Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3133 RGAC, anno 2023, avente ad oggetto: appello, passata in decisone all'udienza del 9 aprile
2025 e vertente
TRA con sede in Campizze di Rotondi Parte_1
(AV), in persona dell'amministratore elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Girardi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato posto a margine dell'appello
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9 aprile 2025 da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 5
754/2023, con la quale il Giudice di Pace di Airola accoglieva l'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. CP_1
1009/2018, emesso su istanza della Società Parte_1
per ottenere il pagamento della somma di € 500,00 a
[...]
titolo di residuo prezzo pattuito per la vendita di autovettura.
A sostegno del gravame deduceva l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
Sosteneva che, sulla base della documentazione depositata nel fascicolo di primo grado di parte opposta, nonché delle testimonianze rese nel corso del giudizio, risultava provato l'aumento dell'IVA, ingiustamente gravata sulla Parte_1
[...]
Non si costituiva l'appellata
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Deve premettersi che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona con il consenso delle parti. Dall'esame degli atti pare non potersi porre in dubbio che il prezzo della compravendita veniva convenzionalmente pattuito in €
8.000,00; le parti controvertono, infatti, sull'Iva da applicare.
Appare allora opportuno evidenziare che, se nel contratto di vendita non vi è alcuna specificazione riguardo all'Iva da applicare, si presume che il prezzo pattuito sia Iva incluso.
Secondo la S.C. in mancanza di specificazione, il prezzo di vendita deve intendersi comprensivo dell'Iva. pagina 2 di 5 La corte ha infatti evidenziato che “il prezzo di vendita, ove non espressamente indicato il contrario, si presume comprensivo dell'Iva”; la prova che l'Iva esuli dal pattuito e sia dovuta dal debitore acquirente spetta al creditore.
Nella specie, non vi è dubbio che nel contratto (proposta di vendita accettata dall'acquirente), il prezzo pattuito era quello di
€ 8.000,00 senza alcuna specificazione.
Il prezzo, pertanto, doveva intendersi comprensivo di Iva (poi di fatto pagata dal venditore al 4% inizialmente).
Tutte le circostanze successivamente intervenute non possono incidere sulla modifica di un elemento contrattuale, non essendo mai state consensualmente pattuite;
non vi è dubbio, infatti, che il prezzo pattuito per la vendita fosse quello di €
8000,00 privo di qualsiasi indicazione in ordine all'iva.
Ne consegue che, anche dando per provate le argomentazioni di parte opposta, circa la iniziale possibilità, poi scemata, di ottenere l'Iva al 4% e il conseguente aumento dell'Iva al 22%, la situazione non cambierebbe, stante l'indubbio accordo tra le parti sul prezzo sopra evidenziato che, in assenza di specificazioni, doveva intendersi Iva escluso, tant'è vero che senza alcuna esitazione dal venditore è stata pagata l'Iva al 4%.
Dalle risultanze processuali non emerge alcun elemento per ritenere che la pattuizione sull'Iva ponesse la stessa a carico dell'acquirente, tant'è vero che il venditore ha direttamente versato l'Iva al 4%,
Non vi è invece alcuna prova di una intervenuta modifica contrattuale sul prezzo sopra indicato, né sul fatto che il pagamento dell'Iva spettasse all'acquirente. pagina 3 di 5 L'esame delle deposizioni testimoniali invocate dall'appellante no consentono infatti di pervenire a differenti conclusioni, poiché i testimoni richiamati dall'appellante riferiscono di avere comunicato agli acquirenti l'impossibilità di ottenere il pagamento dell'Iva al 4%, ma non dimostrano affatto che l'acquirente abbia, per ciò solo, accettato di versarne l'importo.
I menzionati testimoni riferiscono infatti soltanto di avere informato gli acquirenti sulla circostanza sopravvenuta, ma non parlano di alcuna pattuizione relativa al fatto che l'Iva fosse, anche solo in parte, posta a loro carico
L'appello va dunque rigettato
Le spese seguono a soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del suo Parte_1
legale rapp.te p. t., nei confronti di , avverso la Controparte_1
sentenza n. 754/23, resa dal Giudice di Pace di Airola, ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 131 per la fase di studio, € 131 per la fase introduttiva, € 200 per la fase istruttoria, € 200 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cpa secondo legge, oltre altresì al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
Benevento 18 aprile 2025
Il Giudice pagina 4 di 5 Dott.ssa A.Genovese
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