Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Ordinanza presidenziale 13 febbraio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 01/12/2025, n. 21602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21602 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21602/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06660/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6660 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Alvaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento reso dal Questore della Provincia di Roma in data 14.3.22, con il quale veniva respinta la domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. AR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha respinto la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, deducendone l’illegittimità per “ Violazione di Legge, con particolare riferimento all’art. 14 D.P.R. n. 21/2015 e agli artt. 4 e 5 Dlgs n.286/1998 ”.
Il diniego si fonda sul fatto che al ricorrente è stata revocata dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo in data 30.7.2020 (essendo emersa la dichiarazione di false generalità) la protezione sussidiaria per la quale in precedenza aveva ottenuto il permesso di soggiorno oggetto della richiesta di conversione per cui è causa, presentata il 6.10.2020, considerato anche che la Questura, a seguito di ricorso proposto dall’interessato avverso la decisione della Commissione, ha rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.
1.1. Il ricorrente deduce che sussistevano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, in quanto il medesimo “ svolge un’attività lavorativa adeguatamente remunerata, gode di idonea sistemazione alloggiativa in Roma ed è immune da pregiudizi di natura penale ”. La Questura avrebbe dichiarato irricevibile l’istanza “ sulla base di una apodittica incompatibilità tra possesso di un permesso attesa asilo e proposizione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 14 c.5 DPR n. 21/2015 ”.
1.2. Si è costituito con memoria di stile l’Amministrazione intimata.
1.3. Con ordinanza n. 4663 del 20 luglio 2022 è stata respinta l’istanza cautelare.
1.4. All’udienza straordinaria del 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. È incontroverso che al ricorrente, che nel 2009 aveva ottenuto un permesso per protezione sussidiaria sulla scorta di false generalità (sotto l’alias -OMISSIS-) e falsa nazionalità, è stato revocato il 30.7.2020 dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo - una volta, appunto, accertate le false generalità dichiarate - lo status di protezione sussidiaria.
Non sussistevano dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di conversione, atteso che, come rilevato nella fase cautelare, non è ammissibile – sicché è stata correttamente respinta - la richiesta di conversione presentata ad ottobre 2020 di un permesso ormai revocato a luglio 2020.
Del resto, quanto alla circostanza che al ricorrente era stato rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo, è sufficiente osservare che la normativa vigente non prevede la conversione del permesso temporaneo per richiesta di protezione internazionale al di fuori delle ipotesi di sanatoria di cui al d.l. n. 34/2020, che tuttavia non sono rinvenibili nella fattispecie.
2.2. Tanto basta a concludere per l’infondatezza delle censure e quindi del ricorso, che va pertanto respinto.
2.3. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
AR MA, Consigliere, Estensore
Silvia MO, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR MA | TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.