Art. 1.
Nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituite le qualifiche funzionali di cui all'unita tabella, secondo le dotazioni organiche nella stessa indicate.
Nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituite le qualifiche funzionali di cui all'unita tabella, secondo le dotazioni organiche nella stessa indicate.