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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/09/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4571/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa SC Di OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4571/2018 del R.G.A.C.C, posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza cartolare del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], E Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], in Parte_2 C.F._2 proprio, nonché il primo quale tutore di (C.F. ) nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Cassino il 5.10.1990, in proprio e quali eredi di tutti elettivamente domiciliati in Persona_1
San Giorgio a Liri, via Marconi n. 2 presso lo studio dell'avv. Anna Ciaraldi che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) nata a Castelvetere in [...] il Controparte_2 C.F._4
24.8.1959, elettivamente domiciliata in Roma via Flaminia n. 48, presso lo studio dell'avv. Amilcare
Buceti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
P. IVA: C.F. e P. IVA: , con sede in Trieste, Largo U. Irneri n. 185, CP_3 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Natalino Guerrieri, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Sora, Via Tuzi n.
10, presso lo Studio degli Avvocati G. e M. Quadrini;
pagina 1 di 12 CONVENUTA
(C.F. e P.I. , con sede in Mogliano Veneto, Via Controparte_4 P.IVA_2
Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa , giusta
Procura in atti, dall'Avv. Davide Guerrieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Frosinone, Piazza Fellini n. 4;
CONVENUTA
(P.IVA in persona del Procuratore speciale pro Controparte_5 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Cassino via Mazzaroppi n. 4 presso lo studio dell'avv. Antonio
D'Aguanno, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Martini e Massimo Cocco, giusta procura in atti,
CONVENUTA
Controparte_6
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10 settembre
2025.
In particolare, gli attori hanno concluso chiedendo: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del proprietario della LT IO tg. CH624VK e/o la responsabilità concorrente dei proprietari della Fiat UL tg. DH202CM e della PE RA tg. DF349DM in solido o non con le rispettive assicurazioni, , e , nella causazione del sinistro CP_3 Controparte_4 Controparte_7 per cui è causa e, per l'effetto, sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, di qualsiasi natura, patrimoniali e non patrimoniali, morali, biologici, nessuno escluso, subiti dagli attori in proprio- iure proprio e nella qualità di eredi del de cuius Per_1
(iure hereditatis) deceduto a seguito dell'incidente per cui è causa – nella misura che sarà
[...] determinata nel corso del giudizio, il cui valore è indeterminabile. Con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro, sino all'effettivo saldo”. Gli attori insistevano, inoltre, per l'ammissione della CTU tecnico modale richiesta e per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie. ha chiesto: “rigettare le domande avanzate dagli attori perché inammissibili e destituite CP_3 di fondamento sia in fatto che in diritto;
nonché chiaramente temerarie. Vittoria di spese e compensi, come per legge”;
pagina 2 di 12 ha chiesto: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del IG. Controparte_4 Per_1 nella causazione del sinistro avvenuto al km 5+934 della SR 630 in data 29.06.2015e, per
[...]
l'effetto, rigettare le domande avanzate dagli attori perché inammissibili e destituite di fondamento sia in fatto che in diritto;
nonché chiaramente temerarie. Vittoria di spese e compensi, come per legge”;
ha concluso nei seguenti termini: in via preliminare: voglia il Tribunale accertare Controparte_2
e verificare se le parti attrici hanno correttamente assolto a tutte le prescrizioni stabilite dalla legge regolatrice della materia ai fini della corretta, ammissibile e procedibile introduzione della giudiziale domanda di risarcimento dei danni, e tanto: a) sia con riferimento al tempestivo assolvimento di adempimenti od oneri posti quali condizioni di procedibilità della domanda (mediazione, negoziazione, ecc.) b) sia in ordine alla corretta vocatio in ius dei veri legittimati passivi di questo processo, posto che non sono stati convenuti in giudizio i conducenti degli autoveicoli interessati dalla vicenda infortunistica, sigg.ri e . - sempre in via Controparte_8 CP_9 Controparte_10 preliminare accertare la ricorrenza della qualità di eredi degli attori, ricorrendo - in difetto di documentata prova sul punto – carenza di legittimazione attiva delle parti istanti;
- nel merito rigettare la domanda degli attori perché inammissibile e generica e comunque inidonea a soddisfare i requisiti della domanda ex art. 163 co. n. 4 e comunque e soprattutto in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto;
condannare per l'effetto le parti istanti alla integrale rifusione delle spese di giudizio, nonchè all'ulteriore sanzione, ex art. 96 c.p.c. di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, stante la natura evidentemente temeraria della pretesa azionata nel presente giudizio. - in ogni denegatissima ipotesi di accoglimento anche soltanto minima o parziale della domanda attorea, dichiarare la compagnia tenuta a manlevare e garantire la comparente CP_3 Controparte_2 da ogni e qualivoglia statuizione di condanna, nulla escluso”.
ha concluso chiedendo: “ rigettare tutte le domande proposte dagli attori Controparte_5 perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e Parte_3 Parte_2 quali eredi del figlio nonché in qualità di tutori di , fratello del de Persona_1 Controparte_1 cuius, convenivano in giudizio , quale proprietaria del veicolo LT IO targato Controparte_2
CH624VK, proprietario della Fiat UL targata DH202CM, , Controparte_6 Controparte_6 quale proprietaria dell'PE RA targata DF349DM e le rispettive compagnie assicurative,
[...]
e (ora Controparte_11 Controparte_12 Controparte_7 Controparte_5
), per sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità di e/o concorrenti di
[...] Controparte_2
pagina 3 di 12 e nella causazione del sinistro per cui è causa, con conseguente Controparte_6 Controparte_6 condanna degli stessi, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, patrimoniale e non patrimoniali in proprio e in qualità di eredi di nella misura da determinarsi in corso Persona_1 di causa.
In particolare, gli attori esponevano che: - il 29.6.2015, alle ore 14,30 circa, Persona_1 percorreva a bordo del veicolo EU 06 targato CL122MT, di proprietà del padre Parte_1
, la Strada Statale Ausonia, in direzione Cassino verso Formia;
- giunto all'altezza del km
[...]
5+934, per cause sconosciute, invadeva leggermente l'opposto senso di marcia da dove sopraggiungeva la vettura LT IO targata 624VK, condotta da e con a bordo Controparte_8 [...]
- urtava, quindi, con la parte angolare anteriore sinistra contro la parte laterale sinistra della CP_2
LT IO;
- a seguito dell'urto la LT IO proseguiva in avanti da destra a sinistra fermandosi sull'opposta corsia di marcia Cassino-Formia, mentre la EU proseguiva la corsa in avanti sulla corsia per poi urtare contro l'autovettura PE RA targata DF349DM, condotta da CP_10
, che sopraggiungeva dietro la LT IO, e su cui erano trasportati ,
[...] Persona_2 [...]
, e;
- la EU 06 Persona_3 Persona_4 Controparte_13 Persona_5 proseguiva ulteriormente in avanti obliquamente a sinistra sulla corsia “Formia-Cassino”, dove impattava violentemente e frontalmente contro l'autovettura UL Fiat targata DH202CM, di proprietà di e nell'occasione condotta da;
- a seguito del sinistro Controparte_6 CP_9 [...] decedeva sul colpo per “arresto cardiocircolatorio irreversibile da trauma della Persona_1 strada” come accertato dal dott. ; - sul posto intervenivano gli agenti del Persona_6 distaccamento Polizia Stradale di Cassino, che effettuavano i rilievi ricostruendo la dinamica del sinsitro;
- veniva instaurato il procedimento penale n. 1195/2016 G.i.p. nell'ambito del quale veniva conferito incarico peritale all'ing. - a seguito della collisione la EU 06 di proprietà Persona_7 di subiva ingenti danni, tanto da essere rottamata. Gli attori riferivano, inoltre, che: Parte_1 conviveva con i genitori, rappresentando per loro un supporto economico e morale;
Persona_1
- gli stessi avevano inoltrato richiesta di risarcimento e lettera di messa in mora, in data 6.7.2015 e poi il
15.52018, alla con cui era assicurata la LT IO, alla con cui CP_3 Controparte_12 era assicurata la Fiat UL e alla con cui era assicurata la PE RA, senza Controparte_7 tuttavia ricevere alcuna offerta risarcitoria, in quanto le compagnie assicurative imputavano l'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta di guida del . Per_1
Tanto esposto, gli attori concludevano nei termini sopra esposti.
1.1. Si costituiva contestando la domanda attorea e deducendo l'esclusiva Controparte_2 responsabilità di nella causazione del sinistro, stante l'invasione, da parte del Persona_1
pagina 4 di 12 predetto, della carreggiata percorsa dal conducente della LT IO, ove la stessa Controparte_8 era trasportata. Riferiva, altresì, di aver avanzato richiesta risarcitoria alla che aveva, CP_3 dopo l'istruttoria, provveduto al ristoro dei danni subiti dalla danneggiata.
1.2. La costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea e deduceva che la CP_3 perizia effettuata nel procedimento penale, e in particolare nel corso dell'incidente probatorio, aveva accertato che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di e che non sussisteva Persona_1 alcun contributo causale dell'indagato e degli altri conducenti delle vetture coinvolte, ragione per cui veniva disposta dal G.I.P. l'archiviazione del procedimento penale. Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda attorea poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
1.3. Si costituiva la compagnia evidenziando, anzitutto, che la dinamica del Controparte_4 sinistro ricostruita dal perito nell'ambito del procedimento penale aveva confermato la ricostruzione operata dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, e, dunque, la responsabilità esclusiva del , Per_1 non essendosi ravvisato alcun comportamento colposo in capo agli altri conducenti. La convenuta contestava, infine, il quantum debeatur.
1.4. , costituitasi in giudizio, impugnava e contestava quanto dedotto Controparte_5 da parte attrice, asserendo l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro per cui è CP_14 causa, come accertato anche nell'ambito del procedimento penale. Chiedeva, pertanto, rigettarsi le domande proposte dagli attori.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 10.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
2. Anzitutto va revocata la dichiarazione di contumacia di effettuata Controparte_4 all'udienza del 27.3.2019, attesa la successiva costitutuzione della stessa.
3. Preliminarmente, devono rigettarsi le istanze istruttorie reiterate dagli attori anche in sede di precisazione delle conclusioni. Oltre a confermarsi la superfluità delle stesse alla luce del corredo documentale in atti (come previsto con ordinanza del 7.10.2019), deve ulteriormente evidenziarsi che l'interrogatorio formale di proprietario della Fiat UL, richiesto dagli attori è Controparte_6 inammissibile in quanto inidoneo a provocare la confessione dell'interrogando, posto che, il giorno del sinistro, l'autovettura di proprietà del predetto era condotto dalla sig.ra e che, pertanto, il CP_9
non essendo presente sul luogo del sinistro, non potrebbe riferire alcunchè ai fini della CP_6
pagina 5 di 12 ricostruzione della dinamica dei fatti. Peraltro, i capitoli articolati appaiono in parte irrilevanti ai fini del decidere, in parte riguardanti circostanze pacifiche.
Per quanto riguarda la prova testimoniale richiesta dagli attori, si conferma il rigetto dei capitoli articolati posti che alcuni dei soggetti indicati come testi non hanno assistito direttamente ai fatti per cui
è causa (agenti di polizia e ing. , e comunque la testimonianza appare superflua alla luce del Per_8 verbale di sinistro redatto dalla Polizia intervenuta sul posto e della C.T.U. in atti.
Inoltre, va certamente accolta l'eccezione di incapacià a testimoniare sollevata da con CP_3 riguardo alla prova richiesta con gli ulteriori testi (in particolare, , Controparte_8 CP_9
, e ), in considerazione del fatto che gli stessi Controparte_10 Testimone_1 Testimone_2 sono tutti soggetti che sono state vittime, in qualità di conducenti o trasportati, nelle vetture coinvolte nel sinistrro.
Al riguardo, giova infatti evidenziare che è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. come da ultimo chiarito da Cass. n. 14468/2021; Cass. 19121/2019), che “la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del
29/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004. Il principio in questione rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, secondo cui la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa d'incapacità a testimoniare". La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli pagina 6 di 12 effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia” (Cfr. Cass. civ. sez III 29.04.2022, n. 13501).
Ciò posto, nel caso in esame essendo i testi sopra indicati conducenti o terzi trasportati nei veicoli coinvolti nel sinistro, sono senz'altro portatori di un interesse e legittimati a partecipare al giudizio, non essendo stato, peraltro, provato, a fronte dell'eccezione sollevata da in comparsa di CP_3 costituzione e risposta, il contrario. Deve, pertanto, ritenersi sussistente la loro incapacità a testimoniare.
Superflua è inoltre la testimonianza da rendere con i familiari del vertendo i capitoli agli CP_14 stessi riferibili su circostanza generiche, implicanti valutazioni o documentabili (cap. 28, 29, 30)
Ferma restando l'inammissibilità della prova testimoniale articolata per le ragioni anzidette, comunque deve evidenziarsi che i capitoli articolati dagli attori con la seconda memoria istruttoria vertono in parte su circostanze pacifiche (capp. da 1 a 6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 21), non precedentemente allegate (cap. 12, 13, 15,16, 19), documentate o documentabili (5,6,7,8,9,10,11, 17,18,
, 23, 24, 25, 26,), implicanti valutazioni (22, comunque relativo ad una circostanza pacifica).
4. Nel merito, occorre preliminarmente sottolineare, in via generale, che il decreto di archiviazione disposto dal GIP non riveste autorità di cosa giudicata nel presente giudizio civile per il risarcimento del danno trattandosi di provvedimento per il quale non si verifica la condizione della pronunzia a seguito di dibattimento e che non può considerarsi irrevocabile.
Va tuttavia chiarito che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo. È, pertanto, pienamente utilizzabile in questo giudizio la relazione tecnica del consulente nominato dal P.M. nel corso del procedimento penale, proprio in quanto prova atipica acquisita in altro giudizio, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa.
4.1. Tanto premesso, con riguardo alla dinamica del sinistro, dal verbale redatto dal distaccamento Polizia Stradale di Cassino è stata ricostruita la seguente dinamica Per_1 alla guida dell'autovettura EU 06 targata CL122MT, solo a bordo, percorreva la S.R.
[...]
630 proveniente dal lato Cassino e diretto verso Formia. Giunto al chilometro 5,900 circa deviava a sinistra impegnando la corsia opposta “Formia-Cassino” ed urtava con la parte anteriore angolare sinistra contro la parte laterale sinistra della LT IO targata CH264VK che sopraggiungeva dal pagina 7 di 12 senso opposto di marcia, condotta da con a bordo la IG.ra . Controparte_8 Controparte_2
L'urto tra la EU 06 e la LT IO si verificava sulla corsia Formia- Cassino percorsa dalla predetta LT IO che a seguito dell'urto veniva spinta verso destra urtando con la parte posteriore angolare di destra il guard-rail installato lungo il lato destro della banchina di sinistra (…) Nella fase conseguente all'urto la LT IO proseguiva in avanti da destra a sinistra fermandosi sulla opposta corsia di marcia “Cassino-Formia”, posizionata nel modo indicato al punto “2”, mentre la EU proseguiva la corsa in avanti sempre sulla corsia “Cassino-Formia” e nella fase di avanzamento urtava nella medesima corsia l'autovettura PE RA targata DF349DM guidata da Controparte_10 che sopraggiungeva a seguito della LT IO, causandone il distacco del paraurti posteriore che veniva attinto dalla EU 06 nella parte angolare di sinistra come si evince dalla striature rilevate sul medesimo componente;
il paraurti veniva individuato all'altezza del punto d'impatto della LT
IO contro il guard-rail (…) La PE RA procedeva in avanti e veniva posizionata dal conducente in sosta, in corrispondenza del varco di accesso, traversa di un'attività commerciale ubicata sulla corsia riservata ai veicoli diretti a Formia allo scopo di favorire la discesa dei passeggeri in condizione di sicurezza. La EU 06 proseguiva ulteriormente in avanti obliquamente a sinistra, sempre sulla corsia “Formia – Cassino”, imprimendo sul piano viabile la traccia di scarrocciamento rappresentata in planimetria (….) sino al punto d'urto finale indicato al n. 5 della planimetria, laddove impattava violentemente e frontalmente contro l'autovettura Fiat UL targata DH202CM guidata da che procedeva diretta verso Cassino sulla medesima corsia. L'urto tra la EU 06 CP_9
e la Fiat UL avveniva al margine destro della corsia di sinistra e si concretizzava tra la parte anteriore centrale destra della EU e la parte anteriore centrale destra della . Per effetto Pt_4 dell'impatto la EU effettuava una rotazione in senso orario di circa 100° Fermandosi poi oltre la carreggiata nel modo indicato al precedente punto “11”; l'autovettura Fiat UL ruotava in senso orario sul proprio asse di circa 90° raggiungendo posizione statica nel modo indicato al precedente punto “13”. Il punto d'urto tra i veicoli “A” e “C” è stato individuato sulla corsia riservata ai veicoli diretti da Formia a Cassino ed è evidenziato da striature profonde del manto stradale e da una copiosa macchia di liquidi motore unita a frammenti plastici, vetrosi e metalli appartenenti ai medesimi veicoli
(…)”.
Peraltro, la suddetta ricostruzione è stata riferita dagli stessi attori nel proprio atto introduttivo, avendo i medesimi affermato che con direzione di marcia da Cassino verso Persona_9
Formia, giunto all'altezza del km 5+934 per cause imprecisate, invadeva leggermente l'opposto senso di marcia da dove sopragiungeva la vettura LT IO tg CH 624 VK …” (cfr. pag. 2 atto di citazione); per poi invocare, genericamente, l'applicazione della presunzione di responsabilità di cui pagina 8 di 12 all'art. 2054 comma 2 c.c.. Tale ricostruzione è stata poi modificata dagli attori con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., nel parte in cui hanno affermato che “certamente il veicolo antagonista
LT IO, occupava la corsia di marcia del de cuius ed urtava con la parte anteriore angolare sinistra contro la parte laterale della vettura condotta dal , che nonostante avesse cercato di evitare Per_1
l'incidente de quo, non vi riusciva” (cfr. pag. 3), così offrendo una ricostruzione dei fatti totalmente incompatibile con quella prospettata nel proprio atto introduttivo.
Orbene - tralasciando ogni profilo in ordine all'ammissibilità o meno di tale modifica - anche a voler considerare la nuova allegazione del fatto storico operata dagli attori, questa è smentita dalle risultanze probatorie acquisite.
In particolare, la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti di polizia, da cui emerge l'invasione della carreggiata percorsa dalla LT IO da parte del veicolo EU condotto dal , è stata confermata anche dalla C.T.U. espletata nel procedimento penale (doc. 2 Per_1 comparsa di costituzione e risposta di ). Controparte_4
Il CTU, ing. – alle cui conclusioni si intende aderire, in quanto la relazione peritale risulta Per_7 ampiamente motivata sulla base di esaustivi accertamenti e di una compiuta disamina della documentazione in atti, priva di contraddizioni o vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni formulate dai periti di parte - all'esito dell'esame di tutti i dati a disposizione, dei rilievi effettuati dalla
Polizia Stradale sul luogo del sinistro e di danni riportati dai veicolo, nonché a seguito delle operazioni peritali effettuate personalmente, ha ricostruito la seguente dinamica: “In data 29/06/2015 alle ore
14.35 circa sulla S.R. n. 630 “Ausonia”, nel Comune di Pignataro Interamna, il IG. Per_1 viaggiava alla guida della EU 06 targata CL122MT, senza alcun passeggero a bordo,
[...] proveniente dal lato Cassino e diretto verso Formia, ad una velocità di circa 97 km/h (…) Giunto all'altezza della progressiva chilometrica 5,876 circa il conducente della EU 06 sbandava verso sinistra, invadendo l'opposta corsia “Formia Cassino”. Nonostante la messa in atto di procedure di emergenza da parte del (nel caso specifico effettuava una frenata), risultava inevitabile Per_1
l'impatto contro le autovetture circolanti sulla corsia invasa. E infatti la Pegeut 06 andava in primis ad urtare con la parte anteriore angolare sinistra contro la parte laterale anteriore sinistra della Renautl
IO targata CH264VK, sopravveniente dall'opposta corsia di marcia, condotta dal sig. CP_8 con a bordo la IGnora , che marciava ad una valocità di circa 90 km/h.
[...] Controparte_2
L'urto tra le due autovetture si verifica sulla corsia Formia- Cassino e a seguito di esso la LT IO veniva sospinta verso destra fino ad urtare la sua parte posteriore angolare destra contro il guard-rail Per_ installato lungo il lato destro della suddeta corsia (…). Successivamente la proseguiva in avanti da destra a sinistra (vedi tracce di scarrocciamento in foto nr. 21), fermandosi definitivamente sulla pagina 9 di 12 opposta corsi di marcia “Cassino-Formia” (vedi foto nr. 22). La EU 06, invece, proseguiva la sua corsa in avanti, continuando l'invasione della corsia opposta fino ad urtare, successivamente, nella medesima corsia anche l'autovettura PE RA targata DF349DM guidata da , che Controparte_10
Per_ sopraggiungeva a seguito della , causandone il distacco del paraurti posteriore (…). L'PE RA procedeva quindi in avanti e veniva infine posizionata dal suo conducente in sosta (…) in corrispondenza del varco di accesso traversa di un'attività commerciale ubicata sulla corsia Cassino-
Formia, allo scopo di mettere in sicurezza tutti i passeggeri della vettura. La EU 06 proseguiva ulteriormente in avanti, sempre sulla corsia Formia-Cassino, fino ad impattare infine contro la terza Per_ macchina sopravveniente in quel momento sulla medesima corsia a seguito della e della , la CP_15
FIAT UL targata DH202CM, condotta da . L'urto tra la EU 06 e la Fiat CP_9
UL avveniva al marcine destro della corsia Formia- Cassino (…) e si concretizzava tra la parte anteriore centrale della EU 06 e la parte anteriore centrale destra della (…). Per effetto Pt_4 dell'urto entrambe le autovetture ruotavano in senso orario (…)” (cfr. pag. 32 CTU).
Inoltre, il CTU – nel rilevare che il , nel momento della percezione del pericolo, e Per_1 quindi prima di collidere con la LT IO, aveva prodotto sull'asfalto, a seguito di aziona frenante, delle tracce di frenata della lunghezza complessiva di mt 8,40 – ha ricostruito che il predetto prima del tragico evento viaggiava ad una velocità di 97 km/h ed ha impiegato complessivamente un tempo pari a
1.3 secondi per eseguire le necessarie manovre di emergenza dal momento in cui ha elaborato effettivamente la condizione di pericolo (pag. 63). Ha poi evidenziato che la EU per evitare l'impatto avrebbe dovuto procedere ad una velocità di 58,40 km/h (pag. 68).
Ha concluso, quindi, affermando che “Chiare responsabilità nel sinistro in esame sono invece riconducibili alla condotta di guida tenuta dal sig. autista della EU 06, il Persona_1 quale, in base ai calcoli effettuati …viaggiava ad una velocità sostenuta ed invadeva l'altra corsia con le inevitabili drammatiche conseguenze. Inoltre da calcoli effettuati (vedi cap. 8) si stima che il
[...]
per arrivare ad impattare contro la LT IO in quel Punto d'urto, avrebbe compiuto con lo Per_1 sterzo una lieve rotazione verso sinistra, il che fa quindi ipotizzare che solo una sua distrazione dovuta a causa non appurate, lo avrebbe condotto a compiere la manovra di invasione della corsia opposta”
(cfr. pag. 71).
Conformemente, il g.i.p. presso il Tribunale di Cassino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di MO (R.G. n. 1195/2016 R.G. G.I.P.), in considerazione del fatto che “il sinistro si verificava a seguito dell'invasione di corsia da parte di Per_1
conducente dell'autovettura EU A targata CL122MT, il quale percorreva la SR 630 con
[...] direzione di marcia Cassino-Formia. A seguito di tale invasione il urtava l'autovettura Per_1
pagina 10 di 12 PE Zaffira targata CF349DM il cui conducente era e, successivamente, Controparte_10 collideva altresì con la Fiat UL targata CH264VK con alla guida A seguito Controparte_8 dello scontro, decedeva sul colpo…”. Nel condividere le risultanze della C.T.U. Persona_1 veniva quindi accertato che viaggiava ad una velocità sostenuta, ed invadeva Persona_1
l'altra corsia” (pag. 3 ordinanza archiviazione, cfr. doc. allegato alle note depositate da CP_3
l'8.11.2022.
Alla luce delle anzidette risultanze, complessivamente considerate, deve qualificarsi come imprudente la condotta di guida tenuta da con conseguente rigetto della domanda Persona_1 risarcitoria proposta dagli attori. Inoltre, in presenza dei suddetti univoci elementi di prova, appare superflua l'ammissione di un'ulteriore c.t.u. tecnico modale nell'ambito del presente sinistro, considerato anche il rilevante lasso di tempo trascorso dai fatti per cui è causa.
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, deve escludersi l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.. Deve infatti considerarsi che
"L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del comportamento dell'altro conducente" (Cass. civ. Sez. 3 Sent., 22/04/2009, n. 9550).
Dalle risultanze acquisite non è emerso alcun elemento sulla base del quale imputare una qualche responsabilità al o agli altri conducenti. Segnatamente, il CTU ha evidenziato che la velocità CP_8 percorsa dal primo rientrava nei limiti consentiti dalla legge, dovendosi pertanto escludere l'esistenza di un nesso causale tra la condotta di guida dello stesso e l'evento morte (cfr. pag. 71). Tali conclusioni sono state recepite anche nel provvedimento di archiviazione, ove si dà atto che “Le indagini peritali eseguite dal perito, l'Ing. , giungevano alla conclusione per cui l'indagato, al momento del Persona_7 sinistro, aveva mantenuto una condotta di guida assolutamente regolare, in quanto, anzitutto, marciava nella propria corsia ad una distanza di m. 1,50 dal limite di mezzeria e viaggiava ad una velocità di circa
90 km/h, quindi entro i limiti consentiti dalla segnaletica vertivale presente su quel tratto di strada”.
Alla luce delle anzidette considerazioni, la domanda attorea va senz'altro rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa indeterminabile bassa complessità (ai valori medi), e dell'attività processuale effettivamente svolta (con pagina 11 di 12 omissione della fase istruttoria/trattazione per per costituitasi successivamente in Controparte_4 data 11.3.2021).
Nulla va disposto con riguardo a e in quanto contumaci. Controparte_6 Controparte_16
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_4
2) rigetta la domanda proposta dagli attori;
3) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_11 [...]
e , che liquida in € 7.616,00 per ciascuna parte, oltre accessori CP_2 Controparte_5 di legge, nonché per che liquida in € 5.810,00, oltre accessori di legge;
Controparte_4
4) nulla per le spese di lite con riguardo a e , in quanto non Controparte_6 Controparte_6 costituitisi in giudizio.
Così deciso in Cassino il 23 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa SC Di OR
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa SC Di OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4571/2018 del R.G.A.C.C, posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza cartolare del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], E Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], in Parte_2 C.F._2 proprio, nonché il primo quale tutore di (C.F. ) nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Cassino il 5.10.1990, in proprio e quali eredi di tutti elettivamente domiciliati in Persona_1
San Giorgio a Liri, via Marconi n. 2 presso lo studio dell'avv. Anna Ciaraldi che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) nata a Castelvetere in [...] il Controparte_2 C.F._4
24.8.1959, elettivamente domiciliata in Roma via Flaminia n. 48, presso lo studio dell'avv. Amilcare
Buceti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
P. IVA: C.F. e P. IVA: , con sede in Trieste, Largo U. Irneri n. 185, CP_3 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Natalino Guerrieri, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Sora, Via Tuzi n.
10, presso lo Studio degli Avvocati G. e M. Quadrini;
pagina 1 di 12 CONVENUTA
(C.F. e P.I. , con sede in Mogliano Veneto, Via Controparte_4 P.IVA_2
Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa , giusta
Procura in atti, dall'Avv. Davide Guerrieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Frosinone, Piazza Fellini n. 4;
CONVENUTA
(P.IVA in persona del Procuratore speciale pro Controparte_5 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Cassino via Mazzaroppi n. 4 presso lo studio dell'avv. Antonio
D'Aguanno, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Martini e Massimo Cocco, giusta procura in atti,
CONVENUTA
Controparte_6
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10 settembre
2025.
In particolare, gli attori hanno concluso chiedendo: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del proprietario della LT IO tg. CH624VK e/o la responsabilità concorrente dei proprietari della Fiat UL tg. DH202CM e della PE RA tg. DF349DM in solido o non con le rispettive assicurazioni, , e , nella causazione del sinistro CP_3 Controparte_4 Controparte_7 per cui è causa e, per l'effetto, sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, di qualsiasi natura, patrimoniali e non patrimoniali, morali, biologici, nessuno escluso, subiti dagli attori in proprio- iure proprio e nella qualità di eredi del de cuius Per_1
(iure hereditatis) deceduto a seguito dell'incidente per cui è causa – nella misura che sarà
[...] determinata nel corso del giudizio, il cui valore è indeterminabile. Con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro, sino all'effettivo saldo”. Gli attori insistevano, inoltre, per l'ammissione della CTU tecnico modale richiesta e per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie. ha chiesto: “rigettare le domande avanzate dagli attori perché inammissibili e destituite CP_3 di fondamento sia in fatto che in diritto;
nonché chiaramente temerarie. Vittoria di spese e compensi, come per legge”;
pagina 2 di 12 ha chiesto: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del IG. Controparte_4 Per_1 nella causazione del sinistro avvenuto al km 5+934 della SR 630 in data 29.06.2015e, per
[...]
l'effetto, rigettare le domande avanzate dagli attori perché inammissibili e destituite di fondamento sia in fatto che in diritto;
nonché chiaramente temerarie. Vittoria di spese e compensi, come per legge”;
ha concluso nei seguenti termini: in via preliminare: voglia il Tribunale accertare Controparte_2
e verificare se le parti attrici hanno correttamente assolto a tutte le prescrizioni stabilite dalla legge regolatrice della materia ai fini della corretta, ammissibile e procedibile introduzione della giudiziale domanda di risarcimento dei danni, e tanto: a) sia con riferimento al tempestivo assolvimento di adempimenti od oneri posti quali condizioni di procedibilità della domanda (mediazione, negoziazione, ecc.) b) sia in ordine alla corretta vocatio in ius dei veri legittimati passivi di questo processo, posto che non sono stati convenuti in giudizio i conducenti degli autoveicoli interessati dalla vicenda infortunistica, sigg.ri e . - sempre in via Controparte_8 CP_9 Controparte_10 preliminare accertare la ricorrenza della qualità di eredi degli attori, ricorrendo - in difetto di documentata prova sul punto – carenza di legittimazione attiva delle parti istanti;
- nel merito rigettare la domanda degli attori perché inammissibile e generica e comunque inidonea a soddisfare i requisiti della domanda ex art. 163 co. n. 4 e comunque e soprattutto in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto;
condannare per l'effetto le parti istanti alla integrale rifusione delle spese di giudizio, nonchè all'ulteriore sanzione, ex art. 96 c.p.c. di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, stante la natura evidentemente temeraria della pretesa azionata nel presente giudizio. - in ogni denegatissima ipotesi di accoglimento anche soltanto minima o parziale della domanda attorea, dichiarare la compagnia tenuta a manlevare e garantire la comparente CP_3 Controparte_2 da ogni e qualivoglia statuizione di condanna, nulla escluso”.
ha concluso chiedendo: “ rigettare tutte le domande proposte dagli attori Controparte_5 perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e Parte_3 Parte_2 quali eredi del figlio nonché in qualità di tutori di , fratello del de Persona_1 Controparte_1 cuius, convenivano in giudizio , quale proprietaria del veicolo LT IO targato Controparte_2
CH624VK, proprietario della Fiat UL targata DH202CM, , Controparte_6 Controparte_6 quale proprietaria dell'PE RA targata DF349DM e le rispettive compagnie assicurative,
[...]
e (ora Controparte_11 Controparte_12 Controparte_7 Controparte_5
), per sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità di e/o concorrenti di
[...] Controparte_2
pagina 3 di 12 e nella causazione del sinistro per cui è causa, con conseguente Controparte_6 Controparte_6 condanna degli stessi, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, patrimoniale e non patrimoniali in proprio e in qualità di eredi di nella misura da determinarsi in corso Persona_1 di causa.
In particolare, gli attori esponevano che: - il 29.6.2015, alle ore 14,30 circa, Persona_1 percorreva a bordo del veicolo EU 06 targato CL122MT, di proprietà del padre Parte_1
, la Strada Statale Ausonia, in direzione Cassino verso Formia;
- giunto all'altezza del km
[...]
5+934, per cause sconosciute, invadeva leggermente l'opposto senso di marcia da dove sopraggiungeva la vettura LT IO targata 624VK, condotta da e con a bordo Controparte_8 [...]
- urtava, quindi, con la parte angolare anteriore sinistra contro la parte laterale sinistra della CP_2
LT IO;
- a seguito dell'urto la LT IO proseguiva in avanti da destra a sinistra fermandosi sull'opposta corsia di marcia Cassino-Formia, mentre la EU proseguiva la corsa in avanti sulla corsia per poi urtare contro l'autovettura PE RA targata DF349DM, condotta da CP_10
, che sopraggiungeva dietro la LT IO, e su cui erano trasportati ,
[...] Persona_2 [...]
, e;
- la EU 06 Persona_3 Persona_4 Controparte_13 Persona_5 proseguiva ulteriormente in avanti obliquamente a sinistra sulla corsia “Formia-Cassino”, dove impattava violentemente e frontalmente contro l'autovettura UL Fiat targata DH202CM, di proprietà di e nell'occasione condotta da;
- a seguito del sinistro Controparte_6 CP_9 [...] decedeva sul colpo per “arresto cardiocircolatorio irreversibile da trauma della Persona_1 strada” come accertato dal dott. ; - sul posto intervenivano gli agenti del Persona_6 distaccamento Polizia Stradale di Cassino, che effettuavano i rilievi ricostruendo la dinamica del sinsitro;
- veniva instaurato il procedimento penale n. 1195/2016 G.i.p. nell'ambito del quale veniva conferito incarico peritale all'ing. - a seguito della collisione la EU 06 di proprietà Persona_7 di subiva ingenti danni, tanto da essere rottamata. Gli attori riferivano, inoltre, che: Parte_1 conviveva con i genitori, rappresentando per loro un supporto economico e morale;
Persona_1
- gli stessi avevano inoltrato richiesta di risarcimento e lettera di messa in mora, in data 6.7.2015 e poi il
15.52018, alla con cui era assicurata la LT IO, alla con cui CP_3 Controparte_12 era assicurata la Fiat UL e alla con cui era assicurata la PE RA, senza Controparte_7 tuttavia ricevere alcuna offerta risarcitoria, in quanto le compagnie assicurative imputavano l'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta di guida del . Per_1
Tanto esposto, gli attori concludevano nei termini sopra esposti.
1.1. Si costituiva contestando la domanda attorea e deducendo l'esclusiva Controparte_2 responsabilità di nella causazione del sinistro, stante l'invasione, da parte del Persona_1
pagina 4 di 12 predetto, della carreggiata percorsa dal conducente della LT IO, ove la stessa Controparte_8 era trasportata. Riferiva, altresì, di aver avanzato richiesta risarcitoria alla che aveva, CP_3 dopo l'istruttoria, provveduto al ristoro dei danni subiti dalla danneggiata.
1.2. La costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea e deduceva che la CP_3 perizia effettuata nel procedimento penale, e in particolare nel corso dell'incidente probatorio, aveva accertato che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di e che non sussisteva Persona_1 alcun contributo causale dell'indagato e degli altri conducenti delle vetture coinvolte, ragione per cui veniva disposta dal G.I.P. l'archiviazione del procedimento penale. Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda attorea poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
1.3. Si costituiva la compagnia evidenziando, anzitutto, che la dinamica del Controparte_4 sinistro ricostruita dal perito nell'ambito del procedimento penale aveva confermato la ricostruzione operata dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, e, dunque, la responsabilità esclusiva del , Per_1 non essendosi ravvisato alcun comportamento colposo in capo agli altri conducenti. La convenuta contestava, infine, il quantum debeatur.
1.4. , costituitasi in giudizio, impugnava e contestava quanto dedotto Controparte_5 da parte attrice, asserendo l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro per cui è CP_14 causa, come accertato anche nell'ambito del procedimento penale. Chiedeva, pertanto, rigettarsi le domande proposte dagli attori.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 10.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
2. Anzitutto va revocata la dichiarazione di contumacia di effettuata Controparte_4 all'udienza del 27.3.2019, attesa la successiva costitutuzione della stessa.
3. Preliminarmente, devono rigettarsi le istanze istruttorie reiterate dagli attori anche in sede di precisazione delle conclusioni. Oltre a confermarsi la superfluità delle stesse alla luce del corredo documentale in atti (come previsto con ordinanza del 7.10.2019), deve ulteriormente evidenziarsi che l'interrogatorio formale di proprietario della Fiat UL, richiesto dagli attori è Controparte_6 inammissibile in quanto inidoneo a provocare la confessione dell'interrogando, posto che, il giorno del sinistro, l'autovettura di proprietà del predetto era condotto dalla sig.ra e che, pertanto, il CP_9
non essendo presente sul luogo del sinistro, non potrebbe riferire alcunchè ai fini della CP_6
pagina 5 di 12 ricostruzione della dinamica dei fatti. Peraltro, i capitoli articolati appaiono in parte irrilevanti ai fini del decidere, in parte riguardanti circostanze pacifiche.
Per quanto riguarda la prova testimoniale richiesta dagli attori, si conferma il rigetto dei capitoli articolati posti che alcuni dei soggetti indicati come testi non hanno assistito direttamente ai fatti per cui
è causa (agenti di polizia e ing. , e comunque la testimonianza appare superflua alla luce del Per_8 verbale di sinistro redatto dalla Polizia intervenuta sul posto e della C.T.U. in atti.
Inoltre, va certamente accolta l'eccezione di incapacià a testimoniare sollevata da con CP_3 riguardo alla prova richiesta con gli ulteriori testi (in particolare, , Controparte_8 CP_9
, e ), in considerazione del fatto che gli stessi Controparte_10 Testimone_1 Testimone_2 sono tutti soggetti che sono state vittime, in qualità di conducenti o trasportati, nelle vetture coinvolte nel sinistrro.
Al riguardo, giova infatti evidenziare che è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. come da ultimo chiarito da Cass. n. 14468/2021; Cass. 19121/2019), che “la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del
29/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004. Il principio in questione rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, secondo cui la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa d'incapacità a testimoniare". La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli pagina 6 di 12 effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia” (Cfr. Cass. civ. sez III 29.04.2022, n. 13501).
Ciò posto, nel caso in esame essendo i testi sopra indicati conducenti o terzi trasportati nei veicoli coinvolti nel sinistro, sono senz'altro portatori di un interesse e legittimati a partecipare al giudizio, non essendo stato, peraltro, provato, a fronte dell'eccezione sollevata da in comparsa di CP_3 costituzione e risposta, il contrario. Deve, pertanto, ritenersi sussistente la loro incapacità a testimoniare.
Superflua è inoltre la testimonianza da rendere con i familiari del vertendo i capitoli agli CP_14 stessi riferibili su circostanza generiche, implicanti valutazioni o documentabili (cap. 28, 29, 30)
Ferma restando l'inammissibilità della prova testimoniale articolata per le ragioni anzidette, comunque deve evidenziarsi che i capitoli articolati dagli attori con la seconda memoria istruttoria vertono in parte su circostanze pacifiche (capp. da 1 a 6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 21), non precedentemente allegate (cap. 12, 13, 15,16, 19), documentate o documentabili (5,6,7,8,9,10,11, 17,18,
, 23, 24, 25, 26,), implicanti valutazioni (22, comunque relativo ad una circostanza pacifica).
4. Nel merito, occorre preliminarmente sottolineare, in via generale, che il decreto di archiviazione disposto dal GIP non riveste autorità di cosa giudicata nel presente giudizio civile per il risarcimento del danno trattandosi di provvedimento per il quale non si verifica la condizione della pronunzia a seguito di dibattimento e che non può considerarsi irrevocabile.
Va tuttavia chiarito che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo. È, pertanto, pienamente utilizzabile in questo giudizio la relazione tecnica del consulente nominato dal P.M. nel corso del procedimento penale, proprio in quanto prova atipica acquisita in altro giudizio, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa.
4.1. Tanto premesso, con riguardo alla dinamica del sinistro, dal verbale redatto dal distaccamento Polizia Stradale di Cassino è stata ricostruita la seguente dinamica Per_1 alla guida dell'autovettura EU 06 targata CL122MT, solo a bordo, percorreva la S.R.
[...]
630 proveniente dal lato Cassino e diretto verso Formia. Giunto al chilometro 5,900 circa deviava a sinistra impegnando la corsia opposta “Formia-Cassino” ed urtava con la parte anteriore angolare sinistra contro la parte laterale sinistra della LT IO targata CH264VK che sopraggiungeva dal pagina 7 di 12 senso opposto di marcia, condotta da con a bordo la IG.ra . Controparte_8 Controparte_2
L'urto tra la EU 06 e la LT IO si verificava sulla corsia Formia- Cassino percorsa dalla predetta LT IO che a seguito dell'urto veniva spinta verso destra urtando con la parte posteriore angolare di destra il guard-rail installato lungo il lato destro della banchina di sinistra (…) Nella fase conseguente all'urto la LT IO proseguiva in avanti da destra a sinistra fermandosi sulla opposta corsia di marcia “Cassino-Formia”, posizionata nel modo indicato al punto “2”, mentre la EU proseguiva la corsa in avanti sempre sulla corsia “Cassino-Formia” e nella fase di avanzamento urtava nella medesima corsia l'autovettura PE RA targata DF349DM guidata da Controparte_10 che sopraggiungeva a seguito della LT IO, causandone il distacco del paraurti posteriore che veniva attinto dalla EU 06 nella parte angolare di sinistra come si evince dalla striature rilevate sul medesimo componente;
il paraurti veniva individuato all'altezza del punto d'impatto della LT
IO contro il guard-rail (…) La PE RA procedeva in avanti e veniva posizionata dal conducente in sosta, in corrispondenza del varco di accesso, traversa di un'attività commerciale ubicata sulla corsia riservata ai veicoli diretti a Formia allo scopo di favorire la discesa dei passeggeri in condizione di sicurezza. La EU 06 proseguiva ulteriormente in avanti obliquamente a sinistra, sempre sulla corsia “Formia – Cassino”, imprimendo sul piano viabile la traccia di scarrocciamento rappresentata in planimetria (….) sino al punto d'urto finale indicato al n. 5 della planimetria, laddove impattava violentemente e frontalmente contro l'autovettura Fiat UL targata DH202CM guidata da che procedeva diretta verso Cassino sulla medesima corsia. L'urto tra la EU 06 CP_9
e la Fiat UL avveniva al margine destro della corsia di sinistra e si concretizzava tra la parte anteriore centrale destra della EU e la parte anteriore centrale destra della . Per effetto Pt_4 dell'impatto la EU effettuava una rotazione in senso orario di circa 100° Fermandosi poi oltre la carreggiata nel modo indicato al precedente punto “11”; l'autovettura Fiat UL ruotava in senso orario sul proprio asse di circa 90° raggiungendo posizione statica nel modo indicato al precedente punto “13”. Il punto d'urto tra i veicoli “A” e “C” è stato individuato sulla corsia riservata ai veicoli diretti da Formia a Cassino ed è evidenziato da striature profonde del manto stradale e da una copiosa macchia di liquidi motore unita a frammenti plastici, vetrosi e metalli appartenenti ai medesimi veicoli
(…)”.
Peraltro, la suddetta ricostruzione è stata riferita dagli stessi attori nel proprio atto introduttivo, avendo i medesimi affermato che con direzione di marcia da Cassino verso Persona_9
Formia, giunto all'altezza del km 5+934 per cause imprecisate, invadeva leggermente l'opposto senso di marcia da dove sopragiungeva la vettura LT IO tg CH 624 VK …” (cfr. pag. 2 atto di citazione); per poi invocare, genericamente, l'applicazione della presunzione di responsabilità di cui pagina 8 di 12 all'art. 2054 comma 2 c.c.. Tale ricostruzione è stata poi modificata dagli attori con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., nel parte in cui hanno affermato che “certamente il veicolo antagonista
LT IO, occupava la corsia di marcia del de cuius ed urtava con la parte anteriore angolare sinistra contro la parte laterale della vettura condotta dal , che nonostante avesse cercato di evitare Per_1
l'incidente de quo, non vi riusciva” (cfr. pag. 3), così offrendo una ricostruzione dei fatti totalmente incompatibile con quella prospettata nel proprio atto introduttivo.
Orbene - tralasciando ogni profilo in ordine all'ammissibilità o meno di tale modifica - anche a voler considerare la nuova allegazione del fatto storico operata dagli attori, questa è smentita dalle risultanze probatorie acquisite.
In particolare, la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti di polizia, da cui emerge l'invasione della carreggiata percorsa dalla LT IO da parte del veicolo EU condotto dal , è stata confermata anche dalla C.T.U. espletata nel procedimento penale (doc. 2 Per_1 comparsa di costituzione e risposta di ). Controparte_4
Il CTU, ing. – alle cui conclusioni si intende aderire, in quanto la relazione peritale risulta Per_7 ampiamente motivata sulla base di esaustivi accertamenti e di una compiuta disamina della documentazione in atti, priva di contraddizioni o vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni formulate dai periti di parte - all'esito dell'esame di tutti i dati a disposizione, dei rilievi effettuati dalla
Polizia Stradale sul luogo del sinistro e di danni riportati dai veicolo, nonché a seguito delle operazioni peritali effettuate personalmente, ha ricostruito la seguente dinamica: “In data 29/06/2015 alle ore
14.35 circa sulla S.R. n. 630 “Ausonia”, nel Comune di Pignataro Interamna, il IG. Per_1 viaggiava alla guida della EU 06 targata CL122MT, senza alcun passeggero a bordo,
[...] proveniente dal lato Cassino e diretto verso Formia, ad una velocità di circa 97 km/h (…) Giunto all'altezza della progressiva chilometrica 5,876 circa il conducente della EU 06 sbandava verso sinistra, invadendo l'opposta corsia “Formia Cassino”. Nonostante la messa in atto di procedure di emergenza da parte del (nel caso specifico effettuava una frenata), risultava inevitabile Per_1
l'impatto contro le autovetture circolanti sulla corsia invasa. E infatti la Pegeut 06 andava in primis ad urtare con la parte anteriore angolare sinistra contro la parte laterale anteriore sinistra della Renautl
IO targata CH264VK, sopravveniente dall'opposta corsia di marcia, condotta dal sig. CP_8 con a bordo la IGnora , che marciava ad una valocità di circa 90 km/h.
[...] Controparte_2
L'urto tra le due autovetture si verifica sulla corsia Formia- Cassino e a seguito di esso la LT IO veniva sospinta verso destra fino ad urtare la sua parte posteriore angolare destra contro il guard-rail Per_ installato lungo il lato destro della suddeta corsia (…). Successivamente la proseguiva in avanti da destra a sinistra (vedi tracce di scarrocciamento in foto nr. 21), fermandosi definitivamente sulla pagina 9 di 12 opposta corsi di marcia “Cassino-Formia” (vedi foto nr. 22). La EU 06, invece, proseguiva la sua corsa in avanti, continuando l'invasione della corsia opposta fino ad urtare, successivamente, nella medesima corsia anche l'autovettura PE RA targata DF349DM guidata da , che Controparte_10
Per_ sopraggiungeva a seguito della , causandone il distacco del paraurti posteriore (…). L'PE RA procedeva quindi in avanti e veniva infine posizionata dal suo conducente in sosta (…) in corrispondenza del varco di accesso traversa di un'attività commerciale ubicata sulla corsia Cassino-
Formia, allo scopo di mettere in sicurezza tutti i passeggeri della vettura. La EU 06 proseguiva ulteriormente in avanti, sempre sulla corsia Formia-Cassino, fino ad impattare infine contro la terza Per_ macchina sopravveniente in quel momento sulla medesima corsia a seguito della e della , la CP_15
FIAT UL targata DH202CM, condotta da . L'urto tra la EU 06 e la Fiat CP_9
UL avveniva al marcine destro della corsia Formia- Cassino (…) e si concretizzava tra la parte anteriore centrale della EU 06 e la parte anteriore centrale destra della (…). Per effetto Pt_4 dell'urto entrambe le autovetture ruotavano in senso orario (…)” (cfr. pag. 32 CTU).
Inoltre, il CTU – nel rilevare che il , nel momento della percezione del pericolo, e Per_1 quindi prima di collidere con la LT IO, aveva prodotto sull'asfalto, a seguito di aziona frenante, delle tracce di frenata della lunghezza complessiva di mt 8,40 – ha ricostruito che il predetto prima del tragico evento viaggiava ad una velocità di 97 km/h ed ha impiegato complessivamente un tempo pari a
1.3 secondi per eseguire le necessarie manovre di emergenza dal momento in cui ha elaborato effettivamente la condizione di pericolo (pag. 63). Ha poi evidenziato che la EU per evitare l'impatto avrebbe dovuto procedere ad una velocità di 58,40 km/h (pag. 68).
Ha concluso, quindi, affermando che “Chiare responsabilità nel sinistro in esame sono invece riconducibili alla condotta di guida tenuta dal sig. autista della EU 06, il Persona_1 quale, in base ai calcoli effettuati …viaggiava ad una velocità sostenuta ed invadeva l'altra corsia con le inevitabili drammatiche conseguenze. Inoltre da calcoli effettuati (vedi cap. 8) si stima che il
[...]
per arrivare ad impattare contro la LT IO in quel Punto d'urto, avrebbe compiuto con lo Per_1 sterzo una lieve rotazione verso sinistra, il che fa quindi ipotizzare che solo una sua distrazione dovuta a causa non appurate, lo avrebbe condotto a compiere la manovra di invasione della corsia opposta”
(cfr. pag. 71).
Conformemente, il g.i.p. presso il Tribunale di Cassino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di MO (R.G. n. 1195/2016 R.G. G.I.P.), in considerazione del fatto che “il sinistro si verificava a seguito dell'invasione di corsia da parte di Per_1
conducente dell'autovettura EU A targata CL122MT, il quale percorreva la SR 630 con
[...] direzione di marcia Cassino-Formia. A seguito di tale invasione il urtava l'autovettura Per_1
pagina 10 di 12 PE Zaffira targata CF349DM il cui conducente era e, successivamente, Controparte_10 collideva altresì con la Fiat UL targata CH264VK con alla guida A seguito Controparte_8 dello scontro, decedeva sul colpo…”. Nel condividere le risultanze della C.T.U. Persona_1 veniva quindi accertato che viaggiava ad una velocità sostenuta, ed invadeva Persona_1
l'altra corsia” (pag. 3 ordinanza archiviazione, cfr. doc. allegato alle note depositate da CP_3
l'8.11.2022.
Alla luce delle anzidette risultanze, complessivamente considerate, deve qualificarsi come imprudente la condotta di guida tenuta da con conseguente rigetto della domanda Persona_1 risarcitoria proposta dagli attori. Inoltre, in presenza dei suddetti univoci elementi di prova, appare superflua l'ammissione di un'ulteriore c.t.u. tecnico modale nell'ambito del presente sinistro, considerato anche il rilevante lasso di tempo trascorso dai fatti per cui è causa.
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, deve escludersi l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.. Deve infatti considerarsi che
"L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del comportamento dell'altro conducente" (Cass. civ. Sez. 3 Sent., 22/04/2009, n. 9550).
Dalle risultanze acquisite non è emerso alcun elemento sulla base del quale imputare una qualche responsabilità al o agli altri conducenti. Segnatamente, il CTU ha evidenziato che la velocità CP_8 percorsa dal primo rientrava nei limiti consentiti dalla legge, dovendosi pertanto escludere l'esistenza di un nesso causale tra la condotta di guida dello stesso e l'evento morte (cfr. pag. 71). Tali conclusioni sono state recepite anche nel provvedimento di archiviazione, ove si dà atto che “Le indagini peritali eseguite dal perito, l'Ing. , giungevano alla conclusione per cui l'indagato, al momento del Persona_7 sinistro, aveva mantenuto una condotta di guida assolutamente regolare, in quanto, anzitutto, marciava nella propria corsia ad una distanza di m. 1,50 dal limite di mezzeria e viaggiava ad una velocità di circa
90 km/h, quindi entro i limiti consentiti dalla segnaletica vertivale presente su quel tratto di strada”.
Alla luce delle anzidette considerazioni, la domanda attorea va senz'altro rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa indeterminabile bassa complessità (ai valori medi), e dell'attività processuale effettivamente svolta (con pagina 11 di 12 omissione della fase istruttoria/trattazione per per costituitasi successivamente in Controparte_4 data 11.3.2021).
Nulla va disposto con riguardo a e in quanto contumaci. Controparte_6 Controparte_16
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_4
2) rigetta la domanda proposta dagli attori;
3) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_11 [...]
e , che liquida in € 7.616,00 per ciascuna parte, oltre accessori CP_2 Controparte_5 di legge, nonché per che liquida in € 5.810,00, oltre accessori di legge;
Controparte_4
4) nulla per le spese di lite con riguardo a e , in quanto non Controparte_6 Controparte_6 costituitisi in giudizio.
Così deciso in Cassino il 23 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa SC Di OR
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