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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/04/2024, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio AU
Sezione Lavoro
N.R.G. 416/2020
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 03/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.to CANNAVACCIUOLO LUCIA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
FUSCO MOFFA GIORGIO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/12/2020 Parte_1
ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio AU , in funzione di giudice del lavoro , la
[...]
chiedendo: Controparte_2
“Accertare e dichiarare che il ricorrente Parte_1
abbia svolto per tutto il periodo di serv izio presso la
[...] lavoro straordinario, e per l'effetto - Condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
, al pagamento in favore del signor Parte_1
delle differenze retributive per la somma calcolata in euro
4.695,86 o diversa che risulterà in corso di causa , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo ed effettiva regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese, competenze del sottoscritto difensore antistatario.”
A fondamento della domanda ha dedotto di essere stato dipendente della dal 1.03.2012 al 31.05.2015 (poi CP_1
corretto al 31/1/2015), assunto come autista 4°B livello CCNL
Fise Igiene Ambientale, con sede di lavoro presso il cantiere di
Tempio AU, zona industriale;
Ha dedotto che dall'analisi comparata delle giornaliere con le buste paga del periodo lavorativo indicato, era emerso di non avere ricevuto la reale erogazione economica per l'istituto contrattuale del “lavoro straordinario feriale diurno.
Ha affermato che, sin dall'assunzione, aveva svol to un orario di lavoro straordinario feriale diurno, con media annua di circa
1670 ore, come risultava dalle tabelle giornaliere , e precisamente la mattina attorno alle 5.30 -5.40, come documentato dalle timbrature, per poi interrompersi in un orario variabile fra le 12.30 e le 14.00; riprendeva servizio al pomeriggio, con inizio delle attività attorno alle 14.30 -15.00 per poi concludersi mediamente ben oltre le 17.00, quindi facendo una media, gli orari di servizio del ricorrente erano
Pag. 2 di 17 5.40 – 13.00, 14.50 –17.50, per oltre 10 ore di lavoro quotidiano.
Ha da ultimo dedotto di essere creditore della resistente della somma di euro 4.695,86, salvo errori e/o omissioni.
Si è costituita in giudizio la , contestando la CP_1
domanda del ricorrente, eccependo la nullita' del ricorso e l' infondatezza delle pretese creditorie, oltre alla prescrizione parziale dei crediti retributivi.
Ha concludo: “in via preliminare dichiarare nullo/inammissibile l'avverso ricorso e comunque rigettare le avverse domande, anche nel merito, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
La causa è stata istruita con documenti, prove orali dedotte dalle parti e CTU, e , all'odierna udienza, èstata discussa e decisa con sentenza di cui si è data lettura del dispositivo e motivazione contestuale .
Il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni che seguono.
Preliminarmente deve disattendersi , in quanto infondata,
l'eccezione preliminare sollevata dalla resistente, in ordine alla nullità del ricorso int roduttivo.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che si fanno proprie, ha affermato che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata
Pag. 3 di 17 esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'indi viduazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso”(Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 18930/04).
In tale ottica, la Suprema Corte ha, poi, precisato che “..non ricorre la nullità del ricorso introduttivo ex art. 164 e 414 n. 3
c.p.c. ove siano allegati i fatti costitutivi della durata del rapporto e delle paghe corrisposte con busta paga. Nè può assumere rilevanza la mancata notificazione con il ricorso del relativo conteggio prodotto dal ricorrente” (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 22187/04). Ha affermato, ancora, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa ap prestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve
Pag. 4 di 17 essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l' orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificaz ione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cass.
Civ., sez.
6-lav., ordinanza n. 3126 del 8.02.11).
Alla luce di tali principi e considerata complessivamente la domanda e la documentazione prodotta da parte ricorrente, devono ritenersi sufficientemente allegati tutti gli elementi costitutivi della stessa. Nessun rilievo possono assumere, per i motivi sopra esposti, le argomentazioni di parte convenuta in ordine alla mancata indicazione nel corpo del ricorso delle voci specifiche, essendo comunque ricavabile dai conteggi allegati allo stesso.
Passando al merito della pretesa, come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto alla retribuzione, quale prestazione corrispettiva dell'attività lavorativa, l'onere di provare l'inizio della prestazione e il momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ., sez. lav., sent. n.18087/07;
Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 10651/05).
Incombe anche sul lavoratore che rivendica di avere lavorato oltre l'orario contrattualmente stabilito l'onere di provare tale assunto.
Pag. 5 di 17 Grava, invece, sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., S.U., sent. n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 3373/10).
L'inizio del rapporto di lavoro, le mansioni e la qualifica , oltre a non essere contestati, sono documentalmente provati (v. buste paga doc. n. 5 ricorrente);
Anche la cessazione del rapporto di lavoro risulta documentalmente provato ( v. buste paga doc. n. 5 r icorrente);
Dal complesso delle risultanze istruttorie deve ritenersi provata l'osservanza di un orario di lavoro compatibile con quello dedotto in ricorso in termini che si conciliano con quelli tipici del tipo di attività in cui il ricorrente ha lavorato .
Ed invero, le dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 [...]
ex colleghi del ricorre nte, della cui attendibilità non Tes_2
si può dubitare, tutti cessati in ragione della cessazione dell'appalto, hanno confermato l'osservanza dell'orario di lavoro come dedotto ed anche l'espletamento di attività lavorativa oltre l'orario ordinario fissato dal cont ratto.
Il teste ha dichiarato:” “ E' vero che il Testimone_2
ricorrente iniziava l'attività mattutina alle ore 5,00 e la concludeva verso le 15,00 -15,20; ne ho conoscenza diretta in quanto sono stato collega di lavoro del ricorrente e facevamo la stessa tratta cogli stessi orari con una mezz'ora di distacco……
“ non ricordo esattamente l'orario di uscita perché io andavo via alle ore 15,30 ed il ricorrente era ancora al lavoro;
per
Pag. 6 di 17 quanto riguarda l'orario di ingresso posso dire che io lo vedevo sempre al lavoro tutto il giorno….. -quando il ricorrente rientrava dai viaggi continuava a lavorare e lo vedevo con la spazzatrice che puliva le strade, con un camion gru con il quale raccoglieva ramaglie;
lo vedevo anche in officina come aiuto meccanico;
ADR)-posso confermare l'orario di ingresso mattutino perché anche io arrivavo a quell'ora verso 05,00 -
05,15; ADR)-noi quando prendevamo servizio timbravamo il cartellino di ingresso e stessa cosa facevamo all'uscita;
ADR)…. dalla azienda allo scarico di Chilivani impiegavamo 1 ora e mezza;
ADR)-posso confermare che il ricorrente quando rientrava in azienda continuava a lavorare perché lo vedevo anche se io andavo via prima e lo vedevo sulle strade di Tempio
e anche all'impianto perchè ci passavo anche dopo il lavo ro.
Il teste ha dichiarato: “ E' vero;
riconosco che il Testimone_1
documento che mi viene mostrato (doc. n. 3 ) è quello formato dalla resistente E' vero erano tutte uguali;
ADR) noi avevamo un cartellino che timbravamo giornalmente;
il documento che mi viene esibito è mensile e veniva elaborato dalla macchina giornalmente, orario di entrata e orario di uscita;
a fine mese veniva ritirato il cartel lino e portato in direzione per il controllo delle ore per poi utilizzarlo per la busta paga;
ADR) gli orari di straordinario venivano stabiliti giorno per giorno in base al lavoro che si stava facendo;
noi portavamo in discarica ad Ozieri e tutti i giorni andavamo due volte;
quando andavamo una volta sola quando rientravamo co0munque dovevamo
Pag. 7 di 17 continuare a lavorare o con la spazzatrice o con il ragno;
in discarica potevamo rimanere un' ora oppure di piu dipendeva dal traffico di altre macchine di altri Com uni che dovevano scaricare ugualmente;
è capitato anche di avere aspettato un'intera giornata perché la pala che distribuiva la mondezza si era guastata;
ADR) io facevo lo stesso servizio del e mi è Pt_1
sempre stato pagato una parte dello straordinario;
s pecifico che quando facevamo troppi straordinari rispetto all'orario ordinario di lavoro venivano passati all' altro mese e nel caso in cui anche all'altro mese ne facevamo troppi si continuavano
a sommare e non venivamo mai pagati;
si accumulavano e non venivano pagati;
anche io ho dovuto fare un decreto ingiuntivo per avere pagati gli straordinari ADR) - quando andavamo in discarica, si presentava la bolla di accompagnamento della merce, che veniva pesata, e poi si andava a scaricare e quindi tutto risulta;
ADR) io non facevo riposi compensativi;
dai FIR (
Formualrio di Identificazione Rifiuti) risultano tuti i passaggi dalla partenza all'arrivo; ADR) il ci dava l'ordine del Pt_2
giorno e in base all'ordine del giorno facevamo il lavoro
.ADR)_ anche quando lavoravamo in cantiere il ci dava Pt_2
un ordine di servizio orale;
nello spogliatoio dove c'era la macchina timbratrice c'era una bacheca con l'ordine di servizio;
la timbratrice era già negli spogliatoti, io e il Pt_1
eravamo gli unici che arrivavam o in cantiere già in divisa anche perché non avevamo il mobiletto;
vedevamo l'ordine del giorno timbravamo e partivamo per il lavoro;
ADR) arrivavamo
Pag. 8 di 17 in cantiere sempre alle 06,00; - quanto da me riferito l' ho potuto constatare di persona in quanto io ed il Pt_1
lavoravamo insieme sia in uscita sia in entrata con due macchine diverse;
se per caso rientrava prima il lo vedevo Pt_1
che faceva l'alto lavoro di cui ho riferito prima;
c'erano delle giornate in cui quado rientravamo prima si faceva la manutenzione dei mezzi;
i camion li lavavamo sempre tutti i giorni prima di uscire perché secondo il codice stradale non potevamo circolare;
certe volte quando il non usciva Pt_1
veniva adibito come meccanico in officina come tutto fare;
gli autisti eravamo solo io ed il . Pt_1
Il teste sul doc. n. 4 di parte ricorrente, Testimone_3
mostrato al teste, ha precisato che: E' vero sono i cartellini che timbravamo nell'apposita macchinetta sia in entrata sia in uscita;
Si è vero tutti avevamo il nome sul cartellino”.
Sulle dichiarazioni dei testi di parte resistente Testimone_4
e , all'esito di tutta l'istruttoria orale, si
[...] Testimone_5
dubita sulla loro attendibilità, in quanto entrambi responsabili del controllo di gestione della CP_1
In merito al quantum il CTU nominato dr. Persona_1
nella sua relazione ha evidenziato:” Il CCNL Igiene Ambientale
FISE del 21/03/2012 prevede che l'orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in 6 giorni lavorativi, sia pari a 36 ore (ar t. 17). L'art. 20 comma 1 dello stesso CCNL dispone che deve essere considerato lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre il suddetto
Pag. 9 di 17 orario normale di lavoro.Le prestazioni di lavoro straordinario
(art. 20 c. 2), devono essere compensate co n la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali :a) straordinario diurno feriale: 15% sulle prime 50 ore annue;
31% sulle ore annue eccedenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3;b) straordinario diurno festivo: 6 5%;c) straordinario notturno feriale: 50%;d) straordinario notturno festivo: 75%..... Le ore di lavoro straordinario prestate e da tenere in considerazione ai fini delle elaborazioni in base alla disposizione del Quesito, sono state determinate rilevando l e ore eccedenti l'orario ordinario di lavoro (36 ore settimanali articolato in 6 ore giornaliere per 6 giorni lavorativi) dai fogli presenze presenti in atti. Si segnala che, laddove i fogli presenza non erano correttamente leggibili, si è ritenuto di considerare gli orari ordinari .La retribuzione applicabile è quella derivante dal CCNL applicata e dai vari livelli di inquadramento del Ricorrente….. Si segnala che, relativamente al 2012, alla data del 01/07 le ore di lavoro straordinario annue risultano aver superato il numero di 100, nello specifico:
- marzo 2012: 97,62 ore;
- aprile 2012: 68,13 ore;
- maggio
2012: 86,30 ore;
- giugno 2012: 61,50 ore. Il periodo di osservazione ai fini del presente elaborato peritale è quello compreso tra il 01/07/2012 e il 3 1/01/2015. Si segnala altresì che non sono state rilevate differenze retributive per i periodi
06/2014 (per assenza in atti della busta paga) e In seguito alla presentazione delle osservazioni formulate da Parte Resistente,
Pag. 10 di 17 si è ritenuto opportuno interpre tare il quesito in forma più estensiva per cui si è provveduto ad elaborare un secondo conteggio detraendo dal totale delle ore di lavoro straordinario rilevate dai fogli presenza, il cosiddetto “tempo tuta”, ossia il tempo necessario ad indossare e toglie re gli indumenti di lavoro. Non è presente in atti documentazione dalla quale possa essere quantificato in modo certo e univoco il tempo effettivamente impiegato dal Ricorrente per compiere tali attività, come non è rilevabile oggettivamente la circostanza per cui gli orari riportati nei fogli presenze in atti ricomprendano o meno il “tempo tuta”.La misurazione del
“tempo tuta” ai fini della presente relazione può pertanto essere effettuata unicamente applicando criteri medi che possano consentirne una quan tificazione da operare in via equitativa e in misura forfettaria per il periodo 01/2015 (per assenza in atti del foglio presenze)……. Sulla base delle suddette considerazioni, si ritiene che nel caso in esame il cd
“tempo tuta” possa essere quantificato for fettariamente in 20 minuti giornalieri, ritenendo la misura equa e ragionevole…..
Ai fini dell'elaborazione della seconda versione del calcolo si è pertanto provveduto a sottrarre dall'orario di lavoro straordinario rilevato dai fogli presenze in atti, una frazione di
20 minuti per ogni giornata effettivamente lavorata….. In conseguenza delle elaborazioni e delle ricostruzioni effettuate, la risposta al quesito posto dal Giudice è la seguente:• 1°
AL (orario di lavoro totale): Somme spettanti al
Pag. 11 di 17 Ricorrente a titolo di lavoro straordinario svolto nel periodo compreso tra il 01/07/2012 e il 31/01/2015: €3872,55.• 2°
AL (orario di lavoro detratto del cd “tempo tuta”):
Somme spettanti al Ricorrente a titolo di lavoro straordinario svolto nel periodo co mpreso tra il 01/07/2012 e il 31/01/2015: €
2034.70.
La CTU, basata su attento esame della documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, completa ed esauriente nelle valutazioni, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti;
la valutazione peritale, pertanto deve reputarsi condivisibile nelle conclusioni.
In relazione alla deduzione di parte resistente sul cosiddetto
“tempo tuta” si osserva che l'art. 17 del CCNL applicato prevede;
.
1. A decorrere dal 1° maggio 2009, l'orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di
36 ore.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, resta confermato in 38 ore a decorrere dal 1° g ennaio 2005; fermo restando quanto stabilito nella Nota a verbale in calce al presente articolo.
3. La nuova misura dell'orario normale di lavoro settimanale non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva.
4. La dura ta massima settimanale dell'orario di lavoro è di 50 ore.
5. La
Pag. 12 di 17 durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è di 10 ore. 6.
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le
Rappresentanze sindacali aziendali.
7. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.
8. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. 9.
Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di l avoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche e organizzative. 10. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito;
fermo restando che la sostituzione deve avv enire al massimo entro due ore dalla fine del turno
In merito al riconoscimento del diritto alla retribuzione per le attività di vestizione/svestizione collegate alle mansioni svolte
(cosiddetto tempo tuta) nel rispetto dei principi introdotti dal
D.Lgs. n. 66 del 2003 che ha definito l'orario di lavoro come
"...qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a
Pag. 13 di 17 disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", si richiamano i principi chiaramente espressi dai giudici di merito e dalla Suprema
Corte.” Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. "tempo tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove esso sia qualificato da eterodirezione, in difetto di che l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nella obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 31/08/2023, n.
25478; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 07/06/2021, n.
15763).
E' pur vero che nel caso di specie dagli atti di causa non emerge la citata eterodirezione , tuttavia dalle risultanze istruttorie non può ritenersi provato, in termini di certezza che il ricorrente esercitasse la vestizion e/svestizione in orario di lavoro.
Il teste ha affermato che il ricorrente arrivava al lavoro Tes_1
già con gli indumenti da lavoro (divisa) indosso;
i testi e Pt_2
hanno deposto in modo generico affermando: ” E' Pt_1
vero, posso dirlo in quanto qualsiasi dipendente prima e dopo il servizio deve effettuare le operazioni di s ostituzione degli abiti civili con gli abiti da lavoro” (teste … è vero, come Pt_1
tutti (teste . Pt_2
A fronte dell'irrimediabile contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, non sono emersi elementi di tale pregnanza e concludenza che possano far ritenere, a questo giudice,
Pag. 14 di 17 attendibili le dichiarazioni volte a suffragare le prospettazioni di parte resistente e inattendibili quelle ad essa sfavorevoli, né sono emerse circostanze gravi, precise e conco rdanti da poter far ritenere provati i fatti ad avvalorare la ricostruzione operata dalla resistente.
Pertanto il quantum della pretesa del ricorrente dovrà essere calcolato sull'orario di lavoro totale, senza sottrarre dall'orario di lavoro straordinario e rilevato dal CTU, il cosiddetto “tempo tuta”.
Conclusivamente, in difetto di prova, a carico di parte resistente dell'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva (Cass.
Civ., S.U., sent. n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n.
3373/10), vanno riconosciute le differenze rivendicate, in applicazione della contrattazione collettiva, calcolate coma da
CTU per il periodo complessivamente accertato in complessivi euro 3872,55.
In merito alla eccezione di parziale prescrizione si osserva ch e sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro si è espressa la Suprema Corte che ha stabilito “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L.
n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
Pag. 15 di 17 disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori” (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/09/2022, n.
26246).
I crediti dei lavoratori sono quindi reclamabili fino a 5 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro nel caso in specie si è concluso in data
31/1/2015 ed in causa è stato prodotta una diffida in data
1/2/2018 ( v. doc. n. 2 ricorrente ) che ha interrotto il ter mine prescrizionale, per cui, il credito del ricorrente non è prescritto.
A favore del ricorrente va, quindi, riconosciuto il complessivo importo di € 3872,55 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (sulla base del D.M. 13/8/2022 scaglione da 1.101 a
5.200), tenuto conto del rifiuto di parte resistente ad un accordo conciliativo con il quale il ricorrente avrebbe accettato una somma notevolmente in feriore a quella accertata dal CTU;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
-condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 3.872,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Pag. 16 di 17 -condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 3.830,00, oltre spese generali (15%) Iva e CPA, da liquidare in favore del difensore antistatario.
03/04/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 17 di 17
Sezione Lavoro
N.R.G. 416/2020
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 03/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.to CANNAVACCIUOLO LUCIA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
FUSCO MOFFA GIORGIO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/12/2020 Parte_1
ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio AU , in funzione di giudice del lavoro , la
[...]
chiedendo: Controparte_2
“Accertare e dichiarare che il ricorrente Parte_1
abbia svolto per tutto il periodo di serv izio presso la
[...] lavoro straordinario, e per l'effetto - Condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
, al pagamento in favore del signor Parte_1
delle differenze retributive per la somma calcolata in euro
4.695,86 o diversa che risulterà in corso di causa , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo ed effettiva regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese, competenze del sottoscritto difensore antistatario.”
A fondamento della domanda ha dedotto di essere stato dipendente della dal 1.03.2012 al 31.05.2015 (poi CP_1
corretto al 31/1/2015), assunto come autista 4°B livello CCNL
Fise Igiene Ambientale, con sede di lavoro presso il cantiere di
Tempio AU, zona industriale;
Ha dedotto che dall'analisi comparata delle giornaliere con le buste paga del periodo lavorativo indicato, era emerso di non avere ricevuto la reale erogazione economica per l'istituto contrattuale del “lavoro straordinario feriale diurno.
Ha affermato che, sin dall'assunzione, aveva svol to un orario di lavoro straordinario feriale diurno, con media annua di circa
1670 ore, come risultava dalle tabelle giornaliere , e precisamente la mattina attorno alle 5.30 -5.40, come documentato dalle timbrature, per poi interrompersi in un orario variabile fra le 12.30 e le 14.00; riprendeva servizio al pomeriggio, con inizio delle attività attorno alle 14.30 -15.00 per poi concludersi mediamente ben oltre le 17.00, quindi facendo una media, gli orari di servizio del ricorrente erano
Pag. 2 di 17 5.40 – 13.00, 14.50 –17.50, per oltre 10 ore di lavoro quotidiano.
Ha da ultimo dedotto di essere creditore della resistente della somma di euro 4.695,86, salvo errori e/o omissioni.
Si è costituita in giudizio la , contestando la CP_1
domanda del ricorrente, eccependo la nullita' del ricorso e l' infondatezza delle pretese creditorie, oltre alla prescrizione parziale dei crediti retributivi.
Ha concludo: “in via preliminare dichiarare nullo/inammissibile l'avverso ricorso e comunque rigettare le avverse domande, anche nel merito, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
La causa è stata istruita con documenti, prove orali dedotte dalle parti e CTU, e , all'odierna udienza, èstata discussa e decisa con sentenza di cui si è data lettura del dispositivo e motivazione contestuale .
Il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni che seguono.
Preliminarmente deve disattendersi , in quanto infondata,
l'eccezione preliminare sollevata dalla resistente, in ordine alla nullità del ricorso int roduttivo.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che si fanno proprie, ha affermato che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata
Pag. 3 di 17 esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'indi viduazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso”(Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 18930/04).
In tale ottica, la Suprema Corte ha, poi, precisato che “..non ricorre la nullità del ricorso introduttivo ex art. 164 e 414 n. 3
c.p.c. ove siano allegati i fatti costitutivi della durata del rapporto e delle paghe corrisposte con busta paga. Nè può assumere rilevanza la mancata notificazione con il ricorso del relativo conteggio prodotto dal ricorrente” (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 22187/04). Ha affermato, ancora, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa ap prestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve
Pag. 4 di 17 essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l' orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificaz ione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cass.
Civ., sez.
6-lav., ordinanza n. 3126 del 8.02.11).
Alla luce di tali principi e considerata complessivamente la domanda e la documentazione prodotta da parte ricorrente, devono ritenersi sufficientemente allegati tutti gli elementi costitutivi della stessa. Nessun rilievo possono assumere, per i motivi sopra esposti, le argomentazioni di parte convenuta in ordine alla mancata indicazione nel corpo del ricorso delle voci specifiche, essendo comunque ricavabile dai conteggi allegati allo stesso.
Passando al merito della pretesa, come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto alla retribuzione, quale prestazione corrispettiva dell'attività lavorativa, l'onere di provare l'inizio della prestazione e il momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ., sez. lav., sent. n.18087/07;
Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 10651/05).
Incombe anche sul lavoratore che rivendica di avere lavorato oltre l'orario contrattualmente stabilito l'onere di provare tale assunto.
Pag. 5 di 17 Grava, invece, sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., S.U., sent. n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 3373/10).
L'inizio del rapporto di lavoro, le mansioni e la qualifica , oltre a non essere contestati, sono documentalmente provati (v. buste paga doc. n. 5 ricorrente);
Anche la cessazione del rapporto di lavoro risulta documentalmente provato ( v. buste paga doc. n. 5 r icorrente);
Dal complesso delle risultanze istruttorie deve ritenersi provata l'osservanza di un orario di lavoro compatibile con quello dedotto in ricorso in termini che si conciliano con quelli tipici del tipo di attività in cui il ricorrente ha lavorato .
Ed invero, le dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 [...]
ex colleghi del ricorre nte, della cui attendibilità non Tes_2
si può dubitare, tutti cessati in ragione della cessazione dell'appalto, hanno confermato l'osservanza dell'orario di lavoro come dedotto ed anche l'espletamento di attività lavorativa oltre l'orario ordinario fissato dal cont ratto.
Il teste ha dichiarato:” “ E' vero che il Testimone_2
ricorrente iniziava l'attività mattutina alle ore 5,00 e la concludeva verso le 15,00 -15,20; ne ho conoscenza diretta in quanto sono stato collega di lavoro del ricorrente e facevamo la stessa tratta cogli stessi orari con una mezz'ora di distacco……
“ non ricordo esattamente l'orario di uscita perché io andavo via alle ore 15,30 ed il ricorrente era ancora al lavoro;
per
Pag. 6 di 17 quanto riguarda l'orario di ingresso posso dire che io lo vedevo sempre al lavoro tutto il giorno….. -quando il ricorrente rientrava dai viaggi continuava a lavorare e lo vedevo con la spazzatrice che puliva le strade, con un camion gru con il quale raccoglieva ramaglie;
lo vedevo anche in officina come aiuto meccanico;
ADR)-posso confermare l'orario di ingresso mattutino perché anche io arrivavo a quell'ora verso 05,00 -
05,15; ADR)-noi quando prendevamo servizio timbravamo il cartellino di ingresso e stessa cosa facevamo all'uscita;
ADR)…. dalla azienda allo scarico di Chilivani impiegavamo 1 ora e mezza;
ADR)-posso confermare che il ricorrente quando rientrava in azienda continuava a lavorare perché lo vedevo anche se io andavo via prima e lo vedevo sulle strade di Tempio
e anche all'impianto perchè ci passavo anche dopo il lavo ro.
Il teste ha dichiarato: “ E' vero;
riconosco che il Testimone_1
documento che mi viene mostrato (doc. n. 3 ) è quello formato dalla resistente E' vero erano tutte uguali;
ADR) noi avevamo un cartellino che timbravamo giornalmente;
il documento che mi viene esibito è mensile e veniva elaborato dalla macchina giornalmente, orario di entrata e orario di uscita;
a fine mese veniva ritirato il cartel lino e portato in direzione per il controllo delle ore per poi utilizzarlo per la busta paga;
ADR) gli orari di straordinario venivano stabiliti giorno per giorno in base al lavoro che si stava facendo;
noi portavamo in discarica ad Ozieri e tutti i giorni andavamo due volte;
quando andavamo una volta sola quando rientravamo co0munque dovevamo
Pag. 7 di 17 continuare a lavorare o con la spazzatrice o con il ragno;
in discarica potevamo rimanere un' ora oppure di piu dipendeva dal traffico di altre macchine di altri Com uni che dovevano scaricare ugualmente;
è capitato anche di avere aspettato un'intera giornata perché la pala che distribuiva la mondezza si era guastata;
ADR) io facevo lo stesso servizio del e mi è Pt_1
sempre stato pagato una parte dello straordinario;
s pecifico che quando facevamo troppi straordinari rispetto all'orario ordinario di lavoro venivano passati all' altro mese e nel caso in cui anche all'altro mese ne facevamo troppi si continuavano
a sommare e non venivamo mai pagati;
si accumulavano e non venivano pagati;
anche io ho dovuto fare un decreto ingiuntivo per avere pagati gli straordinari ADR) - quando andavamo in discarica, si presentava la bolla di accompagnamento della merce, che veniva pesata, e poi si andava a scaricare e quindi tutto risulta;
ADR) io non facevo riposi compensativi;
dai FIR (
Formualrio di Identificazione Rifiuti) risultano tuti i passaggi dalla partenza all'arrivo; ADR) il ci dava l'ordine del Pt_2
giorno e in base all'ordine del giorno facevamo il lavoro
.ADR)_ anche quando lavoravamo in cantiere il ci dava Pt_2
un ordine di servizio orale;
nello spogliatoio dove c'era la macchina timbratrice c'era una bacheca con l'ordine di servizio;
la timbratrice era già negli spogliatoti, io e il Pt_1
eravamo gli unici che arrivavam o in cantiere già in divisa anche perché non avevamo il mobiletto;
vedevamo l'ordine del giorno timbravamo e partivamo per il lavoro;
ADR) arrivavamo
Pag. 8 di 17 in cantiere sempre alle 06,00; - quanto da me riferito l' ho potuto constatare di persona in quanto io ed il Pt_1
lavoravamo insieme sia in uscita sia in entrata con due macchine diverse;
se per caso rientrava prima il lo vedevo Pt_1
che faceva l'alto lavoro di cui ho riferito prima;
c'erano delle giornate in cui quado rientravamo prima si faceva la manutenzione dei mezzi;
i camion li lavavamo sempre tutti i giorni prima di uscire perché secondo il codice stradale non potevamo circolare;
certe volte quando il non usciva Pt_1
veniva adibito come meccanico in officina come tutto fare;
gli autisti eravamo solo io ed il . Pt_1
Il teste sul doc. n. 4 di parte ricorrente, Testimone_3
mostrato al teste, ha precisato che: E' vero sono i cartellini che timbravamo nell'apposita macchinetta sia in entrata sia in uscita;
Si è vero tutti avevamo il nome sul cartellino”.
Sulle dichiarazioni dei testi di parte resistente Testimone_4
e , all'esito di tutta l'istruttoria orale, si
[...] Testimone_5
dubita sulla loro attendibilità, in quanto entrambi responsabili del controllo di gestione della CP_1
In merito al quantum il CTU nominato dr. Persona_1
nella sua relazione ha evidenziato:” Il CCNL Igiene Ambientale
FISE del 21/03/2012 prevede che l'orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in 6 giorni lavorativi, sia pari a 36 ore (ar t. 17). L'art. 20 comma 1 dello stesso CCNL dispone che deve essere considerato lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre il suddetto
Pag. 9 di 17 orario normale di lavoro.Le prestazioni di lavoro straordinario
(art. 20 c. 2), devono essere compensate co n la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali :a) straordinario diurno feriale: 15% sulle prime 50 ore annue;
31% sulle ore annue eccedenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3;b) straordinario diurno festivo: 6 5%;c) straordinario notturno feriale: 50%;d) straordinario notturno festivo: 75%..... Le ore di lavoro straordinario prestate e da tenere in considerazione ai fini delle elaborazioni in base alla disposizione del Quesito, sono state determinate rilevando l e ore eccedenti l'orario ordinario di lavoro (36 ore settimanali articolato in 6 ore giornaliere per 6 giorni lavorativi) dai fogli presenze presenti in atti. Si segnala che, laddove i fogli presenza non erano correttamente leggibili, si è ritenuto di considerare gli orari ordinari .La retribuzione applicabile è quella derivante dal CCNL applicata e dai vari livelli di inquadramento del Ricorrente….. Si segnala che, relativamente al 2012, alla data del 01/07 le ore di lavoro straordinario annue risultano aver superato il numero di 100, nello specifico:
- marzo 2012: 97,62 ore;
- aprile 2012: 68,13 ore;
- maggio
2012: 86,30 ore;
- giugno 2012: 61,50 ore. Il periodo di osservazione ai fini del presente elaborato peritale è quello compreso tra il 01/07/2012 e il 3 1/01/2015. Si segnala altresì che non sono state rilevate differenze retributive per i periodi
06/2014 (per assenza in atti della busta paga) e In seguito alla presentazione delle osservazioni formulate da Parte Resistente,
Pag. 10 di 17 si è ritenuto opportuno interpre tare il quesito in forma più estensiva per cui si è provveduto ad elaborare un secondo conteggio detraendo dal totale delle ore di lavoro straordinario rilevate dai fogli presenza, il cosiddetto “tempo tuta”, ossia il tempo necessario ad indossare e toglie re gli indumenti di lavoro. Non è presente in atti documentazione dalla quale possa essere quantificato in modo certo e univoco il tempo effettivamente impiegato dal Ricorrente per compiere tali attività, come non è rilevabile oggettivamente la circostanza per cui gli orari riportati nei fogli presenze in atti ricomprendano o meno il “tempo tuta”.La misurazione del
“tempo tuta” ai fini della presente relazione può pertanto essere effettuata unicamente applicando criteri medi che possano consentirne una quan tificazione da operare in via equitativa e in misura forfettaria per il periodo 01/2015 (per assenza in atti del foglio presenze)……. Sulla base delle suddette considerazioni, si ritiene che nel caso in esame il cd
“tempo tuta” possa essere quantificato for fettariamente in 20 minuti giornalieri, ritenendo la misura equa e ragionevole…..
Ai fini dell'elaborazione della seconda versione del calcolo si è pertanto provveduto a sottrarre dall'orario di lavoro straordinario rilevato dai fogli presenze in atti, una frazione di
20 minuti per ogni giornata effettivamente lavorata….. In conseguenza delle elaborazioni e delle ricostruzioni effettuate, la risposta al quesito posto dal Giudice è la seguente:• 1°
AL (orario di lavoro totale): Somme spettanti al
Pag. 11 di 17 Ricorrente a titolo di lavoro straordinario svolto nel periodo compreso tra il 01/07/2012 e il 31/01/2015: €3872,55.• 2°
AL (orario di lavoro detratto del cd “tempo tuta”):
Somme spettanti al Ricorrente a titolo di lavoro straordinario svolto nel periodo co mpreso tra il 01/07/2012 e il 31/01/2015: €
2034.70.
La CTU, basata su attento esame della documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, completa ed esauriente nelle valutazioni, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti;
la valutazione peritale, pertanto deve reputarsi condivisibile nelle conclusioni.
In relazione alla deduzione di parte resistente sul cosiddetto
“tempo tuta” si osserva che l'art. 17 del CCNL applicato prevede;
.
1. A decorrere dal 1° maggio 2009, l'orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di
36 ore.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, resta confermato in 38 ore a decorrere dal 1° g ennaio 2005; fermo restando quanto stabilito nella Nota a verbale in calce al presente articolo.
3. La nuova misura dell'orario normale di lavoro settimanale non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva.
4. La dura ta massima settimanale dell'orario di lavoro è di 50 ore.
5. La
Pag. 12 di 17 durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è di 10 ore. 6.
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le
Rappresentanze sindacali aziendali.
7. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.
8. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. 9.
Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di l avoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche e organizzative. 10. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito;
fermo restando che la sostituzione deve avv enire al massimo entro due ore dalla fine del turno
In merito al riconoscimento del diritto alla retribuzione per le attività di vestizione/svestizione collegate alle mansioni svolte
(cosiddetto tempo tuta) nel rispetto dei principi introdotti dal
D.Lgs. n. 66 del 2003 che ha definito l'orario di lavoro come
"...qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a
Pag. 13 di 17 disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", si richiamano i principi chiaramente espressi dai giudici di merito e dalla Suprema
Corte.” Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. "tempo tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove esso sia qualificato da eterodirezione, in difetto di che l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nella obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 31/08/2023, n.
25478; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 07/06/2021, n.
15763).
E' pur vero che nel caso di specie dagli atti di causa non emerge la citata eterodirezione , tuttavia dalle risultanze istruttorie non può ritenersi provato, in termini di certezza che il ricorrente esercitasse la vestizion e/svestizione in orario di lavoro.
Il teste ha affermato che il ricorrente arrivava al lavoro Tes_1
già con gli indumenti da lavoro (divisa) indosso;
i testi e Pt_2
hanno deposto in modo generico affermando: ” E' Pt_1
vero, posso dirlo in quanto qualsiasi dipendente prima e dopo il servizio deve effettuare le operazioni di s ostituzione degli abiti civili con gli abiti da lavoro” (teste … è vero, come Pt_1
tutti (teste . Pt_2
A fronte dell'irrimediabile contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, non sono emersi elementi di tale pregnanza e concludenza che possano far ritenere, a questo giudice,
Pag. 14 di 17 attendibili le dichiarazioni volte a suffragare le prospettazioni di parte resistente e inattendibili quelle ad essa sfavorevoli, né sono emerse circostanze gravi, precise e conco rdanti da poter far ritenere provati i fatti ad avvalorare la ricostruzione operata dalla resistente.
Pertanto il quantum della pretesa del ricorrente dovrà essere calcolato sull'orario di lavoro totale, senza sottrarre dall'orario di lavoro straordinario e rilevato dal CTU, il cosiddetto “tempo tuta”.
Conclusivamente, in difetto di prova, a carico di parte resistente dell'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva (Cass.
Civ., S.U., sent. n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n.
3373/10), vanno riconosciute le differenze rivendicate, in applicazione della contrattazione collettiva, calcolate coma da
CTU per il periodo complessivamente accertato in complessivi euro 3872,55.
In merito alla eccezione di parziale prescrizione si osserva ch e sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro si è espressa la Suprema Corte che ha stabilito “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L.
n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
Pag. 15 di 17 disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori” (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/09/2022, n.
26246).
I crediti dei lavoratori sono quindi reclamabili fino a 5 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro nel caso in specie si è concluso in data
31/1/2015 ed in causa è stato prodotta una diffida in data
1/2/2018 ( v. doc. n. 2 ricorrente ) che ha interrotto il ter mine prescrizionale, per cui, il credito del ricorrente non è prescritto.
A favore del ricorrente va, quindi, riconosciuto il complessivo importo di € 3872,55 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (sulla base del D.M. 13/8/2022 scaglione da 1.101 a
5.200), tenuto conto del rifiuto di parte resistente ad un accordo conciliativo con il quale il ricorrente avrebbe accettato una somma notevolmente in feriore a quella accertata dal CTU;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
-condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 3.872,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Pag. 16 di 17 -condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 3.830,00, oltre spese generali (15%) Iva e CPA, da liquidare in favore del difensore antistatario.
03/04/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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