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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1278/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 1278/2021 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 02/07/2025, promossa
OGGETTO: Appalto: d a altre ipotesi ex art. 1655
, c.f. e Parte_1 C.F._1
e ss. cc (ivi compresa
, c.f. con il Parte_2 C.F._2
l'azione ex 1669cc) patrocinio dell'avv. BERTONI MARCELLA, elettivamente domiciliati in LARGO MARTIRI DELLA LIBERTÀ 3 - 46023 GONZAGA
(MN), presso il menzionato difensore.
APPELLANTI
c o n tr o c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
OS RO, elettivamente domiciliate in VIA
ZAMBONINA 40/C - 37068 VIGASIO (VR), presso il menzionato difensore.
APPELLATE
e co n tr o
, c.f. , con il patrocinio CP_3 C.F._3 dell'avv. GHERARDI FEDERICA, elettivamente domiciliato in
Pag. 1 di 18 VIALE ALDINI 9 - 40136 BOLOGNA, presso il menzionato difensore.
APPELLATO
n o n c h é c on t ro
, c.f. , con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. REBECCHI IACOPO, elettivamente domiciliata in
VIA CORRIDONI 45 - 46100 MANTOVA, presso il menzionato difensore.
APPELLATA
n o n c h é c on t ro c.f. CP_5 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Mantova, sezione civile, pubblicata il 03/11/2021 con il n. 1013/2021.
CONCLUSIONI di e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni diversa istanza, deduzione e domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, dichiarata l'ammissibilità del presente atto di appello,
NEL MERITO: Per tutti i motivi dedotti anche singolarmente considerati, in parziale riforma dell'appellata sentenza accertare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, della società
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore nonché Controparte_2
dei sigg.ri ing. e geom. , per la presenza CP_5 CP_3 di gravi vizi e difetti presenti nell'immobile di proprietà dei sigg.ri e e valutati tutti i danni Parte_2 Parte_1
derivanti all'immobile, condannare per l'effetto gli stessi in via solidale tra loro al pagamento della somma di euro 100.000,00 corrispondente al costo delle opere per l'eliminazione di tutti i difetti e vizi e/o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche
Pag. 2 di 18 mediante espletanda CTU, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA: accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. della società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, della società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore nonché dei sigg.ri ing. e CP_5
geom. , condannare per l'effetto gli stessi in via solidale CP_3 tra loro al pagamento della somma di euro 100.000,00, e/o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche mediante espletanda CTU, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. di e Controparte_1 Controparte_2
[...]
In Via Principale
Respingersi, siccome infondato ed erroneo, come in narrativa evidenziato, l'appello proposto da ed Parte_1 Pt_2
confermandosi quindi le statuizioni di cui alla Sentenza del
[...]
Tribunale di Mantova n.1013/2021 datata 30.10.2021.
In ogni caso
Vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie 15% ex art.2 co.2 DM 55/2014 ed accessori tutti di legge sulle somme soggette, nonché, ove ritenuto, il risarcimento dei danni ex art.96 cpc di : CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis: In via principale, nel merito respingersi il gravame e le domande tutte formulate nei confronti del geom. in quanto infondate CP_3 in fatto e in diritto per i motivi tutti già esposti, ed ulteriormente non provate per quanto concerne la responsabilità dello stesso in relazione ad alcuno dei danni e dei motivi di appello lamentati e proposti da parte
Pag. 3 di 18 ricorrente;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione proposta, ridimensionare l'ammontare delle pretese avverse nel quantum (secondo quanto risultato anche in sede di rinnovazione di CTU), nonché, per quanto riguarda la posizione del geom. in considerazione dell'effettiva responsabilità del CP_3
medesimo in relazione alla propria attività e doveri (responsabilità invero ritenuta non sussistente), e comunque dichiarare tenuto il geom. sollevato ed indenne da ogni pagamento, in forza del CP_3 contratto assicurativo stipulato con Controparte_6
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre a spese forfetarie nella misura del 15% ed oneri accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, anche con condanna nei confronti della
Compagnia Assicurativa del geom. ai sensi e per gli effetti CP_3 dell'art. 1917 comma III c.c. di : Controparte_4
IN VIA PRELIMINARE:
Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
NEL MERITO: In principalità: Respingersi come infondato l'appello proposto da e e confermarsi in Parte_1 Parte_2 ogni sua statuizione la sentenza nr. 1013/2021 emessa dal Tribunale di
Mantova.
In subordine: Per la denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di condanna del Geom. respingersi come CP_3 infondata la domanda di manleva proposta dal Geom. CP_3
contro . Controparte_4
In via di ulteriore subordine: Per la ancor più denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di condanna del Geom.
[...]
nonché di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, CP_3 dirsi tenuta alla manleva nei limiti di Controparte_4
Pag. 4 di 18 polizza e nella quota di corresponsabilità dell'assicurato.
In ogni caso: Spese ed onorari di causa rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alle istanze istruttorie richieste nell'atto di citazione in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notarile del 10/10/2007 e Parte_1 Pt_2
acquistavano da un'abitazione disposta
[...] Controparte_1 su più livelli nel Comune di Gonzaga (MN), realizzata da
[...]
appaltatrice di . Controparte_2 CP_1
Dopo aver notato per la prima volta, nell'agosto del 2015, una notevole fessurazione tra pavimento e battiscopa della cucina oltre a numerose mattonelle del pavimento crepate, si rivolgevano al proprio tecnico di fiducia, Ing. che nel giugno 2016 redigeva due perizie Per_1
tecniche evidenziando i seguenti problemi: a) assenza di un gradino separatore degli ambienti interno/esterno; b) non planarità della pavimentazione e conseguente rottura della finitura superficiale sottoposta a deformazione;
c) distacco, rottura o scollamento dei battiscopa;
d) assenza di un corrimano o una ringhiera lungo la scala esterna;
e) fenomeni di umidità e presenza di muffe in ambiente abitativo;
f) mancato rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal
DPCM 5.12.1997.
Rimasta senza riscontro la denuncia dei vizi del 5/07/2016, promuovevano un procedimento per ATP ante causam nei confronti della venditrice-costruttrice , dell'appaltatrice dei CP_1 CP_2
progettisti Geom. e Ing. (Tribunale di CP_3 CP_5
Mantova RG n. 3012/2016); il CTU nominato, Ing. , Persona_2
accertava la mancanza dei requisiti acustici passivi.
e convenivano in giudizio, davanti il Tribunale di Parte_1 Pt_2
Mantova, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e per ottenere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., il
[...] CP_5 risarcimento dei danni derivanti da tutti i gravi difetti dell'immobile.
Pag. 5 di 18 Esteso il contraddittorio nei confronti di Controparte_4
chiamata in garanzia da ed acquisito il fascicolo
[...] CP_3 dell'ATP, con sentenza n. 1013/2021 il Tribunale di Mantova: I) condannava la venditrice-costruttrice, e Controparte_1
l'appaltatrice, al pagamento di € 21.999,57 in Controparte_2 favore di e quale risarcimento Parte_1 Parte_2
del danno per il grave vizio di costruzione dell'immobile di Gonzaga
(MN) limitatamente alla mancanza dei requisiti acustici passivi;
II) poneva le spese di CTU del procedimento per ATP ante causam definitivamente a carico di che le avevano Controparte_7
anticipate, nella misura del 75%, e a carico di e per il CP_1 CP_2 restante 25%; III) compensava le spese di lite del giudizio di merito e dell'ATP ante causam nella misura del 75%, condannando le due società alla rifusione in favore degli attori del residuo 25%; IV) condannava all'integrale rifusione delle spese di Controparte_7
lite in favore dal progettista e direttore dei lavori nonché CP_3 in favore della terza chiamata .. Controparte_4
La motivazione adottata dal Tribunale può essere così riassunta.
L'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. proposta da Parte_1
e doveva ritenersi fondata limitatamente ai
[...] Parte_2
vizi dell'immobile, verificatisi nei dieci anni dalla consegna - coincidente con l'acquisto del 10/10/2007- e tempestivamente denunciati, dovuti al mancato rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 5/12/1997, che all'esito della CTU svolta nell'ATP ante causam dall'Ing. dovevano addebitarsi “non Persona_2
a vizi di costruzione, ma al deterioramento delle condizioni prestazionali acustiche dei materiali impiegati e in particolare dei serramenti”.
Del danno di € 21.000, commisurato al costo di sostituzione dei serramenti esistenti in facciata, dovevano ritenersi responsabili in solido sia la venditrice che l'appaltatrice Controparte_1 CP_2
Pag. 6 di 18 per aver impiegato nella costruzione materiali inidonei Controparte_2
a scongiurare, per la durata di dieci anni, l'insorgere dei gravi vizi di insonorizzazione.
Escludeva la responsabilità del progettista delle opere in cemento armato, Ing. nonché del Geom. , sia nella CP_5 CP_3 qualità di progettista architettonico che di direttore dei lavori, non trattandosi di vizio di progettazione ed essendo i serramenti installati conformi alle specifiche di capitolato.
Rigettava la domanda di garanzia per gli ulteriori vizi lamentati poiché taluni non integravano i “gravi difetti” richiesti dall'art. 1669 c.c.
(assenza di un gradino separatore degli ambienti interno/esterno e di un corrimano o ringhiera lungo la scala esterna), per talaltri gli attori erano decaduti dall'azione non avendo provato, né offerto di provare, la data di prima scoperta dei vizi essendo gli stessi immediatamente percepibili al loro comparire perché presenti in zone del pavimento ben visibili e non coperte da mobilio o altro (mancanza di planarità della pavimentazione, distacchi di battiscopa, fessurazioni e crepe nelle mattonelle).
Questi ultimi, inoltre, erano da addebitarsi al sisma ed al successivo sciame sismico che aveva colpito la pianura emiliana e mantovana nel
2012 (CTU, Ing. pag. 5). Persona_2
Per l'assenza di prova di tempestiva denuncia, rigettava la domanda anche in relazione alla lamentata presenza di umidità e muffa.
Era assorbita la domanda di manleva proposta dal Geom. CP_3
nei confronti della propria assicuratrice per la responsabilità professionale, CP_4
Avverso la sentenza interponevano appello e Parte_1
. Parte_2
Si costituivano Controparte_1 Controparte_2
mentre restava CP_3 Controparte_4 contumace CP_5
Pag. 7 di 18 La causa passava una prima volta in decisione e, successivamente, rimessa in istruttoria per la parziale rinnovazione della CTU esperita nel procedimento per ATP.
Depositata in data 17/04/2025 la CTU dell'Ing. la Persona_3 causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
02/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti, e Parte_1 Pt_2
contestano l'errata applicazione dell'art. 1669 c.c., poiché, in
[...] relazione ai vizi di non planarità della pavimentazione, distacchi di battiscopa, fessurazioni e crepe nelle mattonelle del pavimento, nonché di fenomeni di umidità e presenza di muffe, oltre che di mancanza della ringhiera lungo le scale esterne, il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere il termine annuale per la denunzia dei vizi dal giorno in cui gli appellanti hanno conseguito una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause e, quindi, dalla data del 15/06/2016 della perizia tecnica di parte dell'Ing. così ritenendo tempestiva la Persona_4
denuncia del 5/7/2016.
Con il secondo motivo lamentano la mancata rinnovazione della CTU svolta nel procedimento di ATP ante causam a fronte della sua lacunosità, reiterandone la richiesta.
Con il terzo motivo ritengono erronea la valutazione della responsabilità delle parti convenute e del direttore dei lavori, Geom.
che, al contrario, avrebbe dovuto essere riconosciuta CP_3
per violazione all'obbligo di alta sorveglianza anche solo con riferimento alla violazione della normativa sull'isolamento acustico.
Con il quarto motivo censurano la regolamentazione delle spese processuali ritenendo erronea: I) la compensazione delle spese di lite o, comunque, l'eccessiva percentuale addossata agli appellanti, con e attesa la loro Controparte_1 Controparte_2 soccombenza totale;
II) la condanna al pagamento delle spese in favore
Pag. 8 di 18 del Geom. e della terza chiamata CP_3 [...]
dovendo gravare tali spese sul chiamante anche Controparte_4 per l'infondatezza della chiamata stessa.
-.-
Il primo motivo è fondato.
Deve preliminarmente osservarsi che, in mancanza di impugnazione sul punto, è venuto a formarsi il giudicato sulla qualificazione della responsabilità della venditrice-costruttrice e dell'appaltatrice come riconducibile all'art. 1669 c.c., con la conseguente ammissibilità della domanda risarcitoria degli acquirenti per i danni da questi subiti per la carenza del requisito “acustico” dell'edificio (CTU in ATP pg. 6).
Invece, è devoluta alla Corte l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. riproposta dalle società appellate che, accolta dal primo giudice, ha paralizzato la domanda risarcitoria degli acquirenti per i danni derivati da vizi diversi rispetto al difetto di insonorizzazione.
E' consilidato il principio secondo cui il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, primo comma, c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera decorre dal giorno in cui il committente, o l'acquirente, abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (Cass. n. 20678/2025).
e hanno acquisito un Parte_1 Parte_2 apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, dei difetti dell'immobile, nonché sulla loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera, attraverso la perizia di parte affidata all'Ing. che completava il proprio elaborato il Persona_4
15/06/2016.
Infatti, solo con tale accertamento tecnico gli appellanti hanno compreso la gravità dei vizi e stabilito il corretto collegamento causale,
a nulla rilevando che i segni esteriori del danno, quali crepe,
Pag. 9 di 18 fessurazioni, scollamenti e muffa siano stati constatati o, potessero esserlo, in precedenza perché posti in luoghi visibili, non trattandosi di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass.
13707/2023).
Pertanto, la data del 15/06/2016 è il dies a quo ai fini del decorso del termine annuale decadenziale di denuncia dei gravi difetti previsto dall'art. 1169 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi tempestiva la denuncia ricevuta dagli appellati il 5/7/2016 (doc. 8 appellanti).
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono fondati nei limiti che seguono.
Questa Corte ha disposto la parziale rinnovazione della CTU esperita nel procedimento di A.T.P. ante causam in relazione ai vizi di non planarità di solai al piano terra e dell'infossatura al centro del pavimento, delle fessurazioni, muffe ed umidità sui muri.
Dalla CTU, affidata nel presente grado all'Ing. si Persona_3
ricava la presenza di lesioni “allineate lungo direzioni diverse”
“situate sia vicine, sia lontane a muri perimetrali ed a spigoli della costruzione”.
Le più evidenti al piano rialzato sono: I) nel locale soggiorno-cucina, in prossimità della porta d'ingresso nel locale, persistenza dell'avvallamento (di massimo 1-2 mm) con fessurazione (Figure 5 e
6), ed altre lesioni di minori dimensioni (Figure 9, 10, 11); II) nel bagno, parallelamente alla soglia della porta (Figura 12); III) nella seconda cucina (Figura 13).
Al piano primo le lesioni sono meno pronunciate e si riscontrano nelle camere da letto singole e nel bagno-lavanderia (Figure 15, 16, 17 e 18).
Eseguito un saggio, tramite demolizione di una piccola porzione della pavimentazione, il CTU ha concluso che “Le lesioni che osserviamo nella pavimentazione sono la materializzazione di stati tensionali in cui le tensioni di trazione, o compressione, hanno superato la resistenza a rottura del materiale: si ritiene che la causa prima delle lesioni sia la
Pag. 10 di 18 disomogeneità delle caratteristiche meccaniche del sottofondo o del massetto, per ragioni non identificabili con precisione (ad esempio dosaggi non corretti nell'impasto del massetto o del sottofondo, posa delle mattonelle troppo anticipata rispetto ai tempi di maturazione del massetto, presenza di corpi estranei (tubazioni o altro materiale), etc.) occorse durante la fase di messa in opera di massetto e sottofondo da parte dell'impresa esecutrice”.
Ha, invece, escluso “che l'avvallamento e le lesioni siano stati direttamente causati dagli intensi eventi sismici del 2012, in quanto
l'intradosso del solaio, ispezionato dal locale seminterrato, non presenta né lesioni, né cavillature nemmeno nell'intonaco, né deformazioni apprezzabili”, aggiungendo che “Il sisma che ha interessato la zona nel 2012, con i forti scuotimenti che ha prodotto, può aver al più accentuato alcune lesioni preesistenti o esaltato gli effetti della disomogeneità del massetto e del sottofondo”.
Quanto alla muffa ed umidità nei muri, il consulente ha accertato la loro presenza in corrispondenza delle porzioni di superficie più fredde dei vari locali, ovvero nei c.d. “ponti termici” attribuendo la causa della loro formazione alla “gestione dell'immobile da parte del proprietario- conduttore”, in quanto l'immobile “è stato edificato nel rispetto delle norme edilizie vigenti all'epoca della richiesta della sua autorizzazione”.
Le condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU consentono di affermare, ai sensi dell'art. 1669 c.c., la responsabilità della venditrice- costruttrice e dell'appaltatrice Controparte_1 [...]
per i danni derivati agli acquirenti dalla non planarità Controparte_2
dei solai, nonché dalle fessurazioni del pavimento e scollature del battiscopa trattandosi di vizi che, incidendo sulla funzionalità dell'edificio destinato ad abitazione, ne menomano il normale godimento.
Di tali vizi è responsabile anche il direttore dei lavori, Geom.
Pag. 11 di 18 il quale è venuto meno all'obbligo di alta sorveglianza nella CP_3
fase esecutiva delle menzionate opere, avendo omesso di vigilare che le stesse fossero realizzate secondo le regole della tecnica.
Attesa la responsabilità concorrente di di Controparte_1
e di va accolta la domanda di Controparte_2 CP_3 condanna degli stessi al risarcimento dei danni derivanti dalla non planarità dei solai e conseguente rottura dei pavimenti e dei battiscopa, in forma solidale verso gli acquirenti.
Il vincolo di responsabilità solidale fra il costruttore-venditore,
l'appaltatore ed il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Nei rapporti interni, la graduazione della responsabilità tra la venditrice-costruttrice, l'appaltatrice e il direttore dei lavori è paritaria
(1/3 ciascuno).
Non possono essere riconosciuti gli ulteriori danni derivanti dalla formazione di muffa nei locali interni, poiché non imputabile agli appellati, né dalla mancanza di corrimano o ringhiera lungo la scala esterna, poiché si tratta di una difformità o carenza di realizzazione dell'immobile già presente al momento dell'acquisto che non può essere fatta valere ai fini della responsabilità ex art. 1669 c.c..
I danni imputabili alla condotta concorrente della venditrice- costruttrice, dell'appaltatrice e del direttore dei lavori sono quantificati dal CTU, Ing. in € 18.500,00, pari alle somme che Persona_3
devono essere impiegate per la demolizione e ricostruzione della pavimentazione, del massetto e del sottofondo al piano rialzato e al piano primo (pag. 23 CTU); in € 4.200/6.300 per spese di vitto e alloggio della famiglia durante le 2/3 settimane stimate per Parte_1
Pag. 12 di 18 l'esecuzione dei lavori, che appare equo riconoscere nell'importo intermedio di € 5.250,00.
Trattandosi di debito di valore, la somma di € 23.750, determinata alla data del 7/04/2025, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, ai fini della liquidazione del danno all'attualità; sulla somma anno per anno rivalutata devono calcolarsi gli interessi legali, ex art. 1284, comma I, c.c..
Eseguito questo calcolo, il danno è liquidato all'attualità in €
24.043,40 (di cui € 269,65 a titolo di interessi).
Di converso, deve escludersi ogni responsabilità del direttore dei lavori rispetto ai vizi inerenti ai requisiti acustici dell'edificio in quanto, come si ricava dalla CTU dell'Ing. le differenze di valori Per_2
rispetto alla normativa non dipendono da vizi di costruzione, ma, “oltre alla “vetustà” dell'immobile sono dovute molto probabilmente al deterioramento delle condizioni prestazionali acustiche dei materiali impiegati” e, in particolare, nei serramenti.
Tale deterioramento non è in alcun modo imputabile al Geom. il cui compito, assolto, era quello di verificare che i CP_3 serramenti installati fossero dotati di certificazione di conformità alle norme all'epoca vigenti, come in effetti erano (doc. 6 ), nonché CP_1 la conformità degli stessi alle specifiche di capitolato.
La domanda degli appellanti di condanna del direttore dei lavori al risarcimento dei danni per il difetto dei parametri acustici in forma solidale con ed va, Controparte_1 Controparte_2 pertanto, rigettata.
L'accoglimento del terzo motivo impone l'esame della domanda di manleva, rimasta assorbita in primo grado, formulata da CP_3 nei confronti di quale compagnia Controparte_4
assicuratrice della responsabilità professionale in forza della Polizza
“Multirischi del Professionista” n. 1/2139/122/158580390.
Pag. 13 di 18 Deve esaminarsi l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata da CP_4
La Compagnia assume che il comportamento colposo dell' , Parte_3
da collocarsi temporalmente in epoca antecedente alla data del
2.10.2006 di ultimazione dei lavori, è stato posto in essere oltre dieci anni prima della data del 31/12/2017 di efficacia della copertura assicurativa;
sostiene che per tale ragione il sinistro denunciato non è coperto dalla garanzia stipulata nella forma “claims made” (clausola n.
7.8).
L'assunto non è fondato.
La clausola 7.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione (edizione
01/04/2014) regola la validità dell'assicurazione per le “richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre dieci anni prima della data di effetto della copertura” (doc. 2
. CP_4
Dalla documentazione in atti si ricava che ha ricevuto per la CP_3 prima volta la richiesta di risarcimento dei danni in data 5/7/2016, in uno con la denuncia dei vizi (doc. 8 ). Parte_1
È circostanza non contestata che, a tale data, era operante la Polizza
Multirischi del Professionista n. 1/2139/122/132244172 di CP_4
con effetto dal 31/12/2015 al 31/12/2016 (doc. 16 , la cui CP_3 validità temporale è regolata dalla clausola sopra riportata n.
7.8 delle
Condizioni Generali di Assicurazione -edizione 01/04/2014-.
Con la conseguenza che le attività professionali, qui in discussione, compiute sicuramente entro la data del 27/12/2006 di ultimazione dei lavori (doc. 4 ) devono ritenersi coperte da garanzia, poiché Parte_1 poste in essere “non oltre dieci anni prima della data di effetto della copertura”.
È destituita di fondamento l'ulteriore eccezione sollevata da CP_4
Pag. 14 di 18 di inoperatività della polizza fondata sulla clausola n. 7.5.
Secondo l'assunto, tra i vizi lamentati dagli appellanti non vi è alcun vizio che determini la rovina totale dell'immobile o gravi difetti che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; il vizio di insonorizzazione è facilmente emendabile sostituendo i serramenti e non compromette la stabilità e la solidità dell'immobile.
La clausola 7.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione (edizione
01/04/2014) regola i “Danni cagionati e/o subiti dalle opere” comprendendo quelli che, tra l'altro, siano conseguenza della “rovina
o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera”.
Deve ritenersi che i danni derivati agli appellanti dai vizi di non planarità dei solai, di deformazione e rottura dei rivestimenti rientrino nella garanzia, poiché conseguenza di gravi difetti del massetto, del sottofondo e della pavimentazione stessa, destinati per loro natura a lunga durata che, invece, risulta compromessa, tanto da essere necessario il loro smantellamento e ricostruzione.
Pertanto, ogni altra questione assorbita, è tenuta a CP_4 manlevare e a tenere indenne di quanto questi sia CP_3
condannato a risarcire agli appellanti per capitale, interessi e spese, fermi i limiti di massimale, nei limiti della sua quota di responsabilità
(1/3) in forza della clausola contrattuale n. 7.15.
Il quarto motivo sulle spese di lite è assorbito dall'accoglimento dei primi tre motivi.
La Corte deve rivalutare il regolamento delle spese processuali tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza di e Controparte_1 Controparte_2
verso e . CP_3 Parte_1 Parte_2
Gli appellati appena citatati vanno condannati, in solido, a rifondere agli appellanti le spese di lite dei due gradi, comprese quelle della fase
Pag. 15 di 18 cautelare dell'ATP ante causam.
Nel rapporto processuale tra e CP_3 [...]
, quest'ultima, soccombente, va condannata alla Controparte_4
rifusione delle spese di lite dei due gradi all'assicurato, compresa la fase cautelare dell'ATP ante causam.
Le spese sono liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al
D.M. 55/14 tabelle vigenti al momento della conclusione dell'attività giudiziale, secondo i valori medi dello scaglione di valore del decisum:
€ 46.042,97 quanto al primo grado e la fase cautelare ante causam (= €
21.999,57 + € 24.043,40) ed € 24.043,40 quanto al presente grado (cfr.
Cass. 13145/2025); nel rapporto processuale tra e CP_3 CP_4
€ 8.014,33 (= 24.043,40/3).
Pone le spese di CTU in sede di ATP ante causam e quelle di CTU svolta nel presente grado, definitivamente a carico di
[...]
e CP_1 Controparte_2 CP_3
in parti uguali.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n.
[...] Parte_2
1013/2021, emessa dal Tribunale di Mantova in data 03/11/2021, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
-condanna Controparte_1 Controparte_2
e a pagare in favore di
[...] CP_3 Parte_1
e , in solido tra loro:
[...] Parte_2
-€ 24.043,40 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della sentenza al soddisfo;
-le spese di lite dei due gradi, liquidate: quanto all'ATP ante causam in complessivi € 2.910 (di cui € 945
Pag. 16 di 18 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva, € 1.215 per la fase istruttoria) oltre esborsi € 406,50 ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.; quanto al primo grado, in complessivi € 7.254,00 (di cui € 1.620 per la fase di studio, € 1.147 per la fase introduttiva, € 1.720 per la fase di trattazione, € 2.767 per la fase decisionale) oltre esborsi €
786 ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.; quanto al secondo grado, in complessivi € 5.809 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre esborsi € 1.165 ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
-pone in via definitiva le spese di CTU in sede di ATP ante causam e quelle della CTU del presente grado a carico di
[...]
e CP_1 Controparte_2 CP_3
, in parti uguali;
[...]
-condanna a manlevare e Controparte_4
tenere indenne di quanto questi sia condannato a CP_3 pagare in favore degli appellanti per capitale, interessi, spese processuali e di CTU nei limiti della quota di responsabilità allo stesso ascrivibile (1/3) e fermi i limiti di polizza;
-condanna al pagamento in Controparte_4
favore di le spese di lite dei due gradi, liquidate: CP_3 quanto all'ATP ante causam in complessivi € 2.225 (di cui € 540 per la fase di studio, € 675 per la fase introduttiva, € 1010 per la fase istruttoria) oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.; quanto al primo grado in complessivi € 4.835 (di cui € 875 per la fase di studio, € 740 per la fase introduttiva, € 1.600 per la fase di trattazione, € 1.620 per la fase decisionale), oltre esborsi € 759,00 ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.; quanto al secondo grado in complessivi € 5.809 (di cui € 1.134,00
Pag. 17 di 18 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/11/2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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