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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2120/2024 promossa da:
, , nata in [...] Parte_1 C.F._1
CINESE, il 30/11/1990, assistita e difesa dall'Avv. MENABO' CINZIA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , nato in [...], CP_1 C.F._2 il 04/04/1989, assistito e difeso dall'avv. VENERI LORIS, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti private: 1) assegnarsi la casa familiare a che la abitarà con i Parte_1 figli e Per_1 Persona_2
2) disporsi l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori Parte_1 [...]
e con facoltà della stessa di assumere, anche senza il consenso Per_1 Persona_2 dell'altro genitore, ogni determinazione circa le questioni di maggiore importanza per la vita dei figli, tra cui ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio o rinnovo di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e i documenti validi per l'espatrio dei minori saranno tenuti in custodia presso la madre;
3) disporsi collocamento dei figli minori presso la madre;
4) disporsi il divieto di espatrio dei figli minori senza il consenso espresso di entrambi i genitori;
5) stabilirsi il diritto di visita da parte del padre secondo le seguenti modalità: a) una/due volte alla settimana preferibilmente di sabato o in altra giornata concordata tra le parti per due/tre ore;
b) un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 17.30 alla domenica sera con rientro presso la residenza della madre entro le ore 19.00; c) permanenza dei figli minori presso il padre per due/tre giorni durante le feste natalizie e pasquali a rotazione annuale tra i genitori, previo accordo tra le parti e con preventiva comunicazione da parte del Sig. del luogo di permanenza dei figli presso di lui CP_1 durante le predette festività;
6) disporsi il monitoraggio familiare periodico con cadenza almeno semestrale da parte dei Servizi Sociali del Comune di sino a che il Servizio lo riterrà opportuno;
CP_2
7) disporsi l'obbligo a carico del Sig. di corrispondere in favore della Signora CP_1 un contributo mensile, a far tempo dalla sottoscrizione degli accordi di Parte_1 transazione, a titolo di mantenimento per la prole di: - euro 150,00 per ciascun figlio da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale Per di Mantova nel caso in cui il Sig. reperisca un'attività lavorativa con stipendio mensile (o altra fonte di reddito) ed in ogni caso sino ad euro 900,00; - euro 200,00 per ciascun figlio da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Per Tribunale di Mantova nel caso in cui il Sig. reperisca un'attività lavorativa con stipendio mensile (o altra fonte di reddito) sino ad euro 1.300,00; - euro 250,00 per ciascun figlio da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% come da Per Protocollo del Tribunale di Mantova nel caso in cui il Sig. reperisca un'attività lavorativa con stipendio mensile (o altra fonte di reddito) sino ad euro 1.500,00. Per stipendi (o altre fonti di reddito) superiori a quelli sopra indicati le parti rimandano a trattativa specifica;
pagina 2 di 4 8) disporsi il versamento da parte del Sig. in favore della Signora CP_1 Pt_1
dell'assegno unico familiare e/o di altra indennità riconosciuta al lavoratore in
[...] busta paga per la famiglia nella misura del 100%;
9) stabilirsi che le spese legali del presente giudizio siano integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale la regolamentazione dell'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale sui figli minori nati da relazione more uxorio col resistente,
nata il [...], e ( ), nato il [...]. Persona_3 Persona_2 Per_4
Con decreto inaudita altera parte del 16.10.2024 sono stati assunti provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., a fronte della allegata sottrazione dei minori dalla madre da parte del padre, che il 22.09.2024, col falso pretesto di portarli in visita alla nonna, li ha condotti in Cina senza l'autorizzazione materna.
In particolare, è stato disposto l'affido c.d. “super esclusivo” dei minori alla madre, il loro collocamento presso di lei, con ordine di immediato rientro dei minori in Italia e divieto di espatrio senza l'autorizzazione di entrambi i genitori.
, nel frattempo rientrato in Italia con i minori, costituitosi in giudizio, non si CP_1 è opposto all'affido esclusivo alla madre, né al collocamento dei minori presso la stessa, ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
I provvedimenti indifferibili sono stati dunque confermati, previa instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 5.02.2025, con cui si è altresì dato atto dell'intervenuto accordo provvisorio tra le parti circa le modalità di visita tra padre e figli.
Nelle more della prima udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa nel merito, le stesse hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli e hanno dunque precisato congiuntamente le conclusioni indicate in epigrafe, sulle quali la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Tali condizioni appaiono meritevoli di accoglimento e possono dunque essere recepite dal
Collegio.
Le condizioni concordate, infatti, non appaiono contrarie alla legge o a norme imperative e idonee a tutelare adeguatamente i minori, sotto il profilo morale e materiale, essendo esse sostanzialmente conformi a quelle assunte a tutela dei minori con provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. e risultando idonee a rispondere alle esigenze di gradualità nella ripresa dei rapporti tra padre e figli, sollecitate dai Servizi Sociali con relazione del 15.04.2025, ferma l'esigenza, evidenziata dalle stesse parti, di mantenere un monitoraggio attivo da parte dei Servizi Sociali e di garantire al nucleo ogni strumento di sostegno e supporto ritenuto utile dal Sociale, per almeno un anno dalla pronuncia CP_3 della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Stante la domanda in tal senso formulata dalle parti, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) regola i rapporti economici tra le parti, nonché l'assegnazione della casa coniugale e l'affidamento, il collocamento, il diritto di divisa e il mantenimento dei figli minori come da conclusioni indicate in epigrafe;
2) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano nel monitoraggio del nucleo e nel fornire al nucleo tutti gli strumenti di sostegno ritenuti utili per almeno un anno dall'emissione della presente sentenza, comunicando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi al Servizio Tutela Minori di CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
24/04/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2120/2024 promossa da:
, , nata in [...] Parte_1 C.F._1
CINESE, il 30/11/1990, assistita e difesa dall'Avv. MENABO' CINZIA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , nato in [...], CP_1 C.F._2 il 04/04/1989, assistito e difeso dall'avv. VENERI LORIS, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti private: 1) assegnarsi la casa familiare a che la abitarà con i Parte_1 figli e Per_1 Persona_2
2) disporsi l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori Parte_1 [...]
e con facoltà della stessa di assumere, anche senza il consenso Per_1 Persona_2 dell'altro genitore, ogni determinazione circa le questioni di maggiore importanza per la vita dei figli, tra cui ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio o rinnovo di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e i documenti validi per l'espatrio dei minori saranno tenuti in custodia presso la madre;
3) disporsi collocamento dei figli minori presso la madre;
4) disporsi il divieto di espatrio dei figli minori senza il consenso espresso di entrambi i genitori;
5) stabilirsi il diritto di visita da parte del padre secondo le seguenti modalità: a) una/due volte alla settimana preferibilmente di sabato o in altra giornata concordata tra le parti per due/tre ore;
b) un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 17.30 alla domenica sera con rientro presso la residenza della madre entro le ore 19.00; c) permanenza dei figli minori presso il padre per due/tre giorni durante le feste natalizie e pasquali a rotazione annuale tra i genitori, previo accordo tra le parti e con preventiva comunicazione da parte del Sig. del luogo di permanenza dei figli presso di lui CP_1 durante le predette festività;
6) disporsi il monitoraggio familiare periodico con cadenza almeno semestrale da parte dei Servizi Sociali del Comune di sino a che il Servizio lo riterrà opportuno;
CP_2
7) disporsi l'obbligo a carico del Sig. di corrispondere in favore della Signora CP_1 un contributo mensile, a far tempo dalla sottoscrizione degli accordi di Parte_1 transazione, a titolo di mantenimento per la prole di: - euro 150,00 per ciascun figlio da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale Per di Mantova nel caso in cui il Sig. reperisca un'attività lavorativa con stipendio mensile (o altra fonte di reddito) ed in ogni caso sino ad euro 900,00; - euro 200,00 per ciascun figlio da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Per Tribunale di Mantova nel caso in cui il Sig. reperisca un'attività lavorativa con stipendio mensile (o altra fonte di reddito) sino ad euro 1.300,00; - euro 250,00 per ciascun figlio da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% come da Per Protocollo del Tribunale di Mantova nel caso in cui il Sig. reperisca un'attività lavorativa con stipendio mensile (o altra fonte di reddito) sino ad euro 1.500,00. Per stipendi (o altre fonti di reddito) superiori a quelli sopra indicati le parti rimandano a trattativa specifica;
pagina 2 di 4 8) disporsi il versamento da parte del Sig. in favore della Signora CP_1 Pt_1
dell'assegno unico familiare e/o di altra indennità riconosciuta al lavoratore in
[...] busta paga per la famiglia nella misura del 100%;
9) stabilirsi che le spese legali del presente giudizio siano integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale la regolamentazione dell'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale sui figli minori nati da relazione more uxorio col resistente,
nata il [...], e ( ), nato il [...]. Persona_3 Persona_2 Per_4
Con decreto inaudita altera parte del 16.10.2024 sono stati assunti provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., a fronte della allegata sottrazione dei minori dalla madre da parte del padre, che il 22.09.2024, col falso pretesto di portarli in visita alla nonna, li ha condotti in Cina senza l'autorizzazione materna.
In particolare, è stato disposto l'affido c.d. “super esclusivo” dei minori alla madre, il loro collocamento presso di lei, con ordine di immediato rientro dei minori in Italia e divieto di espatrio senza l'autorizzazione di entrambi i genitori.
, nel frattempo rientrato in Italia con i minori, costituitosi in giudizio, non si CP_1 è opposto all'affido esclusivo alla madre, né al collocamento dei minori presso la stessa, ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
I provvedimenti indifferibili sono stati dunque confermati, previa instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 5.02.2025, con cui si è altresì dato atto dell'intervenuto accordo provvisorio tra le parti circa le modalità di visita tra padre e figli.
Nelle more della prima udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa nel merito, le stesse hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli e hanno dunque precisato congiuntamente le conclusioni indicate in epigrafe, sulle quali la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Tali condizioni appaiono meritevoli di accoglimento e possono dunque essere recepite dal
Collegio.
Le condizioni concordate, infatti, non appaiono contrarie alla legge o a norme imperative e idonee a tutelare adeguatamente i minori, sotto il profilo morale e materiale, essendo esse sostanzialmente conformi a quelle assunte a tutela dei minori con provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. e risultando idonee a rispondere alle esigenze di gradualità nella ripresa dei rapporti tra padre e figli, sollecitate dai Servizi Sociali con relazione del 15.04.2025, ferma l'esigenza, evidenziata dalle stesse parti, di mantenere un monitoraggio attivo da parte dei Servizi Sociali e di garantire al nucleo ogni strumento di sostegno e supporto ritenuto utile dal Sociale, per almeno un anno dalla pronuncia CP_3 della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Stante la domanda in tal senso formulata dalle parti, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) regola i rapporti economici tra le parti, nonché l'assegnazione della casa coniugale e l'affidamento, il collocamento, il diritto di divisa e il mantenimento dei figli minori come da conclusioni indicate in epigrafe;
2) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano nel monitoraggio del nucleo e nel fornire al nucleo tutti gli strumenti di sostegno ritenuti utili per almeno un anno dall'emissione della presente sentenza, comunicando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi al Servizio Tutela Minori di CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
24/04/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 4 di 4