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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 4537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4537 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6892 R.G. A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione il 16 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Pietricola (c.f. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Roma piazza Adriana n. 5, giusta procura in atti,
-Appellante-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Enzo Clemente (c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4 suo studio in Cassino alla Via Bari n. 19, giusta procura in atti,
-Appellato-
in persona del Sindaco pro tempore (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Di Zitti (c.f. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in piazza CP_2
Municipio n. 1, giusta procura in atti,
-Appellato-
CP - Appellato non costituito-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 684/2020 del Tribunale di Latina, pubblicata in data 03.04.2020
Conclusioni
Per l'Appellante: “Voglia l'Onorevole Corte adita, nella designanda Sezione
Civile, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza (la n. 684/2020 del
31.3.2020, depositata in data 3.4.2020 e mai notificata, emessa da parte del
Tribunale Ordinario di Latina, Sezione 1a Civile, nella persona del Giudice
Onorario Dott. Antonio GABRIELLI, ( contenzioso R. G. n. 301436/2012, pendente tra le parti) e previa concessione dell'inibitoria, ricorrendone i presupposti e le ragioni (quali la presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora alla luce dei rilievi e delle argomentazioni tutte che precedono nonché del grave ed irreparabile danno che deriverebbe dall'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado), accertare e dichiarare l'omessa notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente contenzioso quantomeno nei confronti dell'odierno appellante, il signor;
Parte_1 dichiarare, conseguentemente, la nullità dell'istruttoria tutta espletata;
nel merito, rigettare ogni avversa domanda e pretesa avanzata, anche quella di devoluzione avanzata in via riconvenzionale dall'ente altro convenuto.
Con ogni statuizione conseguenziale.
In ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'Appellato : “IN VIA PRELIMINARE CP_1
A) DICHIARARE l'inammissibilità dell'appello perché viziato da carenza di specificità dei motivi e, in ogni caso, perché vi è la ragionevole probabilità che le doglianze dell'appellante vengano dichiarate infondate;
B) DICHIARARE inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecutorietà e/o esecuzione della sentenza di primo grado della sentenza impugnata;
NEL MERITO C) RIGETTARE l'atto di appello proposto dal sig. , poiché Parte_1 infondato, per i motivi esposti e per l'effetto;
D) CONFERMARE integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Latina
Sezione Civile n. 684/2020, pubblicata in data 03.04.2020. Con vittoria di spese
e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore dell'appellato che se ne dichiara antistatario”.
Per l'Appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2 contrariis reiectis, confermare la sentenza n. 984/2020 del Tribunale di Latina, dr. Gabrielli, depositata in data31/03/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 17.10.2012, conveniva innanzi CP_1 al Tribunale di Latina e affinché venisse accertato CP Parte_1
e dichiarato che i due convenuti avevano collocato a ridosso del confine tra le rispettive proprietà un manufatto di lamiera ed un container in palese violazione della distanza legale e di quella disposta dal Piano Regolatore Generale del
Comune di e, pertanto condannasse gli stessi alla demolizione e/o CP_2 rimozione delle suddette strutture ed al ripristino della situazione preesistente.
A sostegno della propria domanda l'attore allegava di essere proprietario del terreno ubicato in , alla Strada Provinciale Badino, distinto in catasto al CP_2 foglio 131, particella n. 2159 e confinante con il terreno di proprietà dei due suddetti convenuti, distinto in catasto al foglio 131, particella 1503.
Allegava una relazione tecnica redatta da un proprio consulente che affermava che “sul terreno posto a confine di quello del Sig. insistono un CP_1 manufatto adibito a locale di deposito ed un container lungo circa metri lineari
8. Tale container risulta munito di allaccio alla rete dell'energia elettrica, approvvigionamento di acqua attinta da pozzo presente in loco, nonché dell'impianto di smaltimento delle acque bianche e nere, in fossa di dispersione.
Alla prima udienza del 04.03.2013 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti
. Contestualmente il Giudice di prime cure concedeva i termini ex art. 183 Pt_1
c.p.c. All'udienza del 29 aprile 2013, Il Giudice di primo grado ammetteva le prove richieste dall'attore.
All'udienza del 7 aprile 2014 l'attore rinunciava alle prove orali.
All'udienza del 11 luglio 2014 veniva disposta la nomina del CTU, geometra che depositava la relativa consulenza in data 29 gennaio Persona_1
2015.
Conclusa l'istruttoria, preso atto delle conclusioni rassegnate dall'attore in corso di udienza del 18 dicembre 2015, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 28 ottobre 2016 il Giudice di primo grado, ritenuto che nel caso di specie ricorresse ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto dalle risultanze catastali emergeva che i convenuti erano livellari del terreno su cui avevano collocato i manufatti de quo e concedente era il , Controparte_2 ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del a cura CP_2 dell'attore e rimetteva la causa sul ruolo rinviando all'udienza del 2 marzo 2017.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il Comune di formulando CP_2 domanda riconvenzionale di devoluzione ex art. 972 c.c. con cui chiedeva, previo accertamento che i convenuti avevano contravvenuto all'obbligo di Pt_1 migliorare il terreno, venisse dichiarata la devoluzione in proprio favore del terreno riportato in catasto al foglio 131, particella n.1503 e conseguentemente che gli stessi venissero condannati alla reintegrazione dello stato preesistente.
A seguito della notifica della suddetta domanda riconvenzionale di devoluzione disposta dal Giudice di prime cure, si costituiva il convenuto , il Parte_1 quale, in via preliminare, eccepiva la mancata notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare, tale convenuto ha chiesto che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda di devoluzione a causa del mancato espletamento della procedura di mediazione.
Nel merito, il convenuto deduceva che i manufatti de quo erano Parte_1 diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
Il Giudice di prime cure a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 luglio 2017 sulle suddette eccezioni osservava: “Rilevato che il è Per_2 considerato Pubblico Ufficiale e che questi nelle ricevute di ritorno ha attestato di aver immesso nella cassetta postale del convenuto gli avvisi di legge, che nonostante tali avvisi il sig. ha ritenuto di non ritirate nel Parte_1 termine di 10 giorni l'atto presso l'ufficio postale di arrivo, rilevato altresì che il sig. ha sempre abitato nella stessa strada a civici diversi (che non è detto Pt_1 corrispondano ad indirizzi fisici diversi) rilevato altresì che anche il Comune di
ha notificato la propria riconvenzionale al medesimo indirizzo, e che CP_2 perlomeno questa ultima notifica ha raggiunto lo scopo, considerato che la costituzione sana comunque gli eventuali vizi della notifica originaria, e vista la comparsa di costituzione che pur richiedendo la remissione in termini non indica quale attività parte convenuta vorrebbe essere ammessa a svolgere , rigetta la richiesta di nullità dell'istruttoria e di rimessione in termini.
Ritenuta fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale, per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione stante la natura reale dell'enfiteusi, visto l'art. 5 n. 1 bis del Dec Lgs. 28/2010 assegna alle parti termine di gg. 15 per la presentazione della domanda di mediazione, rinvia la causa all'udienza del 10.07.2018, per il prosieguo”.
All'udienza del 27 giugno 2019, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
Il giudice di primo cure riteneva valida già la prima notifica nei confronti di ad opera di , ma comunque la costituzione Parte_1 CP_1 successiva alla notifica effettuata dal sanava comunque gli Controparte_4 eventuali vizi della notifica originaria. Riteneva non meritevole di accoglimento la richiesta di remissione in termini da parte di non avendo Parte_1 indicato quale attività volesse essere ammesso a svolgere.
Nel merito, riteneva che i manufatti descritti dall'attore fossero posizionati a distanza inferiore alla legale, sia rispetto ai confini che rispetto al fabbricato attoreo, come accertato dal CTU.
Con riferimento all'eccezione del convenuto , secondo cui i Parte_1 manufatti avessero carattere di temporaneità e fossero di agevole amovibilità, il giudice riteneva che, invece, almeno con riferimento alla casa mobile/container, questa fosse stabilmente ancorata al suolo ed in sito da almeno otto anni, il che ne escludeva la temporaneità.
In quanto all'asserzione di che i manufatti fossero stati spostati Parte_1 in ossequio alle distanze legali, riteneva tale circostanza smentita dal verbale di accertamento della polizia locale redatto in data 02.04.2019.
Con sentenza n. 684/2020 il Tribunale di Latina condannava i Sig.ri CP
, ed il in solido tra loro a
[...] Parte_1 Controparte_2 rimuovere/arretrare tutti i manufatti oggetto di causa alle distanze legali dal confine e dal manufatto dell'attore.
Dichiarava risolto il contratto enfiteutico tra , , ed CP Parte_1 il , per grave inadempimento dei primi, e per l'effetto Controparte_2 condannava i Sig.ri , alla restituzione del fondo CP Parte_1 in favore del concedente . Controparte_2
Condannava , ed il in solido CP Parte_1 Controparte_2 tra loro a rimborsare alla parte le spese di lite. CP_1
Condannava e in solido tra loro a rimborsare alla CP Parte_1 parte le spese di lite, disponendo a loro carico le spese di Controparte_2
CTU.
Con atto di appello impugnava la suddetta sentenza Parte_1 deducendo, quale primo motivo di appello la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado, perché eseguita ad un indirizzo diverso dal proprio luogo di residenza.
Nel merito ribadiva, quale secondo motivo di appello, quanto Parte_1 già dedotto nella comparsa di costituzione di primo grado, ossia che i manufatti de quo erano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e stagionali e che fossero di agevole amovibilità.
, appellato, si è costituito con comparsa depositata in data 31 CP_1 marzo 2021 chiedendo rigettarsi il gravame e confermarsi integralmente l'impugnata sentenza.
Il , appellato, si è costituito con comparsa depositata in data Controparte_2
24 marzo 2021 chiedendo confermarsi la sentenza impugnata.
I motivi di appello non meritano accoglimento. Quanto al primo motivo questa Corte osserva.
La notifica dell'atto di citazione in primo grado, avvenuta a mezzo posta ai sensi della legge 53/1994, consente di rilevare dall'avviso di ricevimento, come l'ufficiale postale non abbia riferito dell'irreperibilità del destinatario, ma solo della sua temporanea assenza, avendo reperito anche una cassetta postale, evidentemente recante il nominativo del destinatario, nella quale ha immesso l'avviso di giacenza.
I plurimi e concordanti elementi ora riassunti permettono di affermare che, a dispetto delle risultanze anagrafiche, non possa negarsi come anche l'indirizzo presso cui è stata effettuata la notifica dell'atto di citazione in primo grado avesse un evidente legame con l'appellante e che quindi la censura mossa, che si fonda sulla sola asserita prevalenza delle risultanze anagrafiche, non sia idonea ad inficiare la conclusione circa la validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In ogni caso risulta condivisibile la decisione del giudice di prime cure di ritenere sanante dell'eventuale irregolarità dell'originaria notificazione, la successiva costituzione di . Parte_1
Quanto al secondo motivo questa Corte osserva.
L'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, le opere contestate non potrebbero essere definite come manufatti essendo dirette a soddisfare esigenze meramente contingenti e temporanee.
La lettera e.5 dell'art.3 DPR/2001, nell'elencare tutte le opere definibili quali nuove costruzioni, testualmente recita: “sono da considerare tali l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambiente di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee … ecc.…”.
La natura precaria di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficienti che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo (vedasi Cass. Penale sent. n. 7275/18 e Consiglio di Stato sent n. 9865/2023).
Nel caso di specie non può dirsi che i manufatti in questione siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, posto che il loro uso prolungato nel tempo è provato dall'ordinanza di demolizione n.282/X del 30 giugno 2003
e dalla CTU.
Quindi appare del tutto coerente la decisione del giudice a quo di accogliere la richiesta del di risoluzione del contratto di enfiteusi per Controparte_2 inadempimento dei fratelli con la devoluzione in proprio favore del Pt_1 terreno riportato in catasto al foglio 131, particella n.1503.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 684 del Tribunale di Latina pubblicata in data Parte_1
03.04.2020 così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese CP_1 di lite del presente grado, che liquida in €.1984 per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore di e del CP_1
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in Controparte_2
€.1984 per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
d) 3-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 25.06.2025 Il consigliere estensore
Assunta Marini
Il Presidente
Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6892 R.G. A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione il 16 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Pietricola (c.f. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Roma piazza Adriana n. 5, giusta procura in atti,
-Appellante-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Enzo Clemente (c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4 suo studio in Cassino alla Via Bari n. 19, giusta procura in atti,
-Appellato-
in persona del Sindaco pro tempore (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Di Zitti (c.f. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in piazza CP_2
Municipio n. 1, giusta procura in atti,
-Appellato-
CP - Appellato non costituito-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 684/2020 del Tribunale di Latina, pubblicata in data 03.04.2020
Conclusioni
Per l'Appellante: “Voglia l'Onorevole Corte adita, nella designanda Sezione
Civile, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza (la n. 684/2020 del
31.3.2020, depositata in data 3.4.2020 e mai notificata, emessa da parte del
Tribunale Ordinario di Latina, Sezione 1a Civile, nella persona del Giudice
Onorario Dott. Antonio GABRIELLI, ( contenzioso R. G. n. 301436/2012, pendente tra le parti) e previa concessione dell'inibitoria, ricorrendone i presupposti e le ragioni (quali la presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora alla luce dei rilievi e delle argomentazioni tutte che precedono nonché del grave ed irreparabile danno che deriverebbe dall'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado), accertare e dichiarare l'omessa notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente contenzioso quantomeno nei confronti dell'odierno appellante, il signor;
Parte_1 dichiarare, conseguentemente, la nullità dell'istruttoria tutta espletata;
nel merito, rigettare ogni avversa domanda e pretesa avanzata, anche quella di devoluzione avanzata in via riconvenzionale dall'ente altro convenuto.
Con ogni statuizione conseguenziale.
In ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'Appellato : “IN VIA PRELIMINARE CP_1
A) DICHIARARE l'inammissibilità dell'appello perché viziato da carenza di specificità dei motivi e, in ogni caso, perché vi è la ragionevole probabilità che le doglianze dell'appellante vengano dichiarate infondate;
B) DICHIARARE inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecutorietà e/o esecuzione della sentenza di primo grado della sentenza impugnata;
NEL MERITO C) RIGETTARE l'atto di appello proposto dal sig. , poiché Parte_1 infondato, per i motivi esposti e per l'effetto;
D) CONFERMARE integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Latina
Sezione Civile n. 684/2020, pubblicata in data 03.04.2020. Con vittoria di spese
e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore dell'appellato che se ne dichiara antistatario”.
Per l'Appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2 contrariis reiectis, confermare la sentenza n. 984/2020 del Tribunale di Latina, dr. Gabrielli, depositata in data31/03/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 17.10.2012, conveniva innanzi CP_1 al Tribunale di Latina e affinché venisse accertato CP Parte_1
e dichiarato che i due convenuti avevano collocato a ridosso del confine tra le rispettive proprietà un manufatto di lamiera ed un container in palese violazione della distanza legale e di quella disposta dal Piano Regolatore Generale del
Comune di e, pertanto condannasse gli stessi alla demolizione e/o CP_2 rimozione delle suddette strutture ed al ripristino della situazione preesistente.
A sostegno della propria domanda l'attore allegava di essere proprietario del terreno ubicato in , alla Strada Provinciale Badino, distinto in catasto al CP_2 foglio 131, particella n. 2159 e confinante con il terreno di proprietà dei due suddetti convenuti, distinto in catasto al foglio 131, particella 1503.
Allegava una relazione tecnica redatta da un proprio consulente che affermava che “sul terreno posto a confine di quello del Sig. insistono un CP_1 manufatto adibito a locale di deposito ed un container lungo circa metri lineari
8. Tale container risulta munito di allaccio alla rete dell'energia elettrica, approvvigionamento di acqua attinta da pozzo presente in loco, nonché dell'impianto di smaltimento delle acque bianche e nere, in fossa di dispersione.
Alla prima udienza del 04.03.2013 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti
. Contestualmente il Giudice di prime cure concedeva i termini ex art. 183 Pt_1
c.p.c. All'udienza del 29 aprile 2013, Il Giudice di primo grado ammetteva le prove richieste dall'attore.
All'udienza del 7 aprile 2014 l'attore rinunciava alle prove orali.
All'udienza del 11 luglio 2014 veniva disposta la nomina del CTU, geometra che depositava la relativa consulenza in data 29 gennaio Persona_1
2015.
Conclusa l'istruttoria, preso atto delle conclusioni rassegnate dall'attore in corso di udienza del 18 dicembre 2015, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 28 ottobre 2016 il Giudice di primo grado, ritenuto che nel caso di specie ricorresse ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto dalle risultanze catastali emergeva che i convenuti erano livellari del terreno su cui avevano collocato i manufatti de quo e concedente era il , Controparte_2 ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del a cura CP_2 dell'attore e rimetteva la causa sul ruolo rinviando all'udienza del 2 marzo 2017.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il Comune di formulando CP_2 domanda riconvenzionale di devoluzione ex art. 972 c.c. con cui chiedeva, previo accertamento che i convenuti avevano contravvenuto all'obbligo di Pt_1 migliorare il terreno, venisse dichiarata la devoluzione in proprio favore del terreno riportato in catasto al foglio 131, particella n.1503 e conseguentemente che gli stessi venissero condannati alla reintegrazione dello stato preesistente.
A seguito della notifica della suddetta domanda riconvenzionale di devoluzione disposta dal Giudice di prime cure, si costituiva il convenuto , il Parte_1 quale, in via preliminare, eccepiva la mancata notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare, tale convenuto ha chiesto che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda di devoluzione a causa del mancato espletamento della procedura di mediazione.
Nel merito, il convenuto deduceva che i manufatti de quo erano Parte_1 diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
Il Giudice di prime cure a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 luglio 2017 sulle suddette eccezioni osservava: “Rilevato che il è Per_2 considerato Pubblico Ufficiale e che questi nelle ricevute di ritorno ha attestato di aver immesso nella cassetta postale del convenuto gli avvisi di legge, che nonostante tali avvisi il sig. ha ritenuto di non ritirate nel Parte_1 termine di 10 giorni l'atto presso l'ufficio postale di arrivo, rilevato altresì che il sig. ha sempre abitato nella stessa strada a civici diversi (che non è detto Pt_1 corrispondano ad indirizzi fisici diversi) rilevato altresì che anche il Comune di
ha notificato la propria riconvenzionale al medesimo indirizzo, e che CP_2 perlomeno questa ultima notifica ha raggiunto lo scopo, considerato che la costituzione sana comunque gli eventuali vizi della notifica originaria, e vista la comparsa di costituzione che pur richiedendo la remissione in termini non indica quale attività parte convenuta vorrebbe essere ammessa a svolgere , rigetta la richiesta di nullità dell'istruttoria e di rimessione in termini.
Ritenuta fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale, per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione stante la natura reale dell'enfiteusi, visto l'art. 5 n. 1 bis del Dec Lgs. 28/2010 assegna alle parti termine di gg. 15 per la presentazione della domanda di mediazione, rinvia la causa all'udienza del 10.07.2018, per il prosieguo”.
All'udienza del 27 giugno 2019, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
Il giudice di primo cure riteneva valida già la prima notifica nei confronti di ad opera di , ma comunque la costituzione Parte_1 CP_1 successiva alla notifica effettuata dal sanava comunque gli Controparte_4 eventuali vizi della notifica originaria. Riteneva non meritevole di accoglimento la richiesta di remissione in termini da parte di non avendo Parte_1 indicato quale attività volesse essere ammesso a svolgere.
Nel merito, riteneva che i manufatti descritti dall'attore fossero posizionati a distanza inferiore alla legale, sia rispetto ai confini che rispetto al fabbricato attoreo, come accertato dal CTU.
Con riferimento all'eccezione del convenuto , secondo cui i Parte_1 manufatti avessero carattere di temporaneità e fossero di agevole amovibilità, il giudice riteneva che, invece, almeno con riferimento alla casa mobile/container, questa fosse stabilmente ancorata al suolo ed in sito da almeno otto anni, il che ne escludeva la temporaneità.
In quanto all'asserzione di che i manufatti fossero stati spostati Parte_1 in ossequio alle distanze legali, riteneva tale circostanza smentita dal verbale di accertamento della polizia locale redatto in data 02.04.2019.
Con sentenza n. 684/2020 il Tribunale di Latina condannava i Sig.ri CP
, ed il in solido tra loro a
[...] Parte_1 Controparte_2 rimuovere/arretrare tutti i manufatti oggetto di causa alle distanze legali dal confine e dal manufatto dell'attore.
Dichiarava risolto il contratto enfiteutico tra , , ed CP Parte_1 il , per grave inadempimento dei primi, e per l'effetto Controparte_2 condannava i Sig.ri , alla restituzione del fondo CP Parte_1 in favore del concedente . Controparte_2
Condannava , ed il in solido CP Parte_1 Controparte_2 tra loro a rimborsare alla parte le spese di lite. CP_1
Condannava e in solido tra loro a rimborsare alla CP Parte_1 parte le spese di lite, disponendo a loro carico le spese di Controparte_2
CTU.
Con atto di appello impugnava la suddetta sentenza Parte_1 deducendo, quale primo motivo di appello la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado, perché eseguita ad un indirizzo diverso dal proprio luogo di residenza.
Nel merito ribadiva, quale secondo motivo di appello, quanto Parte_1 già dedotto nella comparsa di costituzione di primo grado, ossia che i manufatti de quo erano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e stagionali e che fossero di agevole amovibilità.
, appellato, si è costituito con comparsa depositata in data 31 CP_1 marzo 2021 chiedendo rigettarsi il gravame e confermarsi integralmente l'impugnata sentenza.
Il , appellato, si è costituito con comparsa depositata in data Controparte_2
24 marzo 2021 chiedendo confermarsi la sentenza impugnata.
I motivi di appello non meritano accoglimento. Quanto al primo motivo questa Corte osserva.
La notifica dell'atto di citazione in primo grado, avvenuta a mezzo posta ai sensi della legge 53/1994, consente di rilevare dall'avviso di ricevimento, come l'ufficiale postale non abbia riferito dell'irreperibilità del destinatario, ma solo della sua temporanea assenza, avendo reperito anche una cassetta postale, evidentemente recante il nominativo del destinatario, nella quale ha immesso l'avviso di giacenza.
I plurimi e concordanti elementi ora riassunti permettono di affermare che, a dispetto delle risultanze anagrafiche, non possa negarsi come anche l'indirizzo presso cui è stata effettuata la notifica dell'atto di citazione in primo grado avesse un evidente legame con l'appellante e che quindi la censura mossa, che si fonda sulla sola asserita prevalenza delle risultanze anagrafiche, non sia idonea ad inficiare la conclusione circa la validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In ogni caso risulta condivisibile la decisione del giudice di prime cure di ritenere sanante dell'eventuale irregolarità dell'originaria notificazione, la successiva costituzione di . Parte_1
Quanto al secondo motivo questa Corte osserva.
L'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, le opere contestate non potrebbero essere definite come manufatti essendo dirette a soddisfare esigenze meramente contingenti e temporanee.
La lettera e.5 dell'art.3 DPR/2001, nell'elencare tutte le opere definibili quali nuove costruzioni, testualmente recita: “sono da considerare tali l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambiente di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee … ecc.…”.
La natura precaria di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficienti che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo (vedasi Cass. Penale sent. n. 7275/18 e Consiglio di Stato sent n. 9865/2023).
Nel caso di specie non può dirsi che i manufatti in questione siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, posto che il loro uso prolungato nel tempo è provato dall'ordinanza di demolizione n.282/X del 30 giugno 2003
e dalla CTU.
Quindi appare del tutto coerente la decisione del giudice a quo di accogliere la richiesta del di risoluzione del contratto di enfiteusi per Controparte_2 inadempimento dei fratelli con la devoluzione in proprio favore del Pt_1 terreno riportato in catasto al foglio 131, particella n.1503.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 684 del Tribunale di Latina pubblicata in data Parte_1
03.04.2020 così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese CP_1 di lite del presente grado, che liquida in €.1984 per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore di e del CP_1
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in Controparte_2
€.1984 per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
d) 3-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 25.06.2025 Il consigliere estensore
Assunta Marini
Il Presidente
Franco Petrolati