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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12428 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NI ZZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 2.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 14865/2025 r.g.l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Parte_1
TI RI
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'avv. NOVACO RI
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento in materia previdenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 22.4.2025, la società ricorrente come in epigrafe indicata ha proposto, dinanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, opposizione avverso
1 l'intimazione di pagamento n. 097 2025 90270123 46/000, notificatale in data il 16.4.2025, fondata, fra l'altro, sulla cartella di pagamento n. 09720240058360346000, notificata in data 14.3.2024, e sugli avvisi di addebito nn. 39720220019872931000, notificato in data 10.11.2022, 39720220026723488000, notificato in data 11.1.2023, e 39720230004878175000, notificato in data 26.8.2023. La società ricorrente ha eccepito che la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito in questione sono oggetto di “piani di rateizzazioni in corso di pagamento” come da documentazione allegata con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento. Ciò eccepito, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'intimazione di pagamento, dichiararsi la nullità dell'intimazione medesima. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' Controparte_2
si è costituita in giudizio resistendo alla domanda.
[...]
L' ha fatto rilevare: CP_1
- che l'opposizione è inammissibile in quanto l'intimazione di pagamento di cui si tratta è impugnabile “esclusivamente per vizi propri quando la cartella e/o avviso di addebito che lo precede è stata/o, come nel caso di specie, regolarmente notificata/o, non pagata/o e non opposta/o dal contribuente”; si aggiunga che
“l'opposizione… doveva essere proposta come opposizione agli atti esecutivi e quindi nel termine perentorio previsto dal codice di rito”;
- che “la cartella di pagamento e gli AVA posti, tra gli altri, a base dell'intimazione impugnata, sono state tutti ritualmente notificati” ed erano ben conosciuti atteso che la società ha presentato, in relazione ad essi istanze di rateizzazione, in data 28.11.2023 e 23.4.2024;
- che la presentazione di istanze di rateizzazione comporta l'interruzione del termine di prescrizione;
- che la società “è decaduta dal beneficio della rateazione (…) per non aver pagato le relative rate nei termini” come emerge dalla documentazione che si allega, e, a seguito di ciò, l'importo residuo può esser recuperato in unica soluzione. Quindi, l' ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi CP_1 inammissibile l'opposizione o, nel merito, rigettarsi l'opposizione stessa. La causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
2 L'opposizione riguarda un'intimazione di pagamento la quale viene contestata limitatamente ad una cartella di pagamento, cartella n. 09720240058360346000, riguardante premi per gli anni 2022 e Pt_2
2023, oltre sanzioni civili, per l'importo complessivo di € 355,50, e tre avvisi di addebito, gli avvisi nn. 39720220019872931000, relativo a contributi previdenziali da per l'anno 2021, oltre somme CP_3 aggiuntive, per l'importo complessivo di € 51.876,45, n. 39720220026723488000, relativo a contributi previdenziali da CP_3 per l'anno 2022, oltre somme aggiuntive, per l'importo complessivo
[...] di € 12.011,69, e 39720230004878175000, relativo a contributi previdenziali da per gli anni 2022 e 2023, oltre somme CP_3 aggiuntive, per l'importo complessivo di € 47.073,31. Unico motivo di opposizione è l'esistenza, per la cartella di pagamento e per gli avvisi di addebito, di “piani di rateizzazioni in corso di pagamento”. La società ha fornito a supporto documentazione da cui risulta soltanto che l' ha accordato la richiesta Controparte_1 rateizzazione sia della cartella di pagamento che degli avvisi di addebito suddetti (si vedano le comunicazioni del 28.11.2023 in all.ti senza numero al relativo fasc., corredati di prospetti del piano di ammortamento e moduli di pagamento). L' ha eccepito l'intervenuta decadenza della società dal beneficio CP_1 della rateazione non avendo la società pagato le rate previste nei termini ed ha allegato, a riprova, per ciascuna comunicazione di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, il documento correlato che attesta la decadenza e, precisamente:
- riguardo alla “istanza di rateizzazione con identificativo C64187 del 28/11/2023”, avente ad oggetto, fra gli altri, l'avviso n. 39720220019872931000, la decadenza “in data 05/12/2024 e con ultima rata saldata 3°” (all.ti 10 e 11 al relativo fasc.);
- riguardo alla “istanza di rateizzazione con identificativo C64187 del 28/11/2023”, avente ad oggetto l'avviso n. 39720220026723488000, la decadenza “in data 05/12/2024 e con ultima rata saldata 3°” (all.ti 12 e 13);
- riguardo alla “istanza di rateizzazione con identificativo C64188 del 28/11/2023”, avente ad oggetto l'avviso n. 39720230004878175000 la decadenza “in data 07/03/2025 e con ultima rata saldata 5°” (all.ti 14 e 15);
- riguardo alla “istanza di rateizzazione con identificativo D39992 del 23/04/2024”, avente ad oggetto, fra l'altro, la cartella
3 n. 09720240058360346000, la decadenza “in data 07/03/2025 e con ultima rata saldata 2°” (all.ti 16 e 17). Ora, è noto che l'art. 2, comma 11, del D.L. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. 389/1989, prevede la possibilità di concedere rateazioni dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di regola fino a ventiquattro mesi. Una significativa modifica è stata introdotta dall'art. 23 della L. 203/2024 che ha inserito, dopo il comma 11, il comma 11bis, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ed “possono consentire CP_4 Pt_2 il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili,…”. Nella fattispecie, a fronte dell'eccezione dell' e premesso che CP_1 nelle comunicazioni di accoglimento era prevista la suddivisione del pagamento in n. 72 rate mensili con l'espressa avvertenza che “in caso di omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive” l'interessato sarebbe decaduto “automaticamente dal beneficio della rateizzazione” e che in tale evenienza oltreché nel caso in cui “alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate” si sarebbe proceduto immediatamente al recupero delle somme “in un'unica soluzione”, la società non si è premurata di dimostrare di essere in regola con il pagamento delle rate previste. Sulla soglia delle otto rate, si veda l'art. 15bis, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, che, con effetto dal 16.7.2022, ha modificato l'art. 19 del d.P.R. 602/1973 il quale prevedeva la decadenza dal beneficio della rateazione “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive”. Per tale motivo, non può ritenersi che l'istanza di rateizzazione la quale, senza incidere sul diritto di credito indisponibile qual è quello previdenziale relativo al recupero della contribuzione, ha efficacia di riconoscimento del debito ai fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova (sul punto, recentemente, Cass. ord. 16110/2025), inibisse l'avvio di azioni esecutive da parte del Concessionario della riscossione.
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Per i motivi esposti, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento, in favore dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle
[...] spese di lite, liquidate in complessivi € 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 2/12/2025
IL GIUDICE
NI ZZ
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