Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1851/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1851/2020 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Ciocca, Parte_1 C.F._1
c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Campobasso, alla piazza C.F._2
Venezia n. 6, in virtù di mandato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo CP_1 C.F._3
Pasquarella, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, alla C.F._4
piazza Cattaneo n. 12, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATO
NONCHÉ
p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Annunziata Mosca, c.f. Controparte_2 P.IVA_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Luigi C.F._5
Volpicella n. 269, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 581/2020, pubblicata il 25.02.2020 1
Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
2) Condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Conclusioni per l'appellata rigettare l'appello perché infondato, con condanna Controparte_2 dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Conclusioni per l'appellato rigettare l'appello con condanna dell'appellante al CP_1
pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore anticipatario
GI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, inoltrato per la notifica in data 15.11.2012, citò in giudizio e la compagnia assicuratrice Parte_1 CP_1 [...]
premettendo che il 27.10.2011, mentre era a bordo della sua autovettura Hyundai Ix 20, CP_2 alle ore 14:30 circa, fermo a causa del traffico sulla S.P. 335 all'altezza del Km. 26+700 - direzione
Caserta Sud, era stato tamponato dall'autocarro Nissan Trade 100, condotto da RT
, il quale, nella colonna di traffico, era stato, a sua volta, tamponato da un terzo veicolo,
[...]
l'autocarro Fiat Ducato, assicurato con e condotto da Controparte_2 CP_1
La difesa dell'attore espose che, a seguito al predetto tamponamento a catena, l'autovettura Hyundai del aveva subito un danno quantificato nell'importo di euro 8.443,80; che per sostenere i costi Pt_1
di riparazione del veicolo - svalutatosi, comunque, del 15% - il aveva stipulato un contratto Pt_1 di finanziamento con la ER ME NK, per l'importo di euro 10.894,20; che
[...]
aveva subito un trauma cranico non commotivo, con cervicalgia postraumatica e ferita L.C. Pt_1
del cuoio capelluto e si era dovuto sottoporre a molteplici visite mediche, sostenendo spese anche per perizie medico-legali; che, a causa dell'impossibilità di utilizzare la vettura (rimasta ferma sino alla riparazione), era stato costretto a rifiutare una proposta di lavoro per il periodo dal 1°.03.2012 al
31.12.2012, con retribuzione di euro 1.500,00 mensili, e conseguente mancato guadagno di euro
15.000,00.
concluse chiedendo la condanna dei convenuti, in via solidale, al pagamento del Parte_1
complessivo importo di euro 52.754,15 per le seguenti voci di danno: euro 8.443,80 per i costi di riparazione dell'autovettura ed euro 2.500,00 quale danno per la svalutazione della stessa;
euro
8.400,00 a titolo di risarcimento del danno per il fermo dell'autovettura, dal 27.10.2011 al 04.06.2012; euro 2.450,40 a titolo di ristoro dei costi del finanziamento (per interessi, spese e assicurazione); euro
519,00 per ulteriori spese documentate;
euro 15.000,00 per mancato guadagno;
euro 156,00 per spese
2 di mediazione;
euro 6.271,19 per danno biologico permanente;
euro 5.094,98 a titolo di personalizzazione del danno biologico ed euro 3.918,78 per il danno da invalidità temporanea.
La difesa dell'attore rappresentò che la compagnia di assicurazione aveva offerto Controparte_2
a quest'ultimo, a titolo indennitario, l'importo di euro 2.770,00 per le lesioni subite e di euro 4.200,00 per i danni patrimoniali;
somme che erano state accettate dal solo in acconto, stante il maggior Pt_1
danno patito.
§ 1.2. Si costituì in giudizio e chiese il rigetto della domanda attorea. Controparte_2 CP_1
rimase contumace.
[...]
§ 1.3. Espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, il primo giudice, con la sentenza oggetto di gravame, in epigrafe indicata, così statuì: “Accoglie la domanda nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
Per l'effetto accerta e dichiara che è unico CP_1
responsabile del sinistro e che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da così Parte_1 come riconosciuti in parte motiva sono diretta conseguenza del sinistro del 27.10.201; Per l'effetto condanna e la compagnia assicurativa al pagamento, in solido tra CP_1 Controparte_2 di loro e in favore di , di € 7.500,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi al Parte_1 tasso legale dalla sentenza al soddisfo;
Sempre per l'effetto condanna e la compagnia CP_1 assicurativa al pagamento, in solido tra di loro e in favore di , di € Controparte_2 Parte_1
1.728,99 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo;
Compensa le spese del giudizio;
Pone le spese di mediazione a carico di tutte le parti in solido tra di loro;
Pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido tra di loro”.
Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano per punti, per quel che ancora rileva nella presente sede di gravame.
1) Risulta provata la dinamica del sinistro così come ricostruita dall'attore e sussiste il nesso causale tra la condotta di e i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal a seguito CP_1 Pt_1
del sinistro.
2) Spetta al l'importo di euro 8.443,80 per il risarcimento del danno patrimoniale subito, Pt_1
parametrato ai costi di riparazione della sua autovettura, come da fattura prodotta. Non va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la svalutazione dell'autovettura, non essendo stato provato il valore del veicolo all'epoca del sinistro, e, precisamente, la quotazione dello stesso sul mercato, da poter utilizzare quale la base di calcolo su cui conteggiare la lamentata svalutazione nella misura del 15%.
3) Non è dovuto all'attore l'importo di euro 2.450,40, richiesto a titolo di rimborso per i costi del finanziamento concessogli dalla ER ME NK (interessi, spese e copertura assicurativa),
3 non risultando provato che esso sia stato utilizzato per sostenere le spese per la riparazione dell'autoveicolo.
4) Neanche è dovuto il risarcimento del danno da c.d. “fermo tecnico” del veicolo, in quanto non è stato provato “che il ha sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo (anzi Pt_1 risulta provato, come si evince dall'escussione testimoniale di , che quando aveva Testimone_1 bisogno di un mezzo di locomozione poteva chiedere in prestito un'autovettura allo stesso teste o al padre) così come non sono stati forniti elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio invocato ma non provato”
5) Non spetta al il danno da c.d. “mancato guadagno”, quantificato nell'importo di euro Pt_1
15.000,00, vale a dire l'importo che gli sarebbe stato corrisposto a titolo di complessiva retribuzione per il lavoro - offertogli dall' - di Parte_2
collaborazione tecnica, lavoro che non gli sarebbe stato possibile accettare, non avendo egli la disponibilità della sua autovettura (danneggiata per il sinistro), che gli avrebbe consentito di raggiungere il luogo di lavoro. E invero il danno conseguente al dedotto rifiuto dell'offerta di lavoro
- avvenuto nel febbraio del 2012 - deve considerarsi “too far”, vale a dire “troppo lontano” rispetto alla verificazione del sinistro (27.10.2011). Il danno invocato non può ritenersi né una conseguenza immediata né, tantomeno, una conseguenza mediata ma “normale” secondo una logica di causalità adeguata. Inoltre il rifiuto della proposta di lavoro è stata una libera scelta di , che non Parte_1
può farsi ricadere sull'autore del danno (o sulla compagnia assicuratrice). Sul punto occorre tener conto delle dichiarazioni del teste , la quale ha riferito che , stante Testimone_2 Parte_1
l'impossibilità di utilizzare la sua vettura, quando aveva bisogno di un mezzo di locomozione chiedeva in prestito altro mezzo o allo stesso teste, , o al padre. “Era onere di parte Testimone_2 attorea, quindi, accettare la proposta di lavoro e utilizzare l'autovettura che il padre o la Tes_2
davano in prestito quando egli aveva la necessità. Si aggiunga, inoltre, che il , in
[...] Pt_1
assenza di mezzo di locomozione, ove mai anche la richiesta di prestito ai familiari non poteva essere accolta, aveva l'onere di provvedere diversamente (ad esempio tramite il noleggio di diversa automobile) per poi lì sì chiedere e ottenere, eventualmente, dal danneggiante il risarcimento pari al rimborso dei costi sostenuti”.
6) Complessivamente il danno patrimoniale subito da va quantificato in euro 7.500,00, Parte_1
importo già comprensivo di interessi e rivalutazione, e già al netto della somma corrisposta dalla compagnia di assicurazione di euro 4.200,00.
7) Quanto al danno non patrimoniale occorre tener conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che hanno evidenziato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal Pt_1
e il sinistro dedotto in lite, riconoscendo postumi di invalidità permanente nella percentuale del 3,5%,
4 15 giorni di inabilità temporanea totale, 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%. Considerato che il al momento del sinistro aveva 47 Pt_1
anni e applicando le tabelle per le lesioni micropermanenti nei sinistri stradali, il danno va quantificato nell'importo di euro 4.166,60. Devalutando tale importo al momento del sinistro e applicando gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, si giunge all'importo di euro 4.498,99, dal quale va detratta la somma già corrisposta dall'assicurazione di euro 2.770,00, così pervenendo ad un importo finale di euro 1.728,99.
Non va riconosciuto, invece, il richiesto aumento del risarcimento del danno non patrimoniale per la personalizzazione del danno, né per l'invocato danno morale, atteso che l'attore non ha allegato il pregiudizio concretamente subito dal punto di vista non meramente biologico, con riguardo alla sua vita di relazione e al patema d'animo sofferto. “Non si può ritenere che parte attorea, in altri termini, abbia assolto al proprio onere probatorio di aver subito un danno (nelle sue componenti morale e/o esistenziale) non futile”.
8) Le spese processuali vanno compensate, atteso che soltanto alcune richieste risarcitorie dell'attore sono state accolte, mentre quelle “maggiormente consistenti (dal punto di vista economico)” sono state rigettate e, quindi, si verte in ipotesi di soccombenza reciproca.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui hanno resistito, Parte_1
costituendosi, e Controparte_2 CP_1
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 10.11.2023, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti conclusivi, con provvedimento del 26.02.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per impedimento del relatore e, all'udienza dell'11.03.2025, è stata riservata in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2.1. Con il gravame, non articolato in separati motivi, l'appellante censura preliminarmente la sentenza di primo grado nella parte in cui non gli riconosce il risarcimento del danno per la
“svalutazione dell'autovettura” e per “il mancato guadagno” per la perdita dell'occasione di lavoro.
§ 2.1.1. Con riguardo al mancato riconoscimento del risarcimento del danno per la svalutazione dell'autovettura - a fronte della statuizione del primo giudice secondo cui, non essendo stato provato il valore del veicolo all'epoca del sinistro, mancava la base di calcolo su cui conteggiare la lamentata svalutazione al 15%. - l'appellante argomenta che dal certificato di proprietà, depositato ritualmente nel giudizio di primo grado, si evince il valore dell'autovettura, acquistata in data 25.05.2011, appena cinque mesi prima del sinistro, e che sul suddetto valore, quale base di calcolo, si sarebbe potuta calcolare la percentuale del 15% di svalutazione.
5 Il rilievo è infondato, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dal difensore dell'appellante, dal certificato di proprietà del veicolo (cfr. allegato 14 della produzione di primo grado del ) non Pt_1 si rileva il valore del veicolo al momento dell'acquisto, limitandosi il documento ad attestarne la proprietà in capo a . Parte_1
Pertanto, in assenza di specifiche allegazioni utili a ricostruire il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro, non risulta scalfita la decisione del primo giudice di rigetto della richiesta di risarcimento del danno da svalutazione del veicolo.
§ 2.1.2. Quanto alla doglianza relativa al mancato guadagno di euro 15.000,00 per l'occasione di lavoro persa, quale conseguenza del sinistro, l'appellante richiama le dichiarazioni del teste Tes_3
con riguardo alla veridicità dell'offerta di lavoro e alla necessità dell'autovettura per la
[...]
mancanza di mezzi pubblici che gli avrebbero consentito di recarsi presso la sede di lavoro, nonché la circostanza che “l'unica vettura di cui il nucleo familiare disponeva era la macchina ATOS che doveva servire alla moglie del per il lavoro e che in situazione di necessità era la Sig.ra Pt_1
, sorella dell'attore, a prestare l'autovettura a quest'ultimo”. Testimone_2
La doglianza è inammissibile ai sensi dell'art. 342 , n. 1, c.p.c., poichè non si confronta con il percorso logico-argomentativo del primo giudice, e non rappresenta sotto quale profilo esso sia viziato.
E invero, a fronte di una puntuale ed esaustiva motivazione del giudice di prime cure (il quale, ha evidenziato che l'evento-danno rappresentato dal rifiuto dell'offerta di lavoro doveva considerarsi
“too far”, vale a dire “troppo lontano” rispetto al sinistro, che il danno invocato non poteva considerarsi una conseguenza immediata dell'illecito, né una conseguenza mediata ma “normale” secondo una logica di causalità adeguata, e che il rifiuto della proposta di lavoro era stata una libera scelta di , che non poteva ricadere sull'autore del danno), l'appellante non ha articolato Parte_1 un'efficace censura.
Conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità si osserva che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Non risulta, quindi, scalfita la statuizione del primo giudice nella parte in cui si afferma che “Era onere di parte attorea, quindi, accettare la proposta di lavoro e utilizzare l'autovettura che il padre
o la davano in prestito quando egli aveva la necessità. Si aggiunga, inoltre, che il Testimone_2
, in assenza di mezzo di locomozione, ove mai anche la richiesta di prestito ai familiari non Pt_1 poteva essere accolta, aveva l'onere di provvedere diversamente (ad esempio tramite il noleggio di
6 diversa automobile) per poi lì sì chiedere e ottenere, eventualmente, dal danneggiante il risarcimento pari al rimborso dei costi sostenuti”.
§ 2.2. L'appellante lamenta, poi, l'erroneità della sentenza impugnata per il mancato rimborso dei costi del finanziamento - vale a dire degli interessi, delle spese, ivi comprese quelle di copertura assicurativa - che aveva dovuto sostenere per ottenere il finanziamento da parte della ER
ME NK, resosi necessario per pagare la riparazione della sua autovettura.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure non avrebbe valorizzato la testimonianza del legale rappresentante dell'autofficina presso cui era stato riparato il veicolo, con Controparte_4
particolare riferimento alla parte in cui il teste aveva dichiarato che i suoi clienti si rivolgevano all'istituto finanziario ER ME NK per ricevere finanziamenti.
La doglianza non coglie nel segno.
Condivisibilmente il primo giudice ha statuito che non risulta provato che il finanziamento sia stato stipulato al fine di sostenere le spese per la riparazione dell'autoveicolo. E invero tale finalità non si rileva né dalla documentazione depositata (la parte attrice sul punto si è limitata a depositare il prospetto finanziario) né dalle dichiarazioni rese dal il quale afferma “Non so e non so CP_4
riferire se il pagamento sia avvenuto con denaro del Litterio e/o a seguito di un prestito. Posso solo dire con certezza che la fattura venne onorata. Conosco la ER ME NK per motivi di lavoro in quanto spesso i nostri clienti si rivolgevano ns tramite alla suddetta banca per ottenere prestiti finalizzati all'acquisto di auto”.
§ 2.3. L'appellante lamenta, poi, il mancato riconoscimento del risarcimento del danno morale, sostenendo che si tratta di una voce di danno autonomamente risarcibile.
La doglianza è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n.2), c.p.c., atteso che non attinge la ratio decidendi del primo giudice, che ha fondato la pronuncia di rigetto della richiesta di tale voce di danno sulla circostanza che l'attore non ha allegato il pregiudizio concretamente subito dal punto di vista non meramente biologico ma con riguardo alla vita di relazione e al patema d'animo subito.
§ 2.4. La difesa dell'appellante censura, infine, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese di lite per la reciproca soccombenza. Sostiene che non si ravvisa un'ipotesi di reciproca soccombenza.
La doglianza è infondata.
Il giudice di primo grado ha compensato integralmente le spese di lite sul rilievo che la domanda risarcitoria dell'attore è stata solo parzialmente accolta, “in quanto le voci maggiormente consistenti
(dal punto di vista economico) non sono state riconosciute”.
Dando seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Collegio osserva che si verte in ipotesi di soccombenza reciproca sia quando, in caso di pluralità di domande, ne siano state
7 rigettate alcune, sia quando siano stati rigettati alcuni capi di un'unica domanda (cfr. Cass. Ordinanza
n. 13212 del 15/05/2023 e Cass. Sez. U. sentenza n. 32061 del 31/10/2022), come è accaduto nel caso di specie, in cui, a fronte di vari capi della domanda risarcitoria (in relazione al danno patrimoniale e a quello non patrimoniale), sono state riconosciute dal primo giudice - come spettanti all'attore - solo alcune voci di danno;
quindi correttamente il primo giudice ha ravvisato un'ipotesi di soccombenza reciproca (quand'anche parziale con riferimento all'attore).
Va poi osservato che l'appellante non censura il presupposto che il primo giudice pone alla base della compensazione totale delle spese di lite, rappresentato dalla circostanza che è maggiore il valore economico delle voci di danno richieste dall'attore e non riconosciutegli come spettanti, rispetto al valore economico delle voci di danno riconosciute e liquidategli.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al DM 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00), ponendole a carico dell'appellante e a favore degli appellati, e CP_1 CP_2
I compensi vanno quantificati nella misura compresa tra i minimi e i medi di tariffa per la fase
[...]
di studio, introduttiva e decisionale, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase trattazione/istruttoria, atteso che nella presente sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore di spese che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso per Controparte_2
spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore di spese che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso per spese CP_1
generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
8 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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