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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di AT
I Sezione civile
N. 5733/2020 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 25 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 02/04/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. GOTTALDI MARIASILVIA ha concluso come da nota Parte_1
depositata in data 20/02/2025 per , e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
l'avv. PELLICCIOTTA FRANCESCA e l'avv. FUSCO GIOVANNI hanno Parte_3
concluso come da nota depositata in data 19/02/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:03 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AT
I Sezione civile
N. 5733/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5733/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GOTTALDI MARIASILVIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in AT (LT),
Viale Mazzini n. 2/A, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
attore contro
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), p.i. ), Parte_2 C.F._2 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., (c.f. ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3
dagli avv.ti PELLICCIOTTA FRANCESCA e FUSCO GIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima sito in AT (LT), Piazza Mercato n. 11, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
convenuti
OGGETTO: risarcimento danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in conseguenza di diffamazione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor , premettendo di Parte_1 ricoprire, a titolo gratuito, la carica di Presidente del “C.O.M. – Consorzio degli Operatori del Centro
Commerciale Morbella” e di essere da alcuni anni destinatario di invettive, attacchi, denunce e aggressioni verbali, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – le società consorziate ed in persona dei rispettivi l.r.p.t., e Controparte_1 Controparte_2 Pt_2 [...] convenuti anche in proprio, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_3
All'Ill.mo Tribunale di AT adito per tutte le ragioni esposte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle domande spiegate nel presente atto così provvedere: ACCERTARE
E DELIBARE: in virtù dei fatti e delle dichiarazioni oggetto di causa l'esistenza del delitto di calunnia ex art.368 C.P. commessa dai convenuti sia in Controparte_1 Parte_2
proprio che nella qualità di l.r.p.t. della e Controparte_1 Controparte_2 [...]
sia in proprio che nella qualità di l.r.p.t. della mediante Parte_3 Controparte_3
l'attribuzione dolosa al sig. di fatti e reati falsi e, comunque, la natura di illecito Parte_1 extracontrattuale della stessa attività persecutoria. DICHIARARE l'illiceità delle accuse diffamatorie e calunniose inoltrate dai convenuti nei confronti dell'attore sig. e Parte_1
sfociate nella presentazione di denuncia-querela e per l'effetto . CONDANNARE in ogni caso le parti convenute in solido, ovvero disgiuntamente ciascuna per quanto di ragione, per avere agito in mala fede e con dolo, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali, subiti e subendi cagionati al sig. liquidandoli Parte_1
anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2055 c.c. nella misura di Euro 4.000.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed attualizzata al momento della decisione: CONDANNARE altresì le parti convenute in solido ovvero disgiuntamente ciascuna per quanto di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici del danno, al risarcimento del danno esistenziale patito dal sig. quale conseguenza Parte_1
diretta ed immediata delle calunnie poste in essere ai suoi danni dai convenuti liquidandolo in via equitativa nella misura di € 4.000.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e/o comunque di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. E così per un totale complessivo pari ad € 8.000.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o di equità. CONDANNARE, in ogni caso, in solido tra loro la
[...]
sia in proprio che nella qualità di l.r.p.t. della Controparte_1 Parte_2 Controparte_1
[...
e sia in proprio che nella qualità di l.r.p.t. della Controparte_2 Parte_3 [...]
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese Controparte_2 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”.
L'attore, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - che, nel maggio 2019, i signori
[...]
sia in proprio che n.q. di l.r.p.t. della nonché , Parte_2 Controparte_1 Parte_3 anch'egli in proprio e n.q. di socio amministratore della avevano sporto, Controparte_2 dinanzi alla Procura Della Repubblica presso l'intestato Tribunale, denuncia-querela nei confronti dello stesso affinché fosse chiamato a rispondere del reato di diffamazione ex art. 595, co. 3 c.p. (all. doc. 11); - che il predetto procedimento penale R.G.N.R. 2898/2019 mod. 21 era stato archiviato dal G.I.P. di AT (all. doc. 15), ancorché gli odierni convenuti si fossero a ciò opposti (all. doc. 13); - di aver ricevuto, nel mese di settembre 2019, messaggi di pec di natura asseritamente diffamatoria, dove il convenuto lo aveva minacciato di denunciarlo ogni giorno “fino a che non Parte_3 verrà arrestato”, accusandolo altresì di aver falsificato il bilancio del Consorzio e di aver causato danni quantificati in euro 6 milioni e di tenere comportamenti di chiaro stampo mafioso (doc. 16), il che lo aveva costretto, in data 16/11/2020, a sporgere denuncia-querela presso la Procura di AT
(all. doc. 17).
Le parti convenute come in epigrafe indicate, tempestivamente costituitesi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18/02/2021, hanno chiesto la reiezione delle domande attoree, in quanto inammissibili, nulle, infondate e non provate.
Dichiarata la nullità dell'atto di citazione dal precedente G.I. e rinnovato il predetto atto introduttivo, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Le domande attoree sono infondate e andranno, pertanto, rigettate per essere le stesse del tutto sguarnite di opportune allegazioni e, dunque, non provate.
Orbene, l'attore, nell'atto di citazione integrativo depositato in data 1.5.2021, ha asserito che sarebbe stato vittima di una condotta diffamatoria ed offensiva della sua reputazione personale e professionale perpetrata in suo danno da parte delle odierne convenute, il che sarebbe stato espressamente evincibile e materialmente comprovato, non solo dalla denuncia –querela di cui sopra conclusasi con un'archiviazione, ma soprattutto da una numerosa serie di precedenti messaggi inviati a mezzo PEC dal a tutti i consorziati facenti parte del C.O.M. nell'anno 2019 e, più precisamente, Parte_3 nel mese di settembre dell'anno 2019 con i quali il predetto convenuto lo aveva minacciato di denunciarlo ogni giorno fin quando non verrà arrestato, muovendogli altresì, con pec del 30.09.2019, accuse di aver falsificato il bilancio del Consorzio e di aver causato danni quantificati in euro 6 milioni, giungendo finanche ad accusarlo di tenere comportamenti di chiaro stampo mafioso (cfr. doc.16), tanto da cagionargli un danno esistenziale e morale passibile di risarcimento.
Ciò posto, secondo l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, espressasi anche di recente, «In tema di responsabilità civile per l'illecito di diffamazione, il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).» (cfr.
Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n.4005; cfr. anche Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9068:
«In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.»).
Gli Ermellini poi hanno evidenziato come «la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo
a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa
e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).» e «A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sè (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019).».
Conclude, infine, la Suprema Corte precisando come costituisca «un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, stabilire se una espressione, uno scritto, un documento, siano effettivamente lesivi dell'onore e della reputazione altrui, una volta applicati correttamente i suddetti parametri di valutazione, (ex multis, in tal senso, v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6133 del 14/03/2018,
Rv. 648418 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 80 de110/01/2012, Rv. 621133 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
17395 del 08/08/2007, Rv. 598662 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15510 del 07/07/2006, Rv. 593558
- 01).» (Cass. 4005/20 cit.).
In buona sostanza, «Stabilire se un'espressione, uno scritto, un documento, siano effettivamente lesivi dell'onore e della reputazione altrui costituisce un accertamento in fatto da svolgersi tenendo conto di allegazioni e prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, della diffusione dello scritto, della rilevanza dell'offesa e della posizione sociale della vittima. La valutazione del danno morale va svolta con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data l'impalpabilità del danno reputazionale.» (Cass. 4005/20 cit.).
In primo luogo, l'attore, sul quale gravava l'onere probatorio, non ha offerto alcuna prova, ancor meno principio di prova, da cui evincere che lo scritto incriminato avrebbe avuto una diffusione capillare, in quanto inviato ad un numero indeterminato di soggetti tramite un semplice e rapido inoltro via e-mail.
A tale proposito risultano del tutto superflui i generici capitoli di prova testimoniale articolati al riguardo (1) “Vero che l'accesso alle mail e alle Pec che vengono inviate agli indirizzi di posta elettronica del Consorzio Morbella è consentito al personale addetto all'Ufficio Amministrativo del Consorzio e anche a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai fini della consultazione, estrazione di copia e stampa?” 2) “ Vero che i sigg.ri ed , in passato ed Parte_3 Pt_2 almeno fino all'anno 2016 hanno ricoperto le cariche di Presidente e consigliere del Cda del
Consorzio Morbella e che, in tale veste, erano a conoscenza di tale accesso plurimo di persone ai fini di consultazione alle mail e alle Pec inviate al Consorzio ?” 3)” Vero che lei è a conoscenza che
i sigg.ri hanno inviato negli anni 2019/ 2020/ 2021 e 2022 comunicazioni e lettere via Parte_3
PEC all'indirizzo del Consorzio Morbella nelle quali sono contenute calunnie, minacce, offese dirette al Presidente del Consorzio Centola Salvatore e alla sua famiglia?” 4) “ Vero che presso il
Consorzio i consorziati erano venuti a conoscenza dell'esistenza di mail inviate dai nelle Parte_3 quali veniva offesa la reputazione del Presidente? “5) “Vero che i consorziati del Consorzio
Morbella hanno parlato tra loro di alcune mail che i avevano inviato alla pec del Parte_3
Consorzio nelle quali il Presidente era accusato di commettere reati e nelle quali veniva Pt_1 offeso ?”), i quali, anzi, non fanno altro che dimostrare che gli scritti inoltrati dall'indirizzo pec facente capo al signor ( all'indirizzo del C.O.M. Parte_3 Email_1
, sarebbero rimasti, comunque, confinati in seno alla compagine consortile Email_2
e, dunque, con una circolazione limitata all'interno dell'ente collegiale ed indirizzata ad una platea di soggetti ben identificati e determinati, tutti peraltro muniti di indirizzo pec che, come tale, non si presta alla configurabilità di una fattispecie diffamatoria (cfr. Tribunale Cosenza sez. II, 03/08/2023,
n.1367: “La PEC si presume di uso strettamente personale del destinatario e la possibilità che la riservatezza della posta elettronica possa essere violata perché condivisa con altri soggetti non significa per ciò solo che la PEC si trasformi in un veicolo di pubblicità. In sostanza il messaggio
PEC non è fisiologicamente fruibile da una platea indistinta di soggetti e pertanto deve escludersi la configurabilità del reato di diffamazione per il tramite di un messaggio PEC.”).
Quanto all'asserito contenuto diffamatorio, ad avviso di questo G.I., non se ne ravvisano gli estremi.
Ed invero, tali missive dal contenuto spiccatamente critico devono necessariamente essere lette e calate nel contesto storico, in cui le stesse sono scaturite, caratterizzato da una dialettica particolarmente litigiosa ed accesa che connota, da ormai diversi anni, i rapporti esistenti tra il
Consorzio e i suoi consorziati, come dimostrano i notori e numerosi contenziosi pendenti dinanzi all'intestato Tribunale (vd. all. comparsa costituzione e risposta).
Ne consegue che, ad avviso di questo Tribunale, non sussiste il carattere diffamatorio dello scritto in questione, sostanziandosi piuttosto in un'esternazione di critica e di non condivisione dell'operato posto in essere dall'odierno attore che, ancorché possa sostanziarsi in un attacco al ruolo ricoperto dal medesimo, può tuttavia essere agevolmente collocato in quella serie di cd. “sfoghi” (vd. pag. 2, citazione integrativa “Ciò nonostante il comunicato del Presidente non contenesse frasi dirette e specifiche ai sigg.ri e né alle società da loro rappresentate ed Parte_3 Parte_2 amministrate, ma contenesse solo frasi generiche e frutto unicamente di uno “sfogo” anch'esso generico da parte del Presidente”), che avevano visto come protagonista lo stesso nella Pt_1 redazione dell'informativa n. 11 del 6.4.2019 (vd. all. 10, citazione) che aveva indotto le odierne parti convenute a sporgere la denuncia-querela di cui sopra nei suoi confronti, vistesi additare con epiteti sicuramente accesi (“pusillanimi”, “vili”, “codardi”, “meschini”, “vigliacchi”, “coniglieschi”,
“abietti”, “pezzenti”, “spregevoli”, “infami”, “disonesti”, “immorali”, “turpi”, “infimi”), ancorché la questione fosse stata archiviata dal G.I.P. di AT.
A tale riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato come l'ambito assegnato al lecito esercizio del diritto di critica deve ritenersi particolarmente ampio se costituisce manifestazione dell'esercizio dei diritti attribuiti al singolo consociato/consorziato, nel caso di specie, in seno ad una riunione dell'assemblea ordinaria, posto che la rilevanza collettiva dei temi affrontati e gli usi sociali comunemente accettati consentono di collocare la soglia della lesione dell'onore e della reputazione della società su un livello più elevato del consueto (Trib. Torino, 21.4.1998), con diritto di consociati di criticare gli amministratori “anche in modo aspro” (Cassazione penale sez. V, 31/01/2008,
n.16420) e, particolarmente, incandescente che connota ormai da diversi anni i rapporti in seno al
Consorzio Morbella.
Venuto meno il carattere diffamatorio degli scritti in parola è da ritenersi assorbita l'esorbitante richiesta di pretesa risarcitoria, di euro 4 e 8 milioni di euro, totalmente disancorata da oggettivi criteri di quantificazione (il che avrebbe reso sostanzialmente impossibile a questo G.I. di provvedere in via equitativa come richiesto da parte attrice).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale e della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna altresì l'attore a rimborsare in favore della parte convenuta così come in epigrafe indicata le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 32.070,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge. In AT, allegato al verbale dell'udienza del 25/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
AT, 25/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini