Articolo 3 della Legge 1 agosto 1978, n. 438
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 agosto 1978
Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, fino a due mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , ed udito il parere della commissione prevista dall' articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , le norme di coordinamento del codice stesso con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme transitorie e quelle per l'attuazione del codice.
Entrata in vigore il 16 agosto 1978