Art. 9.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con gli istituti di credito a norma dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , saranno rivedute al fine di adeguarle alle modifiche apportate dalla presente legge.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con gli istituti di credito a norma dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , saranno rivedute al fine di adeguarle alle modifiche apportate dalla presente legge.