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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/06/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Il Tribunale Ordinario di Rieti, composto dai magistrati
Dott. AN DE IO - Presidente
Dott. OB NE - Relatore- estensore
Dott.ssa Barbara VICARIO - Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento n. 9-1/2024 r.g. promosso da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
C.F._1
, nato a [...] il [...], Parte_2 codice fiscale , CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_3 [...]
, C.F._3
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_4 [...]
, C.F._4
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_5 [...]
, C.F._5
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_6 C.F._6
,
[...]
1 , nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_7 C.F._7
,
[...]
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_8
, CodiceFiscale_8
nata a [...] lì 11.02.1968, codice fiscale Parte_9 [...]
, C.F._9 elett.te dom.ti presso e nello studio dell'avv. OR Cavalli del Foro di Rieti dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti ricorrenti
e da
OR VA ( ) C.F._10 il quale si difende da sé ex art 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio nei confronti di
con sede in Rieti Via Maestri del Lavoro 15 fraz. Vazia, Partita CP_1
IVA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Autizi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti resistente
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dai ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti della società
[...]
CP_
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 40 C.C.I.I. alla società; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
2 rilevato che i ricorrenti hanno dimostrato che il soggetto in relazione al quale chiedono la liquidazione giudiziale è un imprenditore collettivo (v. visura camerale) e che versa in uno stato di insolvenza strutturale;
rilevato che, in particolare, con riguardo a tale stato, risulta significativo evidenziare che:
- anzitutto che i creditori ricorrenti vantano rispettivamente crediti derivanti da contratti di lavoro ammontanti complessivamente a circa
€ 60.000,00 e tale obbligazione, pur essendo consacrata in plurimi decreti ingiuntivi emessi a favore di ciascuno dei ricorrenti, non è stata estinta nonostante il tempo trascorso (circa 8 anni dall'emissione dei decreti ingiuntivi);
- i decreti ingiuntivi che hanno accertato i crediti dei ricorrenti non sono stati opposti e sono divenuti definitivi e questo esclude che il mancato pagamento di tali debiti sia dipeso e dipenda, in ipotesi, dalla convinzione che le pretese creditorie siano da disattendere piuttosto che dall'indisponibilità di risorse per far fronte al pagamento;
- l' vanta un credito nei confronti della resistente di circa € CP_2
400.000,00, consacrato in cartelle esattoriali particolarmente numerose che sono tutte risalenti nel tempo (v. prospetto dei debiti previdenziali in atti) e anche tale dato consente di escludere che il mancato pagamento sia dipeso da ragioni diverse dall'impotenza economica della società (ad es. la volontà di non pagare determinate pretese creditore in ragione della convinzione, condivisibile o no, che non fossero fondate;
del resto, la parte resistente non ha né allegato, né documentato di aver proposto opposizione avverso tali cartelle);
- dalla certificazione dei debiti tributari risultanti nell'anagrafe tributaria datata 6.8.2024 e rilasciata da Agenzia Entrate risultano debiti scaduti della società resistente nei confronti dell'Erario complessivamente superiori ad € 1.500.000,00 (pur eseguendo le debite sottrazioni degli esigui importi che parte resistente ha documentato essere stati pagati/sgravati), che sono tutti oggetto di
3 numerose cartelle esattoriali (v. rispettivamente i documenti inoltrati, su richiesta officiosa del Tribunale, da Agenzia Entrate) risalenti nel tempo, che inducono, ancora, una volta, a svolgere le valutazioni sopra operate circa lo stato di insolvenza che il loro mancato pagamento nel caso di specie attesta;
del resto, anche in tal caso parte resistente non ha allegato, né provato di aver proposto opposizione avverso tali cartelle;
né rileva la risalenza di determinati crediti, tale, secondo parte resistente, da determinare la loro estinzione per prescrizione, atteso che anzitutto la prescrizione non determina automaticamente l'estinzione del diritto di credito, dovendo essere ritualmente eccepita nel giudizio avente ad oggetto la relativa pretesa creditoria (ad es. l'opposizione a cartella esattoriale); giudizio che risulta essere l'unica sede in cui Agenzia
Entrate possa comprovare eventuali atti interruttivi della (qui incidentalmente dedotta) prescrizione e in cui, allora, possa essere operata all'esito la valutazione in ordine alla fondatezza o meno di tale eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento, che invece non può essere vagliata in questa sede sulla base della sola risalente data di esigibilità del credito;
- la società resistente, come dalla stessa allegato, non svolge attività industriale da 10 anni e quindi è inattiva (come si evince, dal resto, anche dalla lettura degli ultimi bilanci, che indicano l'assenza di ricavi e di costi di produzione nel conto economico) e, dunque, non produce utili in grado di fronteggiare l'ormai cospicua esposizione debitoria come sopra ricostruita quantomeno in parte (non vi è evidenza dei debiti nei confronti di fornitori);
- la Suprema Corte (v. ad es. ordinanza n. 32280 del 2 novembre 2022
) ha chiarito che la situazione in cui versa la società inattiva non è equiparabile a quella della società in liquidazione volontaria;
nella società in stato di scioglimento e di liquidazione si ha modifica dell'oggetto sociale e dunque trova applicazione il principio della c.d.
4 insolvenza “statica”, vale a dire basata sul rapporto tra attività e passività; viceversa, tale principio non opera nel caso, come quello qui in esame, di società inattiva, nel quale “lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni a suo carico (c.d. insolvenza dinamica: Cass., Sez. I, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018)”;
- ora, nel caso di specie è evidente che i dati di cui sopra non consentono ritenere che l'impresa possa continuare ad operare proficuamente sul mercato: ciò perché l'attività industriale è cessata da un tempo considerevole (come indicato dalla stessa parte resistente), con perdita, ormai, dell'avviamento e delle risorse umane e con inevitabile obsolescenza di quelle materiali;
- in ogni caso, anche a voler ricorrere ad un concetto di insolvenza statica e quindi a voler prescindere dalla detta inesistenza di utili di impresa, non potrebbe non notarsi che la pur riscontrata (v. visure ipocatastali prodotte dai ricorrenti) titolarità in capo a parte resistente della proprietà dell'immobile sito in AV IC (valorizzata dalla stessa resistente nella propria comparsa) non consente affatto di fronteggiare i debiti di cui sopra in quanto si tratta di risorsa non liquida;
- anche a voler valorizzare l'immobilizzazione materiale rappresentata dall'immobile in questione, e a prescindere, quindi, dal carattere non liquido di tale componente attiva, non si può non rilevare che la stessa parte resistente quantifica il suo valore in poco più di €
400.000,00 (v. stato patrimoniale nel bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2023) tanto che, quand'anche fosse possibile ricavare, in ipotesi, un tale valore dalla sua vendita, esso sarebbe largamente insufficiente a far fronte alla cospicua esposizione debitoria di cui sopra e ciò anche a considerare estinto il debito nei confronti di PS
5 s.p.a. garantito da ipoteca di primo grado su tale immobile, come in effetti comprovato a parte resistente;
- né risulta possibile valorizzare, quale ulteriore componente attiva dello stato patrimoniale che insieme al ricavato dalla futura vendita dell'immobile dovrebbe consentire di far fronte ai debiti, l'entità dei crediti ancora esistenti vantati dalla società resistente i quali secondo il bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2023 ammonterebbero ad €
1.598,03: invero, il valore di tali crediti per come riportato in bilancio non appare reale, come si evince dal fatto che essi sono riportati nel loro identico ammontare nel bilancio dell'esercizio del 2021, del 2022
e del 2023; in realtà, il trascorrere del tempo senza che tali crediti siano stati soddisfatti è quantomeno indicativo della loro crescente difficoltà di recupero o della definitiva inesigibilità di almeno parte di essi e di ciò avrebbe dovuto tenersi conto via via nei bilanci successivi;
rilevato poi che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, trattandosi di imprenditore il quale non possiede i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I. per essere considerato piccolo imprenditore secondo l'accezione del C.C.I. e neppure l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che lo sottragga alla liquidazione giudiziale;
considerato infatti, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la parte che insti per il fallimento di un soggetto deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale: e cioè, la qualità di imprenditore e l'incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento. All'esito, resta invece a carico del debitore l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali (art.1 I. fall), o l'esistenza
6 di uno status imprenditoriale speciale che lo sottragga al fallimento” (cfr.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16614 del 08/08/2016); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede CP_1 in Rieti Via Maestri del Lavoro 15 fraz. Vazia, Partita IVA P.IVA_1 nomina il dott. OB NE Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. , con invito ad accettare l'incarico entro 2 Persona_1 giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
7 alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno
5.11.2025 ore 12:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale
8 dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146, DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso in Rieti nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
IL GIUDICE RELATORE
OB NE
Il Presidente
AN DE IO
9