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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 540/2024
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE DI CAUSA nel procedimento iscritto al n. 540/2024 pendente tra Parte_1
e
[...] Parte_2
x x x
Oggi, 08/01/2025, alle ore 9:27 avanti al Giudice Istruttore, dott. Marco
Pesoli, sono comparsi:
- Per l'attore, Parte_1
, l'avv. CURCIO CARMELO;
[...]
- Per il convenuto, l'avv. Nicola Prati, in Parte_2 sost. dell'avv. ROMANATO MARCO.
-
Il G.I., sentite le parti che nulla oppongono, ritenuta la sussistenza dei presupposti tutti previsti dall'art.281 sexies cpc, ordina la immediata discussione orale della causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e alle memorie conclusionali autorizzate.
Il G.I. dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito pronuncia la sentenza sottoscritta con firma digitale, allegata al presente verbale e depositata secondo le modalità previste dal DM
44/2011, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
1 Si dà atto che il presente verbale, redatto personalmente e sottoscritto dal Giudice Istruttore con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM 44/2011.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
2 R.G.A.C.C. n. 540/2024
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 8.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza dell'8.1.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 540/2024 R.a.c.c. vertente
TRA
Parte_1
, CF , in confisca di prevenzione di primo
[...] P.IVA_1 grado ex d.lgs. 159/2011, giusta decreto n. 145/2024, Trib. Roma, sez.
III penale sez. specializzata misure di prevenzione, del 9 ottobre
2024, proc. n. 162/2021 rappresentato e difeso come in atti Pt_3 dall'avv. CURCIO CARMELO
ATTORE
E
CF: , rappresentato Parte_2 C.F._1
e difeso come in atti dall'avv. ROMANATO MARCO
CONVENUTO
3
Conclusioni: all'udienza dell'8.1.2025 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La presente causa ha ad oggetto la fase di merito dell'intimazione di sfratto per morosità di cui al RG 524/2024, esitata con l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di rilascio e conseguente conversione del rito. All'udienza del 3.7.2024 parte intimata ha confermato l'intervenuta riconsegna dei locali.
2.1. Per ragioni di ordine logico, si esamina preliminarmente la domanda di nullità del contratto formulata da parte intimata con la memoria integrativa del 3.6.2024, dove viene eccepita, per la prima volta, la mancanza di prova della registrazione del contratto di locazione e, conseguentemente, chiesta la restituzione dei canoni di locazione versati. Ciò in quanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a
Sezioni Unite, “Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una sanatoria
“per adempimento” è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all'obbligo di registrazione” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 23601 del 09/10/2017).
4 2.2. Nel caso di specie, va innanzitutto osservato che, sebbene il resistente non lo espliciti (neppure dell'epigrafe dell'atto di costituzione, qualificato come costituzione semplice nella codifica PCT e descrittivamente come “memoria difensiva”), il proprio atto di costituzione nel merito contiene una vera e propria nuova e diversa domanda riconvenzionale rispetto a quanto formulato in sede monitoria, dove veniva spiegata riconvenzionale per inadempimento contrattuale: a tale domanda risarcitoria di natura contrattuale, infatti, se ne affianca ora una nuova di ripetizione dell'indebito fondata sul previo accertamento della nullità del contratto. La formulazione della nuova domanda riconvenzionale, pure consentita dal rito (arg. ex. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17955 del 23/06/2021), autorizza la controparte all'integrazione delle proprie difese.
Nell'odierno giudizio, sebbene non sia stato disposto lo slittamento di udienza con assegnazione di apposito termine, in quanto la memoria di costituzione del resistente non aveva evidenziato la presentazione della nuova domanda, avendo l'intimante spontaneamente integrato la propria difesa prima dell'udienza senza chiedere un differimento, e quindi in sostanza accettando una riduzione delle proprie prerogative difensive, appare coerente con il principio di ragionevole durata del processo autorizzare ex post la nuova memoria depositata il 21.6.2024, sebbene non formalmente autorizzata dal Giudice.
2.3. Tanto premesso in rito, la domanda di nullità è infondata.
L'intimante, infatti, ha prodotto (doc. 8) la prova del pagamento degli oneri fiscali relativi alla registrazione iniziale del contratto (unica che rileva ai fini della validità dello stesso, per pacifica giurisprudenza di legittimità). Nel documento citato, in particolare, può evidenziarsi la causale del pagamento come afferente a contratto di locazione riferito allo stesso codice fiscale dell'odierno resistente. La domanda di nullità va pertanto respinta.
3. Tanto premesso in ordine alla validità del contratto, può ora passarsi alla domanda attorea di pagamento dei canoni. La domanda è fondata. Sul piano contrattuale, le obbligazioni dedotte sono quelle risultanti dal contratto, che impone al locatore obblighi di natura
5 esclusivamente gestoria, mentre non vi è alcun riferimento a impegni relativi ad attività di tipo promozionale – a cui, semmai, il locatore aveva un interesse indiretto, prevedendo il canone di locazione una parte variabile sulla base del volume d'affari del conduttore. Ne deriva che le contestazioni attinenti ad asserita promesse di crescita del centro commerciale non esitate in clausole di tipo negoziale non possono fondare un'eccezione di inadempimento, per il semplice fatto che non vi era una prestazione dedotta in contratto in tal senso, pur potendo le relative pretese essere avanzate in via principale a titolo diverso, come si dirà oltre.
3.1. Ciò posto in diritto, il conduttore deve essere condannato al pagamento delle mensilità non corrisposte (come richieste, nella minor somma del solo canone minimo garantito) dal 2021 all'avvenuto rilascio, oltre interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, trovando applicazione nella materia de qua la condanna pro futuro anche per i canoni a scadere;
il tutto per complessivi €108.567,24 per canoni maturati sino all'8.7.2024, data del rilascio.
4. A seguito dell'accertamento del grave inadempimento di parte intimata nel pagamento dei canoni, protrattosi per anni, segue la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
5. Può ora passarsi all'esame delle domande riconvenzionali formulate da parte resistente. Le domande devono essere dichiarate improponibili, in ragione della competenza funzionale del Tribunale per le misure di prevenzione di Roma.
5.1. In diritto, va osservato che, in presenza di sequestro ex dlg. 159/11, eventuali crediti debbano essere fatti valere dinanzi al giudice delegato nell'ambito della procedura di cui agli articoli 52 e ss. In particolare, tale disposizione prevede che “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
6 a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultato insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) che nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.
Tali disposizioni, poi, prevedono la fissazione da parte del giudice delegato, anche prima della confisca, di un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e della data dell'udienza dei verifica dei crediti (art 57); la presentazione da parte dei creditori di domanda di ammissione del credito (art 58); la verifica dei crediti e composizione dello stato passivo da parte del
“giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero” (art 59); la liquidazione dei beni da parte dell'amministratore giudiziario (art 60)
e la redazione di un Progetto e piano di pagamento dei crediti.
Dette norme, quindi introducono un rito speciale per l'accertamento dei crediti. Si tratta di una procedura che presenta forti analogie con la procedura fallimentare in quanto “entrambe postulanti immobilizzazioni patrimoniali a garanzia di interessi superi individuali” (cfr Trib Roma ord. Del 29.1.15 in atti). Pertanto, in applicazione dei principi costantemente affermati dalla suprema corte con riferimento alla vis actractiva del foro fallimentare, le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non
7 implicano questioni di competenza, con la conseguenza che il
Giudice è tenuto a dichiarare “non la propria incompetenza, bensì, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito” (Cass. n. 1686/11; n. 9198/2017).
5.2. Tanto premesso in diritto, si osserva che l'odierna intimazione di sfratto per morosità è stata promossa dalla
[...] la cui totalità delle quote di partecipazione e la Parte_4 cui intera azienda sono sottoposti a sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. 159/2011 finalizzato alla confisca di prevenzione (con decreto del 27 febbraio 2023 depositato dalla Corte d'Appello di Roma, IV sezione penale Misure di Prevenzione, nel procedimento R.G. 12/2022
Mis.Prev., in riforma del decreto del Trib. Roma del 28 marzo 2022, v. doc. 1; confisca pronunciata in primo grado con provvedimento del
9.10.2024, prodotto dal ricorrente in memoria conclusionale); conseguentemente, i relativi diritti sono stati fatti valere in giudizio dalla Dott.ssa , n.q. di A.U. e l.r.p.t., Controparte_1 giusta autorizzazione ad agire in giudizio e a nominare un difensore da parte del Giudice Delegato del Trib. Roma sez. misure di prevenzione (procedimento di prevenzione n. 162/2021 M.P. Trib.
Roma) Dott. Luca Della Casa del 6 giugno 2023 (doc. 2), e successiva integrazione con provvedimento del G.D. del 7 marzo 2024 (doc. 3).
In ragione di ciò, ne deriva che le domande riconvenzionali proposte dall'intimato, aventi contenuto patrimoniale di condanna dell'intimante al pagamento di somme di denaro, devono ritenersi radicalmente improponibili.
6. Con riguardo alla richiesta di condanna dell'intimato ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., essa va respinta, anche in considerazione del fatto che sarebbe stato onere dell'intimante produrre sin da principio la prova della registrazione del contratto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese
8 nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda riconvenzionale di nullità del contratto formulata da parte intimata.
2. Accoglie la domanda dell'intimante, per l'effetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione commerciale stipulato con scrittura privata nel mese di aprile 2016 fra l'allora locatrice e l'odierno Parte_5 intimato quale conduttore, relativa al godimento di un immobile nel “ ”, in via Vallesella n. 1, allora Parte_5
Megliadino San Fidenzio (PD), ora Veneto (PD) costituito da CP_2 un “locale di esercizio, identificato con il n. 31, piano terra, avente una superficie totale di mq. 158; meglio contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. fg 9 part. 818 sub 32 ed evidenziato nella planimetria allegata sub A e con le caratteristiche riportata nella scheda allegata sub B”,
3. conseguentemente, condanna l'intimato al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di €108.567,24 a titolo di canoni scaduti sino al rilascio, oltre interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
4. Dichiara improponibili le domande riconvenzionali di parte intimata.
5. Condanna l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'intimante, che liquida in €6.301,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche di iscrizione a ruolo.
9 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso l'8.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
10
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE DI CAUSA nel procedimento iscritto al n. 540/2024 pendente tra Parte_1
e
[...] Parte_2
x x x
Oggi, 08/01/2025, alle ore 9:27 avanti al Giudice Istruttore, dott. Marco
Pesoli, sono comparsi:
- Per l'attore, Parte_1
, l'avv. CURCIO CARMELO;
[...]
- Per il convenuto, l'avv. Nicola Prati, in Parte_2 sost. dell'avv. ROMANATO MARCO.
-
Il G.I., sentite le parti che nulla oppongono, ritenuta la sussistenza dei presupposti tutti previsti dall'art.281 sexies cpc, ordina la immediata discussione orale della causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e alle memorie conclusionali autorizzate.
Il G.I. dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito pronuncia la sentenza sottoscritta con firma digitale, allegata al presente verbale e depositata secondo le modalità previste dal DM
44/2011, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
1 Si dà atto che il presente verbale, redatto personalmente e sottoscritto dal Giudice Istruttore con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM 44/2011.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
2 R.G.A.C.C. n. 540/2024
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 8.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza dell'8.1.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 540/2024 R.a.c.c. vertente
TRA
Parte_1
, CF , in confisca di prevenzione di primo
[...] P.IVA_1 grado ex d.lgs. 159/2011, giusta decreto n. 145/2024, Trib. Roma, sez.
III penale sez. specializzata misure di prevenzione, del 9 ottobre
2024, proc. n. 162/2021 rappresentato e difeso come in atti Pt_3 dall'avv. CURCIO CARMELO
ATTORE
E
CF: , rappresentato Parte_2 C.F._1
e difeso come in atti dall'avv. ROMANATO MARCO
CONVENUTO
3
Conclusioni: all'udienza dell'8.1.2025 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La presente causa ha ad oggetto la fase di merito dell'intimazione di sfratto per morosità di cui al RG 524/2024, esitata con l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di rilascio e conseguente conversione del rito. All'udienza del 3.7.2024 parte intimata ha confermato l'intervenuta riconsegna dei locali.
2.1. Per ragioni di ordine logico, si esamina preliminarmente la domanda di nullità del contratto formulata da parte intimata con la memoria integrativa del 3.6.2024, dove viene eccepita, per la prima volta, la mancanza di prova della registrazione del contratto di locazione e, conseguentemente, chiesta la restituzione dei canoni di locazione versati. Ciò in quanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a
Sezioni Unite, “Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una sanatoria
“per adempimento” è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all'obbligo di registrazione” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 23601 del 09/10/2017).
4 2.2. Nel caso di specie, va innanzitutto osservato che, sebbene il resistente non lo espliciti (neppure dell'epigrafe dell'atto di costituzione, qualificato come costituzione semplice nella codifica PCT e descrittivamente come “memoria difensiva”), il proprio atto di costituzione nel merito contiene una vera e propria nuova e diversa domanda riconvenzionale rispetto a quanto formulato in sede monitoria, dove veniva spiegata riconvenzionale per inadempimento contrattuale: a tale domanda risarcitoria di natura contrattuale, infatti, se ne affianca ora una nuova di ripetizione dell'indebito fondata sul previo accertamento della nullità del contratto. La formulazione della nuova domanda riconvenzionale, pure consentita dal rito (arg. ex. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17955 del 23/06/2021), autorizza la controparte all'integrazione delle proprie difese.
Nell'odierno giudizio, sebbene non sia stato disposto lo slittamento di udienza con assegnazione di apposito termine, in quanto la memoria di costituzione del resistente non aveva evidenziato la presentazione della nuova domanda, avendo l'intimante spontaneamente integrato la propria difesa prima dell'udienza senza chiedere un differimento, e quindi in sostanza accettando una riduzione delle proprie prerogative difensive, appare coerente con il principio di ragionevole durata del processo autorizzare ex post la nuova memoria depositata il 21.6.2024, sebbene non formalmente autorizzata dal Giudice.
2.3. Tanto premesso in rito, la domanda di nullità è infondata.
L'intimante, infatti, ha prodotto (doc. 8) la prova del pagamento degli oneri fiscali relativi alla registrazione iniziale del contratto (unica che rileva ai fini della validità dello stesso, per pacifica giurisprudenza di legittimità). Nel documento citato, in particolare, può evidenziarsi la causale del pagamento come afferente a contratto di locazione riferito allo stesso codice fiscale dell'odierno resistente. La domanda di nullità va pertanto respinta.
3. Tanto premesso in ordine alla validità del contratto, può ora passarsi alla domanda attorea di pagamento dei canoni. La domanda è fondata. Sul piano contrattuale, le obbligazioni dedotte sono quelle risultanti dal contratto, che impone al locatore obblighi di natura
5 esclusivamente gestoria, mentre non vi è alcun riferimento a impegni relativi ad attività di tipo promozionale – a cui, semmai, il locatore aveva un interesse indiretto, prevedendo il canone di locazione una parte variabile sulla base del volume d'affari del conduttore. Ne deriva che le contestazioni attinenti ad asserita promesse di crescita del centro commerciale non esitate in clausole di tipo negoziale non possono fondare un'eccezione di inadempimento, per il semplice fatto che non vi era una prestazione dedotta in contratto in tal senso, pur potendo le relative pretese essere avanzate in via principale a titolo diverso, come si dirà oltre.
3.1. Ciò posto in diritto, il conduttore deve essere condannato al pagamento delle mensilità non corrisposte (come richieste, nella minor somma del solo canone minimo garantito) dal 2021 all'avvenuto rilascio, oltre interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, trovando applicazione nella materia de qua la condanna pro futuro anche per i canoni a scadere;
il tutto per complessivi €108.567,24 per canoni maturati sino all'8.7.2024, data del rilascio.
4. A seguito dell'accertamento del grave inadempimento di parte intimata nel pagamento dei canoni, protrattosi per anni, segue la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
5. Può ora passarsi all'esame delle domande riconvenzionali formulate da parte resistente. Le domande devono essere dichiarate improponibili, in ragione della competenza funzionale del Tribunale per le misure di prevenzione di Roma.
5.1. In diritto, va osservato che, in presenza di sequestro ex dlg. 159/11, eventuali crediti debbano essere fatti valere dinanzi al giudice delegato nell'ambito della procedura di cui agli articoli 52 e ss. In particolare, tale disposizione prevede che “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
6 a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultato insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) che nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.
Tali disposizioni, poi, prevedono la fissazione da parte del giudice delegato, anche prima della confisca, di un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e della data dell'udienza dei verifica dei crediti (art 57); la presentazione da parte dei creditori di domanda di ammissione del credito (art 58); la verifica dei crediti e composizione dello stato passivo da parte del
“giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero” (art 59); la liquidazione dei beni da parte dell'amministratore giudiziario (art 60)
e la redazione di un Progetto e piano di pagamento dei crediti.
Dette norme, quindi introducono un rito speciale per l'accertamento dei crediti. Si tratta di una procedura che presenta forti analogie con la procedura fallimentare in quanto “entrambe postulanti immobilizzazioni patrimoniali a garanzia di interessi superi individuali” (cfr Trib Roma ord. Del 29.1.15 in atti). Pertanto, in applicazione dei principi costantemente affermati dalla suprema corte con riferimento alla vis actractiva del foro fallimentare, le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non
7 implicano questioni di competenza, con la conseguenza che il
Giudice è tenuto a dichiarare “non la propria incompetenza, bensì, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito” (Cass. n. 1686/11; n. 9198/2017).
5.2. Tanto premesso in diritto, si osserva che l'odierna intimazione di sfratto per morosità è stata promossa dalla
[...] la cui totalità delle quote di partecipazione e la Parte_4 cui intera azienda sono sottoposti a sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. 159/2011 finalizzato alla confisca di prevenzione (con decreto del 27 febbraio 2023 depositato dalla Corte d'Appello di Roma, IV sezione penale Misure di Prevenzione, nel procedimento R.G. 12/2022
Mis.Prev., in riforma del decreto del Trib. Roma del 28 marzo 2022, v. doc. 1; confisca pronunciata in primo grado con provvedimento del
9.10.2024, prodotto dal ricorrente in memoria conclusionale); conseguentemente, i relativi diritti sono stati fatti valere in giudizio dalla Dott.ssa , n.q. di A.U. e l.r.p.t., Controparte_1 giusta autorizzazione ad agire in giudizio e a nominare un difensore da parte del Giudice Delegato del Trib. Roma sez. misure di prevenzione (procedimento di prevenzione n. 162/2021 M.P. Trib.
Roma) Dott. Luca Della Casa del 6 giugno 2023 (doc. 2), e successiva integrazione con provvedimento del G.D. del 7 marzo 2024 (doc. 3).
In ragione di ciò, ne deriva che le domande riconvenzionali proposte dall'intimato, aventi contenuto patrimoniale di condanna dell'intimante al pagamento di somme di denaro, devono ritenersi radicalmente improponibili.
6. Con riguardo alla richiesta di condanna dell'intimato ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., essa va respinta, anche in considerazione del fatto che sarebbe stato onere dell'intimante produrre sin da principio la prova della registrazione del contratto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese
8 nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda riconvenzionale di nullità del contratto formulata da parte intimata.
2. Accoglie la domanda dell'intimante, per l'effetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione commerciale stipulato con scrittura privata nel mese di aprile 2016 fra l'allora locatrice e l'odierno Parte_5 intimato quale conduttore, relativa al godimento di un immobile nel “ ”, in via Vallesella n. 1, allora Parte_5
Megliadino San Fidenzio (PD), ora Veneto (PD) costituito da CP_2 un “locale di esercizio, identificato con il n. 31, piano terra, avente una superficie totale di mq. 158; meglio contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. fg 9 part. 818 sub 32 ed evidenziato nella planimetria allegata sub A e con le caratteristiche riportata nella scheda allegata sub B”,
3. conseguentemente, condanna l'intimato al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di €108.567,24 a titolo di canoni scaduti sino al rilascio, oltre interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
4. Dichiara improponibili le domande riconvenzionali di parte intimata.
5. Condanna l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'intimante, che liquida in €6.301,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche di iscrizione a ruolo.
9 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso l'8.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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