Sentenza 14 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2001, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
I 99/0 1 S.U. A S D S , A O T L , T L R A O S ITAL NA . A B ' E P L I S L D 3 E I 7 A D N - NOME DEL POPOLO ITALIANO T I G 8 S S O O 1 N P A E TE SUPREMA DI CASSAZIONE D S M E I I E Oggetto , A G A O G D O R E SEZIONI UNITE CIVILI E T T L S T T I I N G R A I E E S L šta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D R E L E D Dott. Aldo VESSIA Primo Presidente f.f. R.G.N. 11462/00 Cron. 14532 - Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione Dott. Vincenzo CARBONE Rep. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO -Consigliere Ud. 15/02/01 Consigliere Dott. Antonio VELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Erminio - Rel. Consigliere RAVAGNANI Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREdal Sig. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere per diritti L 300 Dott. Francesco SABATINI Consigliere 14-MAG 2001 IL CANCELLIERE Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere ha pronunciato la seguente 3000 ELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: UL RO, elettivamente domiciliato in ROMA, CG512602 VIA MONTE DELLE GIOIE 29, presso lo studio dell'avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
CO
- ricorrente -
5.6/1
contro
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E 2001 ENEA L'AMBIENTE; 19 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale intimato al Sig. VACCARI, per regolamento preventivo di giurisdizione in diritti L.per diring GIU. 200108 relazione al giudizio pendente n. 4422/00 del IL CANCELLIERE Tribunale amministrativo regionale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Gioia VACCARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.A.. -2- Svolgimento del processo Con ricorso notificato all'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente (ENEA) il 10 marzo 2000, il signor IZ CO chiedeva che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio annullasse le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ente del 1998 e 1999, con le quali erano stati approvati gli elenchi dei passaggi di livello, con sua esclusione dall'attribuzione del livello 8, relativi alla procedura di selezione per i reinquadramenti dei dipendenti con decorrenza 1° gennaio 1997 e 31 dicembre 1997, e perché dichiarasse il suo diritto: a) all'incarico di cassiere presso il centro di Frascati a decorrere dal 1° marzo 1993; b) all'attribuzione del livello retributivo 8, con decorrenza 1° gennaio 1997; c) alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive spettantegli. Deduceva al riguardo che egli aveva ottenuto il 7° livello retributivo per effetto del contratto collettivo 1988/1989 con decorrenza 1° gennaio 1987 ed aveva manifestato una rilevante crescita professionale nel periodo dal 1994 al 1996, sicché aveva maturato il diritto alla attribuzione del livello 8 ed alle retribuzioni corrispondenti, denegatogli per effetto della illegittimità di tutti gli atti della procedura di selezione per i reinquadramenti dei dipendenti seguita in base al contratto collettivo 1994/1997. L'ente convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il CO ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione ed ha successivamente presentato memoria. Motivi della decisione Il ricorrente, premesso che la pretesa avanzata davanti al TAR del Lazio si riferisce alla sua esclusione dall'attribuzione del livello superiore nelle operazioni di passaggio del personale ai livelli superiori compiute con riferimento a rilevazioni delle mansioni ed a valutazioni inerenti ai periodi di lavoro 1994, 1995, 1996 e 1997 con le 3 decorrenze degli inquadramenti così come stabilito dal contratto collettivo al 1° gennaio 1997 o al 31 dicembre 1997, assume che, attenendo, pertanto, la controversia ad un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1° luglio 1998, correttamente sia stato adito il giudice amministrativo. Assume, poi, in via subordinata, che, in materia di procedimento amministrativo di selezione suscettibile di essere concluso con atto non paritetico, il potere esercitato dall'amministrazione sia di natura autoritativa e che, pertanto, permangano nel privato posizioni di interesse legittimo, le controversie in ordine alle quali spetterebbero al giudice amministrativo. Gli assunti esposti dal ricorrente in via principale sono condivisibili. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare, l'art. 45, comma diciassettesimo, prima parte, del D.Lgs. n. 80 del 1998, che, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, precisa anche la relativa disciplina transitoria, utilizza a questo fine una locuzione volutamente generica e atecnica, parlando di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", sì che risulta inadeguata un'interpretazione della relativa disposizione che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa - si è precisato - l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come posti a base della pretesa avanzata in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la 佩 4 controversia (Cass. SU 7 novembre 2000 n. 1154; 9 agosto 2000 n. 553 ; 24 febbraio 2000 n. 41; 20 novembre 1999 n. 808). Ne consegue che, nel caso, come quello in esame, in cui il dipendente pubblico, sul presupposto della sussistenza sin dal 1994 delle condizioni costitutive del proprio diritto all'inquadramento superiore, riferisca, in relazione al rapporto a suo dire cessato il 1° settembre 1997, le avanzate pretese retributive ad un periodo certamente anteriore alla data del 30 giugno 1998 - indicata dalla disposizione citata -, deve essere dichiarata la sussistenza della giurisdizione amministrativa (v. Cass. SU 21 dicembre 2000 n. 1323). Né, d'altra parte, assume alcun rilievo, ai fini della presente questione di giurisdizione e del relativo riparto alla luce dell'indicato discrimine temporale, il fatto che le deliberazioni concernenti l'approvazione degli elenchi dei passaggi di livello, con l'esclusione dell'attribuzione dell'ottavo livello al ricorrente, siano successive alla predetta data, trattandosi di atti meramente ricognitivi della situazione precedente, rimasta quindi immutata, e non di atti costitutivi, produttivi di effetti a questi ultimi coevi. Gli altri assunti esposti dal ricorrente restano assorbiti, per l'espresso loro carattere subordinato. Quanto alle spese giudiziali relative a questa fase del giudizio, si ritengono sussistenti giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa le spese. Così deciso in Roma, i115 febbraio 2001. Il consigliere estensore ЛишнийM in. Prevagmam 5 Il Primo Presidente lidminis P . P - ollaboratore di Cancelleria Д ашиеN C Roma, lì 14 MAG. 2001Depositato in Cancelleria COLLABORATORE DI CANCELLERIA D' I 0 3 A 1 3 D S . , 5 S T O A . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A I G M D A I G E E , A O L T O D R T I E A T T R S L I I N L D G E E E S D O R E 6