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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 448/2024 RG promossa da:
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA LUDOVICO ARIOSTO 14 LA MADDALENA presso lo studio dell'avv. MANCA CLAUDIO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in VIA ILVA 44 LA MADDALENA presso lo studio dell'avv. PROVENZANO EMANUELA che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania Controparte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti Parte_1 in seguito all'aggressione subita ad opera dello stesso in data 3.11.2007 in La Maddalena. L'attore - Sottufficiale della Marina Militare - allegava a sostegno della domanda che:
- il giorno 3.11.2007, alle ore 13 circa, all'uscita di un corso tenutosi presso la Scuola Sottufficiali della M.M. in La Maddalena, alla guida della propria autovettura, aveva sorpassato il veicolo condotto da Parte_1 fermo al semaforo;
- il aveva, quindi, iniziato ad inseguirlo senza mantenere la distanza Pt_1 di sicurezza;
- giunto in una piazzetta vicina, veniva raggiunto dal convenuto, il quale, parcheggiato il proprio veicolo in modo tale da impedirgli il transito, lo aveva aggredito verbalmente e fisicamente con schiaffi e pugni sino a farlo sbattere allo sportello dell'autovettura, causandogli un profondo taglio al sopracciglio sinistro;
- dopo l'intervento dei carabinieri, i quali avevano provveduto ad identificare il convenuto, veniva trasportato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Paolo Merlo, dove gli veniva certificata una “ferita lacero- contusa sull'arcata sopraccigliare sinistra con giorni otto di prognosi con applicazione di dieci punti di sutura e una contusione alla mano destra”;
- in data 5.11.2007 proponeva querela per i fatti per cui è causa, in esito alla quale veniva incardinato a carico del un procedimento penale Pt_1 per lesioni personali ex art. 582 c.p. dinanzi al Giudice di Pace di La Maddalena, ove lo stesso si era costituito parte civile in data 19.4.2013;
- il procedimento veniva definito il 23.09.2016 con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, essendo decorso il termine massimo di 7 anni e sei mesi;
- in esito all'aggressione gli venivano riscontrate lesioni personali con esiti di carattere permanente nella misura del 18%, come accertato dalla relazione medica allegata. Per tali ragioni, concludeva chiedendo al tribunale adito di Controparte_1
“dichiarare l'esc lità del sig. per i fatti Parte_1 suesposti per le lesioni personali dolose prodotte al sig. ex art. Controparte_1
582 CP, e per l'effetto condannare lo stesso al paga a di € 51.200/00 quale risarcimento di tutti i danni occorsi nel sinistro de quo, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione del dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo”. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la Parte_1 prescrizione del diritto, risalendo il fatto ascritto al novembre 2007 e la citazione al marzo 2017; nel merito, negava di avere posto in essere i comportamenti descritti dall'attore e concludeva per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e consulenza medico legale, con sentenza n. 678/2024, pubblicata il 6.11.2024, accoglieva la domanda di parte attrice e condannava Parte_1
a corrispondere la somma complessiva di euro 25.720,00, r
[...] le spese di lite e di c.t.u. secondo soccombenza. Il primo giudice – rigettata l'istanza pregiudiziale di prescrizione, risultando provato documentalmente che la stessa era stata interrotta dalla costituzione di parte civile nel processo penale nonché dall'introduzione del giudizio civile entro il termine di sei anni di cui all'art. 2947 comma 3 c.c., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza penale dal quale era iniziato a decorrere il nuovo termine di prescrizione - accoglieva la domanda di risarcimento del danno, ritenendo raggiunta la prova della responsabilità diretta del convenuto in ordine alle lesioni subite dall'attore, alla luce della documentazione allegata e delle risultanze della prova orale. In ordine al quantum debeatur, esaminata la documentazione medica e la c.t.u. espletata in giudizio, il tribunale quantificava il danno permanente subito dal nella misura del 10%, liquidando le somme sulla base delle tabelle del CP_1
Tribunale di Milano senza alcuna personalizzazione in assenza di specifica domanda sul punto.
ha proposto appello lamentando: i) l'erroneo rigetto Parte_1 escrizione del diritto vantato dal;
ii) l'errata Controparte_1
e parziale interpretazione della prova orale, in esito alla quale il tribunale avrebbe dovuto accertare che alcuna aggressione era avventa ai danni dell'appellato; iii) l'omessa indicazione dei criteri utilizzati dal c.t.u. per la determinazione della percentuale di danno, in esito alla quale il tribunale determinava un quantum del tutto spropositato. In via istruttoria, l'appellante ha insistito per l'ammissione delle prove dedotte in primo grado, in vero, in parte già espletate per quanto riguarda l'interrogatorio formale e l'audizione dei testi e . Testimone_1 Testimone_2 Si è costituito resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondato. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Ciò premesso, i motivi di gravame sono infondati. Quanto al primo motivo di gravame relativo all'erroneo rigetto da parte del tribunale dell'eccezione pregiudiziale di prescrizione, alla luce del costante orientamento della Cassazione, secondo cui “Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale” (Cass. 32069/2024), il termine prescrizionale è ricominciato a decorrere con la definizione del giudizio penale nel 2016 e, pertanto, nel 2017 l'azione civile non era prescritta posto che “In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale” (cfr Cass. n. 9883/23). Nel caso di specie, infatti, a fronte del fatto illecito avvenuto il 3.11.2007, CP_1
si costituiva parte civile in data 19.4.2013 (cfr. verbale di udienza del
[...] ento penale - doc. 5 atto di citazione) e, quindi, prima del decorso del termine prescrizionale di sei anni previsto per il fatto-reato ex art. 2947 3° comma c.c., interrompendo la prescrizione, non ancora decorsa, con effetto permanente sino al passaggio in giudicato della sentenza e, dato il deposito della sentenza penale il 23.9.2016, con cui veniva dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato (cfr. sentenza del Giudice di Pace di La Maddalena - doc. 3 atto di citazione), aveva notificato l'atto di citazione avente ad oggetto l'azione civile di risarcimento del danno in data 20.3.2017 e, quindi, entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma 3, così come affermato anche dal tribunale, seppur indicando un termine prescrizionale diverso da quello indicato nella sentenza penale, pari a sette anni e sei mesi (cfr. sent: “Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione, la quale deve essere rigettata;
invero, è risultato provato documentalmente che la prescrizione è stata interrotta dalla costituzione di parte civile, avvenuta in data 13.04.2013, nel processo penale, conclusosi con sentenza di prescrizione. Si rileva che ai sensi dell'art. 2947 3°,co, essendo la prescrizione prevista per il fatto-reato di sei anni, la costituzione di parte civile, avvenuta in data 13.04.2013 e quindi prima del decorso del sessennio, ha efficacemente interrotto la prescrizione che ha riiniziato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza”). Con il secondo motivo di censura l'appellante ha lamentato che il tribunale, nella ricostruzione della vicenda, non considerava le contraddizioni in cui erano incorsi alcuni testimoni rispetto alle allegazioni effettuate dello stesso e non CP_1 valorizzava le genuine e coerenti dichiarazioni rese da testi e Testimone_1
. Testimone_2
ha eccepito che se l'aggressione fosse veramente Pt_1 accaduta nei modi riferiti dalla teste , il avrebbe certamente Tes_3 CP_1 riportato lesioni ben più gravi rispetto al lieve taglio al sopracciglio e che le dichiarazioni del teste erano inattendibili, posto che lo stesso non Tes_4 confermava le dichiarazioni rese dalla . Tes_3
Le censure sono infondate. Del tutto correttamente il tribunale affermava che la ricostruzione dell'evento fornita dal trovava integrale riscontro nella documentazione allegata e CP_1 nelle univoche dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio civile nonché in quelle rese in sede penale, liberamente apprezzabili ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 30992/2023 “Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato”). Difatti, da tali risultanze emerge che in data 3.11.2007 aveva Controparte_1 subito un'aggressione fisica da parte del , in esito alla quale era stato Pt_1 trasportato al Pronto Soccorso del Pre pedaliero Paolo Merlo in La Maddalena, ove gli era stata certificata una “ferita lacero-contusa sull'arcata sopraccigliare sinistra” e una “contusione alla mano destra” (cfr. referto del pronto soccorso – doc. 1 atto di citazione). In tale circostanza l'appellato aveva riferito al personale sanitario che “in seguito ad una discussione con una persona a lui sconosciuta veniva aggredito e percosso urtando con la fronte contro il montante della portiera anteriore del lato giuda dell'auto dell'aggressore” (cfr. referto citato). Dall'atto di querela in data 5.11.2007 risulta, inoltre, che i Carabinieri della Compagnia della Maddalena intervenuti subito dopo l'evento avevano identificato il presunto aggressore nella persona dell'odierno appellante (cfr. atto di querela presentato da – doc. 2 atto di citazione). Controparte_1
Quanto alle dichiarazioni testimoniali, alcuna contraddizione nei termini allegati dall'appellante può essere rilevata dall'esame delle stesse rispetto ai fatti costitutivi della domanda, in quanto:
- , precisato che sul posto erano presenti solo i colleghi Persona_1 del riferiva di una aggressione ben compatibile con la ferita lacero CP_1 contusa al sopracciglio e l'ematoma alla mano destra riportati dall'appellato (cfr. verbale di udienza del 14.12.2018: ”all'epoca dei fatti lavoravo nel negozio “Grandi Magazzini” e in tale giorno ero all'interno del negozio e ho visto la scena dell'aggressione che si svolgeva all'esterno tra due soggetti tra i quali ho riconosciuto il sig. che Parte_1 malmenava un altro ragazzo in divisa, con schiaf o in divisa sanguinava dal viso e l'ho soccorso quasi alla fine della colluttazione che è durata un po'………..ricordo che finchè non sono intervenuti i Carabinieri il colpiva il con pugni e schiaffi, ….. ricordo Pt_1 CP_1 soltanto che i era molt uinato, ma non riuscivo a capire da dove perdesse il sangue… il era da solo, e sul posto non erano Pt_1 presenti altre persone oltre il il e due suoi colleghi”); Pt_1 CP_1
- precisato anch'esso che sul posto erano presenti solo i Testimone_5
e , e la commessa CP_1 CP_2 Controparte_3 [...] , riferiva dell'aggressione cui aveva assistito in termini Per_1 assolutamente compatibili rispetto al racconto reso dalla teste (cfr. Tes_3 verbale di udienza del 6.2.2019: “ci siamo fermati al lato o della rotonda a circa 10 metri di distanza da dove erano parcheggiati i due……….parlavano animosamente, noi non siamo intervenuti perché alla scuola ci consigliavano di evitare certe situazioni soprattutto quando eravamo in divisa come in quel caso, quando il è sceso si stava CP_1 portando nel lato sinistro della Jeep era di spalle il lo ha Pt_1 preso al collo e lo ha sbattuto verso lo sportello e sanguinante è caduto a terra, in quel momento si è scusato dicendo che non lo voleva Pt_1 fare e che aveva esagerato….nella fase precedente quando il era CP_1 dentro l'auto, ho visto che sbatteva i pugni al vetro” ). Dette dichiarazioni, inoltre, trovano ulteriore riscontro in quelle rese dai testimoni escussi nel giudizio penale, ed in particolare da:
- , escusso il 20.5.2013, il quale aveva riferito: “Uscito dalla Controparte_3 scuola nei pressi di un semaforo ho visto un'auto scura tipo fuoristrada che inseguiva il collega fino a quando lo ha superato e bloccato……è CP_1 scesa subito una persona che si è recata subito sul lato guida del CP_1 gesticolando e offendendo…..ad un certo punto la persona anziana il mio collega con pugni e schiaffi che era ancora dentro l'auto. Quindi cercava di andare via ma il mio collega sceso dall'auto tentava di impedirglielo frapponendosi fra lui e l'auto. La persona anziana a quel punto colpiva ancora il afferrandolo per il colletto e facendolo CP_1 sbattere al finestrino dell'auto…ho visto che sanguinava” (cfr. verbale di udienza del 20.5.2013 del Giudice Penale della Maddalena – doc. 5 atto di citazione pagg. 31 - 33);
- , escusso il 17.6.2016, il quale ribadite le fasi antecedenti CP_2 one già descritte dal aveva dichiarato che il CP_3 CP_1
“dopo aver ricevuto dei colpi dall'anziano si portava verso il lato guida dell'autoveicolo dell'aggressore il quale lo raggiungeva da tergo e, presumo nell'atto di volerlo tirare indietro, lo ha invece spinto contro lo spigolo dello sportello provocandogli un taglio al sopracciglio….dopo pochi minuti arrivavano i carabinieri” (cfr. verbale di udienza del 17.6.2016 del Giudice Penale della Maddalena – doc. 5 atto di citazione pagg. 33 - 35). In tale contesto, anche a voler ritenere veritiera la presenza e le dichiarazioni rese dai testi e - rispettivamente compagna Testimone_1 Testimone_2
e amico del , i quali riferivano di trovarsi a bordo di una autovettura Pt_1 ferma nelle v – le stesse non sono sufficienti a confutare quelle, del tutto convergenti ed univoche, sopra riportate, in quanto tali testi dichiaravano, inoltre, di non aver assistito al fatto nel momento in cui l'appellato veniva sbattuto contro lo sportello del veicolo. Infatti, la riferiva di non aver visto “quando il i è(era) fatto Tes_1 CP_1 male per lando con il figlio del ” e che “il sig. Pt_1 Tes_2 agitato credo abbia sbattuto la testa sullo sportello anteriore della sua CP_1
lo ho visto sbattere lo ho solo visto per terra” (cfr. verbale di udienza del 3.9.2018). Per tali ragioni, anche il secondo motivo di gravame va rigettato. Con il terzo motivo di censura l'appellante ha lamentato l'omessa indicazione dei criteri utilizzati dal c.t.u. per la determinazione della percentuale di danno, liquidato in un quantum del tutto spropositato. Il motivo è infondato. Il c.t.u., esaminata la documentazione medica in atti e rilevato “il pregiudizio estetico dettato dalla presenza di una cicatrice evidente “ictu oculi” discromica, disestesica alla digito frizione, attingente la regione sopraorbitaria a sinistra al terzo medio con dismorfismo del profilo, irradiata in regione palpebrale omolaterale sottostante che appare ptosica”, concludeva affermando che (cfr. c.t.u. dott. pagg. 11-13): Per_2
- il pregiudizio era “riconducibile ad un trauma contusivo, prodottosi a seguito di impatto contro una struttura rigida dotata di elevata vis lesiva, secondo la dinamica dei fatti così come riferita in citazione”;
- era sussistente “un periodo di 15 (quindici) giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75 %, ed ulteriori giorni 25 (venticinque) di danno biologico temporaneo parziale al 50 % riconducibili alla progressiva, seppure incompleta, ripresa funzionale”;
- secondo le Linee Guida SIMLA della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni il danno biologico permanente era pari al 10 %. Non è pertanto vero che la valutazione dell'entità dei postumi permanenti veniva effettuata senza indicazione dei criteri utilizzati, specificatamente richiamati dall'ausiliare e, pertanto, del tutto correttamente, il primo giudice, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, liquidava sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano la somma di euro 25.720,00 a titolo di danno non patrimoniale, senza alcuna personalizzazione in assenza di specifica domanda sul punto. Per tali ragioni l'appello è rigettato. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
678/2024, pubblicata il 6.11.2024, del Tribunale di Tempio Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre Controparte_1
15% spese g ri di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Cinzia Caleffi
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA LUDOVICO ARIOSTO 14 LA MADDALENA presso lo studio dell'avv. MANCA CLAUDIO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in VIA ILVA 44 LA MADDALENA presso lo studio dell'avv. PROVENZANO EMANUELA che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania Controparte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti Parte_1 in seguito all'aggressione subita ad opera dello stesso in data 3.11.2007 in La Maddalena. L'attore - Sottufficiale della Marina Militare - allegava a sostegno della domanda che:
- il giorno 3.11.2007, alle ore 13 circa, all'uscita di un corso tenutosi presso la Scuola Sottufficiali della M.M. in La Maddalena, alla guida della propria autovettura, aveva sorpassato il veicolo condotto da Parte_1 fermo al semaforo;
- il aveva, quindi, iniziato ad inseguirlo senza mantenere la distanza Pt_1 di sicurezza;
- giunto in una piazzetta vicina, veniva raggiunto dal convenuto, il quale, parcheggiato il proprio veicolo in modo tale da impedirgli il transito, lo aveva aggredito verbalmente e fisicamente con schiaffi e pugni sino a farlo sbattere allo sportello dell'autovettura, causandogli un profondo taglio al sopracciglio sinistro;
- dopo l'intervento dei carabinieri, i quali avevano provveduto ad identificare il convenuto, veniva trasportato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Paolo Merlo, dove gli veniva certificata una “ferita lacero- contusa sull'arcata sopraccigliare sinistra con giorni otto di prognosi con applicazione di dieci punti di sutura e una contusione alla mano destra”;
- in data 5.11.2007 proponeva querela per i fatti per cui è causa, in esito alla quale veniva incardinato a carico del un procedimento penale Pt_1 per lesioni personali ex art. 582 c.p. dinanzi al Giudice di Pace di La Maddalena, ove lo stesso si era costituito parte civile in data 19.4.2013;
- il procedimento veniva definito il 23.09.2016 con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, essendo decorso il termine massimo di 7 anni e sei mesi;
- in esito all'aggressione gli venivano riscontrate lesioni personali con esiti di carattere permanente nella misura del 18%, come accertato dalla relazione medica allegata. Per tali ragioni, concludeva chiedendo al tribunale adito di Controparte_1
“dichiarare l'esc lità del sig. per i fatti Parte_1 suesposti per le lesioni personali dolose prodotte al sig. ex art. Controparte_1
582 CP, e per l'effetto condannare lo stesso al paga a di € 51.200/00 quale risarcimento di tutti i danni occorsi nel sinistro de quo, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione del dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo”. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la Parte_1 prescrizione del diritto, risalendo il fatto ascritto al novembre 2007 e la citazione al marzo 2017; nel merito, negava di avere posto in essere i comportamenti descritti dall'attore e concludeva per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e consulenza medico legale, con sentenza n. 678/2024, pubblicata il 6.11.2024, accoglieva la domanda di parte attrice e condannava Parte_1
a corrispondere la somma complessiva di euro 25.720,00, r
[...] le spese di lite e di c.t.u. secondo soccombenza. Il primo giudice – rigettata l'istanza pregiudiziale di prescrizione, risultando provato documentalmente che la stessa era stata interrotta dalla costituzione di parte civile nel processo penale nonché dall'introduzione del giudizio civile entro il termine di sei anni di cui all'art. 2947 comma 3 c.c., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza penale dal quale era iniziato a decorrere il nuovo termine di prescrizione - accoglieva la domanda di risarcimento del danno, ritenendo raggiunta la prova della responsabilità diretta del convenuto in ordine alle lesioni subite dall'attore, alla luce della documentazione allegata e delle risultanze della prova orale. In ordine al quantum debeatur, esaminata la documentazione medica e la c.t.u. espletata in giudizio, il tribunale quantificava il danno permanente subito dal nella misura del 10%, liquidando le somme sulla base delle tabelle del CP_1
Tribunale di Milano senza alcuna personalizzazione in assenza di specifica domanda sul punto.
ha proposto appello lamentando: i) l'erroneo rigetto Parte_1 escrizione del diritto vantato dal;
ii) l'errata Controparte_1
e parziale interpretazione della prova orale, in esito alla quale il tribunale avrebbe dovuto accertare che alcuna aggressione era avventa ai danni dell'appellato; iii) l'omessa indicazione dei criteri utilizzati dal c.t.u. per la determinazione della percentuale di danno, in esito alla quale il tribunale determinava un quantum del tutto spropositato. In via istruttoria, l'appellante ha insistito per l'ammissione delle prove dedotte in primo grado, in vero, in parte già espletate per quanto riguarda l'interrogatorio formale e l'audizione dei testi e . Testimone_1 Testimone_2 Si è costituito resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondato. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Ciò premesso, i motivi di gravame sono infondati. Quanto al primo motivo di gravame relativo all'erroneo rigetto da parte del tribunale dell'eccezione pregiudiziale di prescrizione, alla luce del costante orientamento della Cassazione, secondo cui “Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale” (Cass. 32069/2024), il termine prescrizionale è ricominciato a decorrere con la definizione del giudizio penale nel 2016 e, pertanto, nel 2017 l'azione civile non era prescritta posto che “In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale” (cfr Cass. n. 9883/23). Nel caso di specie, infatti, a fronte del fatto illecito avvenuto il 3.11.2007, CP_1
si costituiva parte civile in data 19.4.2013 (cfr. verbale di udienza del
[...] ento penale - doc. 5 atto di citazione) e, quindi, prima del decorso del termine prescrizionale di sei anni previsto per il fatto-reato ex art. 2947 3° comma c.c., interrompendo la prescrizione, non ancora decorsa, con effetto permanente sino al passaggio in giudicato della sentenza e, dato il deposito della sentenza penale il 23.9.2016, con cui veniva dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato (cfr. sentenza del Giudice di Pace di La Maddalena - doc. 3 atto di citazione), aveva notificato l'atto di citazione avente ad oggetto l'azione civile di risarcimento del danno in data 20.3.2017 e, quindi, entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma 3, così come affermato anche dal tribunale, seppur indicando un termine prescrizionale diverso da quello indicato nella sentenza penale, pari a sette anni e sei mesi (cfr. sent: “Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione, la quale deve essere rigettata;
invero, è risultato provato documentalmente che la prescrizione è stata interrotta dalla costituzione di parte civile, avvenuta in data 13.04.2013, nel processo penale, conclusosi con sentenza di prescrizione. Si rileva che ai sensi dell'art. 2947 3°,co, essendo la prescrizione prevista per il fatto-reato di sei anni, la costituzione di parte civile, avvenuta in data 13.04.2013 e quindi prima del decorso del sessennio, ha efficacemente interrotto la prescrizione che ha riiniziato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza”). Con il secondo motivo di censura l'appellante ha lamentato che il tribunale, nella ricostruzione della vicenda, non considerava le contraddizioni in cui erano incorsi alcuni testimoni rispetto alle allegazioni effettuate dello stesso e non CP_1 valorizzava le genuine e coerenti dichiarazioni rese da testi e Testimone_1
. Testimone_2
ha eccepito che se l'aggressione fosse veramente Pt_1 accaduta nei modi riferiti dalla teste , il avrebbe certamente Tes_3 CP_1 riportato lesioni ben più gravi rispetto al lieve taglio al sopracciglio e che le dichiarazioni del teste erano inattendibili, posto che lo stesso non Tes_4 confermava le dichiarazioni rese dalla . Tes_3
Le censure sono infondate. Del tutto correttamente il tribunale affermava che la ricostruzione dell'evento fornita dal trovava integrale riscontro nella documentazione allegata e CP_1 nelle univoche dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio civile nonché in quelle rese in sede penale, liberamente apprezzabili ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 30992/2023 “Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato”). Difatti, da tali risultanze emerge che in data 3.11.2007 aveva Controparte_1 subito un'aggressione fisica da parte del , in esito alla quale era stato Pt_1 trasportato al Pronto Soccorso del Pre pedaliero Paolo Merlo in La Maddalena, ove gli era stata certificata una “ferita lacero-contusa sull'arcata sopraccigliare sinistra” e una “contusione alla mano destra” (cfr. referto del pronto soccorso – doc. 1 atto di citazione). In tale circostanza l'appellato aveva riferito al personale sanitario che “in seguito ad una discussione con una persona a lui sconosciuta veniva aggredito e percosso urtando con la fronte contro il montante della portiera anteriore del lato giuda dell'auto dell'aggressore” (cfr. referto citato). Dall'atto di querela in data 5.11.2007 risulta, inoltre, che i Carabinieri della Compagnia della Maddalena intervenuti subito dopo l'evento avevano identificato il presunto aggressore nella persona dell'odierno appellante (cfr. atto di querela presentato da – doc. 2 atto di citazione). Controparte_1
Quanto alle dichiarazioni testimoniali, alcuna contraddizione nei termini allegati dall'appellante può essere rilevata dall'esame delle stesse rispetto ai fatti costitutivi della domanda, in quanto:
- , precisato che sul posto erano presenti solo i colleghi Persona_1 del riferiva di una aggressione ben compatibile con la ferita lacero CP_1 contusa al sopracciglio e l'ematoma alla mano destra riportati dall'appellato (cfr. verbale di udienza del 14.12.2018: ”all'epoca dei fatti lavoravo nel negozio “Grandi Magazzini” e in tale giorno ero all'interno del negozio e ho visto la scena dell'aggressione che si svolgeva all'esterno tra due soggetti tra i quali ho riconosciuto il sig. che Parte_1 malmenava un altro ragazzo in divisa, con schiaf o in divisa sanguinava dal viso e l'ho soccorso quasi alla fine della colluttazione che è durata un po'………..ricordo che finchè non sono intervenuti i Carabinieri il colpiva il con pugni e schiaffi, ….. ricordo Pt_1 CP_1 soltanto che i era molt uinato, ma non riuscivo a capire da dove perdesse il sangue… il era da solo, e sul posto non erano Pt_1 presenti altre persone oltre il il e due suoi colleghi”); Pt_1 CP_1
- precisato anch'esso che sul posto erano presenti solo i Testimone_5
e , e la commessa CP_1 CP_2 Controparte_3 [...] , riferiva dell'aggressione cui aveva assistito in termini Per_1 assolutamente compatibili rispetto al racconto reso dalla teste (cfr. Tes_3 verbale di udienza del 6.2.2019: “ci siamo fermati al lato o della rotonda a circa 10 metri di distanza da dove erano parcheggiati i due……….parlavano animosamente, noi non siamo intervenuti perché alla scuola ci consigliavano di evitare certe situazioni soprattutto quando eravamo in divisa come in quel caso, quando il è sceso si stava CP_1 portando nel lato sinistro della Jeep era di spalle il lo ha Pt_1 preso al collo e lo ha sbattuto verso lo sportello e sanguinante è caduto a terra, in quel momento si è scusato dicendo che non lo voleva Pt_1 fare e che aveva esagerato….nella fase precedente quando il era CP_1 dentro l'auto, ho visto che sbatteva i pugni al vetro” ). Dette dichiarazioni, inoltre, trovano ulteriore riscontro in quelle rese dai testimoni escussi nel giudizio penale, ed in particolare da:
- , escusso il 20.5.2013, il quale aveva riferito: “Uscito dalla Controparte_3 scuola nei pressi di un semaforo ho visto un'auto scura tipo fuoristrada che inseguiva il collega fino a quando lo ha superato e bloccato……è CP_1 scesa subito una persona che si è recata subito sul lato guida del CP_1 gesticolando e offendendo…..ad un certo punto la persona anziana il mio collega con pugni e schiaffi che era ancora dentro l'auto. Quindi cercava di andare via ma il mio collega sceso dall'auto tentava di impedirglielo frapponendosi fra lui e l'auto. La persona anziana a quel punto colpiva ancora il afferrandolo per il colletto e facendolo CP_1 sbattere al finestrino dell'auto…ho visto che sanguinava” (cfr. verbale di udienza del 20.5.2013 del Giudice Penale della Maddalena – doc. 5 atto di citazione pagg. 31 - 33);
- , escusso il 17.6.2016, il quale ribadite le fasi antecedenti CP_2 one già descritte dal aveva dichiarato che il CP_3 CP_1
“dopo aver ricevuto dei colpi dall'anziano si portava verso il lato guida dell'autoveicolo dell'aggressore il quale lo raggiungeva da tergo e, presumo nell'atto di volerlo tirare indietro, lo ha invece spinto contro lo spigolo dello sportello provocandogli un taglio al sopracciglio….dopo pochi minuti arrivavano i carabinieri” (cfr. verbale di udienza del 17.6.2016 del Giudice Penale della Maddalena – doc. 5 atto di citazione pagg. 33 - 35). In tale contesto, anche a voler ritenere veritiera la presenza e le dichiarazioni rese dai testi e - rispettivamente compagna Testimone_1 Testimone_2
e amico del , i quali riferivano di trovarsi a bordo di una autovettura Pt_1 ferma nelle v – le stesse non sono sufficienti a confutare quelle, del tutto convergenti ed univoche, sopra riportate, in quanto tali testi dichiaravano, inoltre, di non aver assistito al fatto nel momento in cui l'appellato veniva sbattuto contro lo sportello del veicolo. Infatti, la riferiva di non aver visto “quando il i è(era) fatto Tes_1 CP_1 male per lando con il figlio del ” e che “il sig. Pt_1 Tes_2 agitato credo abbia sbattuto la testa sullo sportello anteriore della sua CP_1
lo ho visto sbattere lo ho solo visto per terra” (cfr. verbale di udienza del 3.9.2018). Per tali ragioni, anche il secondo motivo di gravame va rigettato. Con il terzo motivo di censura l'appellante ha lamentato l'omessa indicazione dei criteri utilizzati dal c.t.u. per la determinazione della percentuale di danno, liquidato in un quantum del tutto spropositato. Il motivo è infondato. Il c.t.u., esaminata la documentazione medica in atti e rilevato “il pregiudizio estetico dettato dalla presenza di una cicatrice evidente “ictu oculi” discromica, disestesica alla digito frizione, attingente la regione sopraorbitaria a sinistra al terzo medio con dismorfismo del profilo, irradiata in regione palpebrale omolaterale sottostante che appare ptosica”, concludeva affermando che (cfr. c.t.u. dott. pagg. 11-13): Per_2
- il pregiudizio era “riconducibile ad un trauma contusivo, prodottosi a seguito di impatto contro una struttura rigida dotata di elevata vis lesiva, secondo la dinamica dei fatti così come riferita in citazione”;
- era sussistente “un periodo di 15 (quindici) giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75 %, ed ulteriori giorni 25 (venticinque) di danno biologico temporaneo parziale al 50 % riconducibili alla progressiva, seppure incompleta, ripresa funzionale”;
- secondo le Linee Guida SIMLA della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni il danno biologico permanente era pari al 10 %. Non è pertanto vero che la valutazione dell'entità dei postumi permanenti veniva effettuata senza indicazione dei criteri utilizzati, specificatamente richiamati dall'ausiliare e, pertanto, del tutto correttamente, il primo giudice, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, liquidava sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano la somma di euro 25.720,00 a titolo di danno non patrimoniale, senza alcuna personalizzazione in assenza di specifica domanda sul punto. Per tali ragioni l'appello è rigettato. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
678/2024, pubblicata il 6.11.2024, del Tribunale di Tempio Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre Controparte_1
15% spese g ri di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Cinzia Caleffi