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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2301/2023 R.G. promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LAURA MARIA CRISTINA CAPRA
- attrice contro
nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MARCO PIOVESAN
- convenuto
OGGETTO: PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - RIPETIZIONE DI INDEBITO
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
- Dichiarare tenuto e condannare il convenuto a versare all'attrice, per le ragioni Controparte_1 di cui in atto di citazione e nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la somma di € 45.700,00, oltre interessi legali dal 13/11/2020 ed interessi ex art. 1284 IV comma C.C. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
- Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO in via istruttoria:
- a parziale revoca dell'ordinanza del 26.07.2024, l'esponente insiste per l'ammissione della C.T.U. dedotta nella propria memoria ex art. 171ter n. 2) c.p.c., che si richiama integralmente;
1 - l'esponente si oppone in ogni caso all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, sia in prova diretta che in controprova, in quanto manifestamente generiche, esplorative, e comunque inammissibili e irrilevanti, per i motivi dedotti in atti e nella propria memoria ex art. 171ter n. 3)
c.p.c., che si richiama integralmente;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che le somme depositate sul conto corrente cointestato a titolo di stipendi, salari e altre indennità derivanti dall'attività di lavoro, nonché il trattamento di disoccupazione e tutte le somme di pertinenza del Sig. in atti allegate e documentate sono di proprietà Controparte_1
esclusiva del conchiudente e pertanto escluse dalla comunione legale dei coniugi ex art. 177, lett. c) cod. civ., anche in quanto consumate al momento dello scioglimento della stessa, nonché dalla presunzione di uguaglianza ex art. 1298 cod. civ., con conseguente insussistenza di diritti rivendicabili dalla Sig.ra nei rapporti interni con il conchiudente;
Parte_1
- accertare e dichiarare altresì che la Sig.ra ha effettuato prelevamenti dal Parte_1
conto corrente bancario e dal libretto postale cointestati delle somme in atti allegate e documentate per importi superiori alla sua quota di eventuale spettanza sulle somme cointestate;
- conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia appropriazione da parte del conchiudente di somme di spettanza della Sig.ra o sulle quali la stessa possa Parte_1
comunque rivendicare diritti nei confronti del conchiudente;
- per l'effetto, respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, mandando assolto il conchiudente da ogni avversa pretesa;
- in subordine, e con riserva di gravame: contenere comunque l'eventuale condanna del conchiudente nei limiti della quota della metà del residuo effettivamente dovuto, escludendo dalla restituzione le somme di pertinenza esclusiva del conchiudente e detraendo in ogni caso le somme prelevate dalla
Sig.ra Parte_1
- in ogni caso, con il favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio, anche per eventuali
C.T. di Ufficio e di Parte, tenuto conto della rinuncia del conchiudente all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con dichiarazione ex art. 79, D.P.R. 115/02 del 03.09.2024 in atti”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il marito separato e con il quale aveva contratto Parte_1
matrimonio in regime di comunione legale dei beni chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di € 45.700,00, pari alla metà dell'importo di € 91.400,00 depositato sul cono corrente cointestato tra le parti n. 20599 – 2 presso la Cassa di Risparmio di Asti e
2 ritirato dal convenuto in data 13.11.2020 con trasferimento della somma su altro conto intestato solo al medesimo. L'attrice ha anche chiesto la condanna del convenuto al pagamento degli interessi come da domanda.
2. si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e in subordine il contenimento Controparte_1 della pretesa attorea nei limiti della metà dell'importo presente sul conto corrente oggetto di domanda effettivamente ritenuto di comproprietà delle parti, formulando le richieste di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno delle proprie difese il convenuto ha esposto che:
- il conto corrente cointestato negli anni è stato regolarmente alimentato con somme di sua esclusiva pertinenza e in particolare con gli stipendi relativi alla sua attività lavorativa e gli importi liquidati in suo favore dai datori di lavoro e dal fondo di garanzia dell' per TFR nonché le somme percepite a CP_2
titolo di trattamento di disoccupazione;
- aveva versato il 16.11.2020 sul conto corrente la somma di € 1.500,00 di sua spettanza poi ritirata dalla controparte;
- aveva comunque consumato quanto ritirato per far fronte a propri bisogni, spese e necessità alla data nella quale si era sciolta la comunione legale tra coniugi e cioè nel momento in cui il presidente del tribunale di Asti aveva emesso i provvedimenti urgenti all'udienza del 27.09.2022;
- l'attrice aveva effettuato nel tempo numerosi prelievi dal conto corrente per circa 35.000,00;
- l'attrice aveva prelevato la somma di € 4.500,00 dal libretto postale cointestato dei coniugi presso l'Ufficio Postale di San Paolo Solbrito investendola il 22.08.2017 per la sottoscrizione di buono postale fruttifero emesso a suo nome, del quale ha poi chiesto in data 04.05.2018 il rimborso anticipato investendo successivamente la somma per € 3.500,00 in altro buono postale e il resto versandolo su suo conto personale;
- l'attrice in data 22.08.2017 aveva prelevato dal libretto postale cointestato l'ulteriore somma di €
9.000,00 dopo che già in data 21.01.2016 aveva prelevato altri € 2.000,00;
- tra il 24.11.2020 e il 22.12.2020 l'attrice aveva prelevato ulteriori somme per € 3.900,00 complessivi dal libretto postale.
3. Le parti hanno depositato memorie e la causa è stata rimessa a decisione nelle forme della trattazione scritta senza esperimento di attività istruttoria.
Sono disponibili per la decisione i documenti versati in atti dalle parti.
4. In ordine alle allegazioni in fatto delle parti si rileva anzitutto che è pacifico nonché documentato in causa che l'importo presente sul conto corrente cointestato 20599 – 2 acceso presso la Cassa di
Risparmio di Asti fu prelevato dal convenuto in data 13.11.2020 con versamento della somma sul
3 conto personale n. 01/058/28623 e che la comunione legale cessò in data 27.09.2022.
A proposito del conto corrente cointestato, si osserva che lo stesso è stato alimentato nel tempo mediante il versamento delle retribuzioni percepite da entrambe le parti nel corso degli anni come emerge dall'esame dei documenti 12.X attorei e 3.X convenuto ove sono riportati gli incassi mensili degli stipendi ricevuti (cfr. per l'attrice movimenti in ingresso emolumenti RFT e per il convenuto emolumenti , POLIPREN, FUCHS e altri datori a seconda dei periodi). CP_2
Dal raffronto tra gli importi versati sul conto e riconducibili alle parti non emerge un importo attribuibile al convenuto superiore rispetto ai versamenti complessivi compiuti dall'attrice (pari ad oltre 200.000,00 tra il 2011 e il 2020). Il convenuto infatti, a ben vedere, neppure ha allegato di aver contribuito in misura maggiore rispetto all'importo indicato dall'attrice, essendosi limitato a sostenere di aver versato più della metà di quanto residuato sul conto al momento del ritiro, il che, oltre ad essere irrilevante è vero pure con riferimento alla parte attrice.
Il saldo attivo del conto era dunque costituito dai ricavi delle rispettive attività lavorative che, in costanza di comunione legale tra i coniugi, costituivano beni personali delle parti destinati ad entrare in comunione solo alla cessazione della comunione legale ai sensi dell'articolo 177 co. 1 lett. c) e che risultavano semplicemente depositati su conto cointestato.
Ne consegue che in virtù di quanto osservato circa la provvista con cui fu alimentato il conto, le somme ivi depositate si devono ritenere di spettanza nella misura della metà per ciascuno dei cointestatari non essendo stata superata la presunzione di cui all'articolo di cui all'art. 1298 comma 2,
c.c. (cfr. sul punto tra le molte Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/01/2018, n. 77; Cass. civ., Sez. II,
13/09/2024, n. 24655). Sul punto, per altro, merita ancora rilevare che il conto risulta essere stato aperto nel 1985 e il primo estratto conto disponibile, comunque già recante un saldo attivo per circa €
25.000,00, risale al 2011, ragione per la quale, in realtà, in assenza di nozioni circa la contribuzione e l'andamento precedente, non pare in alcun modo possibile superare la presunzione di pari proprietà fissata dall'articolo 1298 co. 2 c.c.
Tanto è sufficiente a fondare il diritto alla restituzione della somma pretesa da parte dell'attrice.
Ne consegue che il convenuto va ritenuto obbligato al rimborso all'attrice di quanto prelevato dalla comunione e spettante alla stessa e cioè € 45.700,00 oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 primo comma a decorrere dalla data dell'indebito prelievo.
Non si deve, invece, fare applicazione dell'interesse di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. trattandosi di credito non derivante da contratto e di cui dunque non si può prospettare che le parti avrebbero potuto determinare l'interesse di mora.
5. Con riferimento alla domanda del convenuto di accertare e dichiarare che l'attrice aveva effettuato
4 prelevamenti dal conto corrente bancario e dal libretto postale cointestati di somme per importi superiori alla quota di sua spettanza si osserva quanto segue.
In ordine al prelievo di € 1.500,00 dal conto n. 20599 – 2, non è provata la sussistenza dell'annotazione in termini di prelievo, né la sua effettuazione da parte dell'attrice (cfr. doc. 10 convenuto, alla luce della differente dicitura di dettaglio per altri prelievi e comunque all'assenza di qualsiasi riferimento all'attrice).
In ordine agli altri prelievi dal conto in questione, avvenuti tutti in costanza di rapporto di coniugio e prima dello svuotamento del conto ad opera del convenuto, i documenti in atti non dimostrano nulla circa la persona del prelevante o l'impiego delle somme, senza contare che stante il periodo e lo stato di coniugio delle parti è del tutto verosimile che le somme prelevate nel corso del tempo siano state spese per esigenze familiari.
In ordine al prelievo di € 4.500,00 dal libretto postale, l'operazione non risulta dai documenti in atti
(doc. 11 convenuto); risultano invece il rimborso di un buono postale fruttifero di 4.500,00 già intestato esclusivamente all'attrice in data 4.5.2018 (doc. 12 convenuto), il versamento di mille euro su conto dell'attrice e l'investimento di € 3.500,00 in un nuovo buono fruttifero postale nella stessa data.
Tenuto conto del tenore della domanda, non vi è dunque alcun elemento che lasci ritenere che l'attrice in relazione a tali operazioni abbia prelevato somme eccedenti la sua spettanza dal libretto postale o comunque si sia impossessata di somme di spettanza del convenuto, anche perché, sotto altro profilo, non vi sono elementi per ritenere che il buono sia stato riscosso, con la conclusione per la quale il bene
(o meglio il diritto al rimborso del buono) potrebbe essere confluito in capo alla comunione legale tra i coniugi ed ora in comunione ordinaria tra loro.
In ordine al prelievo di € 2.000,00 in data 21.01.2016 l'attrice ne ha documentato l'effettuazione ad opera del convenuto (cfr. doc. 14 attrice) ed è generico il disconoscimento in proposito formulato dal convenuto in terza memoria.
In ordine al prelievo del 22.8.2017 di € 9.000,00 l'attrice ha documentato di aver versato sul libretto postale una somma anche superiore in data 02/08/2017 portata da un assegno per € 9.273,27 ed un ulteriore assegno di € 367,53 a lei destinati e si trattò quindi del mero transito sul libretto di una somma circa la quale il convenuto neppure ha contestato che non si trattasse di bene personale.
Sono infine indimostrati come compiuti ad opera dell'attrice i prelievi tra il 24.11.2020 e il 22.12.2020 di ulteriori somme per € 3.900,00 complessivi dal libretto postale.
6. La domanda dell'attrice va dunque accolta con condanna del convenuto al pagamento di quanto richiesto oltre interessi come chiarito in motivazione.
Sono invece da rigettare le domande del convenuto.
5 Le spese seguono la soccombenza e, vista la nota spese, sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
CONDANNA il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 45.700,00, oltre interessi legali di cui al primo comma dell'articolo 1284 c.c. dal 13/11/2020 al saldo.
RIGETTA le domande del convenuto.
Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed €
6.500,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 19 marzo 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2301/2023 R.G. promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LAURA MARIA CRISTINA CAPRA
- attrice contro
nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MARCO PIOVESAN
- convenuto
OGGETTO: PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - RIPETIZIONE DI INDEBITO
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
- Dichiarare tenuto e condannare il convenuto a versare all'attrice, per le ragioni Controparte_1 di cui in atto di citazione e nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la somma di € 45.700,00, oltre interessi legali dal 13/11/2020 ed interessi ex art. 1284 IV comma C.C. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
- Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO in via istruttoria:
- a parziale revoca dell'ordinanza del 26.07.2024, l'esponente insiste per l'ammissione della C.T.U. dedotta nella propria memoria ex art. 171ter n. 2) c.p.c., che si richiama integralmente;
1 - l'esponente si oppone in ogni caso all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, sia in prova diretta che in controprova, in quanto manifestamente generiche, esplorative, e comunque inammissibili e irrilevanti, per i motivi dedotti in atti e nella propria memoria ex art. 171ter n. 3)
c.p.c., che si richiama integralmente;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che le somme depositate sul conto corrente cointestato a titolo di stipendi, salari e altre indennità derivanti dall'attività di lavoro, nonché il trattamento di disoccupazione e tutte le somme di pertinenza del Sig. in atti allegate e documentate sono di proprietà Controparte_1
esclusiva del conchiudente e pertanto escluse dalla comunione legale dei coniugi ex art. 177, lett. c) cod. civ., anche in quanto consumate al momento dello scioglimento della stessa, nonché dalla presunzione di uguaglianza ex art. 1298 cod. civ., con conseguente insussistenza di diritti rivendicabili dalla Sig.ra nei rapporti interni con il conchiudente;
Parte_1
- accertare e dichiarare altresì che la Sig.ra ha effettuato prelevamenti dal Parte_1
conto corrente bancario e dal libretto postale cointestati delle somme in atti allegate e documentate per importi superiori alla sua quota di eventuale spettanza sulle somme cointestate;
- conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia appropriazione da parte del conchiudente di somme di spettanza della Sig.ra o sulle quali la stessa possa Parte_1
comunque rivendicare diritti nei confronti del conchiudente;
- per l'effetto, respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, mandando assolto il conchiudente da ogni avversa pretesa;
- in subordine, e con riserva di gravame: contenere comunque l'eventuale condanna del conchiudente nei limiti della quota della metà del residuo effettivamente dovuto, escludendo dalla restituzione le somme di pertinenza esclusiva del conchiudente e detraendo in ogni caso le somme prelevate dalla
Sig.ra Parte_1
- in ogni caso, con il favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio, anche per eventuali
C.T. di Ufficio e di Parte, tenuto conto della rinuncia del conchiudente all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con dichiarazione ex art. 79, D.P.R. 115/02 del 03.09.2024 in atti”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il marito separato e con il quale aveva contratto Parte_1
matrimonio in regime di comunione legale dei beni chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di € 45.700,00, pari alla metà dell'importo di € 91.400,00 depositato sul cono corrente cointestato tra le parti n. 20599 – 2 presso la Cassa di Risparmio di Asti e
2 ritirato dal convenuto in data 13.11.2020 con trasferimento della somma su altro conto intestato solo al medesimo. L'attrice ha anche chiesto la condanna del convenuto al pagamento degli interessi come da domanda.
2. si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e in subordine il contenimento Controparte_1 della pretesa attorea nei limiti della metà dell'importo presente sul conto corrente oggetto di domanda effettivamente ritenuto di comproprietà delle parti, formulando le richieste di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno delle proprie difese il convenuto ha esposto che:
- il conto corrente cointestato negli anni è stato regolarmente alimentato con somme di sua esclusiva pertinenza e in particolare con gli stipendi relativi alla sua attività lavorativa e gli importi liquidati in suo favore dai datori di lavoro e dal fondo di garanzia dell' per TFR nonché le somme percepite a CP_2
titolo di trattamento di disoccupazione;
- aveva versato il 16.11.2020 sul conto corrente la somma di € 1.500,00 di sua spettanza poi ritirata dalla controparte;
- aveva comunque consumato quanto ritirato per far fronte a propri bisogni, spese e necessità alla data nella quale si era sciolta la comunione legale tra coniugi e cioè nel momento in cui il presidente del tribunale di Asti aveva emesso i provvedimenti urgenti all'udienza del 27.09.2022;
- l'attrice aveva effettuato nel tempo numerosi prelievi dal conto corrente per circa 35.000,00;
- l'attrice aveva prelevato la somma di € 4.500,00 dal libretto postale cointestato dei coniugi presso l'Ufficio Postale di San Paolo Solbrito investendola il 22.08.2017 per la sottoscrizione di buono postale fruttifero emesso a suo nome, del quale ha poi chiesto in data 04.05.2018 il rimborso anticipato investendo successivamente la somma per € 3.500,00 in altro buono postale e il resto versandolo su suo conto personale;
- l'attrice in data 22.08.2017 aveva prelevato dal libretto postale cointestato l'ulteriore somma di €
9.000,00 dopo che già in data 21.01.2016 aveva prelevato altri € 2.000,00;
- tra il 24.11.2020 e il 22.12.2020 l'attrice aveva prelevato ulteriori somme per € 3.900,00 complessivi dal libretto postale.
3. Le parti hanno depositato memorie e la causa è stata rimessa a decisione nelle forme della trattazione scritta senza esperimento di attività istruttoria.
Sono disponibili per la decisione i documenti versati in atti dalle parti.
4. In ordine alle allegazioni in fatto delle parti si rileva anzitutto che è pacifico nonché documentato in causa che l'importo presente sul conto corrente cointestato 20599 – 2 acceso presso la Cassa di
Risparmio di Asti fu prelevato dal convenuto in data 13.11.2020 con versamento della somma sul
3 conto personale n. 01/058/28623 e che la comunione legale cessò in data 27.09.2022.
A proposito del conto corrente cointestato, si osserva che lo stesso è stato alimentato nel tempo mediante il versamento delle retribuzioni percepite da entrambe le parti nel corso degli anni come emerge dall'esame dei documenti 12.X attorei e 3.X convenuto ove sono riportati gli incassi mensili degli stipendi ricevuti (cfr. per l'attrice movimenti in ingresso emolumenti RFT e per il convenuto emolumenti , POLIPREN, FUCHS e altri datori a seconda dei periodi). CP_2
Dal raffronto tra gli importi versati sul conto e riconducibili alle parti non emerge un importo attribuibile al convenuto superiore rispetto ai versamenti complessivi compiuti dall'attrice (pari ad oltre 200.000,00 tra il 2011 e il 2020). Il convenuto infatti, a ben vedere, neppure ha allegato di aver contribuito in misura maggiore rispetto all'importo indicato dall'attrice, essendosi limitato a sostenere di aver versato più della metà di quanto residuato sul conto al momento del ritiro, il che, oltre ad essere irrilevante è vero pure con riferimento alla parte attrice.
Il saldo attivo del conto era dunque costituito dai ricavi delle rispettive attività lavorative che, in costanza di comunione legale tra i coniugi, costituivano beni personali delle parti destinati ad entrare in comunione solo alla cessazione della comunione legale ai sensi dell'articolo 177 co. 1 lett. c) e che risultavano semplicemente depositati su conto cointestato.
Ne consegue che in virtù di quanto osservato circa la provvista con cui fu alimentato il conto, le somme ivi depositate si devono ritenere di spettanza nella misura della metà per ciascuno dei cointestatari non essendo stata superata la presunzione di cui all'articolo di cui all'art. 1298 comma 2,
c.c. (cfr. sul punto tra le molte Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/01/2018, n. 77; Cass. civ., Sez. II,
13/09/2024, n. 24655). Sul punto, per altro, merita ancora rilevare che il conto risulta essere stato aperto nel 1985 e il primo estratto conto disponibile, comunque già recante un saldo attivo per circa €
25.000,00, risale al 2011, ragione per la quale, in realtà, in assenza di nozioni circa la contribuzione e l'andamento precedente, non pare in alcun modo possibile superare la presunzione di pari proprietà fissata dall'articolo 1298 co. 2 c.c.
Tanto è sufficiente a fondare il diritto alla restituzione della somma pretesa da parte dell'attrice.
Ne consegue che il convenuto va ritenuto obbligato al rimborso all'attrice di quanto prelevato dalla comunione e spettante alla stessa e cioè € 45.700,00 oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 primo comma a decorrere dalla data dell'indebito prelievo.
Non si deve, invece, fare applicazione dell'interesse di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. trattandosi di credito non derivante da contratto e di cui dunque non si può prospettare che le parti avrebbero potuto determinare l'interesse di mora.
5. Con riferimento alla domanda del convenuto di accertare e dichiarare che l'attrice aveva effettuato
4 prelevamenti dal conto corrente bancario e dal libretto postale cointestati di somme per importi superiori alla quota di sua spettanza si osserva quanto segue.
In ordine al prelievo di € 1.500,00 dal conto n. 20599 – 2, non è provata la sussistenza dell'annotazione in termini di prelievo, né la sua effettuazione da parte dell'attrice (cfr. doc. 10 convenuto, alla luce della differente dicitura di dettaglio per altri prelievi e comunque all'assenza di qualsiasi riferimento all'attrice).
In ordine agli altri prelievi dal conto in questione, avvenuti tutti in costanza di rapporto di coniugio e prima dello svuotamento del conto ad opera del convenuto, i documenti in atti non dimostrano nulla circa la persona del prelevante o l'impiego delle somme, senza contare che stante il periodo e lo stato di coniugio delle parti è del tutto verosimile che le somme prelevate nel corso del tempo siano state spese per esigenze familiari.
In ordine al prelievo di € 4.500,00 dal libretto postale, l'operazione non risulta dai documenti in atti
(doc. 11 convenuto); risultano invece il rimborso di un buono postale fruttifero di 4.500,00 già intestato esclusivamente all'attrice in data 4.5.2018 (doc. 12 convenuto), il versamento di mille euro su conto dell'attrice e l'investimento di € 3.500,00 in un nuovo buono fruttifero postale nella stessa data.
Tenuto conto del tenore della domanda, non vi è dunque alcun elemento che lasci ritenere che l'attrice in relazione a tali operazioni abbia prelevato somme eccedenti la sua spettanza dal libretto postale o comunque si sia impossessata di somme di spettanza del convenuto, anche perché, sotto altro profilo, non vi sono elementi per ritenere che il buono sia stato riscosso, con la conclusione per la quale il bene
(o meglio il diritto al rimborso del buono) potrebbe essere confluito in capo alla comunione legale tra i coniugi ed ora in comunione ordinaria tra loro.
In ordine al prelievo di € 2.000,00 in data 21.01.2016 l'attrice ne ha documentato l'effettuazione ad opera del convenuto (cfr. doc. 14 attrice) ed è generico il disconoscimento in proposito formulato dal convenuto in terza memoria.
In ordine al prelievo del 22.8.2017 di € 9.000,00 l'attrice ha documentato di aver versato sul libretto postale una somma anche superiore in data 02/08/2017 portata da un assegno per € 9.273,27 ed un ulteriore assegno di € 367,53 a lei destinati e si trattò quindi del mero transito sul libretto di una somma circa la quale il convenuto neppure ha contestato che non si trattasse di bene personale.
Sono infine indimostrati come compiuti ad opera dell'attrice i prelievi tra il 24.11.2020 e il 22.12.2020 di ulteriori somme per € 3.900,00 complessivi dal libretto postale.
6. La domanda dell'attrice va dunque accolta con condanna del convenuto al pagamento di quanto richiesto oltre interessi come chiarito in motivazione.
Sono invece da rigettare le domande del convenuto.
5 Le spese seguono la soccombenza e, vista la nota spese, sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
CONDANNA il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 45.700,00, oltre interessi legali di cui al primo comma dell'articolo 1284 c.c. dal 13/11/2020 al saldo.
RIGETTA le domande del convenuto.
Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed €
6.500,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 19 marzo 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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