Articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 455
Articolo 2
Versione
1 settembre 1985
Art. 1.

Nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituite le qualifiche funzionali di cui all'unita tabella, secondo le dotazioni organiche nella stessa indicate.
Entrata in vigore il 1 settembre 1985