Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 17/12/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da TO AR Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI AN Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32459 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65321, depositato in data 25 marzo 2020, reso da:
AN IO ST, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), difeso e rappresentato dall’avvocato Alvise Biscontin
(C.F. [...]) del foro Venezia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466, PEC:
avvocato.biscontin@pec.it;
TA UN (c.f. [...]), nata a [...] il 1^ marzo 1960;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo nessuno presente per gli
agenti, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 157 del 18 marzo 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65321, depositato in data 25 marzo 2020, reso dagli agenti contabili IO ST AN e UN TA, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della U.O. Fitosanitario di Verona per l’esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 19 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30897 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta, la gestione appariva sostanzialmente regolare, pur non avendo il subagente compilato un autonomo conto giudiziale. Evidenziava, tuttavia, il Magistrato che erano state effettuate spese continuative (pagamento di utenze e forniture periodiche di materiale per laboratorio, nonché manutenzioni periodiche ed obbligatorie)
e/o comunque programmabili, di regola non ammissibili, pur rientranti nelle tipologie prevista dalla disciplina regionale.
Tali profili di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, venivano, tuttavia, rimessi alla valutazione del Collegio, non essendo, da un lato, ostativa all’approvazione del conto la mancata compilazione di conti separati per ciascuna gestione e di un sub conto da parte dell’agente sostituto in quanto il livello di analiticità delle scritture aveva consentito l’imputazione dei fatti di gestione all’agente che li aveva posti in essere e, dall’altro lato, risultando tutte le spese di utilità ed effettuate nell’interesse dell’ente.
All’udienza del 9 luglio 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero, nessuno presente per gli agenti, concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65321 reso da IO ST AN e UN TA, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della U. O. Fitosanitario di Verona per l’esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 19 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30897 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti e, cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(giornali, riviste, carta e cancelleria, carburanti, materiali tecnico specialistici non sanitari, manutenzione ordinaria e riparazione di messi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili, servizi di pulizia e lavanderia, trasporti, traslochi e facchinaggio, altre spese N.A.C., spese postali);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto, osserva il Collegio che la rendicontazione fa riferimento all’ordine di accreditamento n. 7 del 22/02/2017, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di €
107.700,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 45 del 06/03/2020 del Direttore della Direzione agroalimentare, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 12/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile e il DDR n. 56 del 18/03/2020 del Direttore della Direzione agroalimentare, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Il conto è sottoscritto dall’ agente contabile titolare IO ST AN e dal sostituto UN TA.
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 7/2017 di euro 107.700,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 87.572,51 di cui euro 900,00 per buoni di prelevamento ed euro 86.672,51 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 87.572,51.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni, pari a 159 operazioni di cui 150 effettuate dall’economo AN e 9 effettuate dalla sostituta TA per un totale di € 86.572,51.
I pagamenti effettuati consistono in 217 operazioni di cui 208 poste in essere dall’economo AN per un importo di € 75.212,76 e 9 poste in essere dalla sostituta TA per un importo totale di € 11.359,75 da cui emerge la quadratura sostanziale del conto Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.
Emerge, inoltre, che i fatti di gestione non sono stati posti in essere solo dall’agente “principale” AN, ma anche in via ordinaria dal subagente, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità. Tuttavia, il subagente, così come l’agente principale, ha sottoscritto il conto in ogni sua parte.
Come rilevato dalla stessa relazione di deferimento, il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”,
sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002).
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in sostanziale conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
Quanto al rilievo circa la presenza di spese prive dei caratteri di imprevedibilità, urgenza ed occasionalità -che, sulla scorta di un consolidato ed unitario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, devono necessariamente sorreggere il ricorso al fondo economale- il Collegio, alla luce della prevalente utilità per l’ente che le connota, ritiene che non sia ostativo all’approvazione del conto.
3. Per quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32459 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili IO ST AN e UN TA in relazione al conto giudiziale n. 65321, depositato in data 25 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN BE AR OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)