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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2254/2021 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Manco e Viola Manco Parte_1 come da mandato in atti, attrice
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Cavallaro e Controparte_1
Luigi Paiano come da mandato in atti, convenuta avente ad oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 08 luglio 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 03.03.2021 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire: 1) accertare e dichiarare
[...]
l'intervenuta usucapione/prescrizione acquisitiva ventennale in proprio favore della porzione di area contrassegnata in azzurro nell'allegato B in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni da parte di lei o del suo dante causa;
2) dichiarare essa attrice titolare esclusiva della servitù di Persona_1 passaggio per intervenuta usucapione/prescrizione acquisitiva ventennale sulla porzione di area contrassegnata in rosa nell'allegato B in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per o venti anni per l'utilità della propria proprietà; 3) per l'effetto, previa pratica di frazionamento in ipotesi di accoglimento della domanda sub 1), ordinare la trascrizione dei competenti RR.II. di Lecce e la relativa annotazione e voltura catastale presso Agenzia del Territorio - direzione provinciale di Lecce – ufficio provinciale del territorio servizi catastali, con esonero dei responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
4) il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Disposta ed eseguita la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione per il mancato buon fine di quella precedente;
con comparsa depositata in data 24.11.2021 si costituiva in giudizio la convenuta , che, contestato l'avverso Controparte_1 narrato e richiesto, concludeva instando: 1) per il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata;
2) accertare che quanto realizzato dall'attrice e descritto in premessa si trovava all'interno della proprietà della convenuta e costituiva sconfinamento in danno di quest'ultima; accertare, altresì, che dette opere violavano le norme sulla veduta e quelle sul divieto delle immissioni e di scolo delle acque;
3) conseguentemente, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, condannare l'attrice all'abbattimento di quanto risulterà eseguito in violazione delle norme che tutelano la proprietà ed il rispetto delle vedute e delle immissioni;
4) dichiarare ed accertare che alcuna servitù di passaggio si è costituita in favore dell'attrice, non ricorrendone i presupposti di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; espletata la prova testimoniale ammessa;
disposta e svolta consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del
08.07.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 27.01.2025, all'esito del deposito di note conclusive e della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La domanda attorea merita accoglimento.
Della prova testimoniale assunta questo Giudice ritiene di valorizzare (in quanto maggiormente attendibili e comunque coerenti, precise e puntuali) le deposizioni rese dai testi indifferenti, atteso che gli altri -variamente imparentati con l'una o l'altra parte- hanno reso deposizioni diametralmente opposte fra loro, e tese a confortare la tesi difensiva di chi li aveva indicati come testimoni, apparendo scarsamente affidabili.
La teste ha dichiarato di prendere in affitto circa venti anni Testimone_1 prima della sua deposizione (resa nell'udienza del 17.07.2023) l'immobile dell'attrice sito in Castro nel tutto il periodo estivo e per diversi anni;
ha aggiunto che in detto lasso di tempo aveva usato il passaggio segnato in rosa nell'allegato B del fascicolo attoreo e che esisteva già il vialetto in chianche, della cui pulizia si occupava la IG.ra
, ma non la IG.ra ; ella ha riferito anche che, all'epoca, nell'area Pt_1 CP_1 era presente un rubinetto e una pila, ma non il cancelletto sulla scala comune di accesso alle abitazioni;
ha inoltre confermato che l'attrice aveva costruito a sua cura e spese un vano doccia e pavimentato l'area contraddistinta in azzurro nell'allegato attoreo.
La teste (già vicina di casa dell'attrice e del di lei padre e Testimone_2 assidua frequentatrice della zona) ha dichiarato che e prima di lei il Parte_1 padre avevano utilizzato continuativamente dal 1960 in poi il passaggio Per_1 contrassegnato in rosa nell'allegato B del fascicolo attoreo per accedere dal retro all'abitazione di loro proprietà sita in Castro alla via del Santuario 13; ha aggiunto che ella aveva sempre pulito il passaggio, eseguendo anche lavori di ristrutturazione esterni;
ha confermato che nella zona colorata in azzurro nell'allegato B del fascicolo attoreo nel 1960 esisteva una pila e un rubinetto, utilizzati dal prima Persona_1
e dalla figlia poi e talvolta da essa stessa e che detta zona da 1965 al 1995 era Pt_1 stata utilizzata quotidianamente da costoro;
ha riferito che nel 1995 l'attrice aveva realizzato a proprie spese un vano doccia ove erano collocati rubinetto e pila, provvedendo anche alla pavimentazione dell'area.
Il teste (già vicino di casa della IG.ra ) ha dichiarato a Testimone_3 Pt_1 sua volta che l'attrice e il di lei padre e nonno avevano fatto uso in via continuativa dal 1960 in poi del passaggio colorato in rosa nell'allegato B del fascicolo attoreo per accedere dal retro all'abitazione di loro proprietà sita in Castro in via del Santuario
13; ha aggiunto che, tornato in Italia nel 2001, dopo aver vissuto all'estero per 30 anni, lo stato dei luoghi era rimasto immutato;
ha riferito di ricordare la presenza di una pila in cemento nella parte retrostante del vialetto, parte corrispondente a quella colorata in azzurro nell'allegato B del fascicolo attoreo;
ha aggiunto che al posto della pila all'attualità esisteva un vano doccia, ma non sapeva dire da chi fosse stato realizzato e quando.
Quanto innanzi riportato consente di ritenere che l'attrice e il suo dante causa abbiano posseduto l'area contrassegnata in azzurro nell'allegato B del fascicolo attoreo e abbiano utilizzato il vialetto ivi contrassegnato con il colore rosa in modo esclusivo, pacifico, pubblico e continuo per almeno vent'anni, comportandosi come proprietari per la prima e come titolari del diritto di servitù di passaggio per il secondo, provvedendo ad esclusiva propria iniziativa e a proprie spese alla relativa manutenzione, ristrutturazione e cura, senza l'opposizione di chicchessia e nel disinteresse della formale proprietaria
Sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., deve pertanto riconoscersi che ha acquistato per usucapione ventennale la proprietà Parte_1 dell'area in Castro indicata in azzurro nell'allegato B del fascicolo attoreo e la servitù di passaggio in Castro sull'area colorata in rosa nel medesimo allegato a causa della protrazione per oltre 20 anni di un'idonea situazione possessoria.
In conseguenza di tanto, va ordinato al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità e all'UTE di procedere alle necessarie annotazioni.
Quanto alle domande riconvenzionali della convenuta, alla sua richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi osta per un verso l'intervenuta usucapione delle aree per le quali vi è stato sconfinamento in quella che era la sua proprietà, e, dall'altro, la mancata dimostrazione in giudizio della sussistenza delle lamentate violazioni delle norme poste a tutela della veduta e dello scolo delle acque.
Alla soccombenza della convenuta segue il regolamento delle spese e competenze di causa, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 37/2018 per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte e ogni altra rigettando, così provvede:
1) dichiara esclusiva proprietaria della porzione di area Parte_1 contrassegnata in azzurro nell'allegato B del fascicolo attoreo sita in Castro (LE) alla via del Santuario per maturata usucapione ventennale;
2) dichiara che ha acquisito per usucapione ventennale la servitù Parte_1 di passaggio sulla porzione di area contrassegnata in rosa nell'allegato B del fascicolo attoreo sita in Castro (LE) alla via del Santuario;
3) per l'effetto, previa presentazione da parte dell'attrice della relativa pratica di frazionamento catastale ai competenti organi, dispone a cura della stessa la trascrizione della presente sentenza nei RR.II. di Lecce e la relativa annotazione e voltura catastale presso Agenzia del Territorio - direzione provinciale di Lecce – ufficio provinciale del territorio servizi catastali, con esonero dei responsabili degli uffici da responsabilità al riguardo;
4) condanna la convenuta al pagamento in favore degli Controparte_1
Avv.ti Antonio Manco e Viola Manco, procuratori dell'attrice dichiaratisi anticipatari, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 5.400,08, di cui euro 323,08 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
5) pone definitivamente a carico della convenuta le spese ed i compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 06 maggio 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2254/2021 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Manco e Viola Manco Parte_1 come da mandato in atti, attrice
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Cavallaro e Controparte_1
Luigi Paiano come da mandato in atti, convenuta avente ad oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 08 luglio 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 03.03.2021 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire: 1) accertare e dichiarare
[...]
l'intervenuta usucapione/prescrizione acquisitiva ventennale in proprio favore della porzione di area contrassegnata in azzurro nell'allegato B in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni da parte di lei o del suo dante causa;
2) dichiarare essa attrice titolare esclusiva della servitù di Persona_1 passaggio per intervenuta usucapione/prescrizione acquisitiva ventennale sulla porzione di area contrassegnata in rosa nell'allegato B in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per o venti anni per l'utilità della propria proprietà; 3) per l'effetto, previa pratica di frazionamento in ipotesi di accoglimento della domanda sub 1), ordinare la trascrizione dei competenti RR.II. di Lecce e la relativa annotazione e voltura catastale presso Agenzia del Territorio - direzione provinciale di Lecce – ufficio provinciale del territorio servizi catastali, con esonero dei responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
4) il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Disposta ed eseguita la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione per il mancato buon fine di quella precedente;
con comparsa depositata in data 24.11.2021 si costituiva in giudizio la convenuta , che, contestato l'avverso Controparte_1 narrato e richiesto, concludeva instando: 1) per il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata;
2) accertare che quanto realizzato dall'attrice e descritto in premessa si trovava all'interno della proprietà della convenuta e costituiva sconfinamento in danno di quest'ultima; accertare, altresì, che dette opere violavano le norme sulla veduta e quelle sul divieto delle immissioni e di scolo delle acque;
3) conseguentemente, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, condannare l'attrice all'abbattimento di quanto risulterà eseguito in violazione delle norme che tutelano la proprietà ed il rispetto delle vedute e delle immissioni;
4) dichiarare ed accertare che alcuna servitù di passaggio si è costituita in favore dell'attrice, non ricorrendone i presupposti di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; espletata la prova testimoniale ammessa;
disposta e svolta consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del
08.07.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 27.01.2025, all'esito del deposito di note conclusive e della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La domanda attorea merita accoglimento.
Della prova testimoniale assunta questo Giudice ritiene di valorizzare (in quanto maggiormente attendibili e comunque coerenti, precise e puntuali) le deposizioni rese dai testi indifferenti, atteso che gli altri -variamente imparentati con l'una o l'altra parte- hanno reso deposizioni diametralmente opposte fra loro, e tese a confortare la tesi difensiva di chi li aveva indicati come testimoni, apparendo scarsamente affidabili.
La teste ha dichiarato di prendere in affitto circa venti anni Testimone_1 prima della sua deposizione (resa nell'udienza del 17.07.2023) l'immobile dell'attrice sito in Castro nel tutto il periodo estivo e per diversi anni;
ha aggiunto che in detto lasso di tempo aveva usato il passaggio segnato in rosa nell'allegato B del fascicolo attoreo e che esisteva già il vialetto in chianche, della cui pulizia si occupava la IG.ra
, ma non la IG.ra ; ella ha riferito anche che, all'epoca, nell'area Pt_1 CP_1 era presente un rubinetto e una pila, ma non il cancelletto sulla scala comune di accesso alle abitazioni;
ha inoltre confermato che l'attrice aveva costruito a sua cura e spese un vano doccia e pavimentato l'area contraddistinta in azzurro nell'allegato attoreo.
La teste (già vicina di casa dell'attrice e del di lei padre e Testimone_2 assidua frequentatrice della zona) ha dichiarato che e prima di lei il Parte_1 padre avevano utilizzato continuativamente dal 1960 in poi il passaggio Per_1 contrassegnato in rosa nell'allegato B del fascicolo attoreo per accedere dal retro all'abitazione di loro proprietà sita in Castro alla via del Santuario 13; ha aggiunto che ella aveva sempre pulito il passaggio, eseguendo anche lavori di ristrutturazione esterni;
ha confermato che nella zona colorata in azzurro nell'allegato B del fascicolo attoreo nel 1960 esisteva una pila e un rubinetto, utilizzati dal prima Persona_1
e dalla figlia poi e talvolta da essa stessa e che detta zona da 1965 al 1995 era Pt_1 stata utilizzata quotidianamente da costoro;
ha riferito che nel 1995 l'attrice aveva realizzato a proprie spese un vano doccia ove erano collocati rubinetto e pila, provvedendo anche alla pavimentazione dell'area.
Il teste (già vicino di casa della IG.ra ) ha dichiarato a Testimone_3 Pt_1 sua volta che l'attrice e il di lei padre e nonno avevano fatto uso in via continuativa dal 1960 in poi del passaggio colorato in rosa nell'allegato B del fascicolo attoreo per accedere dal retro all'abitazione di loro proprietà sita in Castro in via del Santuario
13; ha aggiunto che, tornato in Italia nel 2001, dopo aver vissuto all'estero per 30 anni, lo stato dei luoghi era rimasto immutato;
ha riferito di ricordare la presenza di una pila in cemento nella parte retrostante del vialetto, parte corrispondente a quella colorata in azzurro nell'allegato B del fascicolo attoreo;
ha aggiunto che al posto della pila all'attualità esisteva un vano doccia, ma non sapeva dire da chi fosse stato realizzato e quando.
Quanto innanzi riportato consente di ritenere che l'attrice e il suo dante causa abbiano posseduto l'area contrassegnata in azzurro nell'allegato B del fascicolo attoreo e abbiano utilizzato il vialetto ivi contrassegnato con il colore rosa in modo esclusivo, pacifico, pubblico e continuo per almeno vent'anni, comportandosi come proprietari per la prima e come titolari del diritto di servitù di passaggio per il secondo, provvedendo ad esclusiva propria iniziativa e a proprie spese alla relativa manutenzione, ristrutturazione e cura, senza l'opposizione di chicchessia e nel disinteresse della formale proprietaria
Sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., deve pertanto riconoscersi che ha acquistato per usucapione ventennale la proprietà Parte_1 dell'area in Castro indicata in azzurro nell'allegato B del fascicolo attoreo e la servitù di passaggio in Castro sull'area colorata in rosa nel medesimo allegato a causa della protrazione per oltre 20 anni di un'idonea situazione possessoria.
In conseguenza di tanto, va ordinato al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità e all'UTE di procedere alle necessarie annotazioni.
Quanto alle domande riconvenzionali della convenuta, alla sua richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi osta per un verso l'intervenuta usucapione delle aree per le quali vi è stato sconfinamento in quella che era la sua proprietà, e, dall'altro, la mancata dimostrazione in giudizio della sussistenza delle lamentate violazioni delle norme poste a tutela della veduta e dello scolo delle acque.
Alla soccombenza della convenuta segue il regolamento delle spese e competenze di causa, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 37/2018 per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte e ogni altra rigettando, così provvede:
1) dichiara esclusiva proprietaria della porzione di area Parte_1 contrassegnata in azzurro nell'allegato B del fascicolo attoreo sita in Castro (LE) alla via del Santuario per maturata usucapione ventennale;
2) dichiara che ha acquisito per usucapione ventennale la servitù Parte_1 di passaggio sulla porzione di area contrassegnata in rosa nell'allegato B del fascicolo attoreo sita in Castro (LE) alla via del Santuario;
3) per l'effetto, previa presentazione da parte dell'attrice della relativa pratica di frazionamento catastale ai competenti organi, dispone a cura della stessa la trascrizione della presente sentenza nei RR.II. di Lecce e la relativa annotazione e voltura catastale presso Agenzia del Territorio - direzione provinciale di Lecce – ufficio provinciale del territorio servizi catastali, con esonero dei responsabili degli uffici da responsabilità al riguardo;
4) condanna la convenuta al pagamento in favore degli Controparte_1
Avv.ti Antonio Manco e Viola Manco, procuratori dell'attrice dichiaratisi anticipatari, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 5.400,08, di cui euro 323,08 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
5) pone definitivamente a carico della convenuta le spese ed i compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 06 maggio 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)