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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in persona dei Magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente
Ettore Di Roberto Giudice rel.
Maurizio Drigani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1860/2024 R.A.G.C. promossa da:
(cf: ), nato in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Vezzano UR (SP), rappresentato e difeso dall'Avvocato Elisabetta Gaibisso.
Parte ricorrente con l'intervento di
Pubblico Ministero presso la Procura della Spezia
C O N C L U S I O N I
Per parte ricorrente:
1) disporre la rettifica degli atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione dell'atto di nascita (Vezzano UR – SP) la rettifica del sesso anagrafico da maschile Pe a femminile e del nome anagrafico da a , con tutti i provvedimenti e i diritti Parte_1
consequenziali connessi (ivi compresa la facoltà di sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici per
l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, sia primari che secondari);
2) per l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di Nascita, di Residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con
l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile onde consentire la rettificazione / adeguamento/ correzione / sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
3) in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale, autorizzare parte ricorrente ad effettuare trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri da maschili a femminili sia primari che secondari
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio deducendo: di essere nata in [...]; di essere cittadina italo-canadese; di aver manifestato sin dalla tenera età una psicosessualità fluida poi, nel tempo, chiaramente orientata al genere femminile;
di aver parlato di questa sua identificazione nel genere di elezione femminile dapprima con la sorella, poi con i genitori ed infine con i parenti e di essere stata accolta in termini positivi;
di aver progressivamente e sempre più manifestato insofferenza e difficoltà a riconoscersi nel proprio sesso biologico;
dopo un lungo periodo di riflessione, di aver deciso di rivolgersi ai centri a tal fine specializzati e di aver quindi avviato in
Canada, nel gennaio 2023, un percorso di affermazione di genere, all'esito del quale ha già potuto ottenere la rettifica anagrafica del suo genere da maschile a femminile, con l'assegnazione del nome di elezione Ivy;
di essersi trasferita nel giugno del 2024, unitamente alla sua famiglia, in Vezzano
UR (paese natio della madre); di essere stata presa in carica in data 10 luglio 2024 per la prosecuzione del suo percorso di affermazione di genere presso la Clinica Endocrinologica dell'ospedale Policlinico San RT di GE, ove è tuttora seguita;
di frequentare un corso di italiano per stranieri presso l'Università di Siena;
di voler iniziare gli studi universitari il prossimo settembre;
di non aver potuto far automaticamente rettificare i suoi documenti italiani (in Canada essendovi una procedura esclusivamente amministrativa e non giurisdizionale); di necessitare pertanto con urgenza di una sentenza che disponga la rettifica degli atti di stato civile, patendo fortemente la discrepanza tra l'aspetto fisico femminile e la sua identità anagrafica maschile.
Sono state quindi formulate le domande riportate in epigrafe.
Il Pubblico Ministero ha espresso il parere di competenza.
Come richiesto, è stata prodotta la traduzione asseverata della documentazione in lingua straniera già allegata al ricorso.
All'udienza del 19.2.2025 parte ricorrente è comparsa personalmente, insistendo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice relatore ha fatto precisare le conclusioni e ordinato la discussione orale del caso, ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c.; trattenendo quindi la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Venendo, dunque, al merito, va premesso in termini generali che la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, c. 4, d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui era prescritta l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Invero, dal momento che il percorso di transizione di genere può “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Si tratta di pronuncia in linea con i precedenti arresti nei quali la stessa Corte era stata chiamata ad esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164/1982, laddove, appunto, già era stata esclusa “la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n.
221/2015 e sent. n. 180/2017).
Può quindi richiamarsi anche Cass. civ., sent. n. 15138/2015, che aveva precisato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Nella materia è, pertanto, sufficiente un accertamento rigoroso, attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti (se necessario integrati da indagini tecniche officiose), della serietà dell'intento della persona desiderosa di mutare i propri dati anagrafici e del percorso dalla stessa conseguentemente intrapreso allo scopo, nonché della irreversibilità della sua scelta.
Ebbene, tali presupposti nel caso di specie appaiono senz'altro sussistenti.
ha già ottenuto la rettifica di genere nel certificato di nascita canadese, con l'adeguamento Pt_1
dei documenti di riconoscimento rilasciati in quel paese (cfr. all. 2 e 3).
Tanto sulla base del percorso che era stato intrapreso all'estero, come documentato, con la valutazione psichiatrica effettuata presso l'IWK Health Centre, nell'ottobre del 2023, la diagnosi di disforia di genere ivi compiuta, la terapia ormonale femminilizzante in seguito avviata e la prosecuzione del supporto psicologico e delle visite di controllo del caso (cfr. all. 7, 8, 9 e 10).
Dopo il trasferimento in Italia la parte ha continuato ad effettuare visite periodiche presso il San
RT di GE (da ultimo in data 15.1.2025) e ad assumere la terapia ormonale prescritta, con risultati sostanzialmente positivi per il suo benessere (cfr. all. 11, 12 e 13).
Le certificazioni mediche in esame, stante la loro provenienza, sono da ritenersi dotate di piena dignità probatoria e valutativa.
Da esse emerge la serietà e univocità del percorso compiuto del soggetto. La domanda di ricorso deve, pertanto, essere accolta.
, secondo quanto chiarito, avrà successivamente la facoltà di sottoporsi ai trattamenti medico Pt_1
– chirurgici (per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, sia primari che secondari) che si dovessero rendere opportuni/necessari, coordinandosi con gli specialisti di riferimento.
A quanto così disposto consegue anche l'attribuzione di un nuovo nome;
ciò al fine di evitare una discrepanza inammissibile con il sesso della persona.
Può richiamarsi al riguardo sia l'art. 5 della L. 164/1982, sia la normativa in materia di stato civile
(cfr. art. 35 DPR 03/11/2000 n. 396).
Il nome di parte ricorrente va, pertanto, rettificato, conformemente a quanto richiesto, da Pt_1
Per
” a “ ”.
[...]
Le spese processuali sono da dichiararsi irripetibili, in considerazione della natura del giudizio, caratterizzato dall'assenza di effettivo contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede: dispone la rettifica dell'atto di nascita relativo a (05.06.2006), con Parte_1
attribuzione del sesso femminile;
Per dispone la rettifica del nome della parte, da ” a “ ”; Parte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo ed agli altri adempimenti di legge;
dichiara irripetibili le spese processuali sostenute da parte ricorrente.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 20.2.2025
Il Giudice est. Il presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani