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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], , nato a [...] il Parte_3
12.8.1951, nata a [...] il [...], Parte_4 Parte_5
nato a [...] il [...], , nato a [...]
[...] Parte_6
(Ag) il 28.1.1962, , nata a [...] il [...], Parte_7 rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Di Benedetto ed elettivamente domiciliati in Palermo alla Via Quintino Sella n. 77 c/o l'avv. Maurizio Liotta, il tutto giusta procura speciale alle liti stesa in calce all'atto di citazione.
Impugnanti
CONTRO
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato a MU (AG) in Via G. Petruzzella n. 37 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Contato (Pec:
[...]
, che pure lo rappresenta e difende giusto mandato in Email_1 calce alla comparsa di risposta. Impugnato
NEL GIUDIZIO PROPOSTO AVVERSO
Il Lodo arbitrale reso tra le parti il 30.11.2018 presso la sede dell'Ordine degli In- gegneri di Agrigento.
OGGETTO: condannatorio.
IN FATTO
Con atto di citazione i signori , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e , in Pt_8 Parte_4 Controparte_2 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi legittimi dell'ing. deceduto ab intestato in data Persona_1
11.3.2019, chiedono dichiararsi la nullità del lodo arbitrale emesso in data 30 no- vembre 2018 in merito alla controversia promossa dal dante causa contro il Co-
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 mune di per ottenere il pagamento della parcella vidimata per € CP_1
284.467,54 emessa in forza delle prestazioni professionali relative al progetto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale giusta delibera di Giunta n. 63 del 19 febbraio 1988 e successivo disciplinare d'incarico del 26 marzo 1988. Con il primo motivo di censura denunciano allora nullità del lodo derivante dalla violazione dell'art. 829 primo comma n. 4 del codice di rito civile, dal momento che il Colle- gio arbitrale ha esorbitato dai limiti della convenzione di arbitrato dichiarando la nullità dei citati atti, senza che appaia corretto il ragionamento secondo cui la questione della nullità della deliberazione di incarico e del disciplinare rientra nel- la cognizione del Collegio arbitrale in dipendenza dell'art. 819 c.p.c., atteso che il giudizio sulla legittimità e/o nullità dell'atto amministrativo è sottratto alla cogni- zione del giudice civile e, conseguentemente, a quella degli arbitri, e inoltre deve essere decisa per legge con efficacia di giudicato. Né, d'altronde, può nella specie trovare applicazione l'art. 819 comma 2 c.p.c., stante che la questione risulta rile- vata d'ufficio e con memoria del 6 novembre 2018 era stato dedotto il mancato consenso delle parti alla statuizione del Collegio arbitrale sul punto. Con il secon- do motivo di gravame è stata dedotta la nullità del lodo per contrarietà alle regole di diritto ex art. 829 terzo comma c.p.c., in specie sotto tre profili. Denunciano an- zitutto che il Collegio arbitrale ha ritenuto applicabili le disposizioni di cui agli artt. 284 del R.D. n. 383/1934 secondo cui “le deliberazioni dei Comuni, delle province e dei Consorzi che importino spese devono indicare l'ammontare di esse ed i mezzi per farvi fronte”, e 288, che prevede, in mancanza, la nullità anche del contratto di incarico professionale, sebbene il R.D. n. 383/1934 non trovi applicazione nell'ambito della Regione Sicilia, ove la materia è regolata dal D.P.R.S. 29 ottobre 1955 n. 65, Ordinamento Regionale Enti Locali che, all'art. 189, prescrive analoga norma senza però comminatoria di nullità. Segnala che la Commissione Provincia- le di Controllo di Agrigento ebbe ad approvare la deliberazione della Giunta Muni- cipale di , di conferimento dell'incarico professionale all'ing. CP_1 Parte_4 seppure condizionatamente all'acquisizione del finanziamento, mentre, seguendo il ragionamento del Collegio arbitrale, l'Organo di Controllo avrebbe dovuto an- nullare il provvedimento amministrativo. Con il secondo profilo è stato comunque rilevato che l'art. 284 R.D. n. 383/1934 non può essere interpretato in maniera talmente rigida da vanificare le aspettative del professionista che contrae con la Pubblica Amministrazione, nel senso che può trovare applicazione, al più, ove l'impegno di spesa manchi del tutto, mentre nel caso di specie non solo l'opera risultava inserita nell'ambito del programma triennale delle opere pubbliche, in precedenza approvato dall' , ma la deliberazione di incarico indi- Parte_9 cava un finanziamento da chiedersi alla Cassa Depositi e Prestiti, indicazione già ritenuta bastevole in sede giurisprudenziale. Con il terzo sub-motivo segnalano infine che il reperimento del finanziamento dell'opera costituisce attività di perti- nenza dell' e l'inerzia e/o il ritardo di questo non possono riper- Parte_9 cuotersi sul professionista che, in buona fede, ha confidato nella correttezza del comportamento dell'altro contraente, specie se Pubblica Amministrazione, con conseguente applicazione dell'art. 1359 c.c., secondo cui “la condizione si consi- dera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva in- teresse contrario all'avveramento di essa”. Con il terzo motivo di impugnazione è
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 stata dedotta la nullità del lodo per contrarietà delle regole di diritto ex art. 829 terzo comma c.p.c. giacchè il Collegio arbitrale, contraddicendosi, dopo avere ri- tenuto ratione temporis applicabile il predetto art. 284 del R.D. n. 383/1934, ha ritenuto altresì applicabile l'art. 23 del D.L. n. 66/1989, così respingendo la do- manda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidia- rietà. Deducono, invece, che la deliberazione della G.M. n. 63 del 1988 è stata ap- provata dalla Commissione provinciale di Controllo di Agrigento, ed è quindi dive- nuta esecutiva, con decisione n. 40324 del 17 ottobre 1988, ben prima quindi dell'entrata in vigore del D.L. n. 66/1989 citato, e che anche il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che “Per l'attività di progettazione prestata da un pro- fessionista in data anteriore alla entrata in vigore dell'art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66 il comune che non abbia corrisposto il compenso pattuito può essere chiamato a corrispondere in favore del professionista un'indennità a titolo di ingiustificato arricchimento” (Cass., sez. III, 25 gennaio 2012, n. 1025). Con il quarto motivo di impugnazione è stata dedotta la nullità del lodo arbitrale ex art. 829 primo com- ma n. 4 perchè pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato e, co- munque, per contrarietà delle regole di diritto, in quanto l'ing. aveva ri- Parte_4 chiesto, subordinatamente al mancato accoglimento delle domande principali, la condanna del al pagamento delle competenze tecniche do- Controparte_1 vute per il progetto di ampliamento del cimitero comunale, 1° stralcio esecutivo funzionale, approvato con deliberazione n. 228 del 29 dicembre 2009, nella misu- ra da determinarsi nel corso del giudizio, con la precisazione che le competenze tecniche, come si ricava dalla medesima deliberazione, ammontano ad Euro 30.954,22, oltre accessori. Con il quinto motivo è stata rilevata la nullità del lodo arbitrale ex art. 829 primo comma n. 4, perchè pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, e, comunque, per contrarietà delle regole di diritto ex art. 829 terzo comma, poiché, in linea di estremo subordine, l'ing. aveva Parte_4 richiesto il pagamento del 5% dell'onorario allo stesso spettante e, pertanto, della somma di Euro 14.223,37, oltre accessori, in forza dell'art. 13 del disciplinare di incarico, il quale prevede espressamente che “in caso di mancato finanziamento dell'opera, al progettista, anche se il progetto sia stato approvato in linea tecnica
o amministrativa, sarà corrisposta, a completa tacitazione di quanto dovuto, per il presente incarico, una somma forfettaria pari al 5% (cinque per cento) delle com- petenze tecniche relative alla progettazione risultanti dal progetto senza nulla al- tro pretendere a qualsiasi titolo”, domanda illegittimamente respinta per le stes- se infondate ragioni, ossia “stante la nullità della delibera municipale n. 63 del 19 febbraio 1988 e la conseguente nullità del disciplinare di incarico prot. N. 3028 del 26 marzo 1988”. Conseguentemente nel merito chiedono: A) ANre il
[...]
al pagamento in favore degli impugnanti della complessiva Parte_10 somma di Euro 284.467,54, oltre interessi legali dal 26 maggio 2017, data della ri- chiesta di pagamento, al soddisfo;
B) In subordine condannare il Parte_11
al pagamento della somma sopra indicata sub A), oltre interessi, a titolo
[...] di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.; C) In linea di ulteriore subor- dine condannare il al pagamento di Euro 30.954,22, oltre Controparte_1 accessori;
D) In linea di ulteriore subordine, condannare il Controparte_1 al pagamento della somma pari al 5% delle competenze tecniche allo stesso dovu-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 te e, pertanto, di Euro 14.223,37, oltre accessori di legge ed interessi dalla costitu- zione in mora sino al soddisfo. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l'amministrazione mu- nicipale, avversando le deduzioni attore. Con riferimento al primo motivo di im- pugnazione segnala allora che correttamente il Collegio arbitrale ha dichiarato la nullità della delibera n. 63 del 28/02/1988, unitamente al successivo disciplinare d'incarico, per violazione di norma imperativa di legge, trattandosi di invalidità ri- levabili d'ufficio, anche in appello, (Cass. Civ. 11 giugno 2018 n. 15050), e che la Corte di cassazione, in un caso identico, ha già chiarito che anche le SS.UU. hanno affermato il principio secondo cui nel vigore del combinato disposto del Regio De- creto 3 marzo 1934 n. 383, articoli 284 e 288, la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica è valida e vincolante soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte, e che l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della deli- bera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, pure aggiungendo che la Legge n. 144 del 1989, ar- ticolo 23 comma 3, con l'introdurre il divieto summenzionato, non ha innovato ri- spetto alla precedente normativa di cui al Regio Decreto n. 383 del 1934, articoli 284 e 288, ma ne ha sostanzialmente riprodotto il contenuto (Cass. 26/05/2010 n. 12880). Aggiunge che il quadro normativo risulta pure rafforzato per i Comuni del- la Regione Sicilia dall'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, recepito in Sicilia dalla Legge Regionale n. 48/1991, che ha sancito che “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria”, e che “senza tale attestazione finanziaria l'atto è nullo di diritto”, riproducendo l'art. 284 T.U. n. 383/1934, nonché dall'identica disposizione di cui all'art. 189 del D.P.R.S. del 29/10/1955 n. 6, poi trasposto nella Legge Regionale n. 16/1963 c.d.
vigente al tempo della Delibera comunale. Sottolinea quindi che tali CP_3 norme hanno il fine di porre al riparo gli enti locali dal rischio che il compenso per la progettazione di un'opera pubblica venga determinato, proprio come nel caso che ci occupa, successivamente allo svolgimento dell'attività professionale, in maniera unilaterale da parte del professionista, con il sistema della presentazione della parcella. Rispetto al secondo motivo di impugnazione eccepisce che la Su- prema Corte ha già chiarito che per i comuni della Regione Sicilia vigeva identica disposizione all'art. 189 del D.L. Pres. Reg. Sic. 29 ottobre 1955 n. 6, richiamato dalla Legge Regionale 15 marzo 1963 n. 16 (Cass. Civ. Sez. I 28/12/2010 n. 26602), e che il Collegio arbitrale ha aderito a quell'orientamento giurisprudenziale, ora- mai dominante, secondo cui “è insufficiente il solo generico e formale richiamo al- la possibilità di finanziamento mediante un mutuo con la CDP, per ritenere assolto l'onere e il procedimento previsti dagli artt. 284 e 288 del R.D. n. 383/1934” (Cass. n. 17469/2013; Cass. 04/04/2008 n. 8730). Quanto all'invocato avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., non solo è richiesta inammissibile, in quanto dedotta solo in questa sede di gravame, ma anche infondata, tenuto conto che la discipli- na prevista dall'art. 1359 c.c. presuppone la sussistenza di un valido contratto, e che la questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha già stabilito che “la condizione apposta dalle parti cui era subordinata la conces-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 sione del finanziamento, va qualificata come condizione potestativa mista, la cui realizzazione è rimessa in parte alla volontà di uno dei contraenti ed in parte ad un apporto causale esterno” (Cass. Civ. 28/07/2004 n. 14198), e che la concessione di un finanziamento è un fatto che prescinde dalla esclusiva volontà dell'ente, in quanto dipendente da altri elementi esterni, né, come nel caso che ci occupa, la realizzazione dell'evento dedotto in condizione è indifferente per nessuna delle parti e certamente risponde anche ad un interesse pubblico (Cass. 28/12/2010 n. 26202). In merito al terzo motivo deduce che correttamente il Collegio arbitrale, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 23 citato, ha ritenuto rilevante non il momento del conferimento dell'incarico bensì quello in cui si è perfezionata l'obbligazione, ovvero nel 2009 con l'approvazione del I° stralcio esecutivo del progetto, con conseguente rigetto dell'azione ex art. 2041 c.c., atteso che anche qui la Cassazione, con la sentenza del 26/05/2010 n. 12880, ha stabilito che la re- sponsabilità dell'amministratore dell'ente territoriale nell'ipotesi di acquisizione di opere, beni o servizi in violazione del divieto di operare in assenza di esplicitazio- ne della copertura finanziaria esclude la sussidiarietà ai fini dell'azione ex art. 2041 c.c. Quanto agli ulteriori motivi adduce infine le stesse dirimenti considera- zioni, ossia la nullità assoluta della delibera d'incarico e del successivo disciplinare e, dunque, la mancanza di un valido contratto. All'udienza del 2.4.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 11.4.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
L'impugnazione si rivela infondata. La devoluzione della lite ad arbitri poggia qui sulla clausola compromissoria di cui all'art. 12 del disciplinare d'incarico del 26 marzo 1988, con il quale il Sindaco ha affidato all'ing. dante causa degli odierni impugnan- Parte_4 ti, l'incarico afferente la progettazione, direzione e contabilità dei lavori di am- pliamento del cimitero comunale di , in esecuzione della delibera della CP_1
Giunta municipale n. 63 del 19 febbraio 1988. Con il primo motivo di censura denunciano allora i suddetti la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 primo comma n. 4 del codice di rito civile, dal momento che il Collegio arbitrale ha esorbitato dai limiti della convenzione di ar- bitrato dichiarando la nullità dei citati atti in assenza di accordo, atteso che il giu- dizio sulla legittimità e/o nullità dell'atto amministrativo, condizione imprescindi- bile per la nullità del disciplinare, è sottratto alla cognizione del giudice civile e, conseguentemente, a quella degli arbitri, e che la questione della legittimità e/o nullità dell'atto amministrativo deve essere decisa, per legge, con efficacia di giu- dicato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 819 c.p.c. In punto di questioni pregiudiziali di merito recita l'art. 819 comma 1 c.p.c. che “Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.” Contrariamente all'opinamento attoreo, tuttavia, la pregiudiziale di nullità
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 dell'atto amministrativo a monte, la cui risoluzione è necessaria per la valutazione o meno di nullità ex art. 1418 c.c. dell'atto negoziale a valle, è ordinariamente oggetto di accertamento indicentale da parte del giudice civile, ossia della giurisdizione ordinaria, ai sensi della L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, all. E, senza che sia necessario, cioè, il previo annullamento in parte qua ad opera del giudice amministrativo (ex plurimis sul punto SS.UU., n. 7578 del 2009; Cass., SS.UU., n. 5446 del 2012). Trattasi quindi di questione pregiudiziale di merito che gli arbitri possono risolvere senza autorità di giudicato anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Il fatto che il giudizio si sia svolto tra un privato e una pubblica amministrazione, del resto, non preclude affatto il potere del giudice ordinario, e quindi degli arbitri, di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale disapplicazione (tra altre, Cass., 10/9/2004, n. 18263; 9/1/2007, n. 116; 5/6/2014, n. 12644; n. 13193 del 2018; n. 17245 del 2022). Passando allora al secondo motivo, questo collegio intende dare continuità alla diuturna giurisprudenza che indulge sulla considerazione secondo cui nel vigore del combinato disposto del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 284 e 288 (testo unico della legge comunale e provinciale), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte, e che l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, la quale si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso (meglio Cass., SS.UU., n. 12195 del 2005). Più che condivisile è poi l'orientamento di legittimità secondo il quale: “La delibera con la quale un comune conferisce un incarico professionale (nella specie, di progettazione della sistemazione di alcuni locali comunali al fine di ottenerne la certificazione della agibilità per uso pubblico) ed il contratto stipulato in base a tale delibera sono affetti da nullità, ex art. 284 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (applicabile "ratione temporis"), ove carenti del reale riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa per il compenso del professionista incaricato, all'uopo rivelandosi insufficiente il solo generico e formale richiamo ("possibilità di finanziamento a mezzo mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.") a mezzi di copertura della stessa non effettivamente pertinenti alle opere deliberate.” (da Cass., n. 17469 del 2013; anche Cass. 04/04/2008 n. 8730). Come poi dedotto dagli impugnanti, per la Regione Siciliana, nel 1988, data della delibera de qua, vigeva l'omologo art. 189 comma 1 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, trasposto nella Legge Regionale n. 16/1963, il quale imponeva che “Le deliberazioni dei Comuni e dei liberi consorzi che importino spese, debbono indicare l'ammontare di esse ed i mezzi per farvi fronte.” La mancata esplicitazione dell'invalidità dell'atto non comporta, come da opinamento attoreo, che trattasi di disposizione inutiliter data, dovendosi procedere all'interperetazione delle norme in modo da dar loro significato, quest'ultimo eventualmente da informare ai principi
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 dell'ordinamento, qui persino ascrivibile all'ordine pubblico, trattandosi di precetto fissato financo per la legittimità delle leggi, ai sensi dell'art. 81 comma 4 Cost. Tale interpretazione, del resto, è stata già avallata dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I 28/12/2010 n. 26602). Neutro, rispetto allo scopo, si rivela invece l'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche (peraltro persino prima della legge sistematica c.d. , non deputato a stanziare risorse per ciascuna di esse. Pt_12
V'è da aggiungere poi, che, oltre che invalida, la delibera di Giunta n. 63 risultava altresì inefficace: l'organo di controllo, infatti, risulta aver proceduto all'approvazione subordinatamente all'acquisizione preventiva del finanziamento (cfr. documentazione depositata con la memoria autorizzata del 30.6.2018), finanziamento che ancora vent'anni dopo seguitava però a prevedersi da acquisire mercè mutuo presso Cassa depositi e Prestiti (cfr. Delibera di Giunta del 29.12.2009, ibidem). Quanto infine all'invocato art. 1359 c.c., oltre ad essere qui inammissibile già solo in quanto domanda dichiarativa per la prima volta proposta in questa sede di impugnazione, si sarebbe comunque rivelato inapplicabile per assenza di un interesse contrario da parte dell'amministrazione, la quale, all'inverso, operava da decenni con l'intento di realizzare l'opera in questione. Con il terzo motivo è stata poi dedotta la nullità del lodo per contrarietà delle regole di diritto ex art. 829 terzo comma c.p.c., giacchè il Collegio arbitrale, in tesi contraddicendosi, dopo avere ritenuto ratione temporis applicabile il predetto art. 284 del R.D. n. 383/1934, ha ritenuto altresì applicabile l'art. 23 del D.L. n. 66/1989, così respingendo la domanda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà. Deducono invece gli impugnanti che la deliberazione della G.M. n. 63 del 1988 è stata approvata dalla Commissione provinciale di Controllo di Agrigento, ed è quindi divenuta esecutiva con decisione n. 40324 del 17 ottobre 1988, ben prima dunque dell'entrata in vigore del D.L. n. 66/1989 citato, e che anche il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che
“Per l'attività di progettazione prestata da un professionista in data anteriore alla entrata in vigore dell'art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66 il comune che non abbia corrisposto il compenso pattuito può essere chiamato a corrispondere in favore del professionista un'indennità a titolo di ingiustificato arricchimento” (Cass., sez. III, 25 gennaio 2012, n. 1025). Occorre allora premettere che l'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, poi convertito in legge e oggi sostituito dall'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000, secondo il quale l'ente pubblico non risponde dell'attività posta in essere dal proprio funzionario senza l'osservanza delle regole procedimentali ivi previste, si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (cosi già Cass., n. 26657 del 2014). Tanto premesso, risulta che analogo caso è già stato condivisibilmente risolto con la pronuncia di Cassazione n. 12880 del 2010. Sulla premessa che la L. n. 144 del 1989, art. 23 comma 3, non ha innovato rispetto alla precedente normativa di cui al R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288,
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 ma ne ha sostanzialmente riprodotto il contenuto, si segnala che l'innovazione è dovuta invece alla introduzione della responsabilità dell'amministratore di cui al comma 4 del citato art. 23. Tale nuova disposizione comportava che, mentre prima della sua entrata in vigore, nella ipotesi di nullità della delibera e del successivo contratto per mancanza della copertura finanziaria, il soggetto che aveva effettuato la prestazione poteva esperire nei confronti della P.A., che ne avesse riconosciuto l'utilitas, l'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., successivamente alla vigenza di detta norma tale azione non era più proponibile, atteso che, essendo un'azione di carattere sussidiario che, come tale, presuppone la mancanza della possibilità di esperire altro mezzo di tutela, restava esclusa dalla proponibilità dell'azione nei confronti dell'amministratore o del funzionario che aveva consentito l'acquisizione della prestazione. In quel caso la delibera di conferimento dell'incarico professionale era stata adottata il 15.11.1988 (nove mesi prima di quella per cui è causa), e dunque nella vigenza del R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288, e doveva ritenersi nulla per la mancanza dell'impegno di spesa, al pari dell'ipotesi in cui fosse stata adottata nella vigenza della L. n. 144 del 1989, art. 23, comma 3, che non ha innovato sul punto. Si segnalava, però, che l'acquisizione della prestazione, effettuata in base al conferimento dell'incarico nullo, era avvenuta invece nel 1991, con la consegna del progetto al ed in maniera definitiva con l'inserimento del progetto CP_1 stesso nel programma triennale delle OO.PP. 1996-1998, con la conseguenza che la fattispecie prevista dal comma 4 dell'art. 23 si era perfezionata nella vigenza di detta norma, il che ha portato ad escludere la esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., poiché nel momento in cui si è perfezionata la fattispecie dell'arricchimento senza causa, con il riconoscimento dell'utilitas della prestazione professionale da parte dell'organo deliberativo dell'Ente territoriale, il professionista disponeva di un'azione diretta nei confronti degli amministratori, non rilevando, appunto, l'epoca di conferimento dell'incarico, ma il momento in cui si è perfezionata l'obbligazione nascente dalla legge dell'arricchimento senza causa. Nel caso all'esame, non solo nulla sarebbe stato noto in punto di epoca di redazione quantomeno del “progetto generale” (l'incarico per il progetto esecutivo risulta invece conferito dopo il 2007: cfr. Delibera di Giunta del 29.12.2009, agli atti), ma l'utilitas di questo sarebbe stata comunque acclarata solo con l'approvazione del progetto, avvenuta negli anni 2000. Inaccoglibile si rivela dunque anche l'azione verso il ex art. 2041 CP_1
c.c. Con il quarto e quinto motivo, al di là dell'ispiegabile “maschera” sul travalicamento dei limiti della convenzione di arbitrato, avendo gli arbitri proprio risposto nel merito alle proposte domande condannatorie ora relative solo a par- te delle competenze, si avanzano invece altresì doglianze di erroneità in diritto per la mancata condanna del o al pagamento delle compe- Controparte_1 tenze tecniche - 1° stralcio esecutivo funzionale, approvato con deliberazione n. 228 del 29 dicembre 2009, nella misura da determinarsi nel corso del giudizio, con la precisazione che le competenze tecniche risultano ivi approvate per Euro 30.954,22, o quantomeno al 5% delle competenze tecniche, giusto art. 13 del Di-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 sciplinare d'incarico. Quanto al primo, tralasciando per superfluità l'invalidità della stessa deli- bera del 2009, per le stesse ragioni di assenza copertura, ed il dato che la quanti- ficazione invocata includeva voci future come “sicurezza” e “collaudo tecnico amministrativo”, soprattutto trattasi solo di porzione del corrispettivo integral- mente invocato con le precedenti domande, che si vorrebbe quindi riconosciuto sulla base di un incarico valido, invece come detto non spettante per quanto ras- segnato in punto di invalidità dello stesso. Quanto al secondo, l'art. 13 del disciplinare di incarico prevedeva altresì che “in caso di mancato finanziamento dell'opera, al progettista, anche se il progetto sia stato approvato in linea tecnica o amministrativa, sarà corrisposta, a completa tacitazione di quanto dovuto, per il presente incarico, una somma forfettaria pari al 5% (cinque per cento) delle competenze tecniche relative alla progettazione risultanti dal progetto, senza nulla altro pretendere a qualsiasi titolo.” Deducono gli impugnanti che si tratterebbe di una clausola volta a ristora- re il progettista per il lavoro svolto, proprio per l'eventualità del mancato finanziamento dell'opera, tale da potersi considerare autonoma rispetto alla pretesa invalidità dell'atto a monte. Al contrario, invece, al pari di ogni altra, se ne deve confermare la nullità, discendendo dal medesimo divieto a monte che mira a invalidare qualsivoglia onere economico, compreso questo residuale, assunto dall'ente territoriale in assenza di previa specifica copertura. Le spese di lite vengono dunque addossate agli impugnanti, quali parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'impugnazione proposta avverso Il Lodo arbitrale reso tra le parti il 30.11.2018 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento:
• Rigetta l'impugnazione proposta da , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_6 Parte_7
nei confronti del .
[...] Controparte_1
• AN , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e al pagamento delle Controparte_2 Parte_6 Parte_7 spese processuali riferibili all'amministrazione convenuta per il presente giu- dizio, che si liquidano in € 9.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo il 7.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], , nato a [...] il Parte_3
12.8.1951, nata a [...] il [...], Parte_4 Parte_5
nato a [...] il [...], , nato a [...]
[...] Parte_6
(Ag) il 28.1.1962, , nata a [...] il [...], Parte_7 rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Di Benedetto ed elettivamente domiciliati in Palermo alla Via Quintino Sella n. 77 c/o l'avv. Maurizio Liotta, il tutto giusta procura speciale alle liti stesa in calce all'atto di citazione.
Impugnanti
CONTRO
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato a MU (AG) in Via G. Petruzzella n. 37 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Contato (Pec:
[...]
, che pure lo rappresenta e difende giusto mandato in Email_1 calce alla comparsa di risposta. Impugnato
NEL GIUDIZIO PROPOSTO AVVERSO
Il Lodo arbitrale reso tra le parti il 30.11.2018 presso la sede dell'Ordine degli In- gegneri di Agrigento.
OGGETTO: condannatorio.
IN FATTO
Con atto di citazione i signori , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e , in Pt_8 Parte_4 Controparte_2 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi legittimi dell'ing. deceduto ab intestato in data Persona_1
11.3.2019, chiedono dichiararsi la nullità del lodo arbitrale emesso in data 30 no- vembre 2018 in merito alla controversia promossa dal dante causa contro il Co-
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 mune di per ottenere il pagamento della parcella vidimata per € CP_1
284.467,54 emessa in forza delle prestazioni professionali relative al progetto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale giusta delibera di Giunta n. 63 del 19 febbraio 1988 e successivo disciplinare d'incarico del 26 marzo 1988. Con il primo motivo di censura denunciano allora nullità del lodo derivante dalla violazione dell'art. 829 primo comma n. 4 del codice di rito civile, dal momento che il Colle- gio arbitrale ha esorbitato dai limiti della convenzione di arbitrato dichiarando la nullità dei citati atti, senza che appaia corretto il ragionamento secondo cui la questione della nullità della deliberazione di incarico e del disciplinare rientra nel- la cognizione del Collegio arbitrale in dipendenza dell'art. 819 c.p.c., atteso che il giudizio sulla legittimità e/o nullità dell'atto amministrativo è sottratto alla cogni- zione del giudice civile e, conseguentemente, a quella degli arbitri, e inoltre deve essere decisa per legge con efficacia di giudicato. Né, d'altronde, può nella specie trovare applicazione l'art. 819 comma 2 c.p.c., stante che la questione risulta rile- vata d'ufficio e con memoria del 6 novembre 2018 era stato dedotto il mancato consenso delle parti alla statuizione del Collegio arbitrale sul punto. Con il secon- do motivo di gravame è stata dedotta la nullità del lodo per contrarietà alle regole di diritto ex art. 829 terzo comma c.p.c., in specie sotto tre profili. Denunciano an- zitutto che il Collegio arbitrale ha ritenuto applicabili le disposizioni di cui agli artt. 284 del R.D. n. 383/1934 secondo cui “le deliberazioni dei Comuni, delle province e dei Consorzi che importino spese devono indicare l'ammontare di esse ed i mezzi per farvi fronte”, e 288, che prevede, in mancanza, la nullità anche del contratto di incarico professionale, sebbene il R.D. n. 383/1934 non trovi applicazione nell'ambito della Regione Sicilia, ove la materia è regolata dal D.P.R.S. 29 ottobre 1955 n. 65, Ordinamento Regionale Enti Locali che, all'art. 189, prescrive analoga norma senza però comminatoria di nullità. Segnala che la Commissione Provincia- le di Controllo di Agrigento ebbe ad approvare la deliberazione della Giunta Muni- cipale di , di conferimento dell'incarico professionale all'ing. CP_1 Parte_4 seppure condizionatamente all'acquisizione del finanziamento, mentre, seguendo il ragionamento del Collegio arbitrale, l'Organo di Controllo avrebbe dovuto an- nullare il provvedimento amministrativo. Con il secondo profilo è stato comunque rilevato che l'art. 284 R.D. n. 383/1934 non può essere interpretato in maniera talmente rigida da vanificare le aspettative del professionista che contrae con la Pubblica Amministrazione, nel senso che può trovare applicazione, al più, ove l'impegno di spesa manchi del tutto, mentre nel caso di specie non solo l'opera risultava inserita nell'ambito del programma triennale delle opere pubbliche, in precedenza approvato dall' , ma la deliberazione di incarico indi- Parte_9 cava un finanziamento da chiedersi alla Cassa Depositi e Prestiti, indicazione già ritenuta bastevole in sede giurisprudenziale. Con il terzo sub-motivo segnalano infine che il reperimento del finanziamento dell'opera costituisce attività di perti- nenza dell' e l'inerzia e/o il ritardo di questo non possono riper- Parte_9 cuotersi sul professionista che, in buona fede, ha confidato nella correttezza del comportamento dell'altro contraente, specie se Pubblica Amministrazione, con conseguente applicazione dell'art. 1359 c.c., secondo cui “la condizione si consi- dera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva in- teresse contrario all'avveramento di essa”. Con il terzo motivo di impugnazione è
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 stata dedotta la nullità del lodo per contrarietà delle regole di diritto ex art. 829 terzo comma c.p.c. giacchè il Collegio arbitrale, contraddicendosi, dopo avere ri- tenuto ratione temporis applicabile il predetto art. 284 del R.D. n. 383/1934, ha ritenuto altresì applicabile l'art. 23 del D.L. n. 66/1989, così respingendo la do- manda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidia- rietà. Deducono, invece, che la deliberazione della G.M. n. 63 del 1988 è stata ap- provata dalla Commissione provinciale di Controllo di Agrigento, ed è quindi dive- nuta esecutiva, con decisione n. 40324 del 17 ottobre 1988, ben prima quindi dell'entrata in vigore del D.L. n. 66/1989 citato, e che anche il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che “Per l'attività di progettazione prestata da un pro- fessionista in data anteriore alla entrata in vigore dell'art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66 il comune che non abbia corrisposto il compenso pattuito può essere chiamato a corrispondere in favore del professionista un'indennità a titolo di ingiustificato arricchimento” (Cass., sez. III, 25 gennaio 2012, n. 1025). Con il quarto motivo di impugnazione è stata dedotta la nullità del lodo arbitrale ex art. 829 primo com- ma n. 4 perchè pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato e, co- munque, per contrarietà delle regole di diritto, in quanto l'ing. aveva ri- Parte_4 chiesto, subordinatamente al mancato accoglimento delle domande principali, la condanna del al pagamento delle competenze tecniche do- Controparte_1 vute per il progetto di ampliamento del cimitero comunale, 1° stralcio esecutivo funzionale, approvato con deliberazione n. 228 del 29 dicembre 2009, nella misu- ra da determinarsi nel corso del giudizio, con la precisazione che le competenze tecniche, come si ricava dalla medesima deliberazione, ammontano ad Euro 30.954,22, oltre accessori. Con il quinto motivo è stata rilevata la nullità del lodo arbitrale ex art. 829 primo comma n. 4, perchè pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, e, comunque, per contrarietà delle regole di diritto ex art. 829 terzo comma, poiché, in linea di estremo subordine, l'ing. aveva Parte_4 richiesto il pagamento del 5% dell'onorario allo stesso spettante e, pertanto, della somma di Euro 14.223,37, oltre accessori, in forza dell'art. 13 del disciplinare di incarico, il quale prevede espressamente che “in caso di mancato finanziamento dell'opera, al progettista, anche se il progetto sia stato approvato in linea tecnica
o amministrativa, sarà corrisposta, a completa tacitazione di quanto dovuto, per il presente incarico, una somma forfettaria pari al 5% (cinque per cento) delle com- petenze tecniche relative alla progettazione risultanti dal progetto senza nulla al- tro pretendere a qualsiasi titolo”, domanda illegittimamente respinta per le stes- se infondate ragioni, ossia “stante la nullità della delibera municipale n. 63 del 19 febbraio 1988 e la conseguente nullità del disciplinare di incarico prot. N. 3028 del 26 marzo 1988”. Conseguentemente nel merito chiedono: A) ANre il
[...]
al pagamento in favore degli impugnanti della complessiva Parte_10 somma di Euro 284.467,54, oltre interessi legali dal 26 maggio 2017, data della ri- chiesta di pagamento, al soddisfo;
B) In subordine condannare il Parte_11
al pagamento della somma sopra indicata sub A), oltre interessi, a titolo
[...] di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.; C) In linea di ulteriore subor- dine condannare il al pagamento di Euro 30.954,22, oltre Controparte_1 accessori;
D) In linea di ulteriore subordine, condannare il Controparte_1 al pagamento della somma pari al 5% delle competenze tecniche allo stesso dovu-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 te e, pertanto, di Euro 14.223,37, oltre accessori di legge ed interessi dalla costitu- zione in mora sino al soddisfo. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l'amministrazione mu- nicipale, avversando le deduzioni attore. Con riferimento al primo motivo di im- pugnazione segnala allora che correttamente il Collegio arbitrale ha dichiarato la nullità della delibera n. 63 del 28/02/1988, unitamente al successivo disciplinare d'incarico, per violazione di norma imperativa di legge, trattandosi di invalidità ri- levabili d'ufficio, anche in appello, (Cass. Civ. 11 giugno 2018 n. 15050), e che la Corte di cassazione, in un caso identico, ha già chiarito che anche le SS.UU. hanno affermato il principio secondo cui nel vigore del combinato disposto del Regio De- creto 3 marzo 1934 n. 383, articoli 284 e 288, la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica è valida e vincolante soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte, e che l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della deli- bera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, pure aggiungendo che la Legge n. 144 del 1989, ar- ticolo 23 comma 3, con l'introdurre il divieto summenzionato, non ha innovato ri- spetto alla precedente normativa di cui al Regio Decreto n. 383 del 1934, articoli 284 e 288, ma ne ha sostanzialmente riprodotto il contenuto (Cass. 26/05/2010 n. 12880). Aggiunge che il quadro normativo risulta pure rafforzato per i Comuni del- la Regione Sicilia dall'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, recepito in Sicilia dalla Legge Regionale n. 48/1991, che ha sancito che “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria”, e che “senza tale attestazione finanziaria l'atto è nullo di diritto”, riproducendo l'art. 284 T.U. n. 383/1934, nonché dall'identica disposizione di cui all'art. 189 del D.P.R.S. del 29/10/1955 n. 6, poi trasposto nella Legge Regionale n. 16/1963 c.d.
vigente al tempo della Delibera comunale. Sottolinea quindi che tali CP_3 norme hanno il fine di porre al riparo gli enti locali dal rischio che il compenso per la progettazione di un'opera pubblica venga determinato, proprio come nel caso che ci occupa, successivamente allo svolgimento dell'attività professionale, in maniera unilaterale da parte del professionista, con il sistema della presentazione della parcella. Rispetto al secondo motivo di impugnazione eccepisce che la Su- prema Corte ha già chiarito che per i comuni della Regione Sicilia vigeva identica disposizione all'art. 189 del D.L. Pres. Reg. Sic. 29 ottobre 1955 n. 6, richiamato dalla Legge Regionale 15 marzo 1963 n. 16 (Cass. Civ. Sez. I 28/12/2010 n. 26602), e che il Collegio arbitrale ha aderito a quell'orientamento giurisprudenziale, ora- mai dominante, secondo cui “è insufficiente il solo generico e formale richiamo al- la possibilità di finanziamento mediante un mutuo con la CDP, per ritenere assolto l'onere e il procedimento previsti dagli artt. 284 e 288 del R.D. n. 383/1934” (Cass. n. 17469/2013; Cass. 04/04/2008 n. 8730). Quanto all'invocato avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., non solo è richiesta inammissibile, in quanto dedotta solo in questa sede di gravame, ma anche infondata, tenuto conto che la discipli- na prevista dall'art. 1359 c.c. presuppone la sussistenza di un valido contratto, e che la questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha già stabilito che “la condizione apposta dalle parti cui era subordinata la conces-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 sione del finanziamento, va qualificata come condizione potestativa mista, la cui realizzazione è rimessa in parte alla volontà di uno dei contraenti ed in parte ad un apporto causale esterno” (Cass. Civ. 28/07/2004 n. 14198), e che la concessione di un finanziamento è un fatto che prescinde dalla esclusiva volontà dell'ente, in quanto dipendente da altri elementi esterni, né, come nel caso che ci occupa, la realizzazione dell'evento dedotto in condizione è indifferente per nessuna delle parti e certamente risponde anche ad un interesse pubblico (Cass. 28/12/2010 n. 26202). In merito al terzo motivo deduce che correttamente il Collegio arbitrale, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 23 citato, ha ritenuto rilevante non il momento del conferimento dell'incarico bensì quello in cui si è perfezionata l'obbligazione, ovvero nel 2009 con l'approvazione del I° stralcio esecutivo del progetto, con conseguente rigetto dell'azione ex art. 2041 c.c., atteso che anche qui la Cassazione, con la sentenza del 26/05/2010 n. 12880, ha stabilito che la re- sponsabilità dell'amministratore dell'ente territoriale nell'ipotesi di acquisizione di opere, beni o servizi in violazione del divieto di operare in assenza di esplicitazio- ne della copertura finanziaria esclude la sussidiarietà ai fini dell'azione ex art. 2041 c.c. Quanto agli ulteriori motivi adduce infine le stesse dirimenti considera- zioni, ossia la nullità assoluta della delibera d'incarico e del successivo disciplinare e, dunque, la mancanza di un valido contratto. All'udienza del 2.4.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 11.4.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
L'impugnazione si rivela infondata. La devoluzione della lite ad arbitri poggia qui sulla clausola compromissoria di cui all'art. 12 del disciplinare d'incarico del 26 marzo 1988, con il quale il Sindaco ha affidato all'ing. dante causa degli odierni impugnan- Parte_4 ti, l'incarico afferente la progettazione, direzione e contabilità dei lavori di am- pliamento del cimitero comunale di , in esecuzione della delibera della CP_1
Giunta municipale n. 63 del 19 febbraio 1988. Con il primo motivo di censura denunciano allora i suddetti la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 primo comma n. 4 del codice di rito civile, dal momento che il Collegio arbitrale ha esorbitato dai limiti della convenzione di ar- bitrato dichiarando la nullità dei citati atti in assenza di accordo, atteso che il giu- dizio sulla legittimità e/o nullità dell'atto amministrativo, condizione imprescindi- bile per la nullità del disciplinare, è sottratto alla cognizione del giudice civile e, conseguentemente, a quella degli arbitri, e che la questione della legittimità e/o nullità dell'atto amministrativo deve essere decisa, per legge, con efficacia di giu- dicato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 819 c.p.c. In punto di questioni pregiudiziali di merito recita l'art. 819 comma 1 c.p.c. che “Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.” Contrariamente all'opinamento attoreo, tuttavia, la pregiudiziale di nullità
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 dell'atto amministrativo a monte, la cui risoluzione è necessaria per la valutazione o meno di nullità ex art. 1418 c.c. dell'atto negoziale a valle, è ordinariamente oggetto di accertamento indicentale da parte del giudice civile, ossia della giurisdizione ordinaria, ai sensi della L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, all. E, senza che sia necessario, cioè, il previo annullamento in parte qua ad opera del giudice amministrativo (ex plurimis sul punto SS.UU., n. 7578 del 2009; Cass., SS.UU., n. 5446 del 2012). Trattasi quindi di questione pregiudiziale di merito che gli arbitri possono risolvere senza autorità di giudicato anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Il fatto che il giudizio si sia svolto tra un privato e una pubblica amministrazione, del resto, non preclude affatto il potere del giudice ordinario, e quindi degli arbitri, di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale disapplicazione (tra altre, Cass., 10/9/2004, n. 18263; 9/1/2007, n. 116; 5/6/2014, n. 12644; n. 13193 del 2018; n. 17245 del 2022). Passando allora al secondo motivo, questo collegio intende dare continuità alla diuturna giurisprudenza che indulge sulla considerazione secondo cui nel vigore del combinato disposto del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 284 e 288 (testo unico della legge comunale e provinciale), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte, e che l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, la quale si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso (meglio Cass., SS.UU., n. 12195 del 2005). Più che condivisile è poi l'orientamento di legittimità secondo il quale: “La delibera con la quale un comune conferisce un incarico professionale (nella specie, di progettazione della sistemazione di alcuni locali comunali al fine di ottenerne la certificazione della agibilità per uso pubblico) ed il contratto stipulato in base a tale delibera sono affetti da nullità, ex art. 284 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (applicabile "ratione temporis"), ove carenti del reale riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa per il compenso del professionista incaricato, all'uopo rivelandosi insufficiente il solo generico e formale richiamo ("possibilità di finanziamento a mezzo mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.") a mezzi di copertura della stessa non effettivamente pertinenti alle opere deliberate.” (da Cass., n. 17469 del 2013; anche Cass. 04/04/2008 n. 8730). Come poi dedotto dagli impugnanti, per la Regione Siciliana, nel 1988, data della delibera de qua, vigeva l'omologo art. 189 comma 1 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, trasposto nella Legge Regionale n. 16/1963, il quale imponeva che “Le deliberazioni dei Comuni e dei liberi consorzi che importino spese, debbono indicare l'ammontare di esse ed i mezzi per farvi fronte.” La mancata esplicitazione dell'invalidità dell'atto non comporta, come da opinamento attoreo, che trattasi di disposizione inutiliter data, dovendosi procedere all'interperetazione delle norme in modo da dar loro significato, quest'ultimo eventualmente da informare ai principi
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 dell'ordinamento, qui persino ascrivibile all'ordine pubblico, trattandosi di precetto fissato financo per la legittimità delle leggi, ai sensi dell'art. 81 comma 4 Cost. Tale interpretazione, del resto, è stata già avallata dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I 28/12/2010 n. 26602). Neutro, rispetto allo scopo, si rivela invece l'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche (peraltro persino prima della legge sistematica c.d. , non deputato a stanziare risorse per ciascuna di esse. Pt_12
V'è da aggiungere poi, che, oltre che invalida, la delibera di Giunta n. 63 risultava altresì inefficace: l'organo di controllo, infatti, risulta aver proceduto all'approvazione subordinatamente all'acquisizione preventiva del finanziamento (cfr. documentazione depositata con la memoria autorizzata del 30.6.2018), finanziamento che ancora vent'anni dopo seguitava però a prevedersi da acquisire mercè mutuo presso Cassa depositi e Prestiti (cfr. Delibera di Giunta del 29.12.2009, ibidem). Quanto infine all'invocato art. 1359 c.c., oltre ad essere qui inammissibile già solo in quanto domanda dichiarativa per la prima volta proposta in questa sede di impugnazione, si sarebbe comunque rivelato inapplicabile per assenza di un interesse contrario da parte dell'amministrazione, la quale, all'inverso, operava da decenni con l'intento di realizzare l'opera in questione. Con il terzo motivo è stata poi dedotta la nullità del lodo per contrarietà delle regole di diritto ex art. 829 terzo comma c.p.c., giacchè il Collegio arbitrale, in tesi contraddicendosi, dopo avere ritenuto ratione temporis applicabile il predetto art. 284 del R.D. n. 383/1934, ha ritenuto altresì applicabile l'art. 23 del D.L. n. 66/1989, così respingendo la domanda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà. Deducono invece gli impugnanti che la deliberazione della G.M. n. 63 del 1988 è stata approvata dalla Commissione provinciale di Controllo di Agrigento, ed è quindi divenuta esecutiva con decisione n. 40324 del 17 ottobre 1988, ben prima dunque dell'entrata in vigore del D.L. n. 66/1989 citato, e che anche il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che
“Per l'attività di progettazione prestata da un professionista in data anteriore alla entrata in vigore dell'art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66 il comune che non abbia corrisposto il compenso pattuito può essere chiamato a corrispondere in favore del professionista un'indennità a titolo di ingiustificato arricchimento” (Cass., sez. III, 25 gennaio 2012, n. 1025). Occorre allora premettere che l'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, poi convertito in legge e oggi sostituito dall'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000, secondo il quale l'ente pubblico non risponde dell'attività posta in essere dal proprio funzionario senza l'osservanza delle regole procedimentali ivi previste, si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (cosi già Cass., n. 26657 del 2014). Tanto premesso, risulta che analogo caso è già stato condivisibilmente risolto con la pronuncia di Cassazione n. 12880 del 2010. Sulla premessa che la L. n. 144 del 1989, art. 23 comma 3, non ha innovato rispetto alla precedente normativa di cui al R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288,
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 ma ne ha sostanzialmente riprodotto il contenuto, si segnala che l'innovazione è dovuta invece alla introduzione della responsabilità dell'amministratore di cui al comma 4 del citato art. 23. Tale nuova disposizione comportava che, mentre prima della sua entrata in vigore, nella ipotesi di nullità della delibera e del successivo contratto per mancanza della copertura finanziaria, il soggetto che aveva effettuato la prestazione poteva esperire nei confronti della P.A., che ne avesse riconosciuto l'utilitas, l'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., successivamente alla vigenza di detta norma tale azione non era più proponibile, atteso che, essendo un'azione di carattere sussidiario che, come tale, presuppone la mancanza della possibilità di esperire altro mezzo di tutela, restava esclusa dalla proponibilità dell'azione nei confronti dell'amministratore o del funzionario che aveva consentito l'acquisizione della prestazione. In quel caso la delibera di conferimento dell'incarico professionale era stata adottata il 15.11.1988 (nove mesi prima di quella per cui è causa), e dunque nella vigenza del R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288, e doveva ritenersi nulla per la mancanza dell'impegno di spesa, al pari dell'ipotesi in cui fosse stata adottata nella vigenza della L. n. 144 del 1989, art. 23, comma 3, che non ha innovato sul punto. Si segnalava, però, che l'acquisizione della prestazione, effettuata in base al conferimento dell'incarico nullo, era avvenuta invece nel 1991, con la consegna del progetto al ed in maniera definitiva con l'inserimento del progetto CP_1 stesso nel programma triennale delle OO.PP. 1996-1998, con la conseguenza che la fattispecie prevista dal comma 4 dell'art. 23 si era perfezionata nella vigenza di detta norma, il che ha portato ad escludere la esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., poiché nel momento in cui si è perfezionata la fattispecie dell'arricchimento senza causa, con il riconoscimento dell'utilitas della prestazione professionale da parte dell'organo deliberativo dell'Ente territoriale, il professionista disponeva di un'azione diretta nei confronti degli amministratori, non rilevando, appunto, l'epoca di conferimento dell'incarico, ma il momento in cui si è perfezionata l'obbligazione nascente dalla legge dell'arricchimento senza causa. Nel caso all'esame, non solo nulla sarebbe stato noto in punto di epoca di redazione quantomeno del “progetto generale” (l'incarico per il progetto esecutivo risulta invece conferito dopo il 2007: cfr. Delibera di Giunta del 29.12.2009, agli atti), ma l'utilitas di questo sarebbe stata comunque acclarata solo con l'approvazione del progetto, avvenuta negli anni 2000. Inaccoglibile si rivela dunque anche l'azione verso il ex art. 2041 CP_1
c.c. Con il quarto e quinto motivo, al di là dell'ispiegabile “maschera” sul travalicamento dei limiti della convenzione di arbitrato, avendo gli arbitri proprio risposto nel merito alle proposte domande condannatorie ora relative solo a par- te delle competenze, si avanzano invece altresì doglianze di erroneità in diritto per la mancata condanna del o al pagamento delle compe- Controparte_1 tenze tecniche - 1° stralcio esecutivo funzionale, approvato con deliberazione n. 228 del 29 dicembre 2009, nella misura da determinarsi nel corso del giudizio, con la precisazione che le competenze tecniche risultano ivi approvate per Euro 30.954,22, o quantomeno al 5% delle competenze tecniche, giusto art. 13 del Di-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 sciplinare d'incarico. Quanto al primo, tralasciando per superfluità l'invalidità della stessa deli- bera del 2009, per le stesse ragioni di assenza copertura, ed il dato che la quanti- ficazione invocata includeva voci future come “sicurezza” e “collaudo tecnico amministrativo”, soprattutto trattasi solo di porzione del corrispettivo integral- mente invocato con le precedenti domande, che si vorrebbe quindi riconosciuto sulla base di un incarico valido, invece come detto non spettante per quanto ras- segnato in punto di invalidità dello stesso. Quanto al secondo, l'art. 13 del disciplinare di incarico prevedeva altresì che “in caso di mancato finanziamento dell'opera, al progettista, anche se il progetto sia stato approvato in linea tecnica o amministrativa, sarà corrisposta, a completa tacitazione di quanto dovuto, per il presente incarico, una somma forfettaria pari al 5% (cinque per cento) delle competenze tecniche relative alla progettazione risultanti dal progetto, senza nulla altro pretendere a qualsiasi titolo.” Deducono gli impugnanti che si tratterebbe di una clausola volta a ristora- re il progettista per il lavoro svolto, proprio per l'eventualità del mancato finanziamento dell'opera, tale da potersi considerare autonoma rispetto alla pretesa invalidità dell'atto a monte. Al contrario, invece, al pari di ogni altra, se ne deve confermare la nullità, discendendo dal medesimo divieto a monte che mira a invalidare qualsivoglia onere economico, compreso questo residuale, assunto dall'ente territoriale in assenza di previa specifica copertura. Le spese di lite vengono dunque addossate agli impugnanti, quali parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'impugnazione proposta avverso Il Lodo arbitrale reso tra le parti il 30.11.2018 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento:
• Rigetta l'impugnazione proposta da , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Parte_6 Parte_7
nei confronti del .
[...] Controparte_1
• AN , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e al pagamento delle Controparte_2 Parte_6 Parte_7 spese processuali riferibili all'amministrazione convenuta per il presente giu- dizio, che si liquidano in € 9.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo il 7.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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