Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/06/2025, n. 4617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4617 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 04617/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02628/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2628 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscoreale, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS-, prot. n-OMISSIS-, avente ad oggetto l'ingiunzione di sanzione pecuniaria, notificata in data 7.04.2022, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente, premesso che, in data 5/03/2020, era stata raggiunta dall’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- per talune opere abusive realizzate, in Boscoreale, alla via-OMISSIS-e che, in data 7/04/2022, la P.A. le aveva indi notificato il provvedimento impugnato, concernente l’ingiunzione del pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. 380/2001, avverso tale provvedimento articolava le seguenti censure in diritto:
1) Difetto assoluto di istruttoria. Violazione del d.P.R. 380/01: deduceva, in primis, “l’illegittimità della sanzione irrogata in quanto priva della formale constatazione dell’inottemperanza all’ordine demolitorio”; secondo l’art. 31, comma 4 bis, del T. U. Ed.: “L’autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”; ma, nella specie, sarebbe, a suo avviso, mancata del tutto la constatazione dell’inottemperanza all’ordine ripristinatorio;
2) Ancora sulla violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/01. Illogicità manifesta: in secondo luogo, denunziava “l’illegittimità della sanzione gravata, stante il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria penale – Tribunale di Torre Annunziata”; in sostanza, a suo avviso, la sussistenza del sequestro penale avrebbe reso “nulla” la disposta sanzione pecuniaria;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/90: era mancata la necessaria, a suo dire, comunicazione dell’avvio del procedimento, culminato nell’irrogazione della gravata sanzione pecuniaria.
Il Comune di Boscoreale non si costituiva in giudizio.
Seguiva il deposito di memorie difensive, per la ricorrente.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 giugno 2025, tenta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Le doglianze articolate dalla ricorrente, anzitutto, sono avulse dalla previa impugnativa dell’ordinanza di demolizione presupposta, la quale – per quanto risulta dagli atti – si sarebbe pertanto consolidata.
Ne deriva che nessun pregio può assegnarsi alla prima censura, con cui parte ricorrente denunzia che il Comune intimato avrebbe omesso di constatare l’inottemperanza al predetto ordine demolitorio.
Nel testo del provvedimento impugnato, si legge, infatti: “VISTO il "VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INADEMPIENZA SPONTANEA ALL'INGIUNZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLI AUTORIZZATIVI", prot-OMISSIS-notificato agli interessati in data 24/03/2021, da personale del COMANDO POLIZIA LOCALE che ha accertato la INOTTEMPERANZA della predetta "ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE n. -OMISSIS-" Protocollo n.-OMISSIS-”; ne deriva che l’inottemperanza alla presupposta ordinanza di demolizione è stata – diversamente da quanto affermato in ricorso – accertata, dal Comune, nel modo predetto, a tale accertamento conseguendo, quale effetto previsto per legge, l’assoggettamento della ricorrente alla sanzione pecuniaria gravata; né, del resto, parte ricorrente ha contestato, in alcun modo, le predette circostanze fattuali.
Cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 13/02/2023, n. 1488: “ L'irrogazione di una sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis d.P.R. n. 380/2001 per l'inottemperanza a precedente ingiunzione demolitoria deve ritenersi legittima , senza che possano considerarsi violati i principi del contraddittorio e di difesa del destinatario dell'ingiunzione a causa del mancato coinvolgimento del privato al sopralluogo ispettivo — adempimento non previsto da alcuna disposizione — laddove l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire — unico presupposto per l'irrogazione pecuniaria — sia stato regolarmente notificato all'interessato ”.
In parte motiva, il C. d. S. chiarisce che l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione demolitoria “pur rimanendo atto endoprocedimentale, attraverso la notifica assume anche la portata, mutatis mutandis, di un verbale di contestazione dell'illecito ex art. 14 della l. n. 689 del 1981”.
Né può concordarsi con parte ricorrente, allorché sostiene – citando un precedente del T.A.R. Campania – Salerno – che “il dirigente all’uopo competente (Ufficio Tecnico) avrebbe dovuto notificare rituale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, senza il quale il meccanismo di cui all’art. 31 cit. non si mette(rebbe) in moto”.
La sentenza del C. d. S., citata sopra, chiarisce, infatti, in parte motiva, che “ ciò che rileva (…) è esclusivamente l'effettuazione della previa notifica dell'accertamento, che peraltro non presuppone , come pure preteso dalle parti, formule rituali specifiche, ovvero la redazione di un atto aggiuntivo e distinto rispetto al verbale di sopralluogo, comunque denominato, essendo sufficiente la rappresentazione di quanto verificato e a quale data ”.
Quanto alla seconda censura, dove parte ricorrente deduce, poi, la nullità dell’atto impugnato, per essere stato emanato nonostante la pendenza di sequestro penale, disposto dal Tribunale di Torre Annunziata, rileva il Collegio che la tesi neppure convince, stante la ferma giurisprudenza contraria, espressa in massime, come le seguenti: “L'adempimento dell'ordine di demolizione prevale sul vincolo giuridico posto sul bene (derivante dal provvedimento di sequestro) che può essere rimosso per effetto di un provvedimento di dissequestro” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29/11/2023, n. 10253); “Il sequestro penale dell'immobile abusivo oggetto dell'ordine di demolizione non determina la sospensione del termine di novanta giorni per la sua esecuzione, ciò in quanto tale misura preventiva non rientra, infatti, tra gli impedimenti assoluti che non consentono di ottemperare all'ingiunzione” (T.A.R. Toscana, Sez. III, 7/11/2023, n. 1010); “La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non rappresenta un impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 18/08/2023, n. 7816); “Sui rapporti tra ordine di demolizione e sequestro penale va evidenziato che quest'ultimo ha influenza esclusivamente sul giudizio di responsabilità del privato, stante la possibilità per lo stesso di chiedere al giudice penale il dissequestro al fine unico di demolizione di dette opere” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 14/04/2023, n. 2314); “È legittima l'ordinanza di demolizione emessa dall'Amministrazione comunale anche in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo, poiché tale evenienza non esclude di per sé la possibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, ben potendo il privato chiedere all'autorità giudiziaria il dissequestro, secondo la procedura prevista dall'art. 85 disp. att. c.p.p., allo scopo di provvedere direttamente alla loro eliminazione” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 22/03/2016, n. 1477).
Quanto alla terza ed ultima doglianza, imperniata sull’omessa attivazione nella specie, da parte del Comune intimato, delle garanzie partecipative, in favore del privato, apprestate dall’art. 7 della l. 241/90, s’osserva che un indirizzo pretorio assolutamente consolidato esclude che, nel caso delle procedure repressive di abusi edilizi, ex d.P.R. 380/2001, sia necessaria la comunicazione di avvio del procedimento: “I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, poiché costituiscono una manifestazione di attività amministrativa doverosa ed in quanto atti vincolati, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 5/12/2023, n. 6707); con riferimento specifico alla specie, si legga anche la seguente ulteriore massima: “ Deve ritenersi legittima l'ordinanza, anche se non preceduta da comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, con la quale la pubblica amministrazione va ad irrogare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, considerato che l'eventuale partecipazione degli interessati non avrebbe potuto giovare in alcun modo ai medesimi ” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 27/04/2023, n. 2562).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Boscoreale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.