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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R. G. 661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con il n. 661/2024 r.g. e promossa con atto di citazione da
(C.F. in persona dell'amministratore delegato, dott. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Venezia-Mestre, ivi elettivamente domiciliata in via Controparte_1
Temanza 3/5 presso lo studio dell'avv. Antonello Mengato (C.F. ; C.F._1
fax 041/5068625; pec: rappresentata e Email_1
difesa dall'avv. Leopoldo Conti del Foro di Genova (C.F. Fax C.F._2
010/588372; pec: Email_2
Appellante/attrice in primo grado contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore sig. , con sede in Rivignano Controparte_2
Teor (Ud) via Dante Alighieri n. 56;
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Parte_2
), entrambi residenti in [...]. C.F._4
tutti e tre rappresentati e difesi dall'avv. Piergiorgio Bertoli (C.F. ; C.F._5
pec: del Foro di Udine, con studio in via Zugliano n. Email_3
32 e dall'avv. Barbara Bevilacqua, domiciliataria, (C.F. ; pec: C.F._6
-1- del Foro di Udine, con studio in viale Ungheria n. Email_4
44 appellati/convenuti in primo grado
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1738/2023 del Tribunale di Venezia, sez. I, depositata in data 12/10/2023, non notificata, a definizione della causa civile RG
5946/2021 – bancario.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello, contraris reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare nelle parti impugnate la sentenza del Tribunale di Venezia n° 1738/2023, pubblicata in data 12/10/2023, a definizione del Giudizio di cui a RG 5946/2021, non notificata, e per l'effetto:
In accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del primo grado:
- previamente accertato e dichiarato il credito dell'attrice odierna appellante per i titoli e gli importi di cui alla narrativa che precede,
- condannarsi nonché i soci Controparte_2
illimitatamente responsabili di questa Sigg.ri e al Controparte_2 Parte_2
pagamento, in solido fra loro, in favore di dell'importo di Euro Parte_1
207.361,53, di cui Euro 188.880,46 in linea capitale e ad Euro 18.481,07 per interessi corrispettivi, oltre agli interessi di mora nella misura convenzionale dal dovuto al saldo effettivo, sulla somma capitale, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria.
Con vittoria si spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“nel merito: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza rigettata, respingere integralmente l'appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con rifusione delle spese di lite. in via istruttoria: si insta sin d'ora per l'accoglimento delle richieste avanzate in sede di memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di primo grado le quali debbono intendersi qui integralmente richiamate.”
-2- Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato in data 23.07.2021, conveniva in Parte_1
giudizio di primo grado (di seguito “ Controparte_2 [...]
”), nonché i suoi soci illimitatamente responsabili, Controparte_2 CP_2
e , al pagamento in solido in favore di (di
[...] Parte_2 Parte_1
seguito “ o “ ” o “ ”) dell'importo di € 207.361,53, dei quali € Pt_1 Parte_1
188.880,46 in linea capitale ed € 18.481,07 per interessi corrispettivi, in forza di contratto di factoring concluso con la società convenuta.
1.1. Riferiva che la società , attiva nel settore della produzione, Controparte_2
trasformazione e lavorazione di carni suine e bovine, si era rivolta alla Parte_1
rappresentando di intrattenere un significativo rapporto di fornitura con la società
Principe di San Daniele S.p.A., e di voler fruire dei servizi finanziari offerti dall'istituto di credito, in relazione all'acquisto, gestione ed anticipazione di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, secondo la disciplina delineata dalla L. n. 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa – factoring.
Veniva quindi stipulato tra le parti un contratto di factoring, con disciplina dei derivandi rapporti di dare e avere in conto corrente, ed un'ulteriore convenzione (“Maturity”), in cui si pattuiva (artt. 3, 4) che, limitatamente ai crediti di cui il debitore ceduto avesse riconosciuto la debenza, la banca era autorizzata ad accordare al debitore una dilazione di pagamento ulteriore rispetto alla scadenza dei termini indicati in fattura, con oneri di dilazione a carico di quest'ultimo. Nel caso di mancato pagamento da parte del debitore entro la scadenza prorogata, la avrebbe riaddebitato al cedente l'intero monte Pt_1
crediti prorogato, salvi gli effetti dell'eventuale plafond pro soluto concesso a CP_3
(art. 5).
[...]
In considerazione delle richieste della cliente , la banca deliberava la Controparte_2
concessione di un plafond pro soluto, a valere sulla debitrice Principe di San Daniele
S.p.a., stabilendo che eventuali anticipazioni sarebbero state subordinate all'integrale riconoscimento del credito da parte della debitrice ceduta.
-3- 1.2. Inizialmente il rapporto si svolgeva regolarmente, sino a quando la debitrice ceduta,
Principe di San Daniele S.p.a., iniziava a non adempiere alle proprie obbligazioni, depositando in data 28/12/2018 una domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo, successivamente rinunciata a favore di una proposta di accordo ex art. 182 bis, c. 6, r.d. 267/1942 (“l. fall.”).
1.3. Al fine di verificare l'ottemperanza da parte della cliente delle condizioni cui era subordinata la copertura pro soluto, la banca chiedeva in data 14/02/2019 a CP_2
la trasmissione del proprio libro giornale. La cliente dava seguito alla
[...]
richiesta il giorno successivo. All'esito della verifica delle scritture contabili della cedente, la banca riscontrava la violazione dei termini previsti dall'art. 3 del contratto di factoring per la cessione dei crediti – 30 giorni dalla data di emissione delle fatture – e comunicava quindi a in data 10/10/2019, la conseguente Controparte_2
decadenza dalla garanzia di copertura pro soluto, ai sensi dell'art. 15 del contratto di factoring, richiedendo, per l'effetto, la restituzione dell'importo dovuto. A tale comunicazione non seguiva alcun pagamento da parte di . Controparte_2
1.4. Con missiva del 16/03/2020, comunicava alla cliente, Parte_1 CP_2
, il contenuto della proposta ricevuta dalla debitrice ceduta, Principe di San
[...]
Daniele s.p.a., per la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis,
l.fall., in cui questa si impegnava al pagamento a saldo e stralcio del 35% debito oggetto di cessione. La Banca comunicava alla cliente che la proposta si Controparte_2
poneva come “alternativa ad un'ipotesi concorsuale senza concrete prospettive di recupero da parte dei creditori chirografari” e chiedeva alla società di far pervenire il suo parere, ferma la discrezionalità della banca di accettare o meno quanto proposto.
Con missiva del 25/03/2020, dava atto di aver ricevuto la Controparte_2
comunicazione della , senza rendere il proprio parere. Parte_1
1.5. In data 16/06/2020 comunicava a il proprio recesso Parte_1 Controparte_2
dai contratti di conto corrente, intimando alla cliente il pagamento della somma dovuta pari ad euro 419.788,62.
1.6. Quindi, prendeva parte all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, c. 6,
l.fall., in esecuzione del quale, la debitrice Principe di San Daniele S.p.a. corrispondeva
-4- all'istituto di credito, in data 06/05/2021, la somma di euro 215.000,00 (pari al 36% del debito) a saldo.
1.7. citava quindi in giudizio avanti il tribunale di Venezia, , Parte_1 Controparte_2
insieme ai soci illimitatamente responsabili, chiedendo il pagamento del credito residuo vantato nei suoi confronti, pari ad € 188.880,46 in linea capitale e a € 18.481,07 per interessi corrispettivi, oltre ad ulteriori interessi di mora.
2. Si costituivano in giudizio Controparte_2
nonché i soci illimitatamente responsabili di questa e Controparte_2 Pt_2
, chiedendo il rigetto dell'azione avversaria. Lamentavano che l'attrice non
[...]
avesse gestito il credito secondo diligenza e buona fede, avendo stipulato con la debitrice ceduta un accordo transattivo collegato alla cessione del credito a terzi, senza il consenso della cedente. In particolare, sostenevano che non fosse Controparte_2
mai stata informata del contenuto preciso dell'accordo e che la stessa avesse da sempre contestato l'opportunità degli accordi, prospettando anche l'avvio di un'iniziativa avanti l'autorità giudiziaria penale a carico della cessionaria.
Parte convenuta sosteneva che, a seguito della conclusione da parte della della Pt_1
transazione con percezione della quota del 36% dei crediti ceduti da Controparte_2
e con liberazione della debitrice per la parte residua, aveva posto essa convenuta nella posizione di dover restituire le anticipazioni ricevute, senza però poter recuperare i propri crediti nei confronti della debitrice originaria, liberata.
Sosteneva che la solidarietà passiva fra la cedente e la debitrice ceduta determinasse l'estensione degli effetti della transazione intercorsa tra la creditrice , con la Parte_1
Principe di San Daniele s.p.a., anche in favore di Inoltre, Controparte_2
contestava il conteggio degli interessi.
3. Con sentenza n. 1738/2023, pubblicata il 12/10/2023, il Tribunale di Venezia, ritenendo che gli effetti esdebitatori dell'accordo di ristrutturazione si estendessero anche nei confronti dei convenuti, definiva la controversia, pronunciando il seguente testuale dispositivo:
-5- “1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
nonché e , gli ultimi Controparte_2 Controparte_2 Parte_2
due quali soci illimitatamente responsabili della prima;
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa.”.
4. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la affidato a due motivi. Parte_1
4.1. Con il primo motivo di appello lamenta la violazione e falsa applicazione Parte_1
degli artt. 182 decies l.fall., 1239 e 1292 cod. civ.
In particolare, ritiene che il primo giudice abbia erroneamente equiparato la posizione del cedente pro solvendo a quella di un fideiussore del debitore ceduto. Sostiene che il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi non possa produrre degli effetti liberatori che si estendano fino ad intaccare posizioni non inerenti all'esercizio di impresa, ma che si pongano con essa in relazione di mera occasionalità. Inoltre, secondo l'appellante, non potrebbe essere pregiudicata dalle ripercussioni Parte_1
dell'accordo di ristrutturazione sul rapporto di fornitura intercorrente tra la cedente e la debitrice ceduta, essendo subentrata quale cessionaria nella sola posizione attiva del rapporto.
Infine, ad avviso di , sarebbe inapplicabile al caso di specie la disciplina dettata in materia di obbligazioni solidali, giacché la cedente e la ceduta non andrebbero qualificate come condebitrici solidali della cessionaria , essendo diverso sia il Parte_1
titolo delle rispettive obbligazioni, che l'oggetto delle prestazioni dovute.
4.2. Con il secondo motivo d'appello lamenta la contraddittorietà della sentenza e la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. 52/91 e dell'art. 1301 cod. civ.
L'appellante deduce che il contratto di factoring sottoscritto tra le parti prevede espressamente l'applicazione della L. n. 52/91, con conseguente garanzia del cedente, nei limiti del corrispettivo pattuito, della solvenza del debitore, salva rinuncia del cessionario. Nonostante il Tribunale abbia correttamente qualificato la cessione intercorsa come pro solvendo, avrebbe errato nel disapplicare l'art. 4 della L. 52/91 e nell'applicare, per converso, l'art. 1301 c.c.
-6- Per giunta, l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza di primo grado, che hanno l'effetto di estinguere l'obbligo del cedente di restituire al cessionario le anticipazioni ricevute, sarebbe produttiva di ingiustificato e rilevante danno, ove il cessionario avesse erogato anticipazioni di elevato ammontare o equivalenti al valore nominale del credito ceduto.
5. Si sono costituiti nel giudizio di appello Controparte_2
e i soci e , chiedendo il rigetto del
[...] Controparte_2 Parte_2
gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
5.1. Gli appellati deducono che l'art. 182-decies del R.D. 267/1942 (introdotto con il D.L.
118/2021), poi confluito nell'art. 59 del D. Lgs. 14/2019, abbia positivizzato il principio, già invalso nella giurisprudenza pregressa, secondo cui agli accordi di ristrutturazione si applica l'art. 1239 c.c., che estende ai fideiussori gli effetti liberatori della remissione effettuata nei confronti del debitore principale.
Argomenta che la norma, pur riferendosi all'istituto della fideiussione, debba essere interpretata nel senso di estendere gli effetti liberatori anche alle altre fattispecie di coobbligazione, qualificandosi la sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione come fattispecie a carattere novativo, con conseguente estinzione delle obbligazioni pregresse.
Di tal ché, i fideiussori, i coobbligati del debitore e gli obbligati in via di regresso potrebbero beneficiare degli effetti modificativi/estintivi dell'obbligazione principale derivanti dall'accordo omologato, giusta l'identità di ratio e di regime giuridico dell'art. 1239 c.c. e dell'art. 1301 c.c.
Per converso, i creditori, qualora volessero mantenere intatte le proprie prerogative nei confronti dei fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso, potrebbero scegliere di non aderire all'accordo di ristrutturazione, con conseguente applicazione dell'art. 59, comma 2, D. Lgs. 14/2019, a mente del quale: “Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”. Avendo Parte_1
aderito all'accordo di ristrutturazione, dunque, non potrebbe dolersi di aver rinunciato ad esercitare ogni diritto e azione nei confronti degli obbligati in via di regresso.
-7- 5.2. I convenuti reputano infondate le considerazioni svolte dall'appellante anche in relazione al secondo motivo di appello, avendo il primo giudice condotto un ragionamento lineare, conclusosi con l'affermazione di applicabilità dell'art. 182 bis ss.
l. fall., e ribadiscono che, con l'accettazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, deve ritenersi che l'appellante abbia rinunciato ad ogni credito residuo.
In diritto.-
1. Superate dal tribunale le questioni inerenti alla decadenza dal beneficio pro soluto e alla ipotesi di mancanza di diligenza o buona fede nel comportamento della banca
(punti non fatti oggetto di impugnazione dalle parti) devono ritenersi pacifici, siccome non contestati fra le parti ovvero discendenti da statuizione della sentenza di primo grado non fatta oggetto di appello ovvero ancora emergenti dalla documentazione in atti da nessuno posta in discussione, i dati di fatto rilevanti in causa, come di seguito sintetizzati.
1.1. Tra e in data 26-28 ottobre 2016 è stato stipulato il contratto Pt_3 Parte_1
di factoring prodotto sub docc. 2-3 .
1.2. Nell'ambito di tale contratto ha ceduto a il suo credito verso CP_2
Principe di San Daniele s.p.a. di € 403.965,55 oltre interessi e spese.
1.3. La cessione dei crediti in parola va qualificata pro solvendo (sentenza appellata, pag. 6, non fatta oggetto di impugnazione sul punto).
1.4. In data 28 settembre 2020 è stato omologato dal tribunale di Trieste l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da Principe di San Daniele s.p.a.
1.5. L'accordo di ristrutturazione prevedeva un pagamento di solo parte del complessivo credito di , segnatamente € 215.000,00 sull'ammontare CP_2
complessivo di oltre € 403.965,55 (cfr. stralcio dell'ADR prodotto quale doc.
47 da ).
1.6. , in qualità di cessionaria del credito, previo interpello di (doc. 3 CP_2
e doc.18 ), ha prestato adesione a tale accordo. Pt_4
1.7. Il 6 maggio 2021 il debitore ceduto, in esecuzione dell'accordo ex art. 182 bis l.fall., ha effettuato il pagamento del credito di ceduto a CP_2
versando la somma di € 235.000,00 a saldo.
-8- 1.8. ha richiesto a il pagamento della somma (€ 188.880,46 in linea CP_2
capitale ed € 18.401,07 per interessi) residua a seguito del versamento da parte della società debitrice ceduta di cui al punto precedente.
2. Non vi è dubbio neppure sulla disciplina normativa applicabile alla fattispecie, che tutte le parti identificano nell'art. 182 bis l.fall.
Le parti, invero, non hanno depositato l'accordo di ristrutturazione dei debiti, né i relativi provvedimenti del tribunale, risultando in causa dimessa unicamente la visura CERVED prodotta da quale doc. 5, dalla quale risulta che l'ADR è stato depositato in data 23-
6-2020 ed è stato omologato dal tribunale di Trieste con provvedimento in data 29-9-
2020.
La menzionata disposizione normativa dell'art. 182 bis l. fall. nel testo vigente al 28 settembre 2020 (a seguito del correttivo del 2007 e della novella del 2010 e del 2012) prevedeva che
«L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari
o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il
-9- sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo».
3. La questione sollevata dalla controversia attiene sì, in prima battuta, alla valutazione degli effetti dell'adesione da parte della società di factoring all'accordo di ristrutturazione proposto dalla società debitrice, con pagamento da parte di questa di una percentuale del credito totale, ma non pare potersi esaurire in tale rilievo. E la motivazione del tribunale – come detto concentratasi sugli effetti dell'adesione all'ADR nei confronti dei “coobbligati” – si espone, in effetti, alle critiche rivoltele con l'appello.
4. Il giudice di primo grado ha ritenuto esteso nei confronti del cedente l'effetto liberatorio dovuto all'accordo di ristrutturazione intercorso tra debitore ceduto e cessionario, in virtù dell'applicazione degli artt. 1239 c.c. e 1301 c.c.
4.1. In proposito, risultano condivisibili le contestazioni al riguardo formulate dalla parte appellante, vale a dire che i ridetti articoli non possono trovare diretta applicazione, in quanto il rapporto tra cedente e debitore ceduto non può essere qualificato nell'ambito della fideiussione né, più in generale, quale obbligazione solidale.
4.2. Non solo sono distinti i titoli, ma – ciò che risulta dirimente – è la diversità dell'oggetto delle prestazioni dovute rispettivamente dal debitore ceduto (versamento di somma
-10- corrispondente al credito) e del cedente (restituzione delle anticipazioni ricevute nel caso di insolvenza del ceduto).
4.3. A mente dell'articolo 1267 co. 1, c.c., infatti, il cedente laddove garantisca la solvenza del debitore ceduto “risponde nei limiti di quanto ha ricevuto” (oltre interessi e spese).
4.4. Va rammentato che l'obbligazione solidale presuppone, ben diversamente, più debitori
“obbligati tutti per la medesima prestazione” (art. 1292 c.c.), così come il fideiussore garantisce la stessa obbligazione del debitore garantito in ragione della natura accessoria della garanzia fideiussoria, come ha avuto occasione di rilevare la s. Corte nelle sentenze in cui ha passato in disamina i caratteri della fideiussione rispetto a quelli del contratto autonomo di garanzia: v. ad esempio Cass. 30509/2019, secondo la quale il fideiussore “garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante)”.
4.5. Neppure è praticabile un'interpretazione estensiva degli artt. 1239 c.c. e 1301 c.c. ai fini di estendere gli effetti liberatori anche nei confronti del cedente, mentre la differenza tipologica e la diversità della prestazione dovuta (rispetto a quella del fideiussore o del coobbligato in via solidale) precludono ogni interpretazione di natura analogica.
4.6. Va dunque ribadito che il titolo in forza del quale è chiamata a rispondere La è il CP_2
contratto di cessione del credito intercorrente con la cessionaria , titolo che non ha
– come evidente – nulla a che fare con obbligazioni in solido con il debitore concordatario ceduto, né, per quanto sopra già rilevato, può atteggiarsi in termini di fideiussione verso di esso ovvero di obbligato in via di regresso (da riservarsi a soggetti che hanno stipulato un contratto fideiussione ovvero che sono obbligati in via di regresso rispetto al debitore in concordato in ragione, ad esempio, della girata del titolo di credito).
5. La soluzione della controversia, pertanto, non va trovata negli effetti dell'adesione da parte del creditore all'ADR, in quanto è certo che, a seguito dell'assenso prestato dal titolare del credito (nella specie la cessionaria), per quella ragione creditoria non è possibile pretendere dal debitore ceduto (nella specie ) altro che Parte_5
-11- quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione stesso, come pianamente discende dalla adesione all'accordo di ristrutturazione da parte di .
6. Il punto è verificare se tale adesione comporti o meno l'estinzione della residua parte del credito ceduto nei confronti del cedente ed è dunque al contratto di cessione e alla garanzia della solvenza del debitore con tale contratto assunta dal cedente che occorre avere riguardo per definire la questione.
7. In particolare, occorre muovere dalla previsione del secondo comma dell'art. 1267 c.c.
a tenore del quale la garanzia della solvenza del debitore “cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipeso da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso”.
7.1. La giurisprudenza sul punto ha spiegato che grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente, sulla scorta della pattuita garanzia della solvenza del debitore ceduto, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che cioè vi è stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell'azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto
(Cass. n. 3469/2007). Il cessionario dovrà dimostrare di avere avanzato richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno, dovrà fornire dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione (Cass. n. 2110/2000). Non integra gli estremi della violazione dell'obbligo di diligenza del cessionario nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto la mancata espressione di un voto favorevole, da parte del cessionario, all'ammissione del debitore ceduto alla procedura di amministrazione controllata, onde evitarne il fallimento, e la conseguente insolvibilità del credito ceduto (Cass. n. 7018/1999).
-12- 8. Si tratta, pertanto, di verificare se la mancata realizzazione del credito – che le parti hanno dato per pacifico a seguito della presentazione da parte del debitore ceduto dell'ADR – debba ritenersi o meno imputabile alla negligenza del cessionario, non solo, come è testualmente previsto nel citato secondo comma, nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore, ma – più in generale – per la condotta dallo stesso assunta nella vicenda, con l'adesione all'ADR, il tutto alla luce del principio di buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) che presiede alla valutazione del comportamento sia del debitore che del creditore.
9. In tale chiarita prospettiva va decisamente escluso qualsiasi profilo di negligenza in capo al cessionario.
9.1. Innanzi tutto, neppure in questa sede risulta una chiara allegazione da parte del cedente di un addebito di scarsa diligenza in capo al cessionario. La in questo grado ha CP_2
incentrato la sua linea difensiva sugli ipotizzati effetti “esdebitatori anche nei confronti del fornitore cedente del credito” dell'ADR (v. anche in comparsa conclusionale, pag. 3 ss).
Inizialmente, la prospettazione della cedente adombrava invero di aver “contestato
l'opportunità di accordi, protestando l'atteggiamento della cessionaria e configurando anche una azione penale a sua tutela” e deduceva che «l'accordo tra factor e debitore ceduto è risultato pregiudizievole per la , considerato che il factor Controparte_2
ha ottenuto - così parrebbe dall'unica comunicazione sul punto che la Parte_1
ha inviato alla convenuta il 16.03.2020 - il pagamento di una parte dei crediti “a saldo e stralcio” da parte del Principe di San Daniele s.p.a, pregiudicando pertanto la possibilità per l'odierna convenuta di recuperare il proprio credito» (v. comparsa di risposta, pag. 3).
Sul punto, peraltro, il primo giudice ha osservato che «La documentazione in atti consente, poi, di escludere che il factor abbia tenuto comportamenti negligenti o fraudolenti a danno della società cedente (v. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del
03/07/2009). ha documentato come la società debitrice ceduta, nei soli Parte_1
esercizi 2018 e 2019, avesse subito una perdita complessiva superiore a trenta milioni di euro (v. bilancio al 31.12.2019 di cui al doc. 46 fascicolo ) e come, in tale situazione di crisi, la banca abbia ottenuto, in sede di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.
-13- 182 bis l.f. una percentuale di soddisfazione di molto superiore a quella riconosciuta alle altre banche ovvero nella misura del 36% pari ad € 215.000,00 a fronte del 10% riconosciuto agli altri creditori chirografari (v. Punto 8.2 dell'accordo ex art. 182 bis L.F. - doc. n. 47 fascicolo ). La stessa convenuta ha prodotto missiva 16.03.2020 (doc. 2), con cui la informava la Cliente circa il contenuto della proposta ricevuta dalla Pt_1
debitrice ceduta, Principe di San Daniele S.p.a., ma non ha prodotto la risposta della medesima indirizzata alla Banca il successivo giorno 25 marzo (allegata sub doc. 18 da
) con cui ha rifiutato di rendere il parere che le era stato espressamente richiesto, per cui non è dato sapere se ed in che termini il factor avrebbe potuto ottenere un migliore risultato rispetto alla somma riscossa. Già con la missiva 16.03.2020 aveva, Parte_1
infatti evidenziato che la proposta avanzata era “alternativa ad un'ipotesi concorsuale senza concrete prospettive di recupero da parte dei creditori chirografari”» (sentenza appellata, pag. 6).
Si tratta, come già sopra rilevato, di un punto neppure sottoposto a specifico motivo di impugnazione e che, in ogni caso, risulta pienamente condivisibile in quanto riscontrato dalla produzione dell'intero carteggio tra le parti, alla luce del quale è risultata la messa a conoscenza da parte di della proposta recata nell'ADR di Principe San Daniele e la risposta del tutto pilatesca da parte di , che si è dichiaratamente ritenuta non CP_2
interessata alla questione.
Il che di per sé solo potrebbe precludere una diversa valutazione in questa sede da parte della corte.
9.2. In ogni caso, va ricordato che, nel caso di specie, come sopra già evidenziato, la cessionaria aveva comunicato al cedente la situazione di insolvenza del debitore ceduto e l'intenzione di aderire ad un accordo di ristrutturazione, in forza del quale avrebbe ritratto una percentuale dell'intero credito (pure specificata nella missiva) e ciò proprio al fine di evitare il rischio di non riuscire a riscuotere nemmeno in parte il credito.
Il cessionario ha pertanto espressamente chiesto al cedente di esprimere al riguardo la propria posizione, che non è pervenuta. Nel non esprimersi, il cedente ha quindi rimesso la scelta dell'adesione o meno all'accordo di ristrutturazione al cessionario.
-14- La valutazione del contegno del cessionario porta ad escludere qualsiasi forma di sua negligenza. Mette conto rimarcare che, nel caso in cui il cessionario avesse deciso di non concludere l'accordo di ristrutturazione, il cedente sarebbe stato tenuto alla garanzia e avrebbe dovuto restituire una somma maggiore al cessionario (l'integrale anticipazione ricevuta, senza detrazione della parte del credito riscosso). La condotta del cessionario risulta quindi ispirata ai principi di buona fede contrattuale e di minor aggravio della posizione del cedente.
10. Accertato che la mancata realizzazione per l'insolvenza del debitore ceduto non è in alcun modo imputabile alla cessionaria e che, anzi, alla stregua di una valutazione di buona fede, la condotta di risulta pienamente corretta, la pretesa Parte_1
dell'appellante basata sul contratto di cessione (segnatamente di factoring) risulta fondata.
11. È appena il caso di rilevare che relativamente al quantum del credito preteso da non
è sorta alcuna contestazione in causa e, dunque, non sussistono motivi per non riconoscerlo nella misura richiesta.
12. In definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'appellata sentenza, va ritenuta la fondatezza della domanda di basata sul contratto di factoring e in forza del quale ha richiesto alla cedente il pagamento della somma Controparte_2
corrispondente all'anticipazione effettuata con riguardo al residuo credito verso nella misura richiesta. Parte_6
13. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza della parte appellata e vanno poste a suo integrale carico.
14. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente
(€ 207.361,53), tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate nei due gradi e delle note spese prodotte.
PER QUESTI MOTIVI
-15- definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1738/2023 del Parte_1
tribunale di Venezia, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1.) condanna nonché i soci Controparte_2
illimitatamente responsabili e , al pagamento Controparte_2 Controparte_4
in favore di della somma di € 207.361,53, di cui € 188.880,46 in Parte_1
linea capitale ed € 18.481,07 per interessi, oltre agli interessi di mora nella misura convenzionalmente stabilita sino al saldo effettivo;
2.) condanna nonché i soci Controparte_2
illimitatamente responsabili e , a rifondere a Controparte_2 Controparte_4
le spese processuali da questa sostenute in entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, spese che liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compensi e, quanto al presente grado, in € 9.991,00 per compenso, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 % del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti.-
Venezia, 24 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-16-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con il n. 661/2024 r.g. e promossa con atto di citazione da
(C.F. in persona dell'amministratore delegato, dott. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Venezia-Mestre, ivi elettivamente domiciliata in via Controparte_1
Temanza 3/5 presso lo studio dell'avv. Antonello Mengato (C.F. ; C.F._1
fax 041/5068625; pec: rappresentata e Email_1
difesa dall'avv. Leopoldo Conti del Foro di Genova (C.F. Fax C.F._2
010/588372; pec: Email_2
Appellante/attrice in primo grado contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore sig. , con sede in Rivignano Controparte_2
Teor (Ud) via Dante Alighieri n. 56;
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Parte_2
), entrambi residenti in [...]. C.F._4
tutti e tre rappresentati e difesi dall'avv. Piergiorgio Bertoli (C.F. ; C.F._5
pec: del Foro di Udine, con studio in via Zugliano n. Email_3
32 e dall'avv. Barbara Bevilacqua, domiciliataria, (C.F. ; pec: C.F._6
-1- del Foro di Udine, con studio in viale Ungheria n. Email_4
44 appellati/convenuti in primo grado
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1738/2023 del Tribunale di Venezia, sez. I, depositata in data 12/10/2023, non notificata, a definizione della causa civile RG
5946/2021 – bancario.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello, contraris reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare nelle parti impugnate la sentenza del Tribunale di Venezia n° 1738/2023, pubblicata in data 12/10/2023, a definizione del Giudizio di cui a RG 5946/2021, non notificata, e per l'effetto:
In accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del primo grado:
- previamente accertato e dichiarato il credito dell'attrice odierna appellante per i titoli e gli importi di cui alla narrativa che precede,
- condannarsi nonché i soci Controparte_2
illimitatamente responsabili di questa Sigg.ri e al Controparte_2 Parte_2
pagamento, in solido fra loro, in favore di dell'importo di Euro Parte_1
207.361,53, di cui Euro 188.880,46 in linea capitale e ad Euro 18.481,07 per interessi corrispettivi, oltre agli interessi di mora nella misura convenzionale dal dovuto al saldo effettivo, sulla somma capitale, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria.
Con vittoria si spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“nel merito: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza rigettata, respingere integralmente l'appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con rifusione delle spese di lite. in via istruttoria: si insta sin d'ora per l'accoglimento delle richieste avanzate in sede di memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di primo grado le quali debbono intendersi qui integralmente richiamate.”
-2- Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato in data 23.07.2021, conveniva in Parte_1
giudizio di primo grado (di seguito “ Controparte_2 [...]
”), nonché i suoi soci illimitatamente responsabili, Controparte_2 CP_2
e , al pagamento in solido in favore di (di
[...] Parte_2 Parte_1
seguito “ o “ ” o “ ”) dell'importo di € 207.361,53, dei quali € Pt_1 Parte_1
188.880,46 in linea capitale ed € 18.481,07 per interessi corrispettivi, in forza di contratto di factoring concluso con la società convenuta.
1.1. Riferiva che la società , attiva nel settore della produzione, Controparte_2
trasformazione e lavorazione di carni suine e bovine, si era rivolta alla Parte_1
rappresentando di intrattenere un significativo rapporto di fornitura con la società
Principe di San Daniele S.p.A., e di voler fruire dei servizi finanziari offerti dall'istituto di credito, in relazione all'acquisto, gestione ed anticipazione di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, secondo la disciplina delineata dalla L. n. 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa – factoring.
Veniva quindi stipulato tra le parti un contratto di factoring, con disciplina dei derivandi rapporti di dare e avere in conto corrente, ed un'ulteriore convenzione (“Maturity”), in cui si pattuiva (artt. 3, 4) che, limitatamente ai crediti di cui il debitore ceduto avesse riconosciuto la debenza, la banca era autorizzata ad accordare al debitore una dilazione di pagamento ulteriore rispetto alla scadenza dei termini indicati in fattura, con oneri di dilazione a carico di quest'ultimo. Nel caso di mancato pagamento da parte del debitore entro la scadenza prorogata, la avrebbe riaddebitato al cedente l'intero monte Pt_1
crediti prorogato, salvi gli effetti dell'eventuale plafond pro soluto concesso a CP_3
(art. 5).
[...]
In considerazione delle richieste della cliente , la banca deliberava la Controparte_2
concessione di un plafond pro soluto, a valere sulla debitrice Principe di San Daniele
S.p.a., stabilendo che eventuali anticipazioni sarebbero state subordinate all'integrale riconoscimento del credito da parte della debitrice ceduta.
-3- 1.2. Inizialmente il rapporto si svolgeva regolarmente, sino a quando la debitrice ceduta,
Principe di San Daniele S.p.a., iniziava a non adempiere alle proprie obbligazioni, depositando in data 28/12/2018 una domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo, successivamente rinunciata a favore di una proposta di accordo ex art. 182 bis, c. 6, r.d. 267/1942 (“l. fall.”).
1.3. Al fine di verificare l'ottemperanza da parte della cliente delle condizioni cui era subordinata la copertura pro soluto, la banca chiedeva in data 14/02/2019 a CP_2
la trasmissione del proprio libro giornale. La cliente dava seguito alla
[...]
richiesta il giorno successivo. All'esito della verifica delle scritture contabili della cedente, la banca riscontrava la violazione dei termini previsti dall'art. 3 del contratto di factoring per la cessione dei crediti – 30 giorni dalla data di emissione delle fatture – e comunicava quindi a in data 10/10/2019, la conseguente Controparte_2
decadenza dalla garanzia di copertura pro soluto, ai sensi dell'art. 15 del contratto di factoring, richiedendo, per l'effetto, la restituzione dell'importo dovuto. A tale comunicazione non seguiva alcun pagamento da parte di . Controparte_2
1.4. Con missiva del 16/03/2020, comunicava alla cliente, Parte_1 CP_2
, il contenuto della proposta ricevuta dalla debitrice ceduta, Principe di San
[...]
Daniele s.p.a., per la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis,
l.fall., in cui questa si impegnava al pagamento a saldo e stralcio del 35% debito oggetto di cessione. La Banca comunicava alla cliente che la proposta si Controparte_2
poneva come “alternativa ad un'ipotesi concorsuale senza concrete prospettive di recupero da parte dei creditori chirografari” e chiedeva alla società di far pervenire il suo parere, ferma la discrezionalità della banca di accettare o meno quanto proposto.
Con missiva del 25/03/2020, dava atto di aver ricevuto la Controparte_2
comunicazione della , senza rendere il proprio parere. Parte_1
1.5. In data 16/06/2020 comunicava a il proprio recesso Parte_1 Controparte_2
dai contratti di conto corrente, intimando alla cliente il pagamento della somma dovuta pari ad euro 419.788,62.
1.6. Quindi, prendeva parte all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, c. 6,
l.fall., in esecuzione del quale, la debitrice Principe di San Daniele S.p.a. corrispondeva
-4- all'istituto di credito, in data 06/05/2021, la somma di euro 215.000,00 (pari al 36% del debito) a saldo.
1.7. citava quindi in giudizio avanti il tribunale di Venezia, , Parte_1 Controparte_2
insieme ai soci illimitatamente responsabili, chiedendo il pagamento del credito residuo vantato nei suoi confronti, pari ad € 188.880,46 in linea capitale e a € 18.481,07 per interessi corrispettivi, oltre ad ulteriori interessi di mora.
2. Si costituivano in giudizio Controparte_2
nonché i soci illimitatamente responsabili di questa e Controparte_2 Pt_2
, chiedendo il rigetto dell'azione avversaria. Lamentavano che l'attrice non
[...]
avesse gestito il credito secondo diligenza e buona fede, avendo stipulato con la debitrice ceduta un accordo transattivo collegato alla cessione del credito a terzi, senza il consenso della cedente. In particolare, sostenevano che non fosse Controparte_2
mai stata informata del contenuto preciso dell'accordo e che la stessa avesse da sempre contestato l'opportunità degli accordi, prospettando anche l'avvio di un'iniziativa avanti l'autorità giudiziaria penale a carico della cessionaria.
Parte convenuta sosteneva che, a seguito della conclusione da parte della della Pt_1
transazione con percezione della quota del 36% dei crediti ceduti da Controparte_2
e con liberazione della debitrice per la parte residua, aveva posto essa convenuta nella posizione di dover restituire le anticipazioni ricevute, senza però poter recuperare i propri crediti nei confronti della debitrice originaria, liberata.
Sosteneva che la solidarietà passiva fra la cedente e la debitrice ceduta determinasse l'estensione degli effetti della transazione intercorsa tra la creditrice , con la Parte_1
Principe di San Daniele s.p.a., anche in favore di Inoltre, Controparte_2
contestava il conteggio degli interessi.
3. Con sentenza n. 1738/2023, pubblicata il 12/10/2023, il Tribunale di Venezia, ritenendo che gli effetti esdebitatori dell'accordo di ristrutturazione si estendessero anche nei confronti dei convenuti, definiva la controversia, pronunciando il seguente testuale dispositivo:
-5- “1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
nonché e , gli ultimi Controparte_2 Controparte_2 Parte_2
due quali soci illimitatamente responsabili della prima;
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa.”.
4. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la affidato a due motivi. Parte_1
4.1. Con il primo motivo di appello lamenta la violazione e falsa applicazione Parte_1
degli artt. 182 decies l.fall., 1239 e 1292 cod. civ.
In particolare, ritiene che il primo giudice abbia erroneamente equiparato la posizione del cedente pro solvendo a quella di un fideiussore del debitore ceduto. Sostiene che il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi non possa produrre degli effetti liberatori che si estendano fino ad intaccare posizioni non inerenti all'esercizio di impresa, ma che si pongano con essa in relazione di mera occasionalità. Inoltre, secondo l'appellante, non potrebbe essere pregiudicata dalle ripercussioni Parte_1
dell'accordo di ristrutturazione sul rapporto di fornitura intercorrente tra la cedente e la debitrice ceduta, essendo subentrata quale cessionaria nella sola posizione attiva del rapporto.
Infine, ad avviso di , sarebbe inapplicabile al caso di specie la disciplina dettata in materia di obbligazioni solidali, giacché la cedente e la ceduta non andrebbero qualificate come condebitrici solidali della cessionaria , essendo diverso sia il Parte_1
titolo delle rispettive obbligazioni, che l'oggetto delle prestazioni dovute.
4.2. Con il secondo motivo d'appello lamenta la contraddittorietà della sentenza e la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. 52/91 e dell'art. 1301 cod. civ.
L'appellante deduce che il contratto di factoring sottoscritto tra le parti prevede espressamente l'applicazione della L. n. 52/91, con conseguente garanzia del cedente, nei limiti del corrispettivo pattuito, della solvenza del debitore, salva rinuncia del cessionario. Nonostante il Tribunale abbia correttamente qualificato la cessione intercorsa come pro solvendo, avrebbe errato nel disapplicare l'art. 4 della L. 52/91 e nell'applicare, per converso, l'art. 1301 c.c.
-6- Per giunta, l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza di primo grado, che hanno l'effetto di estinguere l'obbligo del cedente di restituire al cessionario le anticipazioni ricevute, sarebbe produttiva di ingiustificato e rilevante danno, ove il cessionario avesse erogato anticipazioni di elevato ammontare o equivalenti al valore nominale del credito ceduto.
5. Si sono costituiti nel giudizio di appello Controparte_2
e i soci e , chiedendo il rigetto del
[...] Controparte_2 Parte_2
gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
5.1. Gli appellati deducono che l'art. 182-decies del R.D. 267/1942 (introdotto con il D.L.
118/2021), poi confluito nell'art. 59 del D. Lgs. 14/2019, abbia positivizzato il principio, già invalso nella giurisprudenza pregressa, secondo cui agli accordi di ristrutturazione si applica l'art. 1239 c.c., che estende ai fideiussori gli effetti liberatori della remissione effettuata nei confronti del debitore principale.
Argomenta che la norma, pur riferendosi all'istituto della fideiussione, debba essere interpretata nel senso di estendere gli effetti liberatori anche alle altre fattispecie di coobbligazione, qualificandosi la sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione come fattispecie a carattere novativo, con conseguente estinzione delle obbligazioni pregresse.
Di tal ché, i fideiussori, i coobbligati del debitore e gli obbligati in via di regresso potrebbero beneficiare degli effetti modificativi/estintivi dell'obbligazione principale derivanti dall'accordo omologato, giusta l'identità di ratio e di regime giuridico dell'art. 1239 c.c. e dell'art. 1301 c.c.
Per converso, i creditori, qualora volessero mantenere intatte le proprie prerogative nei confronti dei fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso, potrebbero scegliere di non aderire all'accordo di ristrutturazione, con conseguente applicazione dell'art. 59, comma 2, D. Lgs. 14/2019, a mente del quale: “Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”. Avendo Parte_1
aderito all'accordo di ristrutturazione, dunque, non potrebbe dolersi di aver rinunciato ad esercitare ogni diritto e azione nei confronti degli obbligati in via di regresso.
-7- 5.2. I convenuti reputano infondate le considerazioni svolte dall'appellante anche in relazione al secondo motivo di appello, avendo il primo giudice condotto un ragionamento lineare, conclusosi con l'affermazione di applicabilità dell'art. 182 bis ss.
l. fall., e ribadiscono che, con l'accettazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, deve ritenersi che l'appellante abbia rinunciato ad ogni credito residuo.
In diritto.-
1. Superate dal tribunale le questioni inerenti alla decadenza dal beneficio pro soluto e alla ipotesi di mancanza di diligenza o buona fede nel comportamento della banca
(punti non fatti oggetto di impugnazione dalle parti) devono ritenersi pacifici, siccome non contestati fra le parti ovvero discendenti da statuizione della sentenza di primo grado non fatta oggetto di appello ovvero ancora emergenti dalla documentazione in atti da nessuno posta in discussione, i dati di fatto rilevanti in causa, come di seguito sintetizzati.
1.1. Tra e in data 26-28 ottobre 2016 è stato stipulato il contratto Pt_3 Parte_1
di factoring prodotto sub docc. 2-3 .
1.2. Nell'ambito di tale contratto ha ceduto a il suo credito verso CP_2
Principe di San Daniele s.p.a. di € 403.965,55 oltre interessi e spese.
1.3. La cessione dei crediti in parola va qualificata pro solvendo (sentenza appellata, pag. 6, non fatta oggetto di impugnazione sul punto).
1.4. In data 28 settembre 2020 è stato omologato dal tribunale di Trieste l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da Principe di San Daniele s.p.a.
1.5. L'accordo di ristrutturazione prevedeva un pagamento di solo parte del complessivo credito di , segnatamente € 215.000,00 sull'ammontare CP_2
complessivo di oltre € 403.965,55 (cfr. stralcio dell'ADR prodotto quale doc.
47 da ).
1.6. , in qualità di cessionaria del credito, previo interpello di (doc. 3 CP_2
e doc.18 ), ha prestato adesione a tale accordo. Pt_4
1.7. Il 6 maggio 2021 il debitore ceduto, in esecuzione dell'accordo ex art. 182 bis l.fall., ha effettuato il pagamento del credito di ceduto a CP_2
versando la somma di € 235.000,00 a saldo.
-8- 1.8. ha richiesto a il pagamento della somma (€ 188.880,46 in linea CP_2
capitale ed € 18.401,07 per interessi) residua a seguito del versamento da parte della società debitrice ceduta di cui al punto precedente.
2. Non vi è dubbio neppure sulla disciplina normativa applicabile alla fattispecie, che tutte le parti identificano nell'art. 182 bis l.fall.
Le parti, invero, non hanno depositato l'accordo di ristrutturazione dei debiti, né i relativi provvedimenti del tribunale, risultando in causa dimessa unicamente la visura CERVED prodotta da quale doc. 5, dalla quale risulta che l'ADR è stato depositato in data 23-
6-2020 ed è stato omologato dal tribunale di Trieste con provvedimento in data 29-9-
2020.
La menzionata disposizione normativa dell'art. 182 bis l. fall. nel testo vigente al 28 settembre 2020 (a seguito del correttivo del 2007 e della novella del 2010 e del 2012) prevedeva che
«L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari
o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il
-9- sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo».
3. La questione sollevata dalla controversia attiene sì, in prima battuta, alla valutazione degli effetti dell'adesione da parte della società di factoring all'accordo di ristrutturazione proposto dalla società debitrice, con pagamento da parte di questa di una percentuale del credito totale, ma non pare potersi esaurire in tale rilievo. E la motivazione del tribunale – come detto concentratasi sugli effetti dell'adesione all'ADR nei confronti dei “coobbligati” – si espone, in effetti, alle critiche rivoltele con l'appello.
4. Il giudice di primo grado ha ritenuto esteso nei confronti del cedente l'effetto liberatorio dovuto all'accordo di ristrutturazione intercorso tra debitore ceduto e cessionario, in virtù dell'applicazione degli artt. 1239 c.c. e 1301 c.c.
4.1. In proposito, risultano condivisibili le contestazioni al riguardo formulate dalla parte appellante, vale a dire che i ridetti articoli non possono trovare diretta applicazione, in quanto il rapporto tra cedente e debitore ceduto non può essere qualificato nell'ambito della fideiussione né, più in generale, quale obbligazione solidale.
4.2. Non solo sono distinti i titoli, ma – ciò che risulta dirimente – è la diversità dell'oggetto delle prestazioni dovute rispettivamente dal debitore ceduto (versamento di somma
-10- corrispondente al credito) e del cedente (restituzione delle anticipazioni ricevute nel caso di insolvenza del ceduto).
4.3. A mente dell'articolo 1267 co. 1, c.c., infatti, il cedente laddove garantisca la solvenza del debitore ceduto “risponde nei limiti di quanto ha ricevuto” (oltre interessi e spese).
4.4. Va rammentato che l'obbligazione solidale presuppone, ben diversamente, più debitori
“obbligati tutti per la medesima prestazione” (art. 1292 c.c.), così come il fideiussore garantisce la stessa obbligazione del debitore garantito in ragione della natura accessoria della garanzia fideiussoria, come ha avuto occasione di rilevare la s. Corte nelle sentenze in cui ha passato in disamina i caratteri della fideiussione rispetto a quelli del contratto autonomo di garanzia: v. ad esempio Cass. 30509/2019, secondo la quale il fideiussore “garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante)”.
4.5. Neppure è praticabile un'interpretazione estensiva degli artt. 1239 c.c. e 1301 c.c. ai fini di estendere gli effetti liberatori anche nei confronti del cedente, mentre la differenza tipologica e la diversità della prestazione dovuta (rispetto a quella del fideiussore o del coobbligato in via solidale) precludono ogni interpretazione di natura analogica.
4.6. Va dunque ribadito che il titolo in forza del quale è chiamata a rispondere La è il CP_2
contratto di cessione del credito intercorrente con la cessionaria , titolo che non ha
– come evidente – nulla a che fare con obbligazioni in solido con il debitore concordatario ceduto, né, per quanto sopra già rilevato, può atteggiarsi in termini di fideiussione verso di esso ovvero di obbligato in via di regresso (da riservarsi a soggetti che hanno stipulato un contratto fideiussione ovvero che sono obbligati in via di regresso rispetto al debitore in concordato in ragione, ad esempio, della girata del titolo di credito).
5. La soluzione della controversia, pertanto, non va trovata negli effetti dell'adesione da parte del creditore all'ADR, in quanto è certo che, a seguito dell'assenso prestato dal titolare del credito (nella specie la cessionaria), per quella ragione creditoria non è possibile pretendere dal debitore ceduto (nella specie ) altro che Parte_5
-11- quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione stesso, come pianamente discende dalla adesione all'accordo di ristrutturazione da parte di .
6. Il punto è verificare se tale adesione comporti o meno l'estinzione della residua parte del credito ceduto nei confronti del cedente ed è dunque al contratto di cessione e alla garanzia della solvenza del debitore con tale contratto assunta dal cedente che occorre avere riguardo per definire la questione.
7. In particolare, occorre muovere dalla previsione del secondo comma dell'art. 1267 c.c.
a tenore del quale la garanzia della solvenza del debitore “cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipeso da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso”.
7.1. La giurisprudenza sul punto ha spiegato che grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente, sulla scorta della pattuita garanzia della solvenza del debitore ceduto, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che cioè vi è stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell'azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto
(Cass. n. 3469/2007). Il cessionario dovrà dimostrare di avere avanzato richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno, dovrà fornire dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione (Cass. n. 2110/2000). Non integra gli estremi della violazione dell'obbligo di diligenza del cessionario nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto la mancata espressione di un voto favorevole, da parte del cessionario, all'ammissione del debitore ceduto alla procedura di amministrazione controllata, onde evitarne il fallimento, e la conseguente insolvibilità del credito ceduto (Cass. n. 7018/1999).
-12- 8. Si tratta, pertanto, di verificare se la mancata realizzazione del credito – che le parti hanno dato per pacifico a seguito della presentazione da parte del debitore ceduto dell'ADR – debba ritenersi o meno imputabile alla negligenza del cessionario, non solo, come è testualmente previsto nel citato secondo comma, nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore, ma – più in generale – per la condotta dallo stesso assunta nella vicenda, con l'adesione all'ADR, il tutto alla luce del principio di buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) che presiede alla valutazione del comportamento sia del debitore che del creditore.
9. In tale chiarita prospettiva va decisamente escluso qualsiasi profilo di negligenza in capo al cessionario.
9.1. Innanzi tutto, neppure in questa sede risulta una chiara allegazione da parte del cedente di un addebito di scarsa diligenza in capo al cessionario. La in questo grado ha CP_2
incentrato la sua linea difensiva sugli ipotizzati effetti “esdebitatori anche nei confronti del fornitore cedente del credito” dell'ADR (v. anche in comparsa conclusionale, pag. 3 ss).
Inizialmente, la prospettazione della cedente adombrava invero di aver “contestato
l'opportunità di accordi, protestando l'atteggiamento della cessionaria e configurando anche una azione penale a sua tutela” e deduceva che «l'accordo tra factor e debitore ceduto è risultato pregiudizievole per la , considerato che il factor Controparte_2
ha ottenuto - così parrebbe dall'unica comunicazione sul punto che la Parte_1
ha inviato alla convenuta il 16.03.2020 - il pagamento di una parte dei crediti “a saldo e stralcio” da parte del Principe di San Daniele s.p.a, pregiudicando pertanto la possibilità per l'odierna convenuta di recuperare il proprio credito» (v. comparsa di risposta, pag. 3).
Sul punto, peraltro, il primo giudice ha osservato che «La documentazione in atti consente, poi, di escludere che il factor abbia tenuto comportamenti negligenti o fraudolenti a danno della società cedente (v. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del
03/07/2009). ha documentato come la società debitrice ceduta, nei soli Parte_1
esercizi 2018 e 2019, avesse subito una perdita complessiva superiore a trenta milioni di euro (v. bilancio al 31.12.2019 di cui al doc. 46 fascicolo ) e come, in tale situazione di crisi, la banca abbia ottenuto, in sede di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.
-13- 182 bis l.f. una percentuale di soddisfazione di molto superiore a quella riconosciuta alle altre banche ovvero nella misura del 36% pari ad € 215.000,00 a fronte del 10% riconosciuto agli altri creditori chirografari (v. Punto 8.2 dell'accordo ex art. 182 bis L.F. - doc. n. 47 fascicolo ). La stessa convenuta ha prodotto missiva 16.03.2020 (doc. 2), con cui la informava la Cliente circa il contenuto della proposta ricevuta dalla Pt_1
debitrice ceduta, Principe di San Daniele S.p.a., ma non ha prodotto la risposta della medesima indirizzata alla Banca il successivo giorno 25 marzo (allegata sub doc. 18 da
) con cui ha rifiutato di rendere il parere che le era stato espressamente richiesto, per cui non è dato sapere se ed in che termini il factor avrebbe potuto ottenere un migliore risultato rispetto alla somma riscossa. Già con la missiva 16.03.2020 aveva, Parte_1
infatti evidenziato che la proposta avanzata era “alternativa ad un'ipotesi concorsuale senza concrete prospettive di recupero da parte dei creditori chirografari”» (sentenza appellata, pag. 6).
Si tratta, come già sopra rilevato, di un punto neppure sottoposto a specifico motivo di impugnazione e che, in ogni caso, risulta pienamente condivisibile in quanto riscontrato dalla produzione dell'intero carteggio tra le parti, alla luce del quale è risultata la messa a conoscenza da parte di della proposta recata nell'ADR di Principe San Daniele e la risposta del tutto pilatesca da parte di , che si è dichiaratamente ritenuta non CP_2
interessata alla questione.
Il che di per sé solo potrebbe precludere una diversa valutazione in questa sede da parte della corte.
9.2. In ogni caso, va ricordato che, nel caso di specie, come sopra già evidenziato, la cessionaria aveva comunicato al cedente la situazione di insolvenza del debitore ceduto e l'intenzione di aderire ad un accordo di ristrutturazione, in forza del quale avrebbe ritratto una percentuale dell'intero credito (pure specificata nella missiva) e ciò proprio al fine di evitare il rischio di non riuscire a riscuotere nemmeno in parte il credito.
Il cessionario ha pertanto espressamente chiesto al cedente di esprimere al riguardo la propria posizione, che non è pervenuta. Nel non esprimersi, il cedente ha quindi rimesso la scelta dell'adesione o meno all'accordo di ristrutturazione al cessionario.
-14- La valutazione del contegno del cessionario porta ad escludere qualsiasi forma di sua negligenza. Mette conto rimarcare che, nel caso in cui il cessionario avesse deciso di non concludere l'accordo di ristrutturazione, il cedente sarebbe stato tenuto alla garanzia e avrebbe dovuto restituire una somma maggiore al cessionario (l'integrale anticipazione ricevuta, senza detrazione della parte del credito riscosso). La condotta del cessionario risulta quindi ispirata ai principi di buona fede contrattuale e di minor aggravio della posizione del cedente.
10. Accertato che la mancata realizzazione per l'insolvenza del debitore ceduto non è in alcun modo imputabile alla cessionaria e che, anzi, alla stregua di una valutazione di buona fede, la condotta di risulta pienamente corretta, la pretesa Parte_1
dell'appellante basata sul contratto di cessione (segnatamente di factoring) risulta fondata.
11. È appena il caso di rilevare che relativamente al quantum del credito preteso da non
è sorta alcuna contestazione in causa e, dunque, non sussistono motivi per non riconoscerlo nella misura richiesta.
12. In definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'appellata sentenza, va ritenuta la fondatezza della domanda di basata sul contratto di factoring e in forza del quale ha richiesto alla cedente il pagamento della somma Controparte_2
corrispondente all'anticipazione effettuata con riguardo al residuo credito verso nella misura richiesta. Parte_6
13. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza della parte appellata e vanno poste a suo integrale carico.
14. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente
(€ 207.361,53), tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate nei due gradi e delle note spese prodotte.
PER QUESTI MOTIVI
-15- definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1738/2023 del Parte_1
tribunale di Venezia, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1.) condanna nonché i soci Controparte_2
illimitatamente responsabili e , al pagamento Controparte_2 Controparte_4
in favore di della somma di € 207.361,53, di cui € 188.880,46 in Parte_1
linea capitale ed € 18.481,07 per interessi, oltre agli interessi di mora nella misura convenzionalmente stabilita sino al saldo effettivo;
2.) condanna nonché i soci Controparte_2
illimitatamente responsabili e , a rifondere a Controparte_2 Controparte_4
le spese processuali da questa sostenute in entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, spese che liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compensi e, quanto al presente grado, in € 9.991,00 per compenso, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 % del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti.-
Venezia, 24 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-16-