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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/04/2024, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente
dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 457/2022 R.G.,
promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Lazio n. 19, presso lo C.F._1
studio dell'avvocato Gandolfo Mancuso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ricorrente
contro
:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_2
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, viale della Regione n. 30, C.F._2 presso lo studio dell'avvocato Calogero Buscarino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 7.12.2023 e il giudice istruttore, con ordinanza emessa in pari data, ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, previo parere
1 del pubblico ministero, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il pubblico ministero ha espresso “parere favorevole”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 15.3.2022, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
di , esponendo: di avere contratto matrimonio concordatario con la predetta Parte_2
a (CL), il giorno 14.8.2012; che dall'unione coniugale sono nati due Controparte_1
figli, (il 24.12.2009) e (il 28.8.2015); che, con sentenza n. 228/2020 del Per_1 Persona_2
giorno 1.7.2020, il Tribunale di Caltanissetta ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che, successivamente, non vi è stata riconciliazione;
che, rispetto al tempo della separazione, non è intervenuta “alcuna sostanziale variazione nella situazione economica- reddituale delle parti”.
Ha concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, sulla scorta delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione, in favore della medesima, della casa familiare, nonché l'obbligo, a proprio carico, di contribuire al mantenimento dei due figli versando un assegno mensile di complessivi euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con memoria depositata in data 7.9.2022, si è
costituita , associandosi alle domande attoree e contestando, unicamente, il Parte_2
quantum del contributo da porsi a carico del ricorrente per il mantenimento dei due figli, da stabilirsi nella maggior somma di euro 450,00, oltre spese straordinarie nella misura del 70%,
alla luce del sopravvenuto stato di disoccupazione e delle accresciute esigenze dei figli, in ragione dell'età raggiunta.
Con ordinanza del giorno 1.10.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente ha confermato le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore.
Nel corso del giudizio dinanzi al giudice istruttore, sono stati concessi i termini 183, comma
6, c.p.c.; indi, disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il pubblico ministero interveniente, in data 15.01.2024, ha espresso “parere favorevole”.
2 2. Esposti i fatti, in via preliminare, rileva il Collegio che la proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, correttamente, qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio (non già concordatario, bensì) civile, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti (cfr. doc. n. 3 depositato dal ricorrente in uno all'atto introduttivo).
Orbene, la domanda, come sopra riqualificata, è fondata e va accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970
Ed invero, con sentenza n. 228/2020 del giorno 1.7.2020, passata in giudicato, il Tribunale di
Caltanissetta ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (cfr. doc. n. 4 depositato dal ricorrente in uno all'atto introduttivo) ed è pacifica la protrazione ininterrotta di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (10.4.2018). D'altra parte, il lungo tempo trascorso consente altresì di ritenere che la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, a Vallelunga EN (CL), il giorno 14.8.2012, trascritto nei registri Parte_2
dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte I, anno 2012.
3. Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, le parti concordano per l'applicazione del regime ordinario di affidamento, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale i minori attualmente convivono.
Tale opzione va integralmente recepita dal Collegio, in quanto idonea, in assenza di ragioni di pregiudizio per e , a garantire un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1 Persona_2
entrambe le figure genitoriali, consentendo, al contempo, nel preminente interesse dei minori, di dare continuità all'assetto di fatto in atto vigente.
Va, quindi, disposto l'affidamento condiviso dei minori e a entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, senza necessità di disporre ex art. 337
octies c.c. l'ascolto di dell'età di quattordici anni, da ritenersi manifestamente Per_1
superfluo, alla luce del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti.
3.1. La regolamentazione dei tempi di permanenza di e presso il padre va Per_1 Persona_2
prioritariamente rimessa agli accordi tra i genitori, nel rispetto delle volontà e delle esigenze dei minori.
In difetto di accordi, va, comunque, statuito che potrà tenere con sé i due figli Parte_1
con i seguenti tempi e modalità: il martedì ed il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00,
3 nonché, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alle ore 20:00 della domenica
(con pernottamento); cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e cinque giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo
(alternando i periodi negli anni); quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, in periodi compresi tra l'1 luglio ed il 31 agosto, da concordarsi con almeno due mesi di anticipo;
il giorno del compleanno, alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre.
4. La casa familiare, in ragione della soluzione di collocamento sopra disposta, va assegnata a
, affinché vi continui ad abitare con i figli minori, cui va assicurata la Parte_2
necessaria continuità domestica.
5. Infine, va certamente posto a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento dei due figli minori, collocati in via prevalente presso la madre.
In ordine al quantum, va rilevato che la resistente, in seno alla comparsa conclusionale, ha dichiarato che “appare conforme a giustizia la conferma del Provvedimento presidenziale depositato in data 03.10.2022” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale), così rinunciando, in adesione a quanto richiesto da controparte, alla domanda di aumento del contributo di cui alla sentenza di separazione in precedenza avanzata.
Le parti concordano, quindi, affinché sia posto a carico di l'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento di e , versando, in favore di Per_1 Persona_2 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di complessivi euro 300,00 Parte_2
(euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori.
Siffatto accordo può trovare integrale accoglimento, risultando idoneo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, per come emerse nel corso del giudizio, alla stregua del contraddittorio svolto e della documentazione acquisita, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
6. Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dell'impossibilità, in considerazione dell'accordo sostanzialmente raggiunto, di individuare una soccombenza rilevante ex art. 91 c.p.c.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 457/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, a Vallelunga EN (CL), il giorno 14.8.2012, trascritto nei registri dello stato Parte_2
civile del predetto comune al n. 2, parte I, anno 2012;
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e a entrambi i genitori, Per_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva;
ASSEGNA a la casa familiare, con i mobili che l'arredano; Parte_2
PONE a carico di l'obbligo di versare, in favore di , entro il Parte_1 Parte_2
giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento di e (euro 150,00 ciascuno), somma da rivalutarsi Per_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori;
COMPENSA interamente le spese processuali tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vallelunga EN (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso il giorno 19 aprile 2024, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott. Marcello Testaquatra
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente
dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 457/2022 R.G.,
promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Lazio n. 19, presso lo C.F._1
studio dell'avvocato Gandolfo Mancuso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ricorrente
contro
:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_2
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, viale della Regione n. 30, C.F._2 presso lo studio dell'avvocato Calogero Buscarino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 7.12.2023 e il giudice istruttore, con ordinanza emessa in pari data, ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, previo parere
1 del pubblico ministero, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il pubblico ministero ha espresso “parere favorevole”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 15.3.2022, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
di , esponendo: di avere contratto matrimonio concordatario con la predetta Parte_2
a (CL), il giorno 14.8.2012; che dall'unione coniugale sono nati due Controparte_1
figli, (il 24.12.2009) e (il 28.8.2015); che, con sentenza n. 228/2020 del Per_1 Persona_2
giorno 1.7.2020, il Tribunale di Caltanissetta ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che, successivamente, non vi è stata riconciliazione;
che, rispetto al tempo della separazione, non è intervenuta “alcuna sostanziale variazione nella situazione economica- reddituale delle parti”.
Ha concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, sulla scorta delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione, in favore della medesima, della casa familiare, nonché l'obbligo, a proprio carico, di contribuire al mantenimento dei due figli versando un assegno mensile di complessivi euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con memoria depositata in data 7.9.2022, si è
costituita , associandosi alle domande attoree e contestando, unicamente, il Parte_2
quantum del contributo da porsi a carico del ricorrente per il mantenimento dei due figli, da stabilirsi nella maggior somma di euro 450,00, oltre spese straordinarie nella misura del 70%,
alla luce del sopravvenuto stato di disoccupazione e delle accresciute esigenze dei figli, in ragione dell'età raggiunta.
Con ordinanza del giorno 1.10.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente ha confermato le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore.
Nel corso del giudizio dinanzi al giudice istruttore, sono stati concessi i termini 183, comma
6, c.p.c.; indi, disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il pubblico ministero interveniente, in data 15.01.2024, ha espresso “parere favorevole”.
2 2. Esposti i fatti, in via preliminare, rileva il Collegio che la proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, correttamente, qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio (non già concordatario, bensì) civile, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti (cfr. doc. n. 3 depositato dal ricorrente in uno all'atto introduttivo).
Orbene, la domanda, come sopra riqualificata, è fondata e va accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970
Ed invero, con sentenza n. 228/2020 del giorno 1.7.2020, passata in giudicato, il Tribunale di
Caltanissetta ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (cfr. doc. n. 4 depositato dal ricorrente in uno all'atto introduttivo) ed è pacifica la protrazione ininterrotta di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (10.4.2018). D'altra parte, il lungo tempo trascorso consente altresì di ritenere che la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, a Vallelunga EN (CL), il giorno 14.8.2012, trascritto nei registri Parte_2
dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte I, anno 2012.
3. Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, le parti concordano per l'applicazione del regime ordinario di affidamento, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale i minori attualmente convivono.
Tale opzione va integralmente recepita dal Collegio, in quanto idonea, in assenza di ragioni di pregiudizio per e , a garantire un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1 Persona_2
entrambe le figure genitoriali, consentendo, al contempo, nel preminente interesse dei minori, di dare continuità all'assetto di fatto in atto vigente.
Va, quindi, disposto l'affidamento condiviso dei minori e a entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, senza necessità di disporre ex art. 337
octies c.c. l'ascolto di dell'età di quattordici anni, da ritenersi manifestamente Per_1
superfluo, alla luce del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti.
3.1. La regolamentazione dei tempi di permanenza di e presso il padre va Per_1 Persona_2
prioritariamente rimessa agli accordi tra i genitori, nel rispetto delle volontà e delle esigenze dei minori.
In difetto di accordi, va, comunque, statuito che potrà tenere con sé i due figli Parte_1
con i seguenti tempi e modalità: il martedì ed il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00,
3 nonché, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alle ore 20:00 della domenica
(con pernottamento); cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e cinque giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo
(alternando i periodi negli anni); quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, in periodi compresi tra l'1 luglio ed il 31 agosto, da concordarsi con almeno due mesi di anticipo;
il giorno del compleanno, alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre.
4. La casa familiare, in ragione della soluzione di collocamento sopra disposta, va assegnata a
, affinché vi continui ad abitare con i figli minori, cui va assicurata la Parte_2
necessaria continuità domestica.
5. Infine, va certamente posto a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento dei due figli minori, collocati in via prevalente presso la madre.
In ordine al quantum, va rilevato che la resistente, in seno alla comparsa conclusionale, ha dichiarato che “appare conforme a giustizia la conferma del Provvedimento presidenziale depositato in data 03.10.2022” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale), così rinunciando, in adesione a quanto richiesto da controparte, alla domanda di aumento del contributo di cui alla sentenza di separazione in precedenza avanzata.
Le parti concordano, quindi, affinché sia posto a carico di l'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento di e , versando, in favore di Per_1 Persona_2 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di complessivi euro 300,00 Parte_2
(euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori.
Siffatto accordo può trovare integrale accoglimento, risultando idoneo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, per come emerse nel corso del giudizio, alla stregua del contraddittorio svolto e della documentazione acquisita, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
6. Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dell'impossibilità, in considerazione dell'accordo sostanzialmente raggiunto, di individuare una soccombenza rilevante ex art. 91 c.p.c.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 457/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, a Vallelunga EN (CL), il giorno 14.8.2012, trascritto nei registri dello stato Parte_2
civile del predetto comune al n. 2, parte I, anno 2012;
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e a entrambi i genitori, Per_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva;
ASSEGNA a la casa familiare, con i mobili che l'arredano; Parte_2
PONE a carico di l'obbligo di versare, in favore di , entro il Parte_1 Parte_2
giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento di e (euro 150,00 ciascuno), somma da rivalutarsi Per_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori;
COMPENSA interamente le spese processuali tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vallelunga EN (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso il giorno 19 aprile 2024, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott. Marcello Testaquatra
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