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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente rel./est
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2639/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 11/3/2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Griesheim Frankfurt (Germania) in Hartmannsweilerstrabe n.52, elettivamente domiciliato in Rosolini, Via G. Galilei n. 67, presso lo studio dell'avv. Salvatore Trombatore, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Rosolini via Ispica n.41, presso lo studio dell'avv. Corrado Assenza, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 13/7/2023);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 23/6/2023, ha chiesto la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra lo stesso e in Rosolini, il CP_1
16/12/2000 (Anno 2000, Numero 80, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
Ha esposto che dalla loro unione sono nati i figli: , (in Germania, il 05/01/2004), oggi Persona_1
maggiorenne e , (a Modica, il 04/11/2010), ancora minorenne e che essendo venuto Persona_2 meno l'affetto coniugale, i coniugi si sono separati con sentenza di questo tribunale n. 116/2021, pubblicata in data 11/6/2021 e che da allora non hanno più ripreso la convivenza.
Ha dedotto che in sede di separazione il Tribunale – considerata la disabilità di cui è affetto il minore e che il padre dal 2018 si è trasferito stabilmente in Germania - disponeva l'affido esclusivo Per_2
dei minori alla madre con collocazione presso la stessa nella casa coniugale di proprietà del , Pt_1
con regolamentazione del diritto di visita tra i figli e il genitore non collocatario. In punto economico, il
Tribunale disponeva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli erogando Pt_1 mensilmente la somma di €400,00 fino al mese di agosto 2019, aumentando poi tale importo nella maggiore somma di €500,00 a far data dal mese di settembre 2019, con rivalutazione annua ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con la chiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha Parte_1
dedotto che dopo la separazione, i coniugi non si sono più incontrati e che la avrebbe impedito CP_1
al padre qualsiasi incontro e contatto anche telefonico con il figlio minore, costringendo il ricorrente a sporgere varie querele nei confronti del coniuge. In considerazione del comportamento ostativo della
, il ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori ritenendolo regime CP_1 adeguato all'interesse del figlio , confermando la collocazione dello stesso presso la madre. In Per_2
ordine alla casa coniugale sita in Rosolini, via delle Mimose n. 9, assegnata in sede di separazione alla resistente, il si è opposto all'assegnazione integrale dell'immobile alla , chiedendone la Pt_1 CP_1
divisione in due unità indipendenti anche al fine di agevolare il rapporto padre e figlio, potendo esso ricorrente utilizzare l'immobile durante la sua permanenza in Italia in modo tale che possa Per_2
comunque usufruire degli spazi allo stesso familiari.
Per_ In punto economico, ha dedotto che la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica e che le proprie condizioni reddituali non consentono di poter sostenere il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli, così come stabilito in sede di separazione. Nello specifico, ha esposto di svolgere attività di camionista percependo una retribuzione di €1.700,00 circa e di dover sostenere oneri abitativi pari alla somma mensile di €740,00, oltre al pagamento delle utenze e spese per il vivere quotidiano e all'assegno di mantenimento per la prole.
pagina 2 di 6 Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, nonché la regolamentazione del diritto di vista padre e figlio. Ha inoltre chiesto che l'immobile adibito a casa coniugale venga assegnato parzialmente al predetto. In punto economico, ha chiesto di quantificare in €300,00 mensili, l'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita aderendo alla domanda in punto di status e contestando di aver ostacolato il CP_1
rapporto tra padre e il figlio. Sul punto, ha dedotto che , diversamente da quanto dichiarato Per_2
dal padre, è invece affetto da una grave disabilità (sindrome di Down, celiachia, ritardo psicomotorio e disabilità intellettiva di grado grave), non parla e non è in grado di effettuare autonomamente una videochiamata. Ha evidenziato che le querele sporte dal ricorrente nei confronti della sono state CP_1
strumentali a creare prove documentali a supporto del presente giudizio. Per_ In punto economico, ha rilevato preliminarmente, che la figlia non è affatto economicamente indipendente in quanto studentessa universitaria e che la predetta continua a vivere con la madre. La figlia ha svolto il servizio civile per il quale ha percepito un sostegno economico di €507,00 mensili fino al mese di giugno 2024. Ha inoltre evidenziato che il si è reso inadempiente in ordine al Pt_1 mantenimento dei figli, deducendo che dopo la separazione egli aveva inizialmente ridotto l'importo stabilito da €500,00 a €300,00 e da maggio 2020 tale importo era stato ulteriormente ridotto ad
€150,00; dall'inizio del 2023, aveva versato la somma di €200.00 omettendo i successivi pagamenti fino a maggio 2023, rendendosi quindi debitore della somma di €16.000 circa nei confronti della resistente.
La si è infine opposta all'assegnazione parziale della casa coniugale e su tali premesse, ha CP_1 chiesto disporsi l'affido esclusivo del minore a sé con collocazione presso la stessa nella casa coniugale e con regolamentazione del diritto di visita padre e figlio. In punto, economico, ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento del figlio pari alla somma di €600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19/12/2023, fissata per la comparizione delle parti, il Presidente delegato – dopo aver sentito i coniugi – si è riservato di provvedere e con successiva ordinanza del 10/1/2024, ha disposto a titolo temporaneo ed urgente, la conferma delle condizioni della separazione, onerando le parti alla produzione della documentazione reddituale, rigettando le richieste istruttorie e rinviando per il prosieguo all'udienza dell'1/10/2024.
All'udienza suindicata - sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la parti hanno insistito nei rispettivi scritti.
pagina 3 di 6 In particolare, la ha dedotto di essere stata costretta a stipulare un contratto di locazione e a CP_1 trasferirsi in altro immobile essendo stato l'immobile familiare oggetto di espropriazione forzata.
Su tali premesse la ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento dei figli a carico del CP_1
nella maggiore somma di €900,00 mensili. Pt_1
Con ordinanza del 9.10.2024 la causa è stata rimessa ad udienza di decisione dell'11.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed indi assunta in decisione. xxx
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione sopra indicata da cui risulta che in quel giudizio i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per il rituale tentativo di conciliazione, mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso e dalle comuni posizioni assunte dalle parti.
Quanto all'affidamento della prole, il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la stessa, atteso che il continua a Pt_1
vivere in Germania e il figlio è permanentemente affetto da disabilità grave che richiede cure Per_2
costanti e interventi terapeutici che non possono essere remorati dalla distanza geografica che separa il minore dal padre.
Anche le modalità di visita disciplinate con la sentenza di separazione e ribadite in via temporanea ed urgente con l'ordinanza del 10.1.2024.
Ritiene infatti il collegio che detta regolamentazione sia state adeguatamente disciplinata con la sentenza di separazione tenendo conto della particolare condizione di fragilità psicofisica del minore
, cosicché, a fronte dell'immutata situazione familiare e delle immutate condizioni del figlio Per_2
, non si ravvisa alcuna valida ragione giustificativa per la revisione della suddetta disciplina. Per_2
Del resto, le dichiarazioni rese dalla all'udienza del 19/12/2023 in ordine alla delicata CP_1
condizione del figlio e alla necessità di non esporlo a cambiamenti della sua routine quotidiana e del suo ambiente, danno ulteriore riprova dell'adeguatezza della regolamentazione del diritto di visita paterno in atto vigente.
pagina 4 di 6 Ne consegue che il padre, nei periodi di rientro a Rosolini, continuerà ad incontrare il figlio Per_2
presso la casa in cui lo stesso abita con la madre, con preavviso comunicato alla madre almeno una settimana, tutti i pomeriggi dalle ore 16 alle 21, ricomprendendovi la cena.
Al fine di intensificare il rapporto padre –figlio va inoltre confermata l'ordinanza del 10.1.2024 che prevede che il possa sentire il figlio con videochiamate una volta a settimana, in Pt_1 Per_2 giorno e orario da concordare tra le parti, attraverso l'ausilio della madre la quale si farà carico di tenere l'apparecchio per consentire al figlio di vedere e sentire il padre.
Quanto all'assegno di mantenimento per la prole, richiamati i parametri normativi previsti dall'art. 337 Per_ ter c.c., va rilevato che l'assunto della raggiunta indipendenza economica della figlia non trova adeguato riscontro e che se è vero che le esigenze dei figli accrescono con l'età è anche vero che non può non tenersi conto delle concrete capacità contributive dei genitori.
Nel caso specifico, ha dichiarato di svolgere attività di camionista in Germania ed ha Pt_1 documentato un reddito netto di € 28543 (v. dich. redditi prodotta il 30.9.2024) che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa € 2.378 al mese. Ha inoltre evidenziato di sostenere oneri abitativi pari a
€740,00 e di versare alla moglie l'ulteriore importo mensile di € 200,00 a ripianamento del debito per il mancato pagamento dell'assegno per i figli durante il periodo della pandemia, così come concordato nella rateizzazione statuita dalle parti tramite i rispettivi legali.
In ordine alla situazione economica della , va detto che la stessa è allo stato disoccupata e che CP_1 percepisce reddito di inclusione pari a circa €750,00. La predetta percepisce inoltre l'assegno unico pari a €426,65, l'indennità di accompagnamento per il figlio di € 540 al mese oltre all'assegno per il mantenimento dei figli pari a €500,00, (v. autocertificazione depositata in data 3/7/2024). Inoltre, la resistente ha stipulato un contratto di locazione di un immobile sito in Rosolini ove vive con i figli a decorrere dall'1/10/2024 versando un canone di locazione pari a €300,00 mensili.
Orbene, ritiene il collegio che tenuto conto degli aumentati costi che la resistente deve mensilmente sostenere anche per imprescindibili esigenze abitative sue e dei figli, l'assegno da porsi a carico del ricorrente per il mantenimento della prole debba essere aumentato a € 550 anche a titolo di contributo alle spese di locazione sostenute dalla anche per i figli, con decorrenza dal 20.1.2025. CP_1
Va infine confermato il concorso al 50% nelle spese straordinarie dei figli già previsto con la separazione e confermato dal Giudice nel presente giudizio con l'ordinanza sopra citata, non sussistendo elementi di novità che possano giustificare una diversa misura di concorso dei genitori alle predette spese.
Considerato che l'immobile familiare non è più abitato dalla resistente e dai figli deve ritenersi implicitamente rinunziata la domanda (peraltro inammissibile) di divisione del suddetto immobile.
pagina 5 di 6 Considerato l'esito complessivo del giudizio e la parziale reciproca soccombenza le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
visto la Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosolini, il 16/12/2000 tra Parte_1
e (Anno 2000, Att. N. 80, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
[...] CP_1 pone a carico di il versamento in favore di dell'assegno di € 550 da Parte_1 CP_1
Per_ versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento dei figli e , con decorrenza Per_2
dalla presente sentenza e con rivalutazione annua su base Istat;
conferma l'ordinanza del 10/1/2024 ad esclusione dell'assegnazione della casa familiare, ormai non più esistente;
rigetta nel resto;
compensa interamente le spese del giudizio;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di ROSOLINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
26/6/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente rel./est
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2639/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 11/3/2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Griesheim Frankfurt (Germania) in Hartmannsweilerstrabe n.52, elettivamente domiciliato in Rosolini, Via G. Galilei n. 67, presso lo studio dell'avv. Salvatore Trombatore, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Rosolini via Ispica n.41, presso lo studio dell'avv. Corrado Assenza, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 13/7/2023);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 23/6/2023, ha chiesto la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra lo stesso e in Rosolini, il CP_1
16/12/2000 (Anno 2000, Numero 80, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
Ha esposto che dalla loro unione sono nati i figli: , (in Germania, il 05/01/2004), oggi Persona_1
maggiorenne e , (a Modica, il 04/11/2010), ancora minorenne e che essendo venuto Persona_2 meno l'affetto coniugale, i coniugi si sono separati con sentenza di questo tribunale n. 116/2021, pubblicata in data 11/6/2021 e che da allora non hanno più ripreso la convivenza.
Ha dedotto che in sede di separazione il Tribunale – considerata la disabilità di cui è affetto il minore e che il padre dal 2018 si è trasferito stabilmente in Germania - disponeva l'affido esclusivo Per_2
dei minori alla madre con collocazione presso la stessa nella casa coniugale di proprietà del , Pt_1
con regolamentazione del diritto di visita tra i figli e il genitore non collocatario. In punto economico, il
Tribunale disponeva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli erogando Pt_1 mensilmente la somma di €400,00 fino al mese di agosto 2019, aumentando poi tale importo nella maggiore somma di €500,00 a far data dal mese di settembre 2019, con rivalutazione annua ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con la chiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha Parte_1
dedotto che dopo la separazione, i coniugi non si sono più incontrati e che la avrebbe impedito CP_1
al padre qualsiasi incontro e contatto anche telefonico con il figlio minore, costringendo il ricorrente a sporgere varie querele nei confronti del coniuge. In considerazione del comportamento ostativo della
, il ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori ritenendolo regime CP_1 adeguato all'interesse del figlio , confermando la collocazione dello stesso presso la madre. In Per_2
ordine alla casa coniugale sita in Rosolini, via delle Mimose n. 9, assegnata in sede di separazione alla resistente, il si è opposto all'assegnazione integrale dell'immobile alla , chiedendone la Pt_1 CP_1
divisione in due unità indipendenti anche al fine di agevolare il rapporto padre e figlio, potendo esso ricorrente utilizzare l'immobile durante la sua permanenza in Italia in modo tale che possa Per_2
comunque usufruire degli spazi allo stesso familiari.
Per_ In punto economico, ha dedotto che la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica e che le proprie condizioni reddituali non consentono di poter sostenere il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli, così come stabilito in sede di separazione. Nello specifico, ha esposto di svolgere attività di camionista percependo una retribuzione di €1.700,00 circa e di dover sostenere oneri abitativi pari alla somma mensile di €740,00, oltre al pagamento delle utenze e spese per il vivere quotidiano e all'assegno di mantenimento per la prole.
pagina 2 di 6 Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, nonché la regolamentazione del diritto di vista padre e figlio. Ha inoltre chiesto che l'immobile adibito a casa coniugale venga assegnato parzialmente al predetto. In punto economico, ha chiesto di quantificare in €300,00 mensili, l'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita aderendo alla domanda in punto di status e contestando di aver ostacolato il CP_1
rapporto tra padre e il figlio. Sul punto, ha dedotto che , diversamente da quanto dichiarato Per_2
dal padre, è invece affetto da una grave disabilità (sindrome di Down, celiachia, ritardo psicomotorio e disabilità intellettiva di grado grave), non parla e non è in grado di effettuare autonomamente una videochiamata. Ha evidenziato che le querele sporte dal ricorrente nei confronti della sono state CP_1
strumentali a creare prove documentali a supporto del presente giudizio. Per_ In punto economico, ha rilevato preliminarmente, che la figlia non è affatto economicamente indipendente in quanto studentessa universitaria e che la predetta continua a vivere con la madre. La figlia ha svolto il servizio civile per il quale ha percepito un sostegno economico di €507,00 mensili fino al mese di giugno 2024. Ha inoltre evidenziato che il si è reso inadempiente in ordine al Pt_1 mantenimento dei figli, deducendo che dopo la separazione egli aveva inizialmente ridotto l'importo stabilito da €500,00 a €300,00 e da maggio 2020 tale importo era stato ulteriormente ridotto ad
€150,00; dall'inizio del 2023, aveva versato la somma di €200.00 omettendo i successivi pagamenti fino a maggio 2023, rendendosi quindi debitore della somma di €16.000 circa nei confronti della resistente.
La si è infine opposta all'assegnazione parziale della casa coniugale e su tali premesse, ha CP_1 chiesto disporsi l'affido esclusivo del minore a sé con collocazione presso la stessa nella casa coniugale e con regolamentazione del diritto di visita padre e figlio. In punto, economico, ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento del figlio pari alla somma di €600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19/12/2023, fissata per la comparizione delle parti, il Presidente delegato – dopo aver sentito i coniugi – si è riservato di provvedere e con successiva ordinanza del 10/1/2024, ha disposto a titolo temporaneo ed urgente, la conferma delle condizioni della separazione, onerando le parti alla produzione della documentazione reddituale, rigettando le richieste istruttorie e rinviando per il prosieguo all'udienza dell'1/10/2024.
All'udienza suindicata - sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la parti hanno insistito nei rispettivi scritti.
pagina 3 di 6 In particolare, la ha dedotto di essere stata costretta a stipulare un contratto di locazione e a CP_1 trasferirsi in altro immobile essendo stato l'immobile familiare oggetto di espropriazione forzata.
Su tali premesse la ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento dei figli a carico del CP_1
nella maggiore somma di €900,00 mensili. Pt_1
Con ordinanza del 9.10.2024 la causa è stata rimessa ad udienza di decisione dell'11.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed indi assunta in decisione. xxx
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione sopra indicata da cui risulta che in quel giudizio i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per il rituale tentativo di conciliazione, mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso e dalle comuni posizioni assunte dalle parti.
Quanto all'affidamento della prole, il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la stessa, atteso che il continua a Pt_1
vivere in Germania e il figlio è permanentemente affetto da disabilità grave che richiede cure Per_2
costanti e interventi terapeutici che non possono essere remorati dalla distanza geografica che separa il minore dal padre.
Anche le modalità di visita disciplinate con la sentenza di separazione e ribadite in via temporanea ed urgente con l'ordinanza del 10.1.2024.
Ritiene infatti il collegio che detta regolamentazione sia state adeguatamente disciplinata con la sentenza di separazione tenendo conto della particolare condizione di fragilità psicofisica del minore
, cosicché, a fronte dell'immutata situazione familiare e delle immutate condizioni del figlio Per_2
, non si ravvisa alcuna valida ragione giustificativa per la revisione della suddetta disciplina. Per_2
Del resto, le dichiarazioni rese dalla all'udienza del 19/12/2023 in ordine alla delicata CP_1
condizione del figlio e alla necessità di non esporlo a cambiamenti della sua routine quotidiana e del suo ambiente, danno ulteriore riprova dell'adeguatezza della regolamentazione del diritto di visita paterno in atto vigente.
pagina 4 di 6 Ne consegue che il padre, nei periodi di rientro a Rosolini, continuerà ad incontrare il figlio Per_2
presso la casa in cui lo stesso abita con la madre, con preavviso comunicato alla madre almeno una settimana, tutti i pomeriggi dalle ore 16 alle 21, ricomprendendovi la cena.
Al fine di intensificare il rapporto padre –figlio va inoltre confermata l'ordinanza del 10.1.2024 che prevede che il possa sentire il figlio con videochiamate una volta a settimana, in Pt_1 Per_2 giorno e orario da concordare tra le parti, attraverso l'ausilio della madre la quale si farà carico di tenere l'apparecchio per consentire al figlio di vedere e sentire il padre.
Quanto all'assegno di mantenimento per la prole, richiamati i parametri normativi previsti dall'art. 337 Per_ ter c.c., va rilevato che l'assunto della raggiunta indipendenza economica della figlia non trova adeguato riscontro e che se è vero che le esigenze dei figli accrescono con l'età è anche vero che non può non tenersi conto delle concrete capacità contributive dei genitori.
Nel caso specifico, ha dichiarato di svolgere attività di camionista in Germania ed ha Pt_1 documentato un reddito netto di € 28543 (v. dich. redditi prodotta il 30.9.2024) che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa € 2.378 al mese. Ha inoltre evidenziato di sostenere oneri abitativi pari a
€740,00 e di versare alla moglie l'ulteriore importo mensile di € 200,00 a ripianamento del debito per il mancato pagamento dell'assegno per i figli durante il periodo della pandemia, così come concordato nella rateizzazione statuita dalle parti tramite i rispettivi legali.
In ordine alla situazione economica della , va detto che la stessa è allo stato disoccupata e che CP_1 percepisce reddito di inclusione pari a circa €750,00. La predetta percepisce inoltre l'assegno unico pari a €426,65, l'indennità di accompagnamento per il figlio di € 540 al mese oltre all'assegno per il mantenimento dei figli pari a €500,00, (v. autocertificazione depositata in data 3/7/2024). Inoltre, la resistente ha stipulato un contratto di locazione di un immobile sito in Rosolini ove vive con i figli a decorrere dall'1/10/2024 versando un canone di locazione pari a €300,00 mensili.
Orbene, ritiene il collegio che tenuto conto degli aumentati costi che la resistente deve mensilmente sostenere anche per imprescindibili esigenze abitative sue e dei figli, l'assegno da porsi a carico del ricorrente per il mantenimento della prole debba essere aumentato a € 550 anche a titolo di contributo alle spese di locazione sostenute dalla anche per i figli, con decorrenza dal 20.1.2025. CP_1
Va infine confermato il concorso al 50% nelle spese straordinarie dei figli già previsto con la separazione e confermato dal Giudice nel presente giudizio con l'ordinanza sopra citata, non sussistendo elementi di novità che possano giustificare una diversa misura di concorso dei genitori alle predette spese.
Considerato che l'immobile familiare non è più abitato dalla resistente e dai figli deve ritenersi implicitamente rinunziata la domanda (peraltro inammissibile) di divisione del suddetto immobile.
pagina 5 di 6 Considerato l'esito complessivo del giudizio e la parziale reciproca soccombenza le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
visto la Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosolini, il 16/12/2000 tra Parte_1
e (Anno 2000, Att. N. 80, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
[...] CP_1 pone a carico di il versamento in favore di dell'assegno di € 550 da Parte_1 CP_1
Per_ versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento dei figli e , con decorrenza Per_2
dalla presente sentenza e con rivalutazione annua su base Istat;
conferma l'ordinanza del 10/1/2024 ad esclusione dell'assegnazione della casa familiare, ormai non più esistente;
rigetta nel resto;
compensa interamente le spese del giudizio;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di ROSOLINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
26/6/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6