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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/08/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 513 /2025 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 513/2025 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLO PIRANI (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in TARQUINIA C.F._3
ALLA VIA VITELLESCHI N.5 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 5 febbraio 2025, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09 ottobre 2010 in Fara in Sabina (RI) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fara in Sabina anno 2010; atto numero 83; parte II;
serie A), da cui non nascevano figli, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
a) I coniugi sono economicamente autosufficienti, ma essendo entrambi intestatari del mutuo ipotecario (con ipoteca iscritta sull'immobile sito in FO OV n.96, distinto in catasto al foglio 16, particella 674, subalterno 2, rendita catastale € 1.048,41, di proprietà di ) Parte_1 concesso da , con sede legale in Milano concesso per f importo Controparte_1 di €. 155.000,00 al tasso nominale fisso del 2,36% con numero 240 rate mensili di ammortamento euro con rata di €. 863,13 - ll corrisponderà (a titolo di Parte_3 rimborso del 50% del rateo del muto) alla (essendo stata iscritta ipoteca sulla Parte_1 sua proprietà) la somma di €.431,56 mensili sino all'estinzione del mutuo. lnoltre, il mansueti rimborserà alla la somma di euro 67,00 pari ad 1/3 di un finanziamento Parte_1 precedentemente contratto dalla ma per il menagé all'epoca familiare;
Pt_1
b) Le parti per espressa volontà pattizia intendono mantenere la proprietà pro indiviso
(beneficiando anche dei relativi utili pro quota) degli immobili di seguito meglio descritti: r appartamento sito in Roma alla Via Salaria Km. 19.500 posto al piano primo, distinto con il n. interno I (otto), della consistenza catastale di 2,5 vani, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 87, particella 94, subalterno 508, z.c. 6, categoria A/2, classe 4, superficie Per catastale 27127 mq, rendita €. 295,95 (acquistato con rogito a firma Notar Prof. CP_2
, Rep.61.954 e Raccolta 9.793 del 08.06.2020) r immobile commerciale sito in Comune
[...] di FO OV (già Mentana), località Tor Lupara, Via Nomentana n. 455
(quattrocentocinquantacinque), n. 457 (quattrocentocinquantasette) e n.459
(quattrocentocinqua ntanove) e precisamente: - locale ad uso negozio posto al piano terra, avente accesso dal civ. n. 457 (quattrocentocinquantasette) della detta Via, distinto con la lettera "8", della consistenza catastale di 41 (quarantuno) metri quadrati, confinante con detta
Via, negozio interno A, proprietà o suoi aventi causa, salvo altri. Censito al Catasto Pt_4
Fabbricati del Comune di Mentana, correttamente in ditta,'còme segue: - Foglio 35 Particella
118, Subalterno 508, Via Nomentana n. 457, piano T, int. B, categoria C/1, classe 4, consistenza 33 mq, sup. cat. 41 mq, Rendita proposta Euro 328,93.
c) la casa coniugale di proprietà esclusiva della resterà nella piena ed esclusiva Parte_1
Pag. 2 a 4 disponibilità di quest'ultima;
d) per quanto non previsto all'interno della presente separazione (anche con riferimento alle restanti proprietà mobili ed immobili) le parti dichiarano di aver già regolato ogni rapporto tra loro;
e) le parti reciprocamente sin da ora prestano l'assenso al rilascio di documenti idonei all'espatrio f) Spese ed onorari compensati
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa del 04/10/2022 del Tribunale di Tivoli emesso a definizione del giudizio di separazione consensuale avente R.G. n. 3624/2022;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 09 ottobre
2010 in Fara in Sabina (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fara in
Sabina anno 2010; atto numero 83; parte II;
serie A);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da a) a f), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
Pag. 3 a 4 4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 513/2025 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLO PIRANI (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in TARQUINIA C.F._3
ALLA VIA VITELLESCHI N.5 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 5 febbraio 2025, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09 ottobre 2010 in Fara in Sabina (RI) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fara in Sabina anno 2010; atto numero 83; parte II;
serie A), da cui non nascevano figli, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
a) I coniugi sono economicamente autosufficienti, ma essendo entrambi intestatari del mutuo ipotecario (con ipoteca iscritta sull'immobile sito in FO OV n.96, distinto in catasto al foglio 16, particella 674, subalterno 2, rendita catastale € 1.048,41, di proprietà di ) Parte_1 concesso da , con sede legale in Milano concesso per f importo Controparte_1 di €. 155.000,00 al tasso nominale fisso del 2,36% con numero 240 rate mensili di ammortamento euro con rata di €. 863,13 - ll corrisponderà (a titolo di Parte_3 rimborso del 50% del rateo del muto) alla (essendo stata iscritta ipoteca sulla Parte_1 sua proprietà) la somma di €.431,56 mensili sino all'estinzione del mutuo. lnoltre, il mansueti rimborserà alla la somma di euro 67,00 pari ad 1/3 di un finanziamento Parte_1 precedentemente contratto dalla ma per il menagé all'epoca familiare;
Pt_1
b) Le parti per espressa volontà pattizia intendono mantenere la proprietà pro indiviso
(beneficiando anche dei relativi utili pro quota) degli immobili di seguito meglio descritti: r appartamento sito in Roma alla Via Salaria Km. 19.500 posto al piano primo, distinto con il n. interno I (otto), della consistenza catastale di 2,5 vani, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 87, particella 94, subalterno 508, z.c. 6, categoria A/2, classe 4, superficie Per catastale 27127 mq, rendita €. 295,95 (acquistato con rogito a firma Notar Prof. CP_2
, Rep.61.954 e Raccolta 9.793 del 08.06.2020) r immobile commerciale sito in Comune
[...] di FO OV (già Mentana), località Tor Lupara, Via Nomentana n. 455
(quattrocentocinquantacinque), n. 457 (quattrocentocinquantasette) e n.459
(quattrocentocinqua ntanove) e precisamente: - locale ad uso negozio posto al piano terra, avente accesso dal civ. n. 457 (quattrocentocinquantasette) della detta Via, distinto con la lettera "8", della consistenza catastale di 41 (quarantuno) metri quadrati, confinante con detta
Via, negozio interno A, proprietà o suoi aventi causa, salvo altri. Censito al Catasto Pt_4
Fabbricati del Comune di Mentana, correttamente in ditta,'còme segue: - Foglio 35 Particella
118, Subalterno 508, Via Nomentana n. 457, piano T, int. B, categoria C/1, classe 4, consistenza 33 mq, sup. cat. 41 mq, Rendita proposta Euro 328,93.
c) la casa coniugale di proprietà esclusiva della resterà nella piena ed esclusiva Parte_1
Pag. 2 a 4 disponibilità di quest'ultima;
d) per quanto non previsto all'interno della presente separazione (anche con riferimento alle restanti proprietà mobili ed immobili) le parti dichiarano di aver già regolato ogni rapporto tra loro;
e) le parti reciprocamente sin da ora prestano l'assenso al rilascio di documenti idonei all'espatrio f) Spese ed onorari compensati
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa del 04/10/2022 del Tribunale di Tivoli emesso a definizione del giudizio di separazione consensuale avente R.G. n. 3624/2022;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 09 ottobre
2010 in Fara in Sabina (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fara in
Sabina anno 2010; atto numero 83; parte II;
serie A);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da a) a f), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
Pag. 3 a 4 4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4