Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, fino a due mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , ed udito il parere della commissione prevista dall' articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , le norme di coordinamento del codice stesso con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme transitorie e quelle per l'attuazione del codice.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, fino a due mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , ed udito il parere della commissione prevista dall' articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , le norme di coordinamento del codice stesso con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme transitorie e quelle per l'attuazione del codice.