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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 601/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 601/2025 r.g. pendente in fase di appello, proposta
DA
- (C. F. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società (C. F. – P. IV ) corrente in Milano alla via R. Lambruschini n. 34, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. OL AMISANO (C. F.
) del foro di Alessandria, presso il cui studio in Valenza (AL) C.so Matteotti n. C.F._2
2 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 reclamante contro
- (P. IV e C. F. ) con sede legale in Como via Belvedere n. Controparte_2 P.IVA_2
2/A, in persona del procuratore speciale dr. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in atti dall'Avv. Alessandro GENCHI (C. F. – pec: C.F._3
pagina 1 di 7 e OL AN (C: F. – pec: Email_2 C.F._4
presso il cui studio legale in Milano via Massena n. 18 è Email_3 elettivamente domiciliata. resistente
LIQUIDAZIONE Giudiziale – non costituita resistente
oggetto: opposizione alla sentenza n. 101/2025, emessa in data 13.02.2025 e pubblicata in data
14.02.2025, del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 30.12.2024 la ricorrente chiedeva l'apertura Controparte_2 del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società deducendo che la CP_4 società versava in stato di insolvenza, in ragione della consistente debitoria verso terzi e del credito azionato in via monitoria dalla ricorrente, per cui non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future.
Non si costituiva in giudizio CP_4
***
Il Tribunale di Milano, ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza delle condizioni di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata – costituita dal credito azionato in via monitoria dalla ricorrente e della esposizione verso l'erario per euro 37.953,00 – e ritenuto integrato il presupposto del protratto stato di insolvenza nel quale versava la società – desunto dall'entità della posta creditoria vantata dalla ricorrente, fondata su CP_4 decreto ingiuntivo, dal precetto vanamente intimato e dalla complessiva esposizione debitoria verso l'Erario, nonché dal mancato deposito dei bilanci d'esercizio a partire dall'anno 2021 adempimento cui era tenuta per legge – dichiarava nei confronti della l'apertura della liquidazione CP_4 giudiziale.
***
pagina 2 di 7 - Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società contestando la ricostruzione operata dall'organo giudicante CP_4 di primo grado ed adducendo l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 121 CCII richiesti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
In via preliminare eccepiva la mancata conoscenza da parte della reclamante dell'esistenza del decreto ingiuntivo in oggetto, di atti di pignoramento e della procedura di liquidazione oggetto di reclamo. Al riguardo adduceva che le pec inviate come notifica alla società erano state notificate CP_4 all'indirizzo di pec 11255800960@impresa.italia.it, non attivato dalla ma in via di ufficio CP_4
e che nessuna comunicazione sull'apertura di tale indirizzo pec era stata inviata alla società reclamante la quale ne sconosceva la esistenza, avendo provveduto a richiedere la pec con assegnazione dell'indirizzo pec Adduceva inoltre che la reclamata nel maggio 2020 Email_4 aveva richiesto via mail il pagamento di insoluti che aveva onorato e non erano seguite CP_4 altre richieste di pagamento di insoluti.
Assumeva che i conti della reclamata risultano in attivo all'apertura della liquidazione risultando depositati sul conto societario al 31.12.2024 euro 21.000,00, somma sufficiente alla soddisfazione del credito vantato dalla ricorrente Controparte_2
Adduceva inoltre che la reclamante svolgeva attività diversa da quella indicata in sentenza.
Su tali basi chiedeva la revoca della dichiarazione di aperura della liquidazione giudiziale.
Con memoria di costituzione di nuovo difensore la reclamante ribadiva l'insussistenza dello stato di insolvenza ritenuto con la sentenza reclamata insistendo per la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Adduceva l'avvenuto pagamento, ad opera di terzo rinunciante alla insinuazione al passivo, del credito vantato dalla ricorrente posto a base Parte_2 della istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
- Si costituiva in giudizio contestando il reclamo e, rilevando l'infondatezza Controparte_2 delle eccezioni sollevate, ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza reclamata.
All'udienza di discussione del reclamo dell'8.05.2025 parte reclamante dava atto che il debito posto a base della procedura di liquidazione è stato soddisfatto tramite il pagamento da parte di un soggetto terzo, figlio del reclamante, con espressa rinuncia del terzo pagatore all'insinuazione al passivo. manifestava, salvo verifica del buon esito del pagamento, l'intento di Controparte_5 rinunciare al ricorso. Nel corso dell'udienza aveva luogo l'esame del curatore che riepilogava la pagina 3 di 7 situazione debitoria dando atto che l'ultimo bilancio depositato era relativo all'anno 2021 e confermando che per gli anni successivi non risultava la tenuta della contabilità.
All'udienza del 19.06.2025 il procuratore di parte reclamante ribadiva l'avvenuto pagamento del credito vantato da la quale, confermandone il buon esito, dichiarava di Parte_2 rinunciare al ricorso. Il curatore illustrava l'esito delle operazioni di ricostruzione del passivo e dell'attivo, confermando i dati già in atti indicati.
All'esito della discussione, la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
19.06.2025.
***
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza della eccezione di mancata conoscenza del procedimento in oggetto sollevata con l'atto di reclamo dal reclamante.
Al riguardo vale rilevare che al soggetto iscritto alla Camera di Commercio che non abbia un valido indirizzo pec, come nel caso in esame, viene assegnato d'ufficio un indirizzo pec formato dal codice fiscale e con desinenza “impresa. .it”. Il dettato dell'art. 37 del d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito CP_6 nella legge 11.09.2020 n. 120 recante “misura urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, prevede infatti per le imprese che non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, l'applicazione di sanzione e l'attribuzione di ufficio, ad opera della Camera di Commercio, di un domicilio digitale di ufficio – così strutturato:
– attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante legale Email_5 dell'impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https//impresa.italia.it/. Detto domicilio viene automaticamente inserito ed è consultabile negli elenchi
INI-PEC e pertanto potrà essere utilizzato per notificare all'impresa vari tipi di atti e segnatamente atti amministrativi da parte della pubblica amministrazione, atti di matrice tributaria da parte dell'agenzia delle Entrate, ed atti giudiziari.
Nel caso di specie l'indirizzo indicato nell'atto di reclamo dal reclamante, Email_6 non è risultato attivo, come è dato rilevare dalla documentazione al riguardo prodotta dalla reclamata.
Né il reclamante ha offerto specifiche indicazioni in ordine all'epoca di attivazione e funzionalità del predetto indirizzo.
Ne consegue che correttamente e ritualmente le notifiche del presente procedimento sono state validamente inviate al predetto indirizzo di ufficio, come risultante dai relativi messaggi di conferma allegati da parte reclamata.
pagina 4 di 7 Segue il rigetto della predetta eccezione.
***
Tanto premesso il reclamo appare nel merito fondato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla base degli elementi di causa, non risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
Ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del
12.01.2019 e dell'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che la sede legale della società in oggetto è sita, come rilevabile dalla documentazione di causa, in Milano alla via R. Lambruschini n.
34, e la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado, ritenuta la ricorrenza del requisito della procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata nell'importo di seguito indicato, non può tuttavia ritenersi integrato il presupposto del superamento del valore soglia previsto dall'art. 121 del CCII.
Da quanto emerge in atti la debitoria della reclamante era costituita dal credito verso la stessa vantato dalla ricorrente pari ad euro 8.071,19, come da precetto su decreto Controparte_2 ingiuntivo, e dalla esposizione debitoria nei confronti dell'erario, ammontante, per l'importo non rateizzato, ad euro 37.593,21, mentre la esposizione debitoria complessiva erariale era pari ad euro
134.454,96 della quale euro 96.861,75 erano stato rateizzati.
Nel corso del proprio esame il Curatore ha riepilogato innanzi a questa Corte i valori attivi e passivi riscontrati all'apertura della liquidazione, confermando l'entità della debitoria e precisando che l'ultimo bilancio depositato risale al 2021 e successivamente a tale data non risulta tenuta la contabilità.
Sulla base di tali elementi, e segnatamente in ragione dell'entità della debitoria accertata dal curatore, e rilevabile dalla documentazione confluita nella procedura, non può ritenersi accertato il superamento del valore soglia in oggetto. La circostanza che l'ultimo bilancio depositato risalga all'esercizio 2021 e il fatto della omessa tenuta della contabilità nel periodo successivo al 2021 non costituiscono da sé soli elementi dai quali poter oggettivamente desumere con sufficiente grado di certezza la sussistenza del predetto presupposto.
Del pari, la debitoria in oggetto, in prevalenza erariale, non permette di ritenere accertato lo stato di insolvenza richiesto dal dettame legale, tenuto anche conto della ammissione della alla CP_4 rateizzazione della debitoria erariale, e del pagamento delle rate venute a scadenza prima della aperura della liquidazione giudiziale.
pagina 5 di 7 Né sono emersi elementi dai quali poter desumere l'inattività della società in oggetto, avendo parte reclamante allegato elementi espressivi di concreta attività della società e conseguente possibile produzione di elementi di attivo.
***
Conseguentemente, in riforma della reclamata sentenza, va revocata nei confronti della reclamante la apertura della Liquidazione Giudiziale disposta con la reclamata sentenza. CP_4
***
Il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dal reclamante in ordine alla mancata partecipazione alla procedura, dovuta alla accertata inattività dell'indirizzo per fatto proprio Email_6 del reclamante, rimasto estraneo per fatto proprio al procedimento di primo grado, la cui partecipazione avrebbe evitato il protrarsi della procedura, comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra la parte reclamante e la ricorrente Controparte_5
Nulla va invece disposto in ordine alle spese di lite tra il reclamante e la LIQUIDAZIONE Giudiziale, non essendosi la stessa costituita nella presente fase.
***
Avendo lo stesso reclamante, con il descritto comportamento processuale, dato causa alla apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, giusto il dettato dell'art. 147 del d.p.r. n. 115/2002 vanno poste a carico della le spese della procedura di liquidazione ed il compenso del curatore. CP_4
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) revoca la sentenza n. 101/2025 pubblicata il 13.02.2025 del Tribunale di Milano, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di CP_4
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a) che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, in CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore depositi nella cancelleria Parte_1 del Tribunale di Milano una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b) che, con la stessa cadenza, in persona del rappresentante legale pro tempore CP_4 provveda ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla pagina 6 di 7 gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta:
c) che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d) che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a
[...]
CP_
4) dichiara integralmente compensate tra il reclamante e le spese di Controparte_5 lite;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 7 di 7
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 601/2025 r.g. pendente in fase di appello, proposta
DA
- (C. F. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società (C. F. – P. IV ) corrente in Milano alla via R. Lambruschini n. 34, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. OL AMISANO (C. F.
) del foro di Alessandria, presso il cui studio in Valenza (AL) C.so Matteotti n. C.F._2
2 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 reclamante contro
- (P. IV e C. F. ) con sede legale in Como via Belvedere n. Controparte_2 P.IVA_2
2/A, in persona del procuratore speciale dr. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in atti dall'Avv. Alessandro GENCHI (C. F. – pec: C.F._3
pagina 1 di 7 e OL AN (C: F. – pec: Email_2 C.F._4
presso il cui studio legale in Milano via Massena n. 18 è Email_3 elettivamente domiciliata. resistente
LIQUIDAZIONE Giudiziale – non costituita resistente
oggetto: opposizione alla sentenza n. 101/2025, emessa in data 13.02.2025 e pubblicata in data
14.02.2025, del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 30.12.2024 la ricorrente chiedeva l'apertura Controparte_2 del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società deducendo che la CP_4 società versava in stato di insolvenza, in ragione della consistente debitoria verso terzi e del credito azionato in via monitoria dalla ricorrente, per cui non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future.
Non si costituiva in giudizio CP_4
***
Il Tribunale di Milano, ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza delle condizioni di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata – costituita dal credito azionato in via monitoria dalla ricorrente e della esposizione verso l'erario per euro 37.953,00 – e ritenuto integrato il presupposto del protratto stato di insolvenza nel quale versava la società – desunto dall'entità della posta creditoria vantata dalla ricorrente, fondata su CP_4 decreto ingiuntivo, dal precetto vanamente intimato e dalla complessiva esposizione debitoria verso l'Erario, nonché dal mancato deposito dei bilanci d'esercizio a partire dall'anno 2021 adempimento cui era tenuta per legge – dichiarava nei confronti della l'apertura della liquidazione CP_4 giudiziale.
***
pagina 2 di 7 - Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società contestando la ricostruzione operata dall'organo giudicante CP_4 di primo grado ed adducendo l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 121 CCII richiesti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
In via preliminare eccepiva la mancata conoscenza da parte della reclamante dell'esistenza del decreto ingiuntivo in oggetto, di atti di pignoramento e della procedura di liquidazione oggetto di reclamo. Al riguardo adduceva che le pec inviate come notifica alla società erano state notificate CP_4 all'indirizzo di pec 11255800960@impresa.italia.it, non attivato dalla ma in via di ufficio CP_4
e che nessuna comunicazione sull'apertura di tale indirizzo pec era stata inviata alla società reclamante la quale ne sconosceva la esistenza, avendo provveduto a richiedere la pec con assegnazione dell'indirizzo pec Adduceva inoltre che la reclamata nel maggio 2020 Email_4 aveva richiesto via mail il pagamento di insoluti che aveva onorato e non erano seguite CP_4 altre richieste di pagamento di insoluti.
Assumeva che i conti della reclamata risultano in attivo all'apertura della liquidazione risultando depositati sul conto societario al 31.12.2024 euro 21.000,00, somma sufficiente alla soddisfazione del credito vantato dalla ricorrente Controparte_2
Adduceva inoltre che la reclamante svolgeva attività diversa da quella indicata in sentenza.
Su tali basi chiedeva la revoca della dichiarazione di aperura della liquidazione giudiziale.
Con memoria di costituzione di nuovo difensore la reclamante ribadiva l'insussistenza dello stato di insolvenza ritenuto con la sentenza reclamata insistendo per la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Adduceva l'avvenuto pagamento, ad opera di terzo rinunciante alla insinuazione al passivo, del credito vantato dalla ricorrente posto a base Parte_2 della istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
- Si costituiva in giudizio contestando il reclamo e, rilevando l'infondatezza Controparte_2 delle eccezioni sollevate, ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza reclamata.
All'udienza di discussione del reclamo dell'8.05.2025 parte reclamante dava atto che il debito posto a base della procedura di liquidazione è stato soddisfatto tramite il pagamento da parte di un soggetto terzo, figlio del reclamante, con espressa rinuncia del terzo pagatore all'insinuazione al passivo. manifestava, salvo verifica del buon esito del pagamento, l'intento di Controparte_5 rinunciare al ricorso. Nel corso dell'udienza aveva luogo l'esame del curatore che riepilogava la pagina 3 di 7 situazione debitoria dando atto che l'ultimo bilancio depositato era relativo all'anno 2021 e confermando che per gli anni successivi non risultava la tenuta della contabilità.
All'udienza del 19.06.2025 il procuratore di parte reclamante ribadiva l'avvenuto pagamento del credito vantato da la quale, confermandone il buon esito, dichiarava di Parte_2 rinunciare al ricorso. Il curatore illustrava l'esito delle operazioni di ricostruzione del passivo e dell'attivo, confermando i dati già in atti indicati.
All'esito della discussione, la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
19.06.2025.
***
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza della eccezione di mancata conoscenza del procedimento in oggetto sollevata con l'atto di reclamo dal reclamante.
Al riguardo vale rilevare che al soggetto iscritto alla Camera di Commercio che non abbia un valido indirizzo pec, come nel caso in esame, viene assegnato d'ufficio un indirizzo pec formato dal codice fiscale e con desinenza “impresa. .it”. Il dettato dell'art. 37 del d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito CP_6 nella legge 11.09.2020 n. 120 recante “misura urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, prevede infatti per le imprese che non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, l'applicazione di sanzione e l'attribuzione di ufficio, ad opera della Camera di Commercio, di un domicilio digitale di ufficio – così strutturato:
– attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante legale Email_5 dell'impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https//impresa.italia.it/. Detto domicilio viene automaticamente inserito ed è consultabile negli elenchi
INI-PEC e pertanto potrà essere utilizzato per notificare all'impresa vari tipi di atti e segnatamente atti amministrativi da parte della pubblica amministrazione, atti di matrice tributaria da parte dell'agenzia delle Entrate, ed atti giudiziari.
Nel caso di specie l'indirizzo indicato nell'atto di reclamo dal reclamante, Email_6 non è risultato attivo, come è dato rilevare dalla documentazione al riguardo prodotta dalla reclamata.
Né il reclamante ha offerto specifiche indicazioni in ordine all'epoca di attivazione e funzionalità del predetto indirizzo.
Ne consegue che correttamente e ritualmente le notifiche del presente procedimento sono state validamente inviate al predetto indirizzo di ufficio, come risultante dai relativi messaggi di conferma allegati da parte reclamata.
pagina 4 di 7 Segue il rigetto della predetta eccezione.
***
Tanto premesso il reclamo appare nel merito fondato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla base degli elementi di causa, non risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
Ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del
12.01.2019 e dell'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che la sede legale della società in oggetto è sita, come rilevabile dalla documentazione di causa, in Milano alla via R. Lambruschini n.
34, e la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado, ritenuta la ricorrenza del requisito della procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata nell'importo di seguito indicato, non può tuttavia ritenersi integrato il presupposto del superamento del valore soglia previsto dall'art. 121 del CCII.
Da quanto emerge in atti la debitoria della reclamante era costituita dal credito verso la stessa vantato dalla ricorrente pari ad euro 8.071,19, come da precetto su decreto Controparte_2 ingiuntivo, e dalla esposizione debitoria nei confronti dell'erario, ammontante, per l'importo non rateizzato, ad euro 37.593,21, mentre la esposizione debitoria complessiva erariale era pari ad euro
134.454,96 della quale euro 96.861,75 erano stato rateizzati.
Nel corso del proprio esame il Curatore ha riepilogato innanzi a questa Corte i valori attivi e passivi riscontrati all'apertura della liquidazione, confermando l'entità della debitoria e precisando che l'ultimo bilancio depositato risale al 2021 e successivamente a tale data non risulta tenuta la contabilità.
Sulla base di tali elementi, e segnatamente in ragione dell'entità della debitoria accertata dal curatore, e rilevabile dalla documentazione confluita nella procedura, non può ritenersi accertato il superamento del valore soglia in oggetto. La circostanza che l'ultimo bilancio depositato risalga all'esercizio 2021 e il fatto della omessa tenuta della contabilità nel periodo successivo al 2021 non costituiscono da sé soli elementi dai quali poter oggettivamente desumere con sufficiente grado di certezza la sussistenza del predetto presupposto.
Del pari, la debitoria in oggetto, in prevalenza erariale, non permette di ritenere accertato lo stato di insolvenza richiesto dal dettame legale, tenuto anche conto della ammissione della alla CP_4 rateizzazione della debitoria erariale, e del pagamento delle rate venute a scadenza prima della aperura della liquidazione giudiziale.
pagina 5 di 7 Né sono emersi elementi dai quali poter desumere l'inattività della società in oggetto, avendo parte reclamante allegato elementi espressivi di concreta attività della società e conseguente possibile produzione di elementi di attivo.
***
Conseguentemente, in riforma della reclamata sentenza, va revocata nei confronti della reclamante la apertura della Liquidazione Giudiziale disposta con la reclamata sentenza. CP_4
***
Il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dal reclamante in ordine alla mancata partecipazione alla procedura, dovuta alla accertata inattività dell'indirizzo per fatto proprio Email_6 del reclamante, rimasto estraneo per fatto proprio al procedimento di primo grado, la cui partecipazione avrebbe evitato il protrarsi della procedura, comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra la parte reclamante e la ricorrente Controparte_5
Nulla va invece disposto in ordine alle spese di lite tra il reclamante e la LIQUIDAZIONE Giudiziale, non essendosi la stessa costituita nella presente fase.
***
Avendo lo stesso reclamante, con il descritto comportamento processuale, dato causa alla apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, giusto il dettato dell'art. 147 del d.p.r. n. 115/2002 vanno poste a carico della le spese della procedura di liquidazione ed il compenso del curatore. CP_4
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) revoca la sentenza n. 101/2025 pubblicata il 13.02.2025 del Tribunale di Milano, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di CP_4
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a) che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, in CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore depositi nella cancelleria Parte_1 del Tribunale di Milano una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b) che, con la stessa cadenza, in persona del rappresentante legale pro tempore CP_4 provveda ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla pagina 6 di 7 gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta:
c) che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d) che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a
[...]
CP_
4) dichiara integralmente compensate tra il reclamante e le spese di Controparte_5 lite;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
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