Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1963, n. 480
Articolo 2
Versione
2 maggio 1963
Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie
del bilanciodell'Amministrazione delle
poste e dei telegrafi, accertate nello
esercizio 1955-56, per la competenza
propria dell'esercizio medesimo, sono
stabilite, come risulta dal conto
CONsuntivo dell'Amministrazione stessa
allegato al consuntivo del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni
per l'esercizio finanziario predetto,
in.................................... L. 123.254.202.997

delle quali furono riscosse e versato. L. 98.506.950.752

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e rimasero da riscuotere.............. L. 24.719.252.245


Entrata in vigore il 2 maggio 1963