TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3275/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3275/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno ordinario d'invalidità” e vertente
TRA
( ) - avv. ARTICO Parte_1 C.F._1
IU IV ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2025, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di Atpo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il
Pagina 1 di 4 r.g. 3275/25
proprio grado di invalidità ai fini dell'assegno di invalidità di cui alla l. 222/84
e, conseguentemente, dichiarare il diritto al riconoscimento della prestazione previdenziale conseguenziale. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
La regolamentazione della invalidità pensionabile a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi assicurati è contenuta nella l. 222/84 intitolata “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”. Le invalidità per causa di lavoro si caratterizzano, pertanto, per la loro natura ontologicamente previdenziale, atteso che le stesse presuppongono l'esistenza di un valido rapporto assicurativo e contributivo. In particolare, il requisito contributivo, disciplinato dall'art. 4, è raggiunto quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno 5 anni (260 contributi settimanali o 60 contributi mensili o 1350 contributi agricoli giornalieri), dei quali almeno 3 (pari a 156 contributi settimanali o 810 contributi agricoli giornalieri) siano stati versati o accreditati nel quinquennio precedente alla data della domanda.
Per quanto riguarda l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 e 9 l.
222/84), lo stesso spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. La nuova disciplina dell'assegno, attraverso la sostituzione del concetto della capacità di guadagno con quella della capacità di lavoro, ha così escluso ogni influenza sul giudizio di invalidità delle condizioni ambientali e socio- economiche dell'assicurato, pur conservando un preciso aggancio con la situazione specifica di questi, attuato mediante la previsione che la richiesta riduzione della capacità di lavoro non è generica – come nell'assicurazione gestita dall'Inail – ma debba essere riferita alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Il legislatore, adeguandosi ad un principio affermato dalla Corte costituzionale con sent.
n. 163/83, ha inoltre affermato, al comma secondo dell'art. 1, che sussiste il diritto all'assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità
Pagina 2 di 4 r.g. 3275/25
lavorativa, oltre il limite dei due terzi, preesista al rapporto assicurativo (cd. rischio precostituito), purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito della presente controversia occorre evidenziare quanto segue.
Il consulente tecnico, specialista in medicina-legale, all'esito delle indagini a lui affidate, ha diagnosticato che la parte ricorrente è affetta da
“Flebolinfopatia gamba sinistra in esiti di frattura del malleolo peroneale sn.
Postumi a medio impegno funzionale di frattura-lussazione della testa omerale dx chirurgicamente ridotta ed osteosintetizzata. Discontrollo pressorio. Obesità di terzo grado”, infermità tali da non realizzare, nel loro complesso, una permanente riduzione della capacità di lavoro dell'istante in misura inferiore ai 2/3. Il Giudice ritiene di dover accettare e fare proprio il riferito giudizio conclusivo in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico legali che vanno qui condivise.
Le censure mosse alla perizia dalla parte attrice non denunciano carenze e deficienze diagnostiche ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate ovvero ancora omissioni di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 7273/11).
In particolare, le critiche attengono unicamente all'ipo-valutazione da parte del perito della patologia cardiaca (I classe Nyha) e da una grave forma di obesità che ne compromette la deambulazione. Tuttavia, a ben vedere, va osservato che il ctu ha già correttamente e, si ritiene, condivisibilmente, tenuto conto delle evidenze sanitarie, rapportando le stesse alle occupazioni lavorative confacenti alle sue attitudini ovvero a
Pagina 3 di 4 r.g. 3275/25
quelle di custode che, come noto, non è particolarmente usurante e impegnativa sotto l'aspetto manuale.
La domanda va, quindi, respinta, ed il ricorso deve essere rigettato. In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;
sono poste a definitivo carico di parte resistente le spese di ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese di ctu liquidate in €
290,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3275/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno ordinario d'invalidità” e vertente
TRA
( ) - avv. ARTICO Parte_1 C.F._1
IU IV ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2025, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di Atpo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il
Pagina 1 di 4 r.g. 3275/25
proprio grado di invalidità ai fini dell'assegno di invalidità di cui alla l. 222/84
e, conseguentemente, dichiarare il diritto al riconoscimento della prestazione previdenziale conseguenziale. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
La regolamentazione della invalidità pensionabile a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi assicurati è contenuta nella l. 222/84 intitolata “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”. Le invalidità per causa di lavoro si caratterizzano, pertanto, per la loro natura ontologicamente previdenziale, atteso che le stesse presuppongono l'esistenza di un valido rapporto assicurativo e contributivo. In particolare, il requisito contributivo, disciplinato dall'art. 4, è raggiunto quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno 5 anni (260 contributi settimanali o 60 contributi mensili o 1350 contributi agricoli giornalieri), dei quali almeno 3 (pari a 156 contributi settimanali o 810 contributi agricoli giornalieri) siano stati versati o accreditati nel quinquennio precedente alla data della domanda.
Per quanto riguarda l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 e 9 l.
222/84), lo stesso spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. La nuova disciplina dell'assegno, attraverso la sostituzione del concetto della capacità di guadagno con quella della capacità di lavoro, ha così escluso ogni influenza sul giudizio di invalidità delle condizioni ambientali e socio- economiche dell'assicurato, pur conservando un preciso aggancio con la situazione specifica di questi, attuato mediante la previsione che la richiesta riduzione della capacità di lavoro non è generica – come nell'assicurazione gestita dall'Inail – ma debba essere riferita alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Il legislatore, adeguandosi ad un principio affermato dalla Corte costituzionale con sent.
n. 163/83, ha inoltre affermato, al comma secondo dell'art. 1, che sussiste il diritto all'assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità
Pagina 2 di 4 r.g. 3275/25
lavorativa, oltre il limite dei due terzi, preesista al rapporto assicurativo (cd. rischio precostituito), purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito della presente controversia occorre evidenziare quanto segue.
Il consulente tecnico, specialista in medicina-legale, all'esito delle indagini a lui affidate, ha diagnosticato che la parte ricorrente è affetta da
“Flebolinfopatia gamba sinistra in esiti di frattura del malleolo peroneale sn.
Postumi a medio impegno funzionale di frattura-lussazione della testa omerale dx chirurgicamente ridotta ed osteosintetizzata. Discontrollo pressorio. Obesità di terzo grado”, infermità tali da non realizzare, nel loro complesso, una permanente riduzione della capacità di lavoro dell'istante in misura inferiore ai 2/3. Il Giudice ritiene di dover accettare e fare proprio il riferito giudizio conclusivo in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico legali che vanno qui condivise.
Le censure mosse alla perizia dalla parte attrice non denunciano carenze e deficienze diagnostiche ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate ovvero ancora omissioni di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 7273/11).
In particolare, le critiche attengono unicamente all'ipo-valutazione da parte del perito della patologia cardiaca (I classe Nyha) e da una grave forma di obesità che ne compromette la deambulazione. Tuttavia, a ben vedere, va osservato che il ctu ha già correttamente e, si ritiene, condivisibilmente, tenuto conto delle evidenze sanitarie, rapportando le stesse alle occupazioni lavorative confacenti alle sue attitudini ovvero a
Pagina 3 di 4 r.g. 3275/25
quelle di custode che, come noto, non è particolarmente usurante e impegnativa sotto l'aspetto manuale.
La domanda va, quindi, respinta, ed il ricorso deve essere rigettato. In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;
sono poste a definitivo carico di parte resistente le spese di ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese di ctu liquidate in €
290,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 4 di 4