Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 12/02/2026, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02722/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2025 REG.RIC.
N. 06874/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Minniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 6874 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Minniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazional e Ambasciata di Italia A Brazzaville, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 437 del 2025:
-del provvedimento 20240002060, prot. n. 2060, notificato in data 15.10.2024, avente ad oggetto Diniego visto di ingresso in Italia per Motivi di studio oppostogli dall''Ambasciata di Italia di Brazzaville (RDC) con atto del 03.10.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso.
- e contestuale risarcimento danni;.
quanto al ricorso n. 6874 del 2025:
MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO IN RELAZIONE AL RICORSO N. RG 437/2025.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione InternazionaleVisti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – cittadino congolese – con il ricorso introduttivo ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Consolato d’Italia a Brazzaville ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per motivi di studio universitario.
2. A sostegno del ricorso, ha riferito: (i) di aver acquisito nel corso dei propri studi una buona conoscenza della lingua italiana al punto da volerla insegnare nel paese di origine; (ii) al solo fine di migliorare le proprie competenze linguistiche e, di conseguenza, la propria condizione sociale, si è iscritto alla facoltà di Filosofia e Comunicazione presso l'Università del Piemonte Orientale, che tra i possibili sbocchi lavorativi prevede proprio l'accesso alla carriera dell'insegnamento; (iii) di avere dunque presentato domanda di visto al Consolato d'Italia a Brazzaville, il quale però, in risposta, notificava un preavviso di rigetto (che aveva il seguente contenuto: «(…) non può essere accolta per uno o più dei motivi, di seguito contrassegnati, come emerso nel corso dell'istruttoria della Sua istanza (…) non ha dimostrato idonei ed adeguati mezzi economici di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000, ovvero (solo per l'immatricolazione universitaria) a quelli definiti dalla circolare MIUR; in particolare estratto conto del familiare che lo sostiene per i suoi studi in Italia (…) - la sua intenzione di lasciare il territorio degli stati membri prima della scadenza del visto non può essere stabilita con certezza (art. 4 del Decreto Interministeriale 850/2011, estensibile anche alle richieste di visti studio)”»); (iv) nonostante le osservazioni e i documenti conseguentemente presentati, con il provvedimento impugnato, la Sede diplomatica confermava il diniego, confermando i precedenti punti di motivazione.
3. Tutto ciò premesso, la ricorrente, articolando i propri motivi di ricorso, ha rilevato in sintesi: (i) il difetto di motivazione; (ii) la violazione di legge e l’eccesso di potere, essendo il diniego fondato sull’esistenza di un rischio migratorio, nel caso di specie insussistente; (iii) definitivamente, il possesso dei requisiti di rilascio del visto .
4. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso. Ha inoltre depositato documentazione, includente un’articolata relazione redatta dalla Sede diplomatica.
5. Con ordinanza 852/25 del 6/2/25 il Collegio ha disposto il riesame dell’istanza sotto il duplice profilo della carente motivazione per relationem rispetto ad un verbale di colloquio non correttamente verbalizzato e per la rivalutazione della provvista economica.
6. In data 10/6/2025 la ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti, tuttavia iscritto per mero errore materiale, come autonomo ricorso avente RG 6874/2025, impugnando il nuovo provvedimento di diniego emesso nelle more, il 12/3/25 dall’amministrazione.
Con tale provvedimento, emesso all’esito di nuovo colloquio e previo preavviso di rigetto, l’amministrazione conferma l’assenza di requisiti già evidenziata con il precedente atto e sottolinea, segnatamente, la scarsa conoscenza del percorso di studio prescelto, il legame della zia sponsor con il Belgio e, segnatamente, la sussistenza di rischio migratorio in Belgio, ove risiede la restante parte della famiglia.
7. Il ricorrente articola tre motivi di diritto lamentando la violazione di legge procedimentale ritenendo non correttamente svoltosi il procedimento di riesame, e di legge sostanziale, segnatamente, ribadendo di avere il possesso dei requisiti per il visto richiesto;
8. L’amministrazione chiede il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, depositando rapporto della sede sul riesame.
9. All’esito dell’udienza camerale del 10 febbraio la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso di possibile definizione con sentenza resa in forma semplificata.
10. Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente disporre la riunione del presente ricorso con il ricorso iscritto al numero di RG 6874/2025, attesa la sua sostanza di ricorso per motivi aggiunti, da esaminarsi congiuntamente al presente.
11. Sempre preliminarmente deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso introduttivo in quanto il provvedimento con esso impugnato è stato superato dal successivo provvedimento del 12/3/25.
12. Per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti, ritiene il Collegio che sia infondato.
13. Ed invero, in primo luogo devono essere disattese le censure della parte relative alle plurime violazioni di legge procedimentale denunciate atteso che:
a) rientra nelle prerogative della sede diplomatica la sottoposizione del richiedente a colloquio consolare, ed anzi, essa è considerabile quale buona prassi al fine di realizzare un contraddittorio effettivo sull’incarto procedimentale, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di sezione, pertanto correttamente la sede ha sottoposto il richiedente a colloquio, attesa peraltro la precedente doglianza, accolta da questo Collegio, relativa alla carente verbalizzazione delle dichiarazioni;
b) la verbalizzazione del rinnovato colloquio appare esaustiva ed effettiva, attesa la sottoscrizione del verbale previa revisione dei contenuti in contraddittorio, come chiarito dalla sede in relazione;
c) la sede ha correttamente notificato preavviso di diniego, ed è pertanto stato ulteriormente rafforzato il contraddittorio procedimentale
14. Per quanto concerne le doglianze relative alla motivazione del provvedimento, ritiene il Collegio che essa, seppure sintetica, sia idonea a dare conto dell'iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, contenendo gli elementi necessari e sufficienti da cui risulta, in modo non equivoco, la ragione del diniego, consistente nella ritenuta sussistenza di un rischio migratorio.
15. Quanto agli ulteriori profili di censura, relativi al rischio migratorio, deve anzitutto osservarsi che la discrezionalità amministrativa, nella materia in questione, è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale solo ab externo, per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. IV, 27/06/2023 n.6276).
In materia di rilascio del visto di ingresso sul territorio nazionale sono stati desunti dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. Stato, Parere, 13 febbraio 2018 n. 369), in base ad una lettura sistematica della disciplina di settore, i seguenti corollari interpretativi: 1) la discrezionalità amministrativa in subiecta materia è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza nonché per travisamento dei fatti; 2) il bene giuridico protetto in via primaria non è l’interesse del richiedente di entrare nel territorio italiano, ma quello della Repubblica italiana di prevenire il rischio migratorio; 3) la sussistenza di un fattore ostativo al rilascio del visto d’ingresso deve essere desunta da elementi obiettivi, indicativi – sul piano inferenziale - di una ragionevole possibilità di un abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica (e soggettiva) delle intenzioni del richiedente (in tal senso da ultimo, Cons Stato, Ordinanza 7 febbraio 2025 n. 535)
16. Nel caso di specie la Sede diplomatica ha ritenuto la sussistenza di un rischio migratorio sulla base di indici fattuali – emergenti dall’istruttoria, e sottoposti più volte a contraddittorio procedimentale – certamente significativi di una ragionevole possibilità di un abuso del titolo, senza incorrere in profili di erroneità o illogicità manifeste.
17. In particolare, come correttamente evidenziato nella relazione della Sede diplomatica, il fatto che il ricorrente abbia dimostrato più volte una conoscenza superficiale ed approssimativa del corso di studio prescelto e della sua articolazione, rappresenta circostanza significativa la quale denota un sostanziale disinteresse alla finalità di studio, facendo insorgere il ragionevole dubbio che la richiesta di ingresso sia finalizzata unicamente ed immediatamente al ricongiungimento con i familiari siti in Belgio. Tale convincimento è ulteriormente rafforzato: i) dalla cesura temporale tra la conclusione del precedente ciclo di studi e la decisione di riprenderli in Italia; ii) dalla non piena coerenza tra la formazione secondaria e quella superiore ambita in Italia; iii) dall’assenza di solidi legami con il paese d’origine, e iv) dalla precarietà occupazionale della zia sponsor che si troverebbe attualmente “in aspettativa” in Italia (e quindi non in servizio attivo, con le conseguenti ricadute anche in termini di valutazione della solidità della provvista economica per il sostentamento degli studi).
18. A fronte di tali, evidenti, indici di rischio migratorio, le doglianze formulate non consentono di affermare l’irragionevolezza del provvedimento di diniego.
19. Per le ragioni esposte, si ritiene che non siano ravvisabili i dedotti vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.
20. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto, mentre le spese di giudizio, considerate le particolarità della fattispecie, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC RZ, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
IL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AR | SC RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.