CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2024, n. 41150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41150 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposta da: EL IO nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 29/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale ALDO ESPOSITO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41150 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata nell'interesse di IO AG e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli è stato condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza del Tribunale di Modena in data 11 novembre 2019 (parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 9 ottobre 2020); 2) sentenza del Tribunale di Fermo n.615/2021; 3) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo n.1695/2021. 1.1. In particolare, per i reati di cui alle prime due sentenze la continuazione in sede esecutiva era stata già riconosciuta dal medesimo Tribunale con l'ordinanza resa nel procedimento n.74/2023 SIGE, con la quale era stata rideterminata la pena complessiva in anni sedici, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 7.900 di multa, con la individuazione - come reato più grave - della rapina aggravata di cui al capo A) della sentenza del Tribunale di Fermo n.615/2021. Pertanto, il giudice dell'esecuzione era chiamato a decidere sulla esistenza della continuazione tra i reati di cui alle due prime sentenze e quelli accertati con la terza (in particolare quelli di cui ai capi 3,4 e 6 commessi in Sant'Elpidio a Mare il 13 settembre 2017 e in Pedaso 1'11 e 12 settembre 2017). 1.2. Ciò posto, il giudice dell'esecuzione - dopo avere osservato che, sulla base dei principi in materia di continuazione, avrebbe potuto ritenersi sussistente il vincolo della continuazione tra i reati delle due prime sentenze e quelli della terza - ha tuttavia respinto la domanda del condannato escludendo che, nella fattispecie, fosse possibile pervenire ad una rideterminazione del trattamento sanzionatorio in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione, stante quanto previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. essendo stato IO AG riconosciuto recidivo ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. Inoltre, secondo il Tribunale, il trattamento sanzionatorio fissato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo con la sentenza n.615/2021 appariva congruo alla luce dei precedenti penali del condannato e della gravità dei fatti da lui commessi. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Raffaele Pucci, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. ., 2 Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81, 99 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione;
al riguardo osserva che il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per la continuazione in sede esecutiva per poi escludere, in modo illogico e contraddittorio, la possibilità di rideterminazione della pena in forza di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 81 cod. pen. che, però, non impediva tale rideterminazione in continuazione anche per i reati accertati con la sopra indicata sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Fermo, tenuto anche conto che la stessa andava comunque ridotta per la avvenuta scelta del rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto deve ricordarsi il condivisibile principio in base al quale nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270073 - 01). Ne consegue che trattandosi di un beneficio richiesto dal condannato esso non può essere negato, come avvenuto nel caso di specie, con un improprio richiamo all'art.81, comma quarto, cod. pen. che non prevede alcun limite all'applicazione della continuazione in sede esecutiva con riferimento all'entità dei reati satellite;
pertanto, una volta riconosciuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati accertati con le diverse sentenze di condanna, il giudice dell'esecuzione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio è tenuto a rispettare i limiti indicati dalla sopra indicata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, tenendo conto che, in ogni caso, dalla continuazione non potrà mai derivare una pena superiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione. 3. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei rilievi di cui sopra. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo. Così deciso in Roma, I'll ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale ALDO ESPOSITO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41150 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata nell'interesse di IO AG e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli è stato condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza del Tribunale di Modena in data 11 novembre 2019 (parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 9 ottobre 2020); 2) sentenza del Tribunale di Fermo n.615/2021; 3) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo n.1695/2021. 1.1. In particolare, per i reati di cui alle prime due sentenze la continuazione in sede esecutiva era stata già riconosciuta dal medesimo Tribunale con l'ordinanza resa nel procedimento n.74/2023 SIGE, con la quale era stata rideterminata la pena complessiva in anni sedici, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 7.900 di multa, con la individuazione - come reato più grave - della rapina aggravata di cui al capo A) della sentenza del Tribunale di Fermo n.615/2021. Pertanto, il giudice dell'esecuzione era chiamato a decidere sulla esistenza della continuazione tra i reati di cui alle due prime sentenze e quelli accertati con la terza (in particolare quelli di cui ai capi 3,4 e 6 commessi in Sant'Elpidio a Mare il 13 settembre 2017 e in Pedaso 1'11 e 12 settembre 2017). 1.2. Ciò posto, il giudice dell'esecuzione - dopo avere osservato che, sulla base dei principi in materia di continuazione, avrebbe potuto ritenersi sussistente il vincolo della continuazione tra i reati delle due prime sentenze e quelli della terza - ha tuttavia respinto la domanda del condannato escludendo che, nella fattispecie, fosse possibile pervenire ad una rideterminazione del trattamento sanzionatorio in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione, stante quanto previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. essendo stato IO AG riconosciuto recidivo ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. Inoltre, secondo il Tribunale, il trattamento sanzionatorio fissato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo con la sentenza n.615/2021 appariva congruo alla luce dei precedenti penali del condannato e della gravità dei fatti da lui commessi. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Raffaele Pucci, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. ., 2 Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81, 99 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione;
al riguardo osserva che il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per la continuazione in sede esecutiva per poi escludere, in modo illogico e contraddittorio, la possibilità di rideterminazione della pena in forza di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 81 cod. pen. che, però, non impediva tale rideterminazione in continuazione anche per i reati accertati con la sopra indicata sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Fermo, tenuto anche conto che la stessa andava comunque ridotta per la avvenuta scelta del rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto deve ricordarsi il condivisibile principio in base al quale nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270073 - 01). Ne consegue che trattandosi di un beneficio richiesto dal condannato esso non può essere negato, come avvenuto nel caso di specie, con un improprio richiamo all'art.81, comma quarto, cod. pen. che non prevede alcun limite all'applicazione della continuazione in sede esecutiva con riferimento all'entità dei reati satellite;
pertanto, una volta riconosciuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati accertati con le diverse sentenze di condanna, il giudice dell'esecuzione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio è tenuto a rispettare i limiti indicati dalla sopra indicata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, tenendo conto che, in ogni caso, dalla continuazione non potrà mai derivare una pena superiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione. 3. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei rilievi di cui sopra. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo. Così deciso in Roma, I'll ottobre 2024.