Sentenza 28 giugno 2022
Massime • 2
In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'assicuratore, per non incorrere in responsabilità per "mala gestio", deve effettuare, nei confronti di coloro che abbiano presentato la richiesta stragiudiziale di risarcimento, l'offerta di cui all'art. 148, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, applicando, in caso di incapienza del massimale, il criterio di cui al comma 1 dell'art. 140 del medesimo decreto.
In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati le cui richieste risarcitorie superino il massimale, l'assicuratore deve mettere a disposizione il massimale a norma dell'art. 140, comma 4, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, altrimenti incorrendo in responsabilità per il ritardo nell'adempimento, tanto nei confronti dell'assicurato quanto nei confronti dei danneggiati.
Commentari • 2
- 1. Responsabilità sinistro stradale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 agosto 2022
- 2. Corresponsabile nella causazione del sinistro la presenza del tombinoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 6 luglio 2022
Corresponsabile nella causazione del sinistro stradale sarebbe stata la presenza di un tombino al di sotto del livello stradale (Cassazione civile, sez. III, dep. 28/06/2022, n.20778). Corresponsabile nella causazione del sinistro stradale sarebbe anche la presenza di un tombino. Gli attori adivano il Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso dei loro genitori a seguito di un sinistro stradale occorso fra l'autovettura Mazda, sulla quale erano trasportati. La Mazda si scontrava frontalmente con l'autovettura Alfa Romeo 147. Gli attori chiedevano accertarsi la posizione di trasportati dei defunti genitori e la condanna al pagamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2022, n. 20778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20778 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |