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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati:
dott. Mariavittoria Papa o Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio del 21.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 447/2023 del Ruolo Previdenza vertente
TRA
a rappresentata e difesa dall'avv.to dall'avv. Lucia De Filippo presso il cui studio, Parte_1
sito in Striano via Caionche n. 39, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento CP_1
CP_ 44, (Ufficio Legale , rappresentato e difeso dall'avv. Katya Lea Napoletano
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 17.6.2020, premetteva: Parte_1
• di essere titolare di pensione di reversibilità a decorrere dal 1.1.17 (essendo il marito deceduto il 15.12.16);
• che in data 4.5.17 aveva inoltrato domanda per il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare per il periodo giugno 2016-luglio 2017;
CP_
• che in data 23.8.17 l' comunicava il rigetto della domanda in ragione della non vivenza a carico dei nipoti del dante causa alla data del decesso;
• che in data 4.7.17 aveva inoltrato altresì domanda per il riconoscimento degli anf sulla propria pensione di reversibilità per il periodo dal 1.1.17 sino al luglio 2017 senza ricevere alcun riscontro.
CP_ Tanto premesso, chiedeva condannarsi l' al pagamento degli anf per il periodo Parte_1
dal luglio 2016-dicembre 2016 sulla pensione percepita dal de cuius e dal gennaio 2017 in favore della ricorrente quale titolare di pensione di reversibilità, oltre al pagamento della quota di contitolarità dei nipoti a carico del dante causa sin dal 1.1.17. CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto con CP_ comunicazione del 30.12.20 l' aveva “provveduto alla liquidazione dei ratei spettanti di euro
9353,12 in aggiunta alla rata di febbraio 2021 facendo presente che è stata riconosciuta la
QUOTA di CONTITOLARITA' dei a carico del dante causa ma non gli ANF per la presenza Per_1 di reddito da fabbricati superiore al 30% del reddito complessivo”
Con sentenza n. 1578/22 il GL in via preliminare dichiarava cessata la materia del contendere per quanto concerneva il capo di domanda afferente alla liquidazione della quota di contitolarità dei nipoti, essendo stata accertata in via amministrativa, ed in pendenza del giudizio, la vivenza a carico del de cuius alla data del decesso. Quanto al riconoscimento del diritto agli anf, osservava che nel calcolo del reddito complessivo non andava incluso quello afferente all'abitazione principale, per cui, considerato che dalle dichiarazioni dei redditi dal 2017 al 2020 il limite di reddito per la percezione degli ANF non risultava superato, il diniego dell' di riconoscere CP_2
gli anf era illegittimo.
Tanto precisato, il giudice di primo grado così provvedeva:
“dichiara cessata la materia del contendere in ordine al capo di domanda afferente alla liquidazione della quota di contitolarità dei nipoti;
accoglie nel resto il ricorso e per l'effetto CP_ condanna l' al pagamento in favore dell'istante degli arretrati anf maturati relativamente al periodo richiesto in ricorso come da domanda amministrativa in atti, oltre interessi dal dì della
CP_ maturazione al soddisfo;
condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1800,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione”.
Avverso tale sentenza proponeva appello limitatamente alla quantificazione delle Parte_1 spese di lite. In particolare, eccepiva l'appellante che il GL nella quantificazione delle spese aveva violato il DM 55/2014 infatti, anche applicando i minimi tariffari per ciascuna fase, compresa quella Istruttoria/trattazione, le spese andavano quantificate nella misura di euro 2.886,00 trattandosi di causa di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000.
Si costituiva l' , rimettendosi alla valutazione della Corte. CP_1
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Nel caso di specie la domanda formulata dalla è stata integralmente accolta dal G.L. e Pt_1 come correttamente evidenziato dall'appellante lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,00 e euro 26.000,00. Ne consegue che le spese di lite dovute per le varie fasi sono le seguenti:
euro 465,00 per la fase di studio euro 389,00 per la fase introduttiva euro 1.021,00 per la fase istruttoria e di trattazione euro 1.011,00 per la fase decisionale per un totale di euro 2.886,00.
L' va, quindi, condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si CP_1
liquidano in complessivi euro 2.886,00.
Quanto alle spese del presente grado, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in CP_1
euro 2.886,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione al Procuratore anticipatario, avv.to Lucia De Filippo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in CP_1
euro 494,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione al Procuratore anticipatario, avv.to Lucia De Filippo.
Napoli 21.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati:
dott. Mariavittoria Papa o Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio del 21.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 447/2023 del Ruolo Previdenza vertente
TRA
a rappresentata e difesa dall'avv.to dall'avv. Lucia De Filippo presso il cui studio, Parte_1
sito in Striano via Caionche n. 39, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento CP_1
CP_ 44, (Ufficio Legale , rappresentato e difeso dall'avv. Katya Lea Napoletano
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 17.6.2020, premetteva: Parte_1
• di essere titolare di pensione di reversibilità a decorrere dal 1.1.17 (essendo il marito deceduto il 15.12.16);
• che in data 4.5.17 aveva inoltrato domanda per il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare per il periodo giugno 2016-luglio 2017;
CP_
• che in data 23.8.17 l' comunicava il rigetto della domanda in ragione della non vivenza a carico dei nipoti del dante causa alla data del decesso;
• che in data 4.7.17 aveva inoltrato altresì domanda per il riconoscimento degli anf sulla propria pensione di reversibilità per il periodo dal 1.1.17 sino al luglio 2017 senza ricevere alcun riscontro.
CP_ Tanto premesso, chiedeva condannarsi l' al pagamento degli anf per il periodo Parte_1
dal luglio 2016-dicembre 2016 sulla pensione percepita dal de cuius e dal gennaio 2017 in favore della ricorrente quale titolare di pensione di reversibilità, oltre al pagamento della quota di contitolarità dei nipoti a carico del dante causa sin dal 1.1.17. CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto con CP_ comunicazione del 30.12.20 l' aveva “provveduto alla liquidazione dei ratei spettanti di euro
9353,12 in aggiunta alla rata di febbraio 2021 facendo presente che è stata riconosciuta la
QUOTA di CONTITOLARITA' dei a carico del dante causa ma non gli ANF per la presenza Per_1 di reddito da fabbricati superiore al 30% del reddito complessivo”
Con sentenza n. 1578/22 il GL in via preliminare dichiarava cessata la materia del contendere per quanto concerneva il capo di domanda afferente alla liquidazione della quota di contitolarità dei nipoti, essendo stata accertata in via amministrativa, ed in pendenza del giudizio, la vivenza a carico del de cuius alla data del decesso. Quanto al riconoscimento del diritto agli anf, osservava che nel calcolo del reddito complessivo non andava incluso quello afferente all'abitazione principale, per cui, considerato che dalle dichiarazioni dei redditi dal 2017 al 2020 il limite di reddito per la percezione degli ANF non risultava superato, il diniego dell' di riconoscere CP_2
gli anf era illegittimo.
Tanto precisato, il giudice di primo grado così provvedeva:
“dichiara cessata la materia del contendere in ordine al capo di domanda afferente alla liquidazione della quota di contitolarità dei nipoti;
accoglie nel resto il ricorso e per l'effetto CP_ condanna l' al pagamento in favore dell'istante degli arretrati anf maturati relativamente al periodo richiesto in ricorso come da domanda amministrativa in atti, oltre interessi dal dì della
CP_ maturazione al soddisfo;
condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1800,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione”.
Avverso tale sentenza proponeva appello limitatamente alla quantificazione delle Parte_1 spese di lite. In particolare, eccepiva l'appellante che il GL nella quantificazione delle spese aveva violato il DM 55/2014 infatti, anche applicando i minimi tariffari per ciascuna fase, compresa quella Istruttoria/trattazione, le spese andavano quantificate nella misura di euro 2.886,00 trattandosi di causa di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000.
Si costituiva l' , rimettendosi alla valutazione della Corte. CP_1
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Nel caso di specie la domanda formulata dalla è stata integralmente accolta dal G.L. e Pt_1 come correttamente evidenziato dall'appellante lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,00 e euro 26.000,00. Ne consegue che le spese di lite dovute per le varie fasi sono le seguenti:
euro 465,00 per la fase di studio euro 389,00 per la fase introduttiva euro 1.021,00 per la fase istruttoria e di trattazione euro 1.011,00 per la fase decisionale per un totale di euro 2.886,00.
L' va, quindi, condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si CP_1
liquidano in complessivi euro 2.886,00.
Quanto alle spese del presente grado, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in CP_1
euro 2.886,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione al Procuratore anticipatario, avv.to Lucia De Filippo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in CP_1
euro 494,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione al Procuratore anticipatario, avv.to Lucia De Filippo.
Napoli 21.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa