Versione
4 marzo 2007
4 marzo 2007
Art. 6. (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Note all'art. 6:
- L'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 , cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Per il testo degli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , si vedano le note all'art. 1.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Note all'art. 6:
- L'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 , cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Per il testo degli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , si vedano le note all'art. 1.
Commentari • 2
- 1. UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI: onere di reiterare le richieste istruttorie in modo specificoAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 8 maggio 2019 · 0.90010667
La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate (e non possono essere riproposte in appello); né tale onere può essere assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 132
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 11/06/2025, n. 464Provvedimento: CORTE di APPELLO di MESSINA Prima sezione civile ^^^^^^^^^ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori: 1) dr. Augusto SABATINI Presidente 2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere 3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti, in grado di appello, iscritti ai nn. 915/2021 R. G. e 919/2021 R. G., vertenti: il n. 915/2021 R. G., tra Parte_1 nato a [...] il [...], c. f.: CodiceFiscale_1 , e Parte_2 nato a [...] il [...], c. f.: CodiceFiscale_2 , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Pruiti Ciarello (con PEC indicata) per procura rilasciata su …Leggi di più...
- precisazione delle conclusioni·
- art. 91 c.p.c.·
- art. 303 c.p.c.·
- art. 332 c.p.c.·
- principio di causalità·
- legittimazione passiva·
- art. 111 Cost.·
- adempimento contrattuale·
- riassunzione del processo·
- onere della prova