Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7764 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
E N 6 IO 8 Z 9 1 2 E A / . R 4 R / T N A 6 S - 2 I N . B G LI .R E . .P L R IP L ORIGINALE D C A A L IS . D E G D D A E PUBBLICA I ITALIANA T T S 1 N N E IA 3 E S 1 S I R E . A E IN NOME DEL POP O ITALIANO 077 64/03 N T A M LA CORTE SUPREM SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 71/02 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott.. Roberto PREDEN Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Cron. 17117, Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Angelo SPIRITO Consigliere Ud. 13.02.03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AD QU elettivamente domiciliato in Roma f ' via Orazio n. 3 presso l'avv. prof. Vito Bellini ' che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI VERONA in persona del + ' presidente dott. Pietro FazziniMarcello elettivamente domiciliato in Roma via Confalonieri n. ' 5 presso l'avv. Luigi Manzi ' che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Donatella Gobbi ' giusta delega in atti;
420 2003 nonché MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello F domiciliataria per legge in Roma via dei Stato ' Portoghesi n. 12 controricorrenti nonché PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA
- intimato -
avversO la decisione n. 217 in data 13 dicembre 2001 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie depositata il 7.2.2002 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
' per il ricorrente Uditi l'avv. Vito Bellini ' l'avv. Carlo Albini per delega del controricorrente ' i quali hanno Consiglio dell'ordine dei medici l'accoglimento ed il rigetto rispettivamente chiesto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il dott. Pasquale RD medico chirurgo fu incolpato : di aver apposto all'esterno del proprio studio senza preventiva autorizzazione , peraltro non concedibile ' una targa con la dicitura "1 medico chirurgo dietologo medicina ' pur non essendo in possesso del titolo estetica " di specialista né di attestato comprovante analogo corso di perfezionamento della durata pari alla Idurata della specialità e di aver consentito la pubblicazione di un articolo con i suoi dati personali sul periodico L'altro giornale non "1 11 indirizzato esclusivamente agli esercenti le professioni mediche , e ciò in violazione dell'art. 21 commi 2 e 4 e dell'art. comma 1 della ' ' legge n. 175/92 e succ. modifiche;
di aver realizzato un sito internet relativo alla sua professione senza preventiva autorizzazione dell'Ordine professionale in violazione dell'art. ' del codice di deontologia medica di aver 53 violato l'art. 193 del testo unico delle leggi ' il d.p.r. 14.1.1997 e l'art. 5 del sanitarie codice di deontologia medica per aver pubblicizzato prestazioni diagnostiche e terapeutiche complesse per le quali è prevista 3 obbligatoriamente l'autorizzazione regionale . In esito al giudizio disciplinare in data , 14.11.2000 la Commissione medica ritenne l'incolpato responsabile degli addebiti osservando che egli non era in possesso né delle specializzazioni in scienza dell'alimentazione- dietologia ed in chirurgia estetica né delle ' necessarie autorizzazioni previste dalla legge , e gli inflisse la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi accoglimento del ricorso In parziale , con la decisione , ora gravata , dell'interessato la Commissione Centrale ha ridotto ad un mese la osservando in punto di durata della sospensione responsabilità che 10 stesso incolpato aveva aver richiesto la necessaria ammesso di non per l'apposizione della targa autorizzazione indicazioni ( dietologo-medicinacontenente estetica ) non autorizzabili ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge n. 175/92 e che la documentazione prodotta in ordine alla qualificazione aprofessionale così indicata non corrispondeva quanto previsto dal quarto comma dello stesso citato art. 1 trattandosi di attestati acquisiti prima del conseguimento della laurea e comunque non 4 rientranti tra quelli accettati come sostituti del diploma universitario di specializzazione • Per la cassazione di tale decisione il dott. RD ha proposto ricorso affidato ad unico motivo , cui il Consiglio dell'ordine dei medici ed il Ministero della salute resistono con distinti controricorsi • MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 quarto comma della legge n. 175/92 nonché carenza e contraddittorietà della motivazione , ed afferma di aver documentato il possesso del diploma di dietista , l'esercizio dell'attività professionale nel settore della dietologia per un periodo di corso ditempo superiore a quello del specializzazione post laurea la frequenza della scuola quadriennale teorico-pratica post-laurea di medicina estetica ed il superamento del relativo esame finale con il massimo dei voti;
sostiene che la relativa documentazione provava il possesso dei requisiti richiesti dalla norma sopra indicata , e sussisteva quella preclusione trae da ciò che non alla autorizzazione che allega di aver ' preclusione ritenuta successivamente richiesta 5 invece dalla decisione impugnata sulla base di una errata ricostruzione della fattispecie Le censure sono inammissibili e ' comunque infondate . La pluralità degli addebiti mossi al ricorrente e ritenuti provati dalla decisione impugnata forma invero oggetto di ricorso per la sola parte che investe il punto se egli fosse o non in possesso di titoli che gli consentissero di richiedere l'autorizzazione ad apporre all'esterno del proprio studio la targa avente il contenuto riportato in il ricorso non investe quindi lanarrativa contestata mancanza della necessaria previa autorizzazione non solo per detta apposizione autorizzazione che si afferma anzi richiesta ' successivamente ma anche per gli altri fatti , di cui al capo di incolpazione . Orbene avendo la Commissione Centrale ridotto ' la durata della sanzione al minimo edittale ' come ed essendosi resi essa stessa ha precisato controricorrente Consigliodefinitivi come il I ' i capi didell'ordine rettamente evidenzia incolpazione diversi da quello investito dal ricorrente non haricorso ne segue che il interesse a dolersi della decisione poiché , 6 quand' anche il ricorso fosse fondato essa resterebbe pur sempre ferma sulla base degli addebiti non investiti dal ricorso Non sussiste , comunque , la dedotta violazione della norma suindicata . Deve premettersi che la legge 5 febbraio 1992 n. 175 recante disposizioni in materia di pubblicità ' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie , dopo aver disposto ( art. 1 comma primo 1 che detta pubblicità consentita soltanto mediante targhe od inserzioni negli elenchi telefonici distingue relativamente alle indicazioni che possono essere in esse contenute , il medico specialista dal non specialista ( commi terzo e quarto dello stesso art. 1 ) • Nella specie la decisione impugnata ha escluso l'applicabilità del citato terzo comma del quale il ricorrente non deduce la violazione ed ha ritenuto invece solo astrattamente applicabile il ' il quale consente al medico non quarto comma specialista la menzione della particolare disciplina specialistica che esercita ' quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla 7 durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie private ed abbia ciò istituzioni ' comprovato mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura о istituzione : dal che segue l'irrilevanza dei titoli diploma di dietista e frequenza di una scuola quadriennale ) cui il ricorrente si riferisce Diversamente da quanto dallo stesso preteso legittimamente la Commissione centrale ha preso in considerazione per escludere poi l'applicabilità in concreto anche del quarto comma l'attività professionale successiva al conseguimento della laurea e relativa abilitazione : costituendo invero reato ( art. 348 c.p. ' neppure agli effetti l'esercizio abusivo di essa in esame può attribuirsi rilievo ad attività professionali svolte senza il possesso dei titoli richiesti dalla legge Nel punto in cui investe l'effettivo esercizio di attività professionale successivo al conseguimento della laurea e svolto per la durata minima richiesta dall'art. 1 comma quarto citato del necessario requisito il ricorso - privo dell'autosufficienza - è del tutto generico e 8 pertanto inammissibile non senza aggiungere ' che detto esercizio relativo ad una questione di fatto e negativamente valutato dalla decisione ' non può essere riesaminato in questa impugnata sede nella quale trattandosi di ricorso ex art. ' ' ' sono sindacabili 111 cost. ' sotto il profilo della motivazione , le sole decisioni che palesino totale carenza od assoluta inidoneità di essa a rivelare la ratio decidendi ( Cass. nn. 5760/98 e 10698/99 ) vizi , questi che nella specie non sussistono e non sono neppure denunciati investendo il ricorso la mera valutazione della documentazione al riguardo prodotta . Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al 'pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 ( cento/00 ) oltre euro 2.000,00 ( duemila/00 ) di onorari oltre ' spese accessorie e generali come per legge , in favore del Consiglio dell'ordine dei medici di Verona ' ed oltre le spese in euro 2.000,00 ( duemila/00 ) prenotate a debito , in favore del Ministero della salute . Così deciso in Roma nella camera di consiglio " della Corte , il 13 febbraio 2003 Il Consigliere est. Il Presidente Fice J-6-tic Еший про Depositata in Cancelleria oggi, 9 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 10