rosa Lombardo, pec Email_1
APPELLANTE-
e rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Macrì (Pec - fax: 0964/21857) Email_2
APPELLATA -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso , in servizio presso l'AS 9 di Locri (oggi Controparte_1 [...]
) - chiedeva al Tribunale di Locri di: ARte_1 ARte_2
- “accertare la sussistenza, in capo a parte ricorrente, dei diritti vantati per differenze retributive a titolo di:
1. tabellare e fasce quale C3 con assegno ad personam dal 01/01/2007 al 31/12/2009 e
C4 dal gennaio 2010 al 31/12/2011, per un importo di euro 2544,10,
Pa 2. da gennaio 2008 al 28/02/2014, per un importo di euro 1225,79;
3. indennità divisa periodo da 01/07/2012 al 28/02/2014. Il tutto per un totale complessivo di euro 5924,05 (2544,10+1225,79+2154,36;
Domandava pertanto di condannare l' al pagamento, in favore del ARte_1 ricorrente di detti importi, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, alla quale andranno aggiunti gli interessi ed/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con vittoria delle spese, competenze e onorari del giudizio, con distrazione al procuratore antistatario”. AR Resisteva l' , in via preliminare eccependo la formazione del giudicato implicito e la rinuncia alle domande oggetto del presente giudizio, in ragione di quanto statuito con la sentenza emessa dal Tribunale di Locri n. 1068/2012 nonché il frazionamento del credito.
Espletata CT il Tribunale ha accolto interamente il ricorso e condannato l' ARte_1
a pagare la ricorrente la complessiva somma di euro 5.924,05, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e rimborso delle spese di lite, AR ponendo a carico dell' le spese di CT .
L' ha impugnato la sentenza per i motivi di ARte_4
cui si dirà appresso.
Ha resistito parte appellata.
La causa è stata fissata con decreto del Presidente di Sezione per la trattazione con le forme di cui all'art.127 ter cpc;
alla scadenza del termine, stabilito in corrispondenza del
17.5.2024, è stata assunta in riserva, che il Collegio, preso atto del deposito delle note di trattazione, ha sciolto in data 8.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintesi il primo giudice, disattese le eccezioni preliminari di giudicato e di frazionamento del credito proposte dall' in relazione a quanto statuito ARte_4 tra le parti con la sentenza n. 1068/2012 , ha così motivato il riconoscimento delle differenze retributive vantate dal ricorrente:
-quanto alle voci che compongono la retribuzione tabellare di settore ed incrementi previsti, ha dato atto che da un verbale di contrattazione decentrata del 9 Dicembre 2010 risulterebbe riconosciuta una progressione orizzontale a tutto il personale dipendente a far data dal 1 gennaio 2010 e che il nominato consulente, alla luce degli incrementi retributivi indicati nei contratti di settore (contratto collettivo personale del Servizio sanitario nazionale parte economica 2006/2007 del 10/04/2008), aveva quantificato
AR come dovuto l'importo di euro 2.544,08 senza che l' sul punto avesse dedotto o argomentato alcunchè, difettando pertanto ogni specifica contestazione;
- quanto all'indennità di vacanza contrattuale, si trattava di un elemento dovuto in occasione dei rinnovi contrattuali e che si aggiunge allo stipendio del lavoratore a carattere provvisorio, prevista dal protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993; la quantificazione proposta da ricorrente era stata confermata dal perito, mentre la resistente , richiamando giurisprudenza secondo cui l'indennità non spetta “una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita” , non nera andata oltre un'allegazione generica, senza argomentare sull'applicazione della stessa nel caso di specie;
- circa l'indennità di divisa, riteneva fatto notorio che vi fosse l'obbligo per l'infermiere professionale di indossare il camice e comunque abbigliamento e calzature idonee a svolgere l'attività di competenza e che dette operazioni di preparazione si svolgessero all'avvio e al termine della giornata lavorativa, anche alla stregua dell'articolo 16 del contratto decentrato dell'ex ARte_5
non essendo stato prodotto il registro presenze, il CT aveva quantificato le somme dovute in euro 3.122,37, ipotizzando i giorni di presenza in un anno, tenuto conto di festività e ferie spettante al lavoratore;
aveva riconosciuto pertanto il minor importo quale richiesto dal ricorrente, pari a euro 2.154,36.
Avverso la sentenza l' formula i seguenti motivi di impugnativa. ARte_4
I) Violazione e/o errata applicazione dell'art.2909 c.c .
Per quanto concerne le differenze tabellari e per fasce, la decisione del Tribunale non viene contestata con riferimento all'accertamento del diritto e alla misura dello stesso, ma soltanto per non avere accolto l'eccezione di giudicato e di frazionamento del credito che era stata sollevata in primo grado.
Nello specifico, l'appellante sostiene che la valutazione della sentenza secondo cui l'eccezione di giudicato sarebbe generica è erronea, poiché nella memoria di costituzione
AR di primo grado l' aveva chiaramente fatto riferimento all'identità di richieste formulate a titolo di tabellare e fasce anche nel giudizio definito, trattandosi di retribuzione relativa egli anni 2007-2010, e comunque su detta eccezione si era correttamente instaurato il contraddittorio con il ricorrente, che ha contraddetto sul punto, con conseguente raggiungimento dello scopo.
Aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, l' eccezione non è mai stata rinunciata.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato, dovendosi richiamare sul punto la sentenza resa su analoga fattispecie da questa Corte nel giudizio iscritto al n. 173/2022
RG lav. E' inammissibile nella parte in cui afferma che il giudice avrebbe affermato che l'eccezione era stata rinunciata, poiché tanto non è rinvenibile nella motivazione della pronuncia di primo grado.
Nel merito dell'eccezione, qualificata come di “giudicato”, occorre precisare che essa è finalizzata non a far valere il giudicato della pregressa sentenza del GL di Locri, che ha accolto la domanda avente a oggetto le differenze tabellari per il periodo fino al 2006 , bensì a eccepire un presunto frazionamento che si sarebbe concretizzato per il fatto che il ricorrente in quel giudizio non avrebbe esteso il limite temporale della domanda oltre la data del ricorso e fino alla pronuncia giudiziale di primo grado o, quantomeno, alla CT. AR In sostanza, l' addebita al ricorrente di aver frazionato la domanda per averla limitata fino al momento del deposito del ricorso, proponendo successivamente altra domanda
(quella oggetto del presente giudizio, relativa al periodo da gennaio 2008) comprendente anche il periodo maturato durante la pendenza del primo.
A tale eccezione, tuttavia, ha specificamente risposto la sentenza di primo grado, rilevando che “ la resistente non ha puntualmente dedotto in ordine alle ragioni per le quali le domande del ricorrente dovrebbero ritenersi rinunciate ed in particolare occorre evidenziare che il precedente giudizio, secondo quanto dedotto dalla stessa resistente, sarebbe stato introdotto nel 2007 al fine di conseguire le differenze retributive maturate sulla base delle modifiche apportate ai contratti collettivi di settore con riferimento al periodo 2004/2006 mentre l'odierno giudizio, introdotto nel 2017, ha sì ad oggetto il conseguimento di differenze retributive ma per un periodo diverso da quello precedente e con riferimento altresì a differenti voci di credito “.
Avverso tali motivazioni l'appellante non muove alcun censura, cadendo quindi nel vizio di aspecificità.
In ogni caso, la pronuncia è da condividere nel merito, non potendo configurarsi un frazionamento della domanda quando si tratti di diritti che non sono ancora giunti a maturazione prima della proposizione della domanda giudiziale.
II. Violazione dell'art. 112 cpc e contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione di prescrizione , delimitando il petitum, salvo poi in modo contraddittorio riconoscere somme riferibili al periodo antecedente biennio economico 2006/2007 e 2008/2009; una volta limitata la domanda gli anni 2012 e seguenti, come si afferma in sentenza, il riconoscimento di somme per il periodo anteriore non sarebbe possibile per violazione del principio tra chiesto e pronunciato, oltre che per intervenuta prescrizione dei crediti. Il motivo è inammissibile, poiché di tali statuizioni non vi è traccia nella sentenza impugnata e l'eccezione di prescrizione non è stata neppure sollevata dall'azienda in primo grado.
III. Violazione della legge finanziaria 2009. Errata interpretazione della circolare applicativa della Ragioneria dello Stato sull' indennità di vacanza contrattuale.
Si deduce che le competenze rivendicate non sarebbero spettate in forza del tenore dei contratti collettivi, oltre che per il contenuto della legge finanziaria 2009 – che all'articolo
2, comma 35 alla luce delle ultime disposizioni normative recate dal decreto legislativo n.150/2009 e dell'accordo interconfederale del 15 aprile 2009, avrebbe sostituito le regole definite del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23/7/1993.
Infatti, la quantificazione operata dal ctu e condivisa dal Tribunale si sarebbe fondata sull'erronea interpretazione della circolare applicativa della Controparte_2
relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012 , riconoscendo somme, a titolo di arretrati, riferibili al biennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008/2009 “sulla scorta di un indimostrato diritto al cumulo degli arretrati da corrispondersi dal 2013 in poi “.
La finalità cui tende la norma è quella non già di una applicazione tout court della indennità ma di una attribuzione condizionata in quanto diretta a soggetti aventi già il godimento della IVC di cui al biennio economico 2006-2007 e 2008-2009 e per i quali si dispone “deve proseguire” identificando così i destinatari . In tal senso deve leggersi anche il riferito termine utilizzato nella disposizione pattizia (art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009): “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma>>;.
La difesa dell'appellato reputa inammissibile tale motivo perchè sarebbe stato proposto AR per la prima volta in appello, non avendo l contestato il percorso deduttivo e normativo ed i conteggi del ricorso, né la bozza dell'elaborato peritale, né eccepito la violazione della legge finanziaria 2009.
L'eccezione è infondata, poiché le preclusioni invocate dall'appellato riguardano soltanto le questioni di fatto poste a base dalla domanda, non quelle relative alla eventuale violazione o erronea interpretazione di norme di diritto, che, in quanto costituenti mere difese, ben possono essere fatte valere dal convenuto con i motivi di appello. AR Peraltro con il gravame si sviluppano difese già presenti nella memoria della in primo grado, nella quale la resistente : invocava il principio giurisprudenziale ( sezione lavoro della Cassazione, sentenza n. 844 del 28 aprile 2016) secondo cui in materia di riassorbimento o meno della indennità di vacanza contrattuale riconosciuta ai dipendenti pubblici in caso di tardivo rinnovo del contratto collettivo di categoria, se il lavoratore ha percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita, non si può più riconoscere per lo stesso periodo l'indennità di vacanza contrattuale;
rilevava che la natura provvisoria –a titolo di acconto- di questa attribuzione patrimoniale, riconosciuta dallo stesso ricorrente, esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito e resista alla regolamentazione che la rinnovata contrattazione collettiva faccia in un quadro più ampio di nuova disciplina del trattamento economico ( cfr.Cass.14356 del 2014).
Ciò posto, su tale voce va richiamata ex art. 118 disp. att.c.p.c. – salve le modifiche richieste dalle specificità del presente giudizio - la motivazione resa in precedenti sentenze di questa Corte emesse in analoghe fattispecie, a partire dalla n. 159/2024 pubblicata il 29.2.2024 a definizione del gravame iscritto al n. 175/2022 RG
<< Nel merito, la domanda è stata con evidenza proposta dall'originario ricorrente nel presupposto, manifestamente erroneo, che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008-2009, debba sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ai periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni.
Viceversa, come connaturato alla stessa funzione dell'indennità di “ vacanza contrattuale” la cui operatività presuppone la “vacanza” ossia la cessazione degli effetti della precedente contrattazione che ha rinegoziato le condizioni economiche in difetto del rinnovo, non può in alcun modo consentirsi che, nella vigenza delle nuove misure della retribuzione delineate dalla contrattazione sottoscritta il 31 luglio 2009 possano continuare ad essere corrisposte, in aggiunta alla nuove misure delle retribuzioni tabellari, definite nel caso il 31 luglio 2009, anche le indennità di vacanza contrattuali che erano state corrisposte in precedenza e che avevano ragione solo in difetto del rinnovo della contrattazione precedente a quella del 31 luglio 2009.
È pure evidente che tale elemento, in quanto essenzialmente provvisorio , è destinato ad essere sostituito, con le decorrenze definite nella contrattazione, dal nuovo trattamento economico, che lo ingloba e lo supera e che si presume tenga conto, nel definire nel consenso delle parti sociali i nuovi trattamenti economici vigenti da una certa data, del calo del potere di acquisto della moneta, ove lo stesso sia sussistente.
Sicché è chiaro che un'indennità di vacanza contrattuale che trae titolo dalle precedenti tornate contrattuali non può coesistere con il nuovo trattamento economico definito dal
CCNL sottoscritto il 31/07/2009, atteso che la sua stessa funzione è venuta meno con le nuove misure concordate delle retribuzioni.
Infatti, <Da quanto precede, si evince, pertanto, che l'indennità di cui si tratta costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n.
8444/2016, cit.; cfr., altresì, Cass. n. 8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo, l'indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l'erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche intervenuti nelle more.>> ( cass
n.23145/2016, 23144 del 2016 ).
Dunque, l'assunto dell' appellante sul punto è corretto, oltre che ARte_4
confermato dal tenore delle previsioni contrattuali richiamate.
Va incidentalmente osservato che l'interpretazione della circolare della Ragioneria dello
Stato, che, si sottolinea, in quanto circolare non è in alcun modo vincolante per il Giudice,
è , nel senso proposto dalla parte appellata, del tutto collidente con le previsioni rinvenibili nei contratti collettivi (che nella materia del pubblico impiego sono gli unici a potere, alla stregua del TUPI, definire i trattamenti economici fondamentali ed accessori) con i limiti di bilancio definiti dalla finanziaria del 2009 ( che impone che la misura di tale indennità debba restare cristallizzata a quella definita del 2010) e, per giunta, foriera di responsabilità erariale per le amministrazioni che dispongano spese al di fuori ditali limiti appena citati entrambi imperativi.
Del resto, il principio del riassorbimento della indennità di vacanza nelle nuove misure dei trattamenti economici rinegoziati è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte.
Dunque, l'indennità di vacanza contrattuale della quale può e deve essere in questa sede verificata la corresponsione è unicamente quella dovuta alla scadenza del CCNL del
31/07/2009 e la misura fissata al luglio 2010 che doveva essere corrisposta nel periodo oggetto di accertamento. Fino al 2009 le disposizioni che regolavano la materia traevano fondamento dall'Accordo del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro, che definiva le modalità di calcolo di tale emolumento.
L'Accordo del 23 luglio 1993 stabiliva: -Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30 % del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi vigenti, esclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50 % dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto,
l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà uguale per tutti i lavoratori -.
Il meccanismo dell'Accordo interconfederale delle parti sociali del 1993 è per il vero stato superato dall'accordo interconfederale del 15 aprile 2009 preceduto dall'Accordo quadro del 22 gennaio 2009 che, per quanto riguarda l'indennità di vacanza, hanno modificato l'impostazione del precedente Accordo interconfederale – citato dal Tribunale- precisando che il rispetto dei tempi e delle procedure definite per la negoziazione a livello di contrattazione collettiva è condizione preliminare alla previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, stabilita sempre dal singolo contratto collettivo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell' accordo di rinnovo.
Si tratta di previsioni che pertanto possono incidere sulla stessa permanenza del diritto a tale emolumento dopo l'aprile del 2009 in difetto di una contrattazione che ne disciplini l'erogazione.
Sennonché una serie di previsioni legislative hanno continuato a prevedere l'erogazione di tale emolumento nel pubblico impiego contrattualizzato.
Sul piano legislativo va rammentato che dopo che l'articolo 2, comma 35, della L.
203/2008 (Finanziaria per il 2009) ha previsto la liquidazione dell'indennità di vacanza contrattuale nel pubblico impiego contrattualizzato in via automatica dal mese di aprile di ogni anno, specificando che la previsione opera per i rinnovi contrattuali del biennio
2008-2009 per il solo 2009 (<In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata
l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-
2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001) è intervenuto il dlgs del 27 ottobre 2009 n.150.
Precisamente, l'articolo 47-bis del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) ha previsto che l'IVC debba essere erogato decorso un certo periodo benché la misura dovuta e le modalità siano rimesse alla contrattazione collettiva ( << Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.
Con l'articolo 9, comma 17, del D.L. 78/2010, è stato disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012 attraverso la sospensione
(senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali e negoziali del triennio 2010-
2012, facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 (in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della L.
203/2008).
Da ultimo, l'articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011, nel prorogare fino al 31 dicembre
2014 il blocco della contrattazione nel settore pubblico, ha autorizzato il Governo a fissare le modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017.
Ancora, il DPR n.122 del 2013, nel modificare l'art.2 comma 35 della legge n.303/2008, che prevedeva tale emolumento, ha disposto, che << in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.>>, sicché, alla stregua di tale complesso normativo deve ritenersi che nel pubblico impiego contrattualizzato l'emolumento in esame sia tuttora vigente .
Fatta tale premessa e considerato che in base all'art.2 , comma 35, della legge n. 203/2008
- legge finanziaria 2009 e decreto legislativo n. 150/2009, le misure dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) da corrispondere al personale dipendente dalle
Amministrazioni pubbliche non statali sono state definite per la categoria C4 cui appartiene il ricorrente e dal luglio 2010 nella misura di euro 14,71 corrispondente al al
50% del TIP (tasso inflazione programmato) 2010, occorre aggiungere che si tratta della medesima misura mensile che si ricava dalla tabella C del CCNL del 21 maggio 2018 come
IVC dal primo luglio 2010 (176,52 misura annua :12=14,71).
Essa corrisponde esattamente a quella erogata mese per mese a tale titolo– per il periodo oggetto di causa nei limiti della prescrizione- in favore dell'attuale appellato come si riscontra dalla produzione documentale (buste paga, cedolini) prodotta dal ricorrente in primo grado
Sicché, in definitiva, la domanda di indennità di vacanza contrattuale, è infondata .
IV. Erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali mancato assolvimento dell'onere probatorio per indennità di divisa.
L'appellante si duole che l'accoglimento di tale domanda era avvenuto nonostante i presupposti normativi e giurisprudenziali richiedessero la indagine circa la permanenza del lavoratore oltre il normale orario di servizio al fine della corresponsione della indennità; nessuna allegazione e prova sarebbe stata compiuta dal lavoratore sulla necessità che gli abiti da lavoro fossero indossati prima della timbratura o della firma in entrata e che dovessero essere dismessi dopo la timbratura o la firma in uscita.
Anche su tale voce si richiama ex art. 118 disp.att. c.p.c. la motivazione della sopra citata sentenza n. 159/2024 di questa Corte:.
<< Passando ad esaminare le censure sollevate alla motivazione del Tribunale nella parte in cui riconosce differenze a titolo di indennità di divisa , va rilevato che nell'originario ricorso non era stato in alcun modo allegato che la vestizione/svestizione avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro.
Infatti, l'esposizione contenuta nel ricorso era compiuta in termini astratti e con il richiamo ad orientamenti giurisprudenziali intesi ad evidenziare la necessità che la vestizione avvenisse sul posto di lavoro e in appositi locali e che il tempo impiegato per tale operazione fosse incluso in quello di lavoro (...) sarebbe stato onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato.
Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva.
Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il < fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.>>( v. in tal senso da ultimo Cass.
34550/2023).
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma l'originario ricorrente non ha neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non ad una scelta elettiva del lavoratore (...)
Del pari, risulta inadeguato l'argomento sviluppato in appello dal lavoratore che ha sostenuto fosse sufficiente il richiamo, contenuto nel ricorso, a quanto previsto dall'art 16 del Contratto Decentrato dell'ex AS di Locri. Ora, il contratto decentrato in questione, che risulta stipulato il 21 gennaio 2002, all'art.16 rubricato << DIVISE DEL PERSONALE>> prevede << L'Amministrazione si impegna
a fornire a proprie spese al personale, cui durante l'orario di servizio è fatto obbligo di indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature, gli indumenti stessi nella misura di almeno due cambi annui, salvo motivata proposta della Direzione Sanitaria Aziendale e convalidata dal Direttore Generale. Ai dipendenti addetti a particolari servizi (es. personale 118, personale della manutenzione, ecc.) debbono essere inoltre forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi e/o infezioni, tenendo conto delle norme in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” non vale neppure esso a sostenere che l'abbigliamento di lavoro fosse indossato al di fuori dell'orario del turno e comunque di quello contabilizzato dall'Azienda ai fini retributivi.
Infatti, da esso si ricava al più che i lavoratori dovessero indossare la divisa sul lavoro (in realtà il contratto prescrive che al <<personale cui durante l di servizio fatto obbligo indossare una divisa od indumenti lavoro e calzature>> - obbligo che trae fonte quindi aluinde - il datore di lavoro debba fornire tali indumenti), ma ciò non necessariamente significa che dovessero farlo al di fuori dell'orario corrispondente al turno di servizio prestabilito.
Tutto ciò a trascurare che in base all'articolo 40 della legge regionale n.47 del 2011, adottato dal Consiglio Regionale in data 22 dicembre 2011, (con cui si disponeva che:
"All'articolo 7, comma 6 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "se l'accordo con il Ministero dell'Interno non è più necessario,
l'accorpamento delle aziende sanitarie n. 11 di e n. 9 di Locri avviene entro ARte_1
il 31 gennaio 2012, attraverso la nomina dell'organo di vertice della nuova azienda sanitaria, il cui territorio di riferimento corrisponde alla circoscrizione provinciale di
[...]
e, ove necessario, attraverso la nomina dei commissari liquidatori delle Pt_1 Pt_4
preesistenti"») dal gennaio 2012 era avvenuto l'accorpamento dell'ex ARte_5
nell'unica , per cui non si vede come potesse richiamarsi tale ARte_1
contrattazione decentrata concordata dal precedente soggetto, in riferimento ARte_5
a pretese maturate in epoca posteriore alla soppressione della stessa e con ARte_5
capacità vincolante per il nuovo soggetto giuridico parte del rapporto di lavoro.
AR Tale questione, per altro, al di là della contestazione operata in appello dall' , è rilevabile dal giudice emergendo la cessazione della da disposizioni di rango ARte_5
primario, quale la legge regionale, per le quali vale il principio jura novit curia ed essendo evidente l'eterogeneità soggettiva fra il soggetto parte dell'accordo decentrato ARte_5
e l'attuale parte del giudizio, , senza che alcuna difesa avesse svolto ARte_1 in proposito l'appellato in primo grado ai fini di sostenere la perdurante operatività e vincolatività di tale disciplina pattizia.
Ad ogni modo, si ribadisce, tale regolamentazione ha contenuto del tutto neutro.
Ne deriva che, anche in relazione al periodo antecedente all'ottobre 2016 era preciso onere del lavoratore specificare quale fosse la regolamentazione dovuta a disposizioni datoriali, ma anche eventualmente prassi o circostanze di fatto, che imponessero ai lavoratori di procedere alla vestizione/svestizione della divisa prima dell'inizio e dopo la conclusione del turno di servizio.
Ciò avrebbe avuto effetti sul piano processuale e sostanziale.
Infatti, avrebbe consentito alla controparte di prendere posizione sul punto, ed al giudice, in difetto di difese specifiche del convenuto di affermare la non contestazione, condizione
(discendente dal principio di circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, funzionalizzata al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” ex art. 111 Cost., comma 2 v. ex multis
Cass. 24198/2020) questa, che, in mancanza di allegazione, non si è verificata.
Inoltre, le (poche) allegazioni compiute dal ricorrente nell'atto introduttivo erano persino in contrasto con il suo assunto.
Infatti, la parte originaria ricorrente aveva, nella buona sostanza, ammesso che esistevano sistemi di rilevazione oraria, e ciò aveva fatto con il richiamo al regolamento aziendale che li prevedeva.
Ora, in primo luogo, l'allegazione condotta a sostegno della pretesa costituita dall'esistenza un regolamento aziendale che definiva le modalità di vestizione/svestizione, al di là del profilo temporale di vigenza di tale disposizione datoriale, pure sollevato dalla controparte, importava che ove si fosse inteso affermare che la disciplina apprestata da tale atto fosse rimasta invariata rispetto a prima e dunque che le operazioni consistenti nell'indossare o dismettere la divisa fossero avvenute anche in precedenza secondo le modalità definite dal regolamento, quest'ultimo era, in verità, fonte di elementi contrari all'assunto del ricorrente.
Infatti, la necessità insita nel regolamento che l'orario di lavoro registrato dall'azienda fosse inclusivo di tali fasi per disposizione datoriale, e che la registrazione in entrata ed in uscita avvenisse prima della vestizione e dopo la svestizione, non consente di per sé di ritenere che vi fossero sforamenti non registrati e non remunerati, se non accompagnata da una allegazione in base alla quale i lavoratori agendo in violazione dello stesso regolamento, svolgessero tali operazioni prima della marcatura e viceversa dopo la marcatura andandosene.
Sicché tutto ciò evidenzia, in ultima analisi, non solo e non tanto la carenza dell'allegazione, indispensabile, e prova che la vestizione e la svestizione al di fuori dell'orario corrispondesse ad una determinazione datoriale e non ad una scelta autonoma del lavoratore, ma piuttosto la considerazione che ogni eventuale sforamento- nel caso, non provato- debba ritenersi esulante dal volere dell'Azienda e posto in essere invito et inscio domino come è ragionevole pensare laddove, come nel caso, esista una regolamentazione aziendale che imponga che tali attività debbano avvenire all'interno dell'orario registrato.
Nulla a quanto si è detto aggiunge la previsione dell'art.36 del CCNL del 1992 vigente fino alla nuova regolamentazione contrattuale apprestata nel 2018, nel disciplinare l'orario di lavoro ha solo fissato una disciplina generale dell'orario disponendo che <l'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.>>.
Tale contratto collettivo infatti non disponeva in ordine alle operazioni di vestizione/dismissione degli abiti da lavoro, pur rimarcando la necessità di controlli dell'orario, che il ricorrente non ha mai negato avvenissero, né vi è stata allegazione di fatti o descrizione di circostanze che possano fornire elementi di giudizio che consentano di ritenere che il datore di lavoro imponesse ai lavoratori di compiere le attività propedeutiche alla prestazione lavorativa fuori dall'ambito temporale segnato dal turno o comunque dell'orario retribuito;
pertanto, l'allegazione della parte resta del tutto carente e generica ed è insufficiente a sostenere, anche in via di presunzione, che tali operazioni precedessero e seguissero l'orario entro il quale la prestazione doveva essere resa dall'operatore sanitario e remunerato dall'azienda.
Per altro, pur a considerare che il regolamento aziendale fosse vigente solo dalla fine
2016/inizio 2017, resta il fatto per il tempo pregresso che, in difetto della prescrizione aziendale che disponesse apertamente o implicitamente nel senso che il lavoratore dovesse avere già indossato la divisa nel prendere servizio e dovesse toglierla solo dopo avere completato l'orario, ovvero della allegazione e prova una prassi autorizzata o tollerata dal datore di lavoro, l'asserto si rivela infondato. Neppure l'argomento che l'avvicendamento del personale dei turni implicasse necessariamente lo sforamento – in alcuni casi illustrato dai lavoratori- si rivela idoneo a sostenere la domanda.
Infatti, nulla toglie che l'avvicendamento potesse avvenire, se tali operazioni erano consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentiva di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, come previsto del resto dallo stesso regolamento aziendale invocato dal lavoratore, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili.
La correttezza del complessivo argomentare che conduce alla decisione non è scalfito dal tenore dell'art.27 comma 11 del CCNL sanità del 2018 che prevede <Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere>>), considerato che anche tale previsione richiede che il superamento dell'orario sia riscontrato dalle timbrature effettuate, e dunque, in ogni caso, ribadisce la necessità della dimostrazione della protrazione dell'orario di lavoro >>.
V. insussistenza dei presupposti per disporre la consulenza tecnica
Con l'ultimo motivo si è sostenuto che, in base alle ragioni esposte nei precedenti motivi, sarebbe stato evidente che il Tribunale fosse incorso in errore disponendo CT contabile che, peraltro, aveva riprodotto pedissequamente le motivazioni che sostenevano il ricorso sia sotto il profilo di diritto che di fatto, procedendo alla quantificazione delle spettanze per indennità di divisa su dati ipotetici.
È assorbito dal rigetto nel merito delle domande di IVC e indennità divisa, di cui sopra
(par. III e IV) .
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza AR impugnata (che si conferma per la sola condanna dell' a pagare € 2.544,10 per differenze tabellare e fasce economiche), rigetta le residue domande proposte dal
(c.d. indennità di divisa e indennità di vacanza contrattuale). Pt_6
Si giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi, avuto riguardo - come già ritenuto nelle analoghe cause decise da questa Corte – alla complessità delle questioni decise, che hanno richiesto l'esame di molteplici fonti legislative, contrattuali e regolamenti interni suscettibili di diverse interpretazioni, come dimostra il diverso intendimento del primo giudice (vedi sul punto sentenza n. 159/2022 nel giudizio n.
179/2022 RG ) nonché alla reciproca soccombenza (vedi motivazione della sentenza nel giudizio n. 173/2022 RG), stante l'articolazione in più capi della domanda, con accoglimento del ricorso per differenze tabellari e fasce e rigetto per le altre voci, peraltro di importo maggiore.
Le spese di ctu, come già liquidate in primo grado, vanno poste ora a carico di entrambe le parti , ciascuno per la metà, considerato che la perizia si è resa necessaria per tutte le domande
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' , in persona del suo legale rappresentante ARte_1
pro tempore contro e avverso la sentenza n. 267/2022 emessa in Controparte_1
data 5.4.2022 dal Tribunale-GL di Locri ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata
AR (che conferma limitatamente alla condanna dell' a pagare € 1.055,54 per differenze tabellare e fasce economiche), rigetta le residue domande proposte dal (c.d. Pt_6
indennità di divisa e indennità di vacanza contrattuale);
2) Compensa integralmente le spese dei due gradi del giudizio, ponendo a carico di entrambe le parti le spese della CT (nella misura liquidata in primo grado), ciascuno per la metà.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Massimo Gullino)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino_________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 247/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 267/2022 emessa in data 5.4.2022 dal Tribunale- GL di Locri e vertente tra
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa ARte_1
dall'Avv. Rosa Lombardo, pec Email_1
APPELLANTE-
e rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Macrì (Pec - fax: 0964/21857) Email_2
APPELLATA -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso , in servizio presso l'AS 9 di Locri (oggi Controparte_1 [...]
) - chiedeva al Tribunale di Locri di: ARte_1 ARte_2
- “accertare la sussistenza, in capo a parte ricorrente, dei diritti vantati per differenze retributive a titolo di:
1. tabellare e fasce quale C3 con assegno ad personam dal 01/01/2007 al 31/12/2009 e
C4 dal gennaio 2010 al 31/12/2011, per un importo di euro 2544,10,
Pa 2. da gennaio 2008 al 28/02/2014, per un importo di euro 1225,79;
3. indennità divisa periodo da 01/07/2012 al 28/02/2014. Il tutto per un totale complessivo di euro 5924,05 (2544,10+1225,79+2154,36;
Domandava pertanto di condannare l' al pagamento, in favore del ARte_1 ricorrente di detti importi, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, alla quale andranno aggiunti gli interessi ed/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con vittoria delle spese, competenze e onorari del giudizio, con distrazione al procuratore antistatario”. AR Resisteva l' , in via preliminare eccependo la formazione del giudicato implicito e la rinuncia alle domande oggetto del presente giudizio, in ragione di quanto statuito con la sentenza emessa dal Tribunale di Locri n. 1068/2012 nonché il frazionamento del credito.
Espletata CT il Tribunale ha accolto interamente il ricorso e condannato l' ARte_1
a pagare la ricorrente la complessiva somma di euro 5.924,05, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e rimborso delle spese di lite, AR ponendo a carico dell' le spese di CT .
L' ha impugnato la sentenza per i motivi di ARte_4
cui si dirà appresso.
Ha resistito parte appellata.
La causa è stata fissata con decreto del Presidente di Sezione per la trattazione con le forme di cui all'art.127 ter cpc;
alla scadenza del termine, stabilito in corrispondenza del
17.5.2024, è stata assunta in riserva, che il Collegio, preso atto del deposito delle note di trattazione, ha sciolto in data 8.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintesi il primo giudice, disattese le eccezioni preliminari di giudicato e di frazionamento del credito proposte dall' in relazione a quanto statuito ARte_4 tra le parti con la sentenza n. 1068/2012 , ha così motivato il riconoscimento delle differenze retributive vantate dal ricorrente:
-quanto alle voci che compongono la retribuzione tabellare di settore ed incrementi previsti, ha dato atto che da un verbale di contrattazione decentrata del 9 Dicembre 2010 risulterebbe riconosciuta una progressione orizzontale a tutto il personale dipendente a far data dal 1 gennaio 2010 e che il nominato consulente, alla luce degli incrementi retributivi indicati nei contratti di settore (contratto collettivo personale del Servizio sanitario nazionale parte economica 2006/2007 del 10/04/2008), aveva quantificato
AR come dovuto l'importo di euro 2.544,08 senza che l' sul punto avesse dedotto o argomentato alcunchè, difettando pertanto ogni specifica contestazione;
- quanto all'indennità di vacanza contrattuale, si trattava di un elemento dovuto in occasione dei rinnovi contrattuali e che si aggiunge allo stipendio del lavoratore a carattere provvisorio, prevista dal protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993; la quantificazione proposta da ricorrente era stata confermata dal perito, mentre la resistente , richiamando giurisprudenza secondo cui l'indennità non spetta “una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita” , non nera andata oltre un'allegazione generica, senza argomentare sull'applicazione della stessa nel caso di specie;
- circa l'indennità di divisa, riteneva fatto notorio che vi fosse l'obbligo per l'infermiere professionale di indossare il camice e comunque abbigliamento e calzature idonee a svolgere l'attività di competenza e che dette operazioni di preparazione si svolgessero all'avvio e al termine della giornata lavorativa, anche alla stregua dell'articolo 16 del contratto decentrato dell'ex ARte_5
non essendo stato prodotto il registro presenze, il CT aveva quantificato le somme dovute in euro 3.122,37, ipotizzando i giorni di presenza in un anno, tenuto conto di festività e ferie spettante al lavoratore;
aveva riconosciuto pertanto il minor importo quale richiesto dal ricorrente, pari a euro 2.154,36.
Avverso la sentenza l' formula i seguenti motivi di impugnativa. ARte_4
I) Violazione e/o errata applicazione dell'art.2909 c.c .
Per quanto concerne le differenze tabellari e per fasce, la decisione del Tribunale non viene contestata con riferimento all'accertamento del diritto e alla misura dello stesso, ma soltanto per non avere accolto l'eccezione di giudicato e di frazionamento del credito che era stata sollevata in primo grado.
Nello specifico, l'appellante sostiene che la valutazione della sentenza secondo cui l'eccezione di giudicato sarebbe generica è erronea, poiché nella memoria di costituzione
AR di primo grado l' aveva chiaramente fatto riferimento all'identità di richieste formulate a titolo di tabellare e fasce anche nel giudizio definito, trattandosi di retribuzione relativa egli anni 2007-2010, e comunque su detta eccezione si era correttamente instaurato il contraddittorio con il ricorrente, che ha contraddetto sul punto, con conseguente raggiungimento dello scopo.
Aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, l' eccezione non è mai stata rinunciata.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato, dovendosi richiamare sul punto la sentenza resa su analoga fattispecie da questa Corte nel giudizio iscritto al n. 173/2022
RG lav. E' inammissibile nella parte in cui afferma che il giudice avrebbe affermato che l'eccezione era stata rinunciata, poiché tanto non è rinvenibile nella motivazione della pronuncia di primo grado.
Nel merito dell'eccezione, qualificata come di “giudicato”, occorre precisare che essa è finalizzata non a far valere il giudicato della pregressa sentenza del GL di Locri, che ha accolto la domanda avente a oggetto le differenze tabellari per il periodo fino al 2006 , bensì a eccepire un presunto frazionamento che si sarebbe concretizzato per il fatto che il ricorrente in quel giudizio non avrebbe esteso il limite temporale della domanda oltre la data del ricorso e fino alla pronuncia giudiziale di primo grado o, quantomeno, alla CT. AR In sostanza, l' addebita al ricorrente di aver frazionato la domanda per averla limitata fino al momento del deposito del ricorso, proponendo successivamente altra domanda
(quella oggetto del presente giudizio, relativa al periodo da gennaio 2008) comprendente anche il periodo maturato durante la pendenza del primo.
A tale eccezione, tuttavia, ha specificamente risposto la sentenza di primo grado, rilevando che “ la resistente non ha puntualmente dedotto in ordine alle ragioni per le quali le domande del ricorrente dovrebbero ritenersi rinunciate ed in particolare occorre evidenziare che il precedente giudizio, secondo quanto dedotto dalla stessa resistente, sarebbe stato introdotto nel 2007 al fine di conseguire le differenze retributive maturate sulla base delle modifiche apportate ai contratti collettivi di settore con riferimento al periodo 2004/2006 mentre l'odierno giudizio, introdotto nel 2017, ha sì ad oggetto il conseguimento di differenze retributive ma per un periodo diverso da quello precedente e con riferimento altresì a differenti voci di credito “.
Avverso tali motivazioni l'appellante non muove alcun censura, cadendo quindi nel vizio di aspecificità.
In ogni caso, la pronuncia è da condividere nel merito, non potendo configurarsi un frazionamento della domanda quando si tratti di diritti che non sono ancora giunti a maturazione prima della proposizione della domanda giudiziale.
II. Violazione dell'art. 112 cpc e contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione di prescrizione , delimitando il petitum, salvo poi in modo contraddittorio riconoscere somme riferibili al periodo antecedente biennio economico 2006/2007 e 2008/2009; una volta limitata la domanda gli anni 2012 e seguenti, come si afferma in sentenza, il riconoscimento di somme per il periodo anteriore non sarebbe possibile per violazione del principio tra chiesto e pronunciato, oltre che per intervenuta prescrizione dei crediti. Il motivo è inammissibile, poiché di tali statuizioni non vi è traccia nella sentenza impugnata e l'eccezione di prescrizione non è stata neppure sollevata dall'azienda in primo grado.
III. Violazione della legge finanziaria 2009. Errata interpretazione della circolare applicativa della Ragioneria dello Stato sull' indennità di vacanza contrattuale.
Si deduce che le competenze rivendicate non sarebbero spettate in forza del tenore dei contratti collettivi, oltre che per il contenuto della legge finanziaria 2009 – che all'articolo
2, comma 35 alla luce delle ultime disposizioni normative recate dal decreto legislativo n.150/2009 e dell'accordo interconfederale del 15 aprile 2009, avrebbe sostituito le regole definite del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23/7/1993.
Infatti, la quantificazione operata dal ctu e condivisa dal Tribunale si sarebbe fondata sull'erronea interpretazione della circolare applicativa della Controparte_2
relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012 , riconoscendo somme, a titolo di arretrati, riferibili al biennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008/2009 “sulla scorta di un indimostrato diritto al cumulo degli arretrati da corrispondersi dal 2013 in poi “.
La finalità cui tende la norma è quella non già di una applicazione tout court della indennità ma di una attribuzione condizionata in quanto diretta a soggetti aventi già il godimento della IVC di cui al biennio economico 2006-2007 e 2008-2009 e per i quali si dispone “deve proseguire” identificando così i destinatari . In tal senso deve leggersi anche il riferito termine utilizzato nella disposizione pattizia (art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009): “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma>>;.
La difesa dell'appellato reputa inammissibile tale motivo perchè sarebbe stato proposto AR per la prima volta in appello, non avendo l contestato il percorso deduttivo e normativo ed i conteggi del ricorso, né la bozza dell'elaborato peritale, né eccepito la violazione della legge finanziaria 2009.
L'eccezione è infondata, poiché le preclusioni invocate dall'appellato riguardano soltanto le questioni di fatto poste a base dalla domanda, non quelle relative alla eventuale violazione o erronea interpretazione di norme di diritto, che, in quanto costituenti mere difese, ben possono essere fatte valere dal convenuto con i motivi di appello. AR Peraltro con il gravame si sviluppano difese già presenti nella memoria della in primo grado, nella quale la resistente : invocava il principio giurisprudenziale ( sezione lavoro della Cassazione, sentenza n. 844 del 28 aprile 2016) secondo cui in materia di riassorbimento o meno della indennità di vacanza contrattuale riconosciuta ai dipendenti pubblici in caso di tardivo rinnovo del contratto collettivo di categoria, se il lavoratore ha percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita, non si può più riconoscere per lo stesso periodo l'indennità di vacanza contrattuale;
rilevava che la natura provvisoria –a titolo di acconto- di questa attribuzione patrimoniale, riconosciuta dallo stesso ricorrente, esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito e resista alla regolamentazione che la rinnovata contrattazione collettiva faccia in un quadro più ampio di nuova disciplina del trattamento economico ( cfr.Cass.14356 del 2014).
Ciò posto, su tale voce va richiamata ex art. 118 disp. att.c.p.c. – salve le modifiche richieste dalle specificità del presente giudizio - la motivazione resa in precedenti sentenze di questa Corte emesse in analoghe fattispecie, a partire dalla n. 159/2024 pubblicata il 29.2.2024 a definizione del gravame iscritto al n. 175/2022 RG
<< Nel merito, la domanda è stata con evidenza proposta dall'originario ricorrente nel presupposto, manifestamente erroneo, che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008-2009, debba sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ai periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni.
Viceversa, come connaturato alla stessa funzione dell'indennità di “ vacanza contrattuale” la cui operatività presuppone la “vacanza” ossia la cessazione degli effetti della precedente contrattazione che ha rinegoziato le condizioni economiche in difetto del rinnovo, non può in alcun modo consentirsi che, nella vigenza delle nuove misure della retribuzione delineate dalla contrattazione sottoscritta il 31 luglio 2009 possano continuare ad essere corrisposte, in aggiunta alla nuove misure delle retribuzioni tabellari, definite nel caso il 31 luglio 2009, anche le indennità di vacanza contrattuali che erano state corrisposte in precedenza e che avevano ragione solo in difetto del rinnovo della contrattazione precedente a quella del 31 luglio 2009.
È pure evidente che tale elemento, in quanto essenzialmente provvisorio , è destinato ad essere sostituito, con le decorrenze definite nella contrattazione, dal nuovo trattamento economico, che lo ingloba e lo supera e che si presume tenga conto, nel definire nel consenso delle parti sociali i nuovi trattamenti economici vigenti da una certa data, del calo del potere di acquisto della moneta, ove lo stesso sia sussistente.
Sicché è chiaro che un'indennità di vacanza contrattuale che trae titolo dalle precedenti tornate contrattuali non può coesistere con il nuovo trattamento economico definito dal
CCNL sottoscritto il 31/07/2009, atteso che la sua stessa funzione è venuta meno con le nuove misure concordate delle retribuzioni.
Infatti, <Da quanto precede, si evince, pertanto, che l'indennità di cui si tratta costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n.
8444/2016, cit.; cfr., altresì, Cass. n. 8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo, l'indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l'erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche intervenuti nelle more.>> ( cass
n.23145/2016, 23144 del 2016 ).
Dunque, l'assunto dell' appellante sul punto è corretto, oltre che ARte_4
confermato dal tenore delle previsioni contrattuali richiamate.
Va incidentalmente osservato che l'interpretazione della circolare della Ragioneria dello
Stato, che, si sottolinea, in quanto circolare non è in alcun modo vincolante per il Giudice,
è , nel senso proposto dalla parte appellata, del tutto collidente con le previsioni rinvenibili nei contratti collettivi (che nella materia del pubblico impiego sono gli unici a potere, alla stregua del TUPI, definire i trattamenti economici fondamentali ed accessori) con i limiti di bilancio definiti dalla finanziaria del 2009 ( che impone che la misura di tale indennità debba restare cristallizzata a quella definita del 2010) e, per giunta, foriera di responsabilità erariale per le amministrazioni che dispongano spese al di fuori ditali limiti appena citati entrambi imperativi.
Del resto, il principio del riassorbimento della indennità di vacanza nelle nuove misure dei trattamenti economici rinegoziati è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte.
Dunque, l'indennità di vacanza contrattuale della quale può e deve essere in questa sede verificata la corresponsione è unicamente quella dovuta alla scadenza del CCNL del
31/07/2009 e la misura fissata al luglio 2010 che doveva essere corrisposta nel periodo oggetto di accertamento. Fino al 2009 le disposizioni che regolavano la materia traevano fondamento dall'Accordo del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro, che definiva le modalità di calcolo di tale emolumento.
L'Accordo del 23 luglio 1993 stabiliva: -Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30 % del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi vigenti, esclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50 % dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto,
l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà uguale per tutti i lavoratori -.
Il meccanismo dell'Accordo interconfederale delle parti sociali del 1993 è per il vero stato superato dall'accordo interconfederale del 15 aprile 2009 preceduto dall'Accordo quadro del 22 gennaio 2009 che, per quanto riguarda l'indennità di vacanza, hanno modificato l'impostazione del precedente Accordo interconfederale – citato dal Tribunale- precisando che il rispetto dei tempi e delle procedure definite per la negoziazione a livello di contrattazione collettiva è condizione preliminare alla previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, stabilita sempre dal singolo contratto collettivo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell' accordo di rinnovo.
Si tratta di previsioni che pertanto possono incidere sulla stessa permanenza del diritto a tale emolumento dopo l'aprile del 2009 in difetto di una contrattazione che ne disciplini l'erogazione.
Sennonché una serie di previsioni legislative hanno continuato a prevedere l'erogazione di tale emolumento nel pubblico impiego contrattualizzato.
Sul piano legislativo va rammentato che dopo che l'articolo 2, comma 35, della L.
203/2008 (Finanziaria per il 2009) ha previsto la liquidazione dell'indennità di vacanza contrattuale nel pubblico impiego contrattualizzato in via automatica dal mese di aprile di ogni anno, specificando che la previsione opera per i rinnovi contrattuali del biennio
2008-2009 per il solo 2009 (<In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata
l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-
2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001) è intervenuto il dlgs del 27 ottobre 2009 n.150.
Precisamente, l'articolo 47-bis del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) ha previsto che l'IVC debba essere erogato decorso un certo periodo benché la misura dovuta e le modalità siano rimesse alla contrattazione collettiva ( << Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.
Con l'articolo 9, comma 17, del D.L. 78/2010, è stato disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012 attraverso la sospensione
(senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali e negoziali del triennio 2010-
2012, facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 (in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della L.
203/2008).
Da ultimo, l'articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011, nel prorogare fino al 31 dicembre
2014 il blocco della contrattazione nel settore pubblico, ha autorizzato il Governo a fissare le modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017.
Ancora, il DPR n.122 del 2013, nel modificare l'art.2 comma 35 della legge n.303/2008, che prevedeva tale emolumento, ha disposto, che << in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.>>, sicché, alla stregua di tale complesso normativo deve ritenersi che nel pubblico impiego contrattualizzato l'emolumento in esame sia tuttora vigente .
Fatta tale premessa e considerato che in base all'art.2 , comma 35, della legge n. 203/2008
- legge finanziaria 2009 e decreto legislativo n. 150/2009, le misure dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) da corrispondere al personale dipendente dalle
Amministrazioni pubbliche non statali sono state definite per la categoria C4 cui appartiene il ricorrente e dal luglio 2010 nella misura di euro 14,71 corrispondente al al
50% del TIP (tasso inflazione programmato) 2010, occorre aggiungere che si tratta della medesima misura mensile che si ricava dalla tabella C del CCNL del 21 maggio 2018 come
IVC dal primo luglio 2010 (176,52 misura annua :12=14,71).
Essa corrisponde esattamente a quella erogata mese per mese a tale titolo– per il periodo oggetto di causa nei limiti della prescrizione- in favore dell'attuale appellato come si riscontra dalla produzione documentale (buste paga, cedolini) prodotta dal ricorrente in primo grado
Sicché, in definitiva, la domanda di indennità di vacanza contrattuale, è infondata .
IV. Erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali mancato assolvimento dell'onere probatorio per indennità di divisa.
L'appellante si duole che l'accoglimento di tale domanda era avvenuto nonostante i presupposti normativi e giurisprudenziali richiedessero la indagine circa la permanenza del lavoratore oltre il normale orario di servizio al fine della corresponsione della indennità; nessuna allegazione e prova sarebbe stata compiuta dal lavoratore sulla necessità che gli abiti da lavoro fossero indossati prima della timbratura o della firma in entrata e che dovessero essere dismessi dopo la timbratura o la firma in uscita.
Anche su tale voce si richiama ex art. 118 disp.att. c.p.c. la motivazione della sopra citata sentenza n. 159/2024 di questa Corte:.
<< Passando ad esaminare le censure sollevate alla motivazione del Tribunale nella parte in cui riconosce differenze a titolo di indennità di divisa , va rilevato che nell'originario ricorso non era stato in alcun modo allegato che la vestizione/svestizione avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro.
Infatti, l'esposizione contenuta nel ricorso era compiuta in termini astratti e con il richiamo ad orientamenti giurisprudenziali intesi ad evidenziare la necessità che la vestizione avvenisse sul posto di lavoro e in appositi locali e che il tempo impiegato per tale operazione fosse incluso in quello di lavoro (...) sarebbe stato onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato.
Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva.
Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il < fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.>>( v. in tal senso da ultimo Cass.
34550/2023).
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma l'originario ricorrente non ha neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non ad una scelta elettiva del lavoratore (...)
Del pari, risulta inadeguato l'argomento sviluppato in appello dal lavoratore che ha sostenuto fosse sufficiente il richiamo, contenuto nel ricorso, a quanto previsto dall'art 16 del Contratto Decentrato dell'ex AS di Locri. Ora, il contratto decentrato in questione, che risulta stipulato il 21 gennaio 2002, all'art.16 rubricato << DIVISE DEL PERSONALE>> prevede << L'Amministrazione si impegna
a fornire a proprie spese al personale, cui durante l'orario di servizio è fatto obbligo di indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature, gli indumenti stessi nella misura di almeno due cambi annui, salvo motivata proposta della Direzione Sanitaria Aziendale e convalidata dal Direttore Generale. Ai dipendenti addetti a particolari servizi (es. personale 118, personale della manutenzione, ecc.) debbono essere inoltre forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi e/o infezioni, tenendo conto delle norme in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” non vale neppure esso a sostenere che l'abbigliamento di lavoro fosse indossato al di fuori dell'orario del turno e comunque di quello contabilizzato dall'Azienda ai fini retributivi.
Infatti, da esso si ricava al più che i lavoratori dovessero indossare la divisa sul lavoro (in realtà il contratto prescrive che al <<personale cui durante l di servizio fatto obbligo indossare una divisa od indumenti lavoro e calzature>> - obbligo che trae fonte quindi aluinde - il datore di lavoro debba fornire tali indumenti), ma ciò non necessariamente significa che dovessero farlo al di fuori dell'orario corrispondente al turno di servizio prestabilito.
Tutto ciò a trascurare che in base all'articolo 40 della legge regionale n.47 del 2011, adottato dal Consiglio Regionale in data 22 dicembre 2011, (con cui si disponeva che:
"All'articolo 7, comma 6 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "se l'accordo con il Ministero dell'Interno non è più necessario,
l'accorpamento delle aziende sanitarie n. 11 di e n. 9 di Locri avviene entro ARte_1
il 31 gennaio 2012, attraverso la nomina dell'organo di vertice della nuova azienda sanitaria, il cui territorio di riferimento corrisponde alla circoscrizione provinciale di
[...]
e, ove necessario, attraverso la nomina dei commissari liquidatori delle Pt_1 Pt_4
preesistenti"») dal gennaio 2012 era avvenuto l'accorpamento dell'ex ARte_5
nell'unica , per cui non si vede come potesse richiamarsi tale ARte_1
contrattazione decentrata concordata dal precedente soggetto, in riferimento ARte_5
a pretese maturate in epoca posteriore alla soppressione della stessa e con ARte_5
capacità vincolante per il nuovo soggetto giuridico parte del rapporto di lavoro.
AR Tale questione, per altro, al di là della contestazione operata in appello dall' , è rilevabile dal giudice emergendo la cessazione della da disposizioni di rango ARte_5
primario, quale la legge regionale, per le quali vale il principio jura novit curia ed essendo evidente l'eterogeneità soggettiva fra il soggetto parte dell'accordo decentrato ARte_5
e l'attuale parte del giudizio, , senza che alcuna difesa avesse svolto ARte_1 in proposito l'appellato in primo grado ai fini di sostenere la perdurante operatività e vincolatività di tale disciplina pattizia.
Ad ogni modo, si ribadisce, tale regolamentazione ha contenuto del tutto neutro.
Ne deriva che, anche in relazione al periodo antecedente all'ottobre 2016 era preciso onere del lavoratore specificare quale fosse la regolamentazione dovuta a disposizioni datoriali, ma anche eventualmente prassi o circostanze di fatto, che imponessero ai lavoratori di procedere alla vestizione/svestizione della divisa prima dell'inizio e dopo la conclusione del turno di servizio.
Ciò avrebbe avuto effetti sul piano processuale e sostanziale.
Infatti, avrebbe consentito alla controparte di prendere posizione sul punto, ed al giudice, in difetto di difese specifiche del convenuto di affermare la non contestazione, condizione
(discendente dal principio di circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, funzionalizzata al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” ex art. 111 Cost., comma 2 v. ex multis
Cass. 24198/2020) questa, che, in mancanza di allegazione, non si è verificata.
Inoltre, le (poche) allegazioni compiute dal ricorrente nell'atto introduttivo erano persino in contrasto con il suo assunto.
Infatti, la parte originaria ricorrente aveva, nella buona sostanza, ammesso che esistevano sistemi di rilevazione oraria, e ciò aveva fatto con il richiamo al regolamento aziendale che li prevedeva.
Ora, in primo luogo, l'allegazione condotta a sostegno della pretesa costituita dall'esistenza un regolamento aziendale che definiva le modalità di vestizione/svestizione, al di là del profilo temporale di vigenza di tale disposizione datoriale, pure sollevato dalla controparte, importava che ove si fosse inteso affermare che la disciplina apprestata da tale atto fosse rimasta invariata rispetto a prima e dunque che le operazioni consistenti nell'indossare o dismettere la divisa fossero avvenute anche in precedenza secondo le modalità definite dal regolamento, quest'ultimo era, in verità, fonte di elementi contrari all'assunto del ricorrente.
Infatti, la necessità insita nel regolamento che l'orario di lavoro registrato dall'azienda fosse inclusivo di tali fasi per disposizione datoriale, e che la registrazione in entrata ed in uscita avvenisse prima della vestizione e dopo la svestizione, non consente di per sé di ritenere che vi fossero sforamenti non registrati e non remunerati, se non accompagnata da una allegazione in base alla quale i lavoratori agendo in violazione dello stesso regolamento, svolgessero tali operazioni prima della marcatura e viceversa dopo la marcatura andandosene.
Sicché tutto ciò evidenzia, in ultima analisi, non solo e non tanto la carenza dell'allegazione, indispensabile, e prova che la vestizione e la svestizione al di fuori dell'orario corrispondesse ad una determinazione datoriale e non ad una scelta autonoma del lavoratore, ma piuttosto la considerazione che ogni eventuale sforamento- nel caso, non provato- debba ritenersi esulante dal volere dell'Azienda e posto in essere invito et inscio domino come è ragionevole pensare laddove, come nel caso, esista una regolamentazione aziendale che imponga che tali attività debbano avvenire all'interno dell'orario registrato.
Nulla a quanto si è detto aggiunge la previsione dell'art.36 del CCNL del 1992 vigente fino alla nuova regolamentazione contrattuale apprestata nel 2018, nel disciplinare l'orario di lavoro ha solo fissato una disciplina generale dell'orario disponendo che <l'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.>>.
Tale contratto collettivo infatti non disponeva in ordine alle operazioni di vestizione/dismissione degli abiti da lavoro, pur rimarcando la necessità di controlli dell'orario, che il ricorrente non ha mai negato avvenissero, né vi è stata allegazione di fatti o descrizione di circostanze che possano fornire elementi di giudizio che consentano di ritenere che il datore di lavoro imponesse ai lavoratori di compiere le attività propedeutiche alla prestazione lavorativa fuori dall'ambito temporale segnato dal turno o comunque dell'orario retribuito;
pertanto, l'allegazione della parte resta del tutto carente e generica ed è insufficiente a sostenere, anche in via di presunzione, che tali operazioni precedessero e seguissero l'orario entro il quale la prestazione doveva essere resa dall'operatore sanitario e remunerato dall'azienda.
Per altro, pur a considerare che il regolamento aziendale fosse vigente solo dalla fine
2016/inizio 2017, resta il fatto per il tempo pregresso che, in difetto della prescrizione aziendale che disponesse apertamente o implicitamente nel senso che il lavoratore dovesse avere già indossato la divisa nel prendere servizio e dovesse toglierla solo dopo avere completato l'orario, ovvero della allegazione e prova una prassi autorizzata o tollerata dal datore di lavoro, l'asserto si rivela infondato. Neppure l'argomento che l'avvicendamento del personale dei turni implicasse necessariamente lo sforamento – in alcuni casi illustrato dai lavoratori- si rivela idoneo a sostenere la domanda.
Infatti, nulla toglie che l'avvicendamento potesse avvenire, se tali operazioni erano consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentiva di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, come previsto del resto dallo stesso regolamento aziendale invocato dal lavoratore, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili.
La correttezza del complessivo argomentare che conduce alla decisione non è scalfito dal tenore dell'art.27 comma 11 del CCNL sanità del 2018 che prevede <Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere>>), considerato che anche tale previsione richiede che il superamento dell'orario sia riscontrato dalle timbrature effettuate, e dunque, in ogni caso, ribadisce la necessità della dimostrazione della protrazione dell'orario di lavoro >>.
V. insussistenza dei presupposti per disporre la consulenza tecnica
Con l'ultimo motivo si è sostenuto che, in base alle ragioni esposte nei precedenti motivi, sarebbe stato evidente che il Tribunale fosse incorso in errore disponendo CT contabile che, peraltro, aveva riprodotto pedissequamente le motivazioni che sostenevano il ricorso sia sotto il profilo di diritto che di fatto, procedendo alla quantificazione delle spettanze per indennità di divisa su dati ipotetici.
È assorbito dal rigetto nel merito delle domande di IVC e indennità divisa, di cui sopra
(par. III e IV) .
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza AR impugnata (che si conferma per la sola condanna dell' a pagare € 2.544,10 per differenze tabellare e fasce economiche), rigetta le residue domande proposte dal
(c.d. indennità di divisa e indennità di vacanza contrattuale). Pt_6
Si giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi, avuto riguardo - come già ritenuto nelle analoghe cause decise da questa Corte – alla complessità delle questioni decise, che hanno richiesto l'esame di molteplici fonti legislative, contrattuali e regolamenti interni suscettibili di diverse interpretazioni, come dimostra il diverso intendimento del primo giudice (vedi sul punto sentenza n. 159/2022 nel giudizio n.
179/2022 RG ) nonché alla reciproca soccombenza (vedi motivazione della sentenza nel giudizio n. 173/2022 RG), stante l'articolazione in più capi della domanda, con accoglimento del ricorso per differenze tabellari e fasce e rigetto per le altre voci, peraltro di importo maggiore.
Le spese di ctu, come già liquidate in primo grado, vanno poste ora a carico di entrambe le parti , ciascuno per la metà, considerato che la perizia si è resa necessaria per tutte le domande
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' , in persona del suo legale rappresentante ARte_1
pro tempore contro e avverso la sentenza n. 267/2022 emessa in Controparte_1
data 5.4.2022 dal Tribunale-GL di Locri ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata
AR (che conferma limitatamente alla condanna dell' a pagare € 1.055,54 per differenze tabellare e fasce economiche), rigetta le residue domande proposte dal (c.d. Pt_6
indennità di divisa e indennità di vacanza contrattuale);
2) Compensa integralmente le spese dei due gradi del giudizio, ponendo a carico di entrambe le parti le spese della CT (nella misura liquidata in primo grado), ciascuno per la metà.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Massimo Gullino)