TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10144 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL BR, all'esito dell'udienza del 13 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 14668/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Perrone e Parte_1
RO NI
contro
:
in persona del p.t., parte resistente con Controparte_1 CP_2 il funzionario delegato avv. Vincenzo Natale
OGGETTO: ferie docente e indennità sostitutiva
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.04.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_2 chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente Cont condanna del al pagamento in suo favore della relativa indennità.
Deduceva di aver prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del Controparte_1
, in forza di contratti a tempo determinato nei sopra indicati anni scolastici nei periodi come
[...] specificati in ricorso;
di aver maturato il diritto (irrinunciabile) alle ferie nella misura di 30 giorni per ciascun anno scolastico, per come previsto dall'art. 449 del D.Lgs 297/1994; di aver altresì maturato 4 giorni di festività soppresse, da calcolarsi in proporzione ai giorni lavorati, vista la precarietà del rapporto lavorativo de quo;
di non aver potuto fruire delle ferie durante i periodi di servizi, per oggettive esigenze didattiche e organizzative degli istituti scolastici;
di non aver ricevuto alcuna preventiva comunicazione dall'amministrazione scolastica circa la necessità di goderne durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, con conseguente rischio di perdita del diritto;
di aver diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per l'importo pari ad Euro 5.174,13, come indicato nei conteggi pagina 1 di 4 allegati al ricorso. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Richiamava il principio di automatismo di fruizione delle ferie in tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatta eccezione per quelli in cui l'amministrazione o l'istituto avesse esplicitamente chiesto al docente lo svolgimento di prestazioni lavorative durante il loro decorso;
che i principi di monetizzazione delle ferie dovevano ritenersi operanti limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale era consentito di godere delle ferie.
OSSERVA LA GIUDICANTE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
L'art. 1 co. 54 – 56 l. n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: "54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5 comma
8 d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012 è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56.Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Va rilevato che "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento" (Cass. n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mesi dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad "attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale".
pagina 2 di 4 In tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella sottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che CP_1 il docente ha in realtà di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica.
(Sentenza Tribunale di Torino n. 1171/2020).
Va richiamato, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023 R.G.), in cui viene applicato il seguente principio di diritto ovvero "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 11968 del 07/05/2025,
n.11968 (“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma
8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione
pagina 3 di 4 adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”
Nel caso di specie non risulta che la docente abbia formulato richiesta di ferie, né il ha CP_1 contestato le allegazioni della ricorrente.
Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso, che appare scevro da errori contabili, ovvero per la complessiva somma lorda di € 5.174,13.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda di € 5.174,13 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, con conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 della suddetta somma a favore di , oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_2
- condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1.030,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di € 49,00, da distrarsi.
Roma, 13 ottobre 2025
La Giudice
EL BR
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL BR, all'esito dell'udienza del 13 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 14668/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Perrone e Parte_1
RO NI
contro
:
in persona del p.t., parte resistente con Controparte_1 CP_2 il funzionario delegato avv. Vincenzo Natale
OGGETTO: ferie docente e indennità sostitutiva
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.04.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_2 chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente Cont condanna del al pagamento in suo favore della relativa indennità.
Deduceva di aver prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del Controparte_1
, in forza di contratti a tempo determinato nei sopra indicati anni scolastici nei periodi come
[...] specificati in ricorso;
di aver maturato il diritto (irrinunciabile) alle ferie nella misura di 30 giorni per ciascun anno scolastico, per come previsto dall'art. 449 del D.Lgs 297/1994; di aver altresì maturato 4 giorni di festività soppresse, da calcolarsi in proporzione ai giorni lavorati, vista la precarietà del rapporto lavorativo de quo;
di non aver potuto fruire delle ferie durante i periodi di servizi, per oggettive esigenze didattiche e organizzative degli istituti scolastici;
di non aver ricevuto alcuna preventiva comunicazione dall'amministrazione scolastica circa la necessità di goderne durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, con conseguente rischio di perdita del diritto;
di aver diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per l'importo pari ad Euro 5.174,13, come indicato nei conteggi pagina 1 di 4 allegati al ricorso. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Richiamava il principio di automatismo di fruizione delle ferie in tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatta eccezione per quelli in cui l'amministrazione o l'istituto avesse esplicitamente chiesto al docente lo svolgimento di prestazioni lavorative durante il loro decorso;
che i principi di monetizzazione delle ferie dovevano ritenersi operanti limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale era consentito di godere delle ferie.
OSSERVA LA GIUDICANTE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
L'art. 1 co. 54 – 56 l. n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: "54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5 comma
8 d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012 è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56.Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Va rilevato che "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento" (Cass. n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mesi dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad "attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale".
pagina 2 di 4 In tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella sottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che CP_1 il docente ha in realtà di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica.
(Sentenza Tribunale di Torino n. 1171/2020).
Va richiamato, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023 R.G.), in cui viene applicato il seguente principio di diritto ovvero "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 11968 del 07/05/2025,
n.11968 (“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma
8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione
pagina 3 di 4 adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”
Nel caso di specie non risulta che la docente abbia formulato richiesta di ferie, né il ha CP_1 contestato le allegazioni della ricorrente.
Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso, che appare scevro da errori contabili, ovvero per la complessiva somma lorda di € 5.174,13.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda di € 5.174,13 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, con conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 della suddetta somma a favore di , oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_2
- condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1.030,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di € 49,00, da distrarsi.
Roma, 13 ottobre 2025
La Giudice
EL BR
pagina 4 di 4