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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 25/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2232\2022 R.G.A.C. promossa da:
corrente in via Carriona n. 230, Carrara (c.f. e p.i. ), in persona CP_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata alla via G. Verdi n. 13
Carrara, presso lo studio dell'avv. Gian Luca Francia dal quale è difesa e rappresentata giusta procura in atti;
appellante nei confronti di p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
corrente a Carrara (MS), Via 7 Luglio 19/A, elettivamente domiciliata in Sarzana (SP)
Via Sobborgo Spina, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Milena Dall'Ara che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 154/2022 del Giudice di Pace di Carrara, pubblicata il 19/10/2022;
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in riforma della qui impugnata Sentenza n° 154/2022 del Giudice di Pace di Carrara, accogliere le conclusioni già formulate in esito al giudizio di prime cure e, per l'effetto, Voglia respingere l'attorea domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarando, in via riconvenzionale, che è la qui conchiudente società ad esser creditrice dell'importo di € 3.157,81, ovvero, in ipotesi gradata, dell'importo di € 626,57, salva diversa misura Ritenuta, ed in essa somma condannare l'attrice al pagamento oltre interessi commerciali fino al dì dell'effettivo saldo, pur nei limiti dell'adita competenza;
vinte le spese, il compenso, il contr.
1 forf. oltre gli accessori di legge, per il doppio grado di Giudizio”; per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, per le motivazioni esposte in difesa, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto CP_1
infondato e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza n. 154/22 (RG 575/20) GdP di Carrara, accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte tutte in narrativa, la legittimità del credito azionato da
e condannare – p.i.: in persona del legale rapp.te p.t., con sede CP_2 CP_1 P.IVA_1
legale a Carrara, Via Carriona 230, al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_2
1.867,59, oltre gli interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.L.VO 231/2002 maturati dalla scadenza sino al saldo effettivo, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa o che, in subordine, l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda processuale che ne occupa trae origine dall'atto di citazione depositato in data 23.12.2020 dinanzi all' Giudizio di Pace di Carrara mediante cui la CP_3
(di seguito solo ha domandato la condanna della (di Controparte_2 CP_2 CP_1
seguito solo ) al pagamento di € 2.227,75, vale a dire il credito di cui alle fatture commerciali n. 312 del 31.7.2015 (per la quota residua del 50%, pari ad € 1.179,08) n.
359 del 31.8.2015 (per l'importo di € 781,81) n. 417 del 31.8.2016 (per l'importo di €
360,19) e n. 263\2019 (per l'importo di € 129,32) previa decurtazione dell'importo di €
222.62 di cui alla nota di credito n. 330\2015. Tanto, a fronte dell'attività di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del marmo, nei termini di cui alle predette fatture commerciali.
2. Con il primo motivo di gravame ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata per avere il Giudice di Pace escluso l'intervenuta prescrizione del credito azionato da parte di secondo l'appallante, il rapporto contrattuale Controparte_4
intervenuto tra le parti risulterebbe riconducibile in via prevalente nell'ambito del contratto di trasporto, con conseguente applicabilità del termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c..
Il motivo di gravame appare privo di pregio.
Sulla scorta delle risultanze processuali, il rapporto contrattuale per cui è causa appare
2 qualificabile alla stregua di un appalto di servizi avente ad oggetto la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti da .
Segnatamente, è stato acquisito idoneo riscontro di come, dietro incarico della , la abbia raccolto la marmettola dalla prima prodotta presso l'unità operativa di CP_2
Carrara, via Carriona n. 230, l'abbia caricata su un cassone all'uopo preso a noleggio e l'abbia conferita in discarica presso la piattaforma di recupero gestita dalla CP_5
L'attività posta in essere da pertanto, non si è sostanziata nel mero trasporto CP_2
del materiale, ma altresì nel prelevamento dello stesso, nel suo caricamento su apposito cassone, e nel conferimento in discarica, previa compilazione dei formulari e pagamento del corrispettivo richiesta dalla e ciò ha comportato la necessità di una CP_5
peculiare organizzazione di personale e mezzi nonché di gestione del rischio d'impresa.
Depone in tal senso, anzitutto, la portata delle fatture sulla scorta delle quali è stato domandato il pagamento del credito (v. docc.
1-3 Tra.Sca.Di - fascicolo di primo grado), ove risultano indicati tanto i costi relativi al mero trasporto, quanto quelli correlati allo smaltimento della di cui ai formulari rifiuti ivi trascritti. Parte_1
Concordanti con tale dato documentale appaiono poi le risultanze testimoniali.
In particolare, titolare della ha confermato di essersi Controparte_6 CP_5
relazionato con per il recupero della marmettola prodotta da , avendo CP_2
ricevuto precipuo incarico dall'odierna appellata, la quale ha assunto i relativi costi.
Mentre, l'altro teste, ha confermato che per l'attività di che trattasi Testimone_1
ha anche provveduto al noleggio di un cassone, nei termini di cui alla fattura CP_2
n. 263\2019.
In definitiva, il segmento dell'attività sostanziantesi nel trasporto del materiale appare costituire una mera frazione del complesso di prestazioni in capo a non CP_2
ravvisandosi quindi alcuna ragione per l'applicazione del termine di prescrizione breve di
1 anno di cui all'art. 2951 c.c., in luogo di quello ordinario previsto in materia di appalto.
Risulta inconferente, del resto, la giurisprudenza richiamata dall'appellante, dal momento che questa si riferisce ad ipotesi di appalto avente ad oggetto servizi di trasporto, mentre
– come detto – nella fattispecie vengono in rilievo anche servizi ulteriori, la cui portata appare peraltro prevalente.
3 Poiché il credito azionato è riferibile ad attività poste in essere negli anni 2015 e 2016 e, in data 14.11.2020, è stata trasmessa missiva di messa in mora (v. doc. 5 fascicolo di primo grado non può dirsi maturata, nella specie, alcuna prescrizione. CP_2
3. Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato l'avvenuto pagamento parziale.
In particolare, l'appellante ha dedotto di avere eccepito l'avvenuto pagamento della fattura n. 417/16 (per € 360,19) producendo E/c bancario e Ri.ba. del 31/10/2016 prodotti (v. doc. 1 fascicolo primo grado) senza che il Giudice di Pace abbia tenuto conto di tale documentazione, a dispetto del vago tenore delle difese di sul CP_2
punto.
Sennonché, nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio da parte dell'appellata così si legge: “in effetti la ha corrisposto la fattura n. 417/16 pari ad €.
360,19, con la conseguenza che l'Ill.mo Tribunale dovrà condannare l'appellante al pagamento a favore di della somma di €. 1.867,59, così determinata: €. 1179,08 (saldo fattura n. 312 del CP_2
31.7.2015) + €. 781,81 (fattura n. 359 del 31.8.2015) + €. 129,32 (fattura n. 263/19) = €.
2.090,21 – €. 222,62 (nota di credito n. 330/15) = dovuto €. 1.867,59”.
La circostanza dell'intervenuto parziale pagamento può dirsi, pertanto, non contestata.
Tale motivo di gravame merita quindi accoglimento, di guisa che la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata in parte qua, mediante condanna di FAD al pagamento in favore della controparte di € 1.867,59, in luogo di € 2.227,75.
4. Con l'ultimo motivo di gravame ha contestato la portata della sentenza appellata nella misura in cui ha erroneamente ritenuto sussistere la prova del sovrapprezzo applicato nelle fatture, con riguardo alla “marmettola liquida”.
In merito, il percorso motivazionale di cui alla sentenza appellata appare immune da censure, considerato che si dà conto dell'intervenuto assolvimento dell'onere della prova da parte di sulla scorta delle risultanze di causa. A venire in rilievo, in CP_2
particolare, è la deposizione del teste il quale ha riferito che tale “accordo avveniva Tes_1
volta per volta a seconda della percentuale di liquido all'interno del rifiuto … verbalmente tra me e
e tra e l'autista”. Per_1 Per_1
Sebbene il sig. sia un socio lavoratore della la deposizione appare Tes_1 CP_2
attendibile, anche alla luce della deposizione dell'altro teste il quale specificato Tes_2
4 come fosse la stessa a richiedere a sua volta alla un sovrapprezzo CP_5 CP_2
in caso di materiale di più complessa gestione, quale appunto quello di che trattasi. Il che induce a ritenere anche astrattamente inverosimile la mancata debenza del sovrapprezzo, discendendone in tal caso una significativa elisione dei margini di guadagno della chiamata a farsi carico delle maggiorazioni senza potersi rivalere sulla CP_2
committente delle prestazioni richieste.
D'altra parte, la circostanza che fosse pienamente consapevole del sovrapprezzo e della entità dello stesso trova conferma sia dagli specifici termini delle fatture inerenti il credito di che trattasi (che non risultano essere stati contestati specificamente prima dell'introduzione del giudizio di primo grado) che alla luce delle fatture relative a prestazioni analoghe, intervenute in epoca precedente, il cui corrispettivo – anche ove relativo ad un sovrapprezzo di entità maggiore – è stato integralmente saldato da (la quale risulta aver lamentato la non debenza del sovrapprezzo solo a fronte dell'iniziativa processuale in rilievo). Da qui, pertanto, anche l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dinanzi da , apparendo parimenti corretto a riguardo il percorso motivazione della sentenza appellata.
5. Le spese di lite seguono le ordinarie regole previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c..
Per ciò che attiene le spese di primo grado, la sentenza appellata appare corretta laddove ha condannato al pagamento delle stesse in favore della controparte.
E ben vero, anche ove il Giudice di Pace avesse tenuto conto del parziale pagamento operato prima del giudizio, tale circostanza sarebbe stata irrilevante nell'ottica delle spese di lite, considerato che, in accordo a quanto chiarito dalle Sezioni Unite, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ. S.U. 32061/2022).
Nondimeno, sulla scorta del predetto principio di diritto, i motivi per la compensazione difettano anche per ciò che riguarda il giudizio di appello, considerato che ha
5 contestato pure in sede di gravame l'integrale debenza degli importi richiesti, insistendo in tutte le difese a suo tempo proposte, e che ha riconosciuto espressamente CP_2
la non debenza di parte delle somme a fronte del parziale pagamento operato dalla controparte.
In definitiva, tenuto conto dei parametri del DM 55\2014, in considerazione della natura e del valore della lite, nonché dell'attività svolta, anche con riguardo all'istanza ex art. 283
c.p.c. avanzata da parte appellante, le spese di lite del presente grado di giudizio si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre, iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2232\2022 R.G.A.C. ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie parzialmente l'appello proposta da e dispone la riforma della CP_1
sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 154/2022, solo con riguardo alla misura del pagamento rispetto a cui risulta tenuta nei confronti di CP_1
da individuarsi in € 1.867,59 in luogo di € 2.227,25, fatta salva Controparte_2
ogni altra diversa statuizione della sentenza appellata, e condanna per l'effetto alla restituzione in favore della controparte dell'importo Controparte_2
eventualmente ricevuto in eccedenza rispetto al dovuto;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente CP_1 Controparte_2
grado di giudizio che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, in data 25.6.2025.
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2232\2022 R.G.A.C. promossa da:
corrente in via Carriona n. 230, Carrara (c.f. e p.i. ), in persona CP_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata alla via G. Verdi n. 13
Carrara, presso lo studio dell'avv. Gian Luca Francia dal quale è difesa e rappresentata giusta procura in atti;
appellante nei confronti di p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
corrente a Carrara (MS), Via 7 Luglio 19/A, elettivamente domiciliata in Sarzana (SP)
Via Sobborgo Spina, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Milena Dall'Ara che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 154/2022 del Giudice di Pace di Carrara, pubblicata il 19/10/2022;
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in riforma della qui impugnata Sentenza n° 154/2022 del Giudice di Pace di Carrara, accogliere le conclusioni già formulate in esito al giudizio di prime cure e, per l'effetto, Voglia respingere l'attorea domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarando, in via riconvenzionale, che è la qui conchiudente società ad esser creditrice dell'importo di € 3.157,81, ovvero, in ipotesi gradata, dell'importo di € 626,57, salva diversa misura Ritenuta, ed in essa somma condannare l'attrice al pagamento oltre interessi commerciali fino al dì dell'effettivo saldo, pur nei limiti dell'adita competenza;
vinte le spese, il compenso, il contr.
1 forf. oltre gli accessori di legge, per il doppio grado di Giudizio”; per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, per le motivazioni esposte in difesa, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto CP_1
infondato e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza n. 154/22 (RG 575/20) GdP di Carrara, accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte tutte in narrativa, la legittimità del credito azionato da
e condannare – p.i.: in persona del legale rapp.te p.t., con sede CP_2 CP_1 P.IVA_1
legale a Carrara, Via Carriona 230, al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_2
1.867,59, oltre gli interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.L.VO 231/2002 maturati dalla scadenza sino al saldo effettivo, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa o che, in subordine, l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda processuale che ne occupa trae origine dall'atto di citazione depositato in data 23.12.2020 dinanzi all' Giudizio di Pace di Carrara mediante cui la CP_3
(di seguito solo ha domandato la condanna della (di Controparte_2 CP_2 CP_1
seguito solo ) al pagamento di € 2.227,75, vale a dire il credito di cui alle fatture commerciali n. 312 del 31.7.2015 (per la quota residua del 50%, pari ad € 1.179,08) n.
359 del 31.8.2015 (per l'importo di € 781,81) n. 417 del 31.8.2016 (per l'importo di €
360,19) e n. 263\2019 (per l'importo di € 129,32) previa decurtazione dell'importo di €
222.62 di cui alla nota di credito n. 330\2015. Tanto, a fronte dell'attività di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del marmo, nei termini di cui alle predette fatture commerciali.
2. Con il primo motivo di gravame ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata per avere il Giudice di Pace escluso l'intervenuta prescrizione del credito azionato da parte di secondo l'appallante, il rapporto contrattuale Controparte_4
intervenuto tra le parti risulterebbe riconducibile in via prevalente nell'ambito del contratto di trasporto, con conseguente applicabilità del termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c..
Il motivo di gravame appare privo di pregio.
Sulla scorta delle risultanze processuali, il rapporto contrattuale per cui è causa appare
2 qualificabile alla stregua di un appalto di servizi avente ad oggetto la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti da .
Segnatamente, è stato acquisito idoneo riscontro di come, dietro incarico della , la abbia raccolto la marmettola dalla prima prodotta presso l'unità operativa di CP_2
Carrara, via Carriona n. 230, l'abbia caricata su un cassone all'uopo preso a noleggio e l'abbia conferita in discarica presso la piattaforma di recupero gestita dalla CP_5
L'attività posta in essere da pertanto, non si è sostanziata nel mero trasporto CP_2
del materiale, ma altresì nel prelevamento dello stesso, nel suo caricamento su apposito cassone, e nel conferimento in discarica, previa compilazione dei formulari e pagamento del corrispettivo richiesta dalla e ciò ha comportato la necessità di una CP_5
peculiare organizzazione di personale e mezzi nonché di gestione del rischio d'impresa.
Depone in tal senso, anzitutto, la portata delle fatture sulla scorta delle quali è stato domandato il pagamento del credito (v. docc.
1-3 Tra.Sca.Di - fascicolo di primo grado), ove risultano indicati tanto i costi relativi al mero trasporto, quanto quelli correlati allo smaltimento della di cui ai formulari rifiuti ivi trascritti. Parte_1
Concordanti con tale dato documentale appaiono poi le risultanze testimoniali.
In particolare, titolare della ha confermato di essersi Controparte_6 CP_5
relazionato con per il recupero della marmettola prodotta da , avendo CP_2
ricevuto precipuo incarico dall'odierna appellata, la quale ha assunto i relativi costi.
Mentre, l'altro teste, ha confermato che per l'attività di che trattasi Testimone_1
ha anche provveduto al noleggio di un cassone, nei termini di cui alla fattura CP_2
n. 263\2019.
In definitiva, il segmento dell'attività sostanziantesi nel trasporto del materiale appare costituire una mera frazione del complesso di prestazioni in capo a non CP_2
ravvisandosi quindi alcuna ragione per l'applicazione del termine di prescrizione breve di
1 anno di cui all'art. 2951 c.c., in luogo di quello ordinario previsto in materia di appalto.
Risulta inconferente, del resto, la giurisprudenza richiamata dall'appellante, dal momento che questa si riferisce ad ipotesi di appalto avente ad oggetto servizi di trasporto, mentre
– come detto – nella fattispecie vengono in rilievo anche servizi ulteriori, la cui portata appare peraltro prevalente.
3 Poiché il credito azionato è riferibile ad attività poste in essere negli anni 2015 e 2016 e, in data 14.11.2020, è stata trasmessa missiva di messa in mora (v. doc. 5 fascicolo di primo grado non può dirsi maturata, nella specie, alcuna prescrizione. CP_2
3. Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato l'avvenuto pagamento parziale.
In particolare, l'appellante ha dedotto di avere eccepito l'avvenuto pagamento della fattura n. 417/16 (per € 360,19) producendo E/c bancario e Ri.ba. del 31/10/2016 prodotti (v. doc. 1 fascicolo primo grado) senza che il Giudice di Pace abbia tenuto conto di tale documentazione, a dispetto del vago tenore delle difese di sul CP_2
punto.
Sennonché, nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio da parte dell'appellata così si legge: “in effetti la ha corrisposto la fattura n. 417/16 pari ad €.
360,19, con la conseguenza che l'Ill.mo Tribunale dovrà condannare l'appellante al pagamento a favore di della somma di €. 1.867,59, così determinata: €. 1179,08 (saldo fattura n. 312 del CP_2
31.7.2015) + €. 781,81 (fattura n. 359 del 31.8.2015) + €. 129,32 (fattura n. 263/19) = €.
2.090,21 – €. 222,62 (nota di credito n. 330/15) = dovuto €. 1.867,59”.
La circostanza dell'intervenuto parziale pagamento può dirsi, pertanto, non contestata.
Tale motivo di gravame merita quindi accoglimento, di guisa che la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata in parte qua, mediante condanna di FAD al pagamento in favore della controparte di € 1.867,59, in luogo di € 2.227,75.
4. Con l'ultimo motivo di gravame ha contestato la portata della sentenza appellata nella misura in cui ha erroneamente ritenuto sussistere la prova del sovrapprezzo applicato nelle fatture, con riguardo alla “marmettola liquida”.
In merito, il percorso motivazionale di cui alla sentenza appellata appare immune da censure, considerato che si dà conto dell'intervenuto assolvimento dell'onere della prova da parte di sulla scorta delle risultanze di causa. A venire in rilievo, in CP_2
particolare, è la deposizione del teste il quale ha riferito che tale “accordo avveniva Tes_1
volta per volta a seconda della percentuale di liquido all'interno del rifiuto … verbalmente tra me e
e tra e l'autista”. Per_1 Per_1
Sebbene il sig. sia un socio lavoratore della la deposizione appare Tes_1 CP_2
attendibile, anche alla luce della deposizione dell'altro teste il quale specificato Tes_2
4 come fosse la stessa a richiedere a sua volta alla un sovrapprezzo CP_5 CP_2
in caso di materiale di più complessa gestione, quale appunto quello di che trattasi. Il che induce a ritenere anche astrattamente inverosimile la mancata debenza del sovrapprezzo, discendendone in tal caso una significativa elisione dei margini di guadagno della chiamata a farsi carico delle maggiorazioni senza potersi rivalere sulla CP_2
committente delle prestazioni richieste.
D'altra parte, la circostanza che fosse pienamente consapevole del sovrapprezzo e della entità dello stesso trova conferma sia dagli specifici termini delle fatture inerenti il credito di che trattasi (che non risultano essere stati contestati specificamente prima dell'introduzione del giudizio di primo grado) che alla luce delle fatture relative a prestazioni analoghe, intervenute in epoca precedente, il cui corrispettivo – anche ove relativo ad un sovrapprezzo di entità maggiore – è stato integralmente saldato da (la quale risulta aver lamentato la non debenza del sovrapprezzo solo a fronte dell'iniziativa processuale in rilievo). Da qui, pertanto, anche l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dinanzi da , apparendo parimenti corretto a riguardo il percorso motivazione della sentenza appellata.
5. Le spese di lite seguono le ordinarie regole previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c..
Per ciò che attiene le spese di primo grado, la sentenza appellata appare corretta laddove ha condannato al pagamento delle stesse in favore della controparte.
E ben vero, anche ove il Giudice di Pace avesse tenuto conto del parziale pagamento operato prima del giudizio, tale circostanza sarebbe stata irrilevante nell'ottica delle spese di lite, considerato che, in accordo a quanto chiarito dalle Sezioni Unite, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ. S.U. 32061/2022).
Nondimeno, sulla scorta del predetto principio di diritto, i motivi per la compensazione difettano anche per ciò che riguarda il giudizio di appello, considerato che ha
5 contestato pure in sede di gravame l'integrale debenza degli importi richiesti, insistendo in tutte le difese a suo tempo proposte, e che ha riconosciuto espressamente CP_2
la non debenza di parte delle somme a fronte del parziale pagamento operato dalla controparte.
In definitiva, tenuto conto dei parametri del DM 55\2014, in considerazione della natura e del valore della lite, nonché dell'attività svolta, anche con riguardo all'istanza ex art. 283
c.p.c. avanzata da parte appellante, le spese di lite del presente grado di giudizio si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre, iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2232\2022 R.G.A.C. ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie parzialmente l'appello proposta da e dispone la riforma della CP_1
sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 154/2022, solo con riguardo alla misura del pagamento rispetto a cui risulta tenuta nei confronti di CP_1
da individuarsi in € 1.867,59 in luogo di € 2.227,25, fatta salva Controparte_2
ogni altra diversa statuizione della sentenza appellata, e condanna per l'effetto alla restituzione in favore della controparte dell'importo Controparte_2
eventualmente ricevuto in eccedenza rispetto al dovuto;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente CP_1 Controparte_2
grado di giudizio che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, in data 25.6.2025.
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
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