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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Quinta sezione civile
Il Collegio composto dai magistrati Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente Dott. Lorenza Calcagno Giudice Dott.ssa Emanuela Giordano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7121/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
- avv. BONANNI ALFREDO,
-ATTORE-
CONTRO
Controparte_1
- avv. COLUCCIO PASQUALE MATTEO,
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione/istanza:
- in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto del signor a Parte_1 percepire il compenso per la carica di Amministratore Delegato della società convenuta relativamente al periodo 18 gennaio 2021 – 28 aprile 2021, ovvero per il diverso periodo che dovesse emergere in corso di causa e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta al pagamento in favore della Parte Attrice della somma di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), determinata come in narrativa, ovvero di quella, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, da valutarsi anche in via equitativa -che espressamente si chiede- da parte dell'Adito Giudice;
1 - sempre in via principale, rigettare le domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta con la propria comparsa di costituzione e risposta, nonché le richieste compensazione dei crediti e condanna ex art 96 cpc;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art.93 c.p.c.” Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, Nel merito:
- In via principale, rigettare la domanda avanzata dal SI. del pagamento come Parte_1 compenso di amministratore in ragione dell'inadempimento dei propri obblighi per tutte le causali indicate nella superiore narrativa e qui da intendersi richiamate;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la società P.I.A. vanta nei confronti del SI. un maggiore controcredito di euro 17.509,00 in forza di cessione datata 29.09.23 e in Parte_1 giacenza dal 06.10.23, ed operare la compensazione con il minor credito di euro 7500,00 azionato con il presente giudizio e per l'effetto rigettare la domanda avanzata dal SI. Parte_1
e sempre per l'effetto condannare il SI. al pagamento della somma residua di euro Parte_1
10.009,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della parte convenuta ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento della somma che questo Giudice riterrà più opportuna;
- Sempre in via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità del SI. per Parte_1 violazione degli artt. t. 2392-2393 bis c.c. e per l'effetto condannarlo al pagamento nei confronti di P.I.A. del risarcimento dei danni patiti pari a 35.311,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo che fosse dichiarata tenuta e conseguentemente
[...] condannata al pagamento della somma di € 7.500,00, maturata a titolo di compenso per la carica di Amministratore Delegato della società convenuta, relativamente al periodo 18 gennaio 2021 / 28 aprile 2021.
Parte attrice ha allegato:
- di essere stato nominato A.D. in data 18 gennaio 2021 (cfr. prod. 1, 2, 3 e 14 attore);
- che con verbale di assemblea ordinaria era stato determinato il compenso per la carica ammontante ad € 2.500,00 mensili (cfr. prod. 4 attore);
- che a seguito di dimissioni rassegnate in data 28 aprile 2021, il CdA della società convenuta aveva proceduto alla “Constatazione delle dimissioni dell'amministratore delegato” con effetto dal 28 aprile 2021 (prod.ni 7 e 8 attore).
2 (di seguito anche “ ) si è costituita Controparte_1 CP_2 in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto sulla base dei seguenti assunti:
- parte attrice aveva promosso il presente giudizio, con malafede e scorrettezza processuale nella consapevolezza dell'esistenza di un maggiore controcredito vantato dalla società, ed aveva interrotto i contatti inizialmente intercorsi dopo la notifica dell'atto di citazione per una bonaria definizione, per cui ricorrevano i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- il controcredito di € 17.509,00 derivava dalla condanna al pagamento delle spese processuali nei procedimenti R.G.n 17766/2023 e 23729/2023 dinanzi il Tribunale di Milano (ALL.1), in favore delle società e CP_3 Parte_2 [...]
crediti dei quali la società convenuta si era resa cessionaria Controparte_4 come da comunicazione all'attore datata 29.09.2023 (ALL. 3) inviata mediante lettera raccomandata del 03.10.2023 (ALL. 4), tuttora in giacenza dal 6.10.2023 (ALL. 5 con atto in data 21.09.2023 (ALL. 2);
- la pretesa attorea di pagamento dell'emolumento per l'esercizio della carica di amministratore delegato era infondata dal momento che il “sia nel periodo Parte_1 di esercizio della carica di amministratore sia in periodi precedenti e successivi, per mezzo di altri soggetti, comunque sotto la sua influenza, ha posto in essere i seguenti comportamenti dannosi nei confronti della società e contrari ai suoi interessi”, in particolare:
1) aveva stipulato in data 30.03.2021 contratto di affitto di un furgone non Co refrigerato e, dunque, del tutto inutile all'attività industriale di , che era stato utilizzato dal per scopi personali, in relazione al quale erano Parte_1 state emesse fatture a carico di P.I.A. per € 3.416,00 (ALL. 6). A P.I.A. non era stato neppure fornito il contratto di noleggio dal momento che l'attore aveva gestito personalmente l'operazione;
2) aveva dichiarato alla cliente COOP Consorzio Nord Ovest che alcune partite di prodotti sono state prodotte da P.I.A., nello stabilimento di Via Dogali 58 B/4 a Santa Margherita Ligure, mentre in realtà tali partite erano state solo commercializzate dalla società convenuta, essendo prodotte dalla società Mauri Food RLs;
tutto ciò sebbene la COOP richiedesse come condizione imprescindibile che fosse tutto frutto di produzione interna;
tale condotta aveva comportato un danno di immagine alla società convenuta nel momento in cui il cliente era venuto a conoscenza di quanto si stava verificando;
il fornitore Maurifood RLs aveva fatturato a PIA un totale di € 3.687,42.
3) aveva caldeggiato la fornitura di una partita di peperoncini da un produttore in Kenya, SI. che aveva comportato enormi ritardi, costi aggiuntivi, Persona_1
3 oltre ad un danno di immagine nei confronti del cliente Bora Trading LTD in Corea del Sud;
- in particolare, i richiamati danni afferenti alla partita di peperoncini sono conseguenza:
- del ritardo nell'arrivo della merce e degli ingenti esborsi dovuti per via dei dazi doganali e delle commissioni corrisposte alle società di Import/Export;
- dell'infestazione di insetti che aveva interessato la partita di peperoncini, circostanza che aveva comportato una spesa per la disinfestazione e messa in sicurezza del prodotto di € 854,00, oltre che due settimane di pulizia manuale da parte delle operaie;
- della violazione contestata da a seguito della Controparte_5 mancata produzione di documentazione corretta da parte del fornitore, cui faceva seguito l'irrogazione di sanzione di € 1.008,00 corrisposto a seguito di ravvedimento operoso.
- di una seconda infestazione sulla partita di peperoncini derivata dalle uova di larve non schiuse in conseguenza della quale, in data 27-12-2022, era stato utilizzato un pesticida - PH3 - che aveva reso i restanti 1.060 kg di prodotto, non idonei al consumo umano;
- il tutto per un danno complessivo di € 9.208,00 comprensivo del costo delle due partite di peperoncini avariati, dell'importo pagato per il ravvedimento operoso e delle spese di disinfestazione (ALL. 8).
4) a far data dal 19-07-2021 alcuni garage di proprietà delle società ER RL
“venivano conferiti in PIA, aveva stipulato con ER RL contratto di affitto Parte_1 per i suddetti da utilizzare ad uso personale. Il contratto non è mai stato convertito a PIA, in quanto veniva sottoposto a misura cautelare qualche giorno dopo il Parte_1 conferimento. Tuttavia i mezzi del SI. occupavano gli spazi della società Parte_1
ER s.r.l. fino a pochi mesi prima della data odierna”;
5) in data 07.06.2023 il SI. nelle vesti di amministratore della Persona_2
ma sotto il diretto controllo del SI. aveva disposto il CP_2 Parte_1 pagamento della somma totale di € 9.000,00 per permettere lo sfruttamento dei marchi di ER S.r.l. e Benazzi & C. S.r.l. (prod. 9 convenuta); il pagamento di tale ingente somma non aveva trovato alcuna giustificazione causale nelle attività imprenditoriali, dal momento che nessun utilizzo era stato fatto dei diritti sui marchi acquistati.
Ha pertanto chiesto:
4 in via principale, il rigetto della domanda attorea di pagamento del compenso di amministratore, in ragione dell'inadempimento da parte del ai propri
Parte_1 obblighi per le causali sopra indicate;
in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi il maggior controcredito di € 17.509,00 di P.I.A. nei confronti del SI. in forza di cessione datata 29.09.23 ed operarsi la
Parte_1 compensazione con il minor credito di euro 7.500,00 azionato da parte attrice con condanna del SI. al pagamento della somma residua di euro 10.009,00, oltre
Parte_1 interessi dal dì del dovuto al saldo;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità aggravata della parte convenuta ex art. 96 c.p.c.; previo accertamento della responsabilità del SI. per violazione degli artt. t.
Parte_1
2392-2393 bis c.c. condannarlo al pagamento nei confronti di P.I.A. del risarcimento dei danni patiti pari a € 35.311,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con prima memoria 171bis cpc parte attrice:
- ha contestato l'operare della compensazione, trattandosi “di partite di credito non compensabili stante la diversa natura del credito vantato dalla parte attrice”, sostenendo peraltro di essere stato informato del controcredito vantato dalla società solo dopo la notifica dell'atto di citazione;
- ha allegato di vantare nei confronti di P.I.A. ulteriori crediti, a titolo di compenso per l'attività di Direttore Commerciali a far data dal 28 aprile 2021, pari ad € 3.000,00/mese oggetto di separato giudizio;
- ha negato di avere utilizzato il furgone in contestazione per scopi personali, assumendo che lo stesso veniva invece utilizzato dalla società per scopio sociali
- ha contestato le ulteriori ragioni di addebito di responsabilità sub 2), 3), 4) e 5) “in quanto non rispondenti al vero ed infondate”.
Con II memoria ex art. 171 bis c.p.c., parte convenuta:
- ha contestato le difese avversarie in punto compensazione;
- ha evidenziato la genericità della contestazione opposta dall'attore relativamente agli addebiti di responsabilità a lui mossi;
- ha allegato ulteriore condotta illecita consistita nell' avere assunto alle dipendenze di nel marzo del 2021 la SI.ra , già dipendente della società DO CP_2 Parte_3
s.r.l., società sempre sotto il controllo dello stesso continuando ad adibire la Parte_1 dipendente allo svolgimento di lavoro in favore per conto della società DO s.r.l. (all'interno dello stabilimento della DO s.r.l.) fino al momento della messa in liquidazione della stessa, cosa che avveniva poco dopo dell'arresto del SI. Parte_1
5 Respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti e precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione di termini per il deposto di comparse conclusionali e note di replica.
* * *
Tanto premesso il Collegio osserva:
• non è contestato che abbia svolto attività d A.D. di P.I.A. per Parte_1 il periodo a far data dal 18 gennaio 2021 al 28 aprile 2021, in forza di nomina avvenuta con verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2021, per il compenso approvato di € 2.500,00 mensili, giusta verbale dell'assemblea ordinaria del 18 gennaio 2021 (cfr. prod.ni 3 e 4 attore);
• parte convenuta contesta che da tale attività sia sorto il diritto di credito al pagamento del corrispettivo, attesa la condotta di mala gestio, posta in essere dall'attore, che, costituendo inadempimento ai doveri propri dell'incarico assunto, farebbe venire meno il diritto al compenso, ma al contempo oppone in compensazione di tale credito un proprio contro credito di importo maggiore e chiede in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della sola differenza.
Al di là della contraddittorietà delle conclusioni assunte, sui contestati atti di mala gestio va osservato quanto segue:
• quanto alla contestazione di cui al punto 1) della comparsa, risulta priva di riscontro probatorio sia la circostanza che il furgone preso in affitto si è rivelato “del Co tutto inutile all'attività industriale di ”, sia l'allegazione secondo cui l'odierno attore avrebbe utilizzato il veicolo per scopi personali;
il capitoli di prova dedotto sul punto ((5) Vero che il SI. utilizzava il furgone citato nel punto 1 della comparsa di Parte_1 costituzione al di fuori dell'oggetto sociale della società P.I.A. e principalmente per scopi personali?) non è stato ammesso in quanto ritenuto generico e valutativo. Parte convenuta nel precisare le proprie conclusioni non ha riproposto le istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio, che devono pertanto intendersi rinunciate (cfr. Cass. Sez. III Civ., n. 16886/16) secondo cui “l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata”);
• anche la condotta descritte al punto 2) è sfornita di riscontri probatori, dal momento che non emerge dalla documentazione versata in atti alcuna dichiarazione rivolta al cliente COOP Consorzio Nord Ovest e afferente a partite di prodotti forniti dalla società convenuta;
né tanto meno la convenuta ha offerto alcuna prova sulle asserite conseguenze dannose derivanti dalla pretesa dichiarazione mendace;
• venendo alla condotta descritta al punto 3), ovvero ai pregiudizi arrecati alla società in conseguenza dell'acquisto di una partita di peperoncini dal Kenia, si osserva
6 che gli amministratori possono essere considerati responsabili per affari che si sono rivelati ex post infruttuosi solo in limitate ipotesi: sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “In tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (c.d. business judgment rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c., sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere (CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 22 giugno 2017, n. 15470);
• in tema di onere della prova la Suprema Corte, con la sentenza n. 25056 resa in data 09.11.2020, ha chiarito che “nel caso in cui i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella dimostrazione dell'atto compiuto dall'amministratore, investendo anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza;
a fronte della prova della violazione del dovere, compete all'amministratore allegare e provare gli ulteriori fatti che siano idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità”.
• nella fattispecie, sebbene la difesa della società convenuta abbia prodotto documentazione afferente all'acquisto della merce, alla sanzione irrogata dall
[...]
a seguito di controlli doganali ed alle spese affrontate per la CP_5 disinfestazione della partita di peperoncini (cfr. prod. 8), non emerge alcun riscontro probatorio afferente a elementi di contesto dai quali è possibile dedurre la violazione del dovere di lealtà o di diligenza;
né tanto meno è possibile desumere dalle produzioni documentali in atti che la scelta di portare a termine l'affare sia stata assolutamente irragionevole;
con riferimento alla sanzione doganale è stato allegato che la violazione contestata da era legata alla mancata Controparte_5 produzione di non meglio identificata “documentazione corretta da parte del fornitore” e non è stato chiarito a che titolo tale mancanza sia fonte di responsabilità per l'attore; la contestazione in esame è pertanto infondata;
• quanto all'asserita condotta di cui al punto 4) della comparsa di costituzione, essa è successiva alla cessazione dell'attore dalla carica;
manca, comunque, qualunque prova delle circostanze dedotte e non è stato neppure indicato il danno richiesto;
• analogamente, l'ultima condotta contestata dalla convenuta all'a.d., descritta al punto 5) della comparsa di costituzione, è sprovvista di riscontri probatori sull'imputabilità dei fatti all'odierna parte attrice, atteso che i diritti di sfruttamento dei marchi ER RL e ZI & C. RL (cfr. prod. 9 convenuta) sono stati, invero, acquistati da altro amministratore delegato e, comunque, l'affare è avvenuto successivamente alle dimissioni rassegnate dal dalla carica di a.d.; Parte_1
7 • al riguardo la circostanza che ha continuato ad essere amministratore Parte_1 di fatto, influenzando le decisioni dell'a.d. che gli è succeduto, necessita di riscontri probatori che, nella fattispecie, non sono stati forniti da parte convenuta;
sul punto sono stati dedotti capitoli di prova del tutto generici e valutativi e come tali non ammessi ((1) Vero che il SI. svolgeva le funzioni di amministratore di fatto Parte_1 della società anche in periodi diversi rispetto a quello in cui ricopriva la carica di CP_2
A.D.? 2) Vero che il SI. nelle sue vesti di amministratore della Persona_2 CP_2 compiva atti di gestione sotto il diretto controllo del SI. ), che non sono Parte_1 stati riproposti in sede di precisazione delle conclusioni e devono pertanto intendersi rinunciati;
• infine, l'addebito formulato per la prima volta nella II memoria ex art 171 ter c.p.c., relativo all'assunzione della dipendente è inammissibile in quanto Parte_3 tardivamente dedotto oltre il termine di decadenza fissato dall'art. 171 bis c.p.c. per la definizione del thema decidendum.
Il diritto alla corresponsione del compenso vantato da parte attrice, che risulta dalla documentazione prodotta nell'ammontare di € 7.500 deve, tuttavia dichiararsi estinto per compensazione a fronte del controcredito opposto da parte convenuta.
Il controcredito opposto in compensazione risulta pacifico e non contestato e in ogni caso risulta dalla produzione dei provvedimenti di condanna alle spese nei procedimenti R.G.n 17766/2023 e 23729/2023 dinanzi il Tribunale di Milano in favore delle società e Controparte_6 Controparte_4
e a carico dell'attore (doc. 1 parte convenuta) e del contratto di cessione di tale credito (doc. 2 parte convenuta II memoria), anch'esso non contestato dalla controparte.
Priva di pregio è l'argomentazione difensiva di parte attrice, secondo cui non può operare la compensazione stante la diversa natura dei crediti vantati da ciascuna parte nei confronti dell'altra; la compensazione legale, ai sensi dell'art. 1243, comma I c.c., ha quale presupposto che i due crediti abbiano ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e siano entrambi liquidi ed esigibili;
nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni necessarie affinché possa operare la compensazione del credito vantato dalla convenuta;
infatti, nella fattispecie, i crediti per cui è giudizio sono omogenei, avendo entrambi ad oggetto una somma di denaro;
inoltre, entrambi i crediti sono esigibili, in quanto non sottoposti né a condizione e né a termine e sono liquidi, in quanto determinati nel loro preciso ammontare;
8 ne deriva la compensazione tra il credito vantato dall'attore e il controcredito vantato dalla convenuta, con conseguente condanna dell'attore a rifondere alla parte convenuta la differenza di € 10.009,00 dovuta in ragione del maggior importo di cui al controcredito vantato dalla convenuta, oltre interessi dalla data dei provvedimenti di liquidazione al saldo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. atteso che, a fronte del mancato ritiro della notifica di cessione del credito opposto in compensazione, non risulta che parte attrice abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
La reciproca soccombenza, considerato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da parte convenuta, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta l'obbligo di parte convenuta al pagamento di € 7.500,00 in favore del a titolo di compensi dovuti Parte_1 all'amministratore delegato della società;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta l'obbligo di parte attrice al pagamento di € 17.509,00 in favore della società convenuta in forza di cessione datata 29.09.23 e in giacenza dal 06.10.23;
- disposta la compensazione dei debiti/crediti come sopra accertati, condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 10.009,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Genova, 19.2.2025
Il Giudice relatore Emanuela Giordano Il Presidente Enrico Silvestro Ravera
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