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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unicoha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 699/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
nato a [...] l'[...], residente in [...]
Green n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Calafato giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
CONTRO
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Daniela Principato
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione ad atto di precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio in opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 09/03/2024, unitamente alla sentenza n. 739/11 R.S. Mod 30 del Tribunale di Agrigento,
I Sezione Penale II Collegio, per chiederne la declaratoria di illegittimità e d'inefficacia in ragione dei seguenti motivi: a) nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
b) inesistenza del credito;
c) prescrizione del credito, instando altresì per la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta la quale sebbene convenuta in giudizio, giusta notificazione dell'atto di citazione presso il domicilio eletto in data
18.03.2024, non si è costituita in giudizio.
Orbene, l'opposizione, istruita documentalmente, è fondata nel merito e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
L'opponente ha riversato in atti la quietanza di pagamento rilasciata il 29 gennaio 2013 con la quale l'avv. Arnone, allora difensore della odierna convenuta, ha dichiarato di avere ricevuto dal dott. l'assegno bancario non trasferibile, tratto sulla banca Parte_1
Credem, allo stesso avvocato intestato, riprodotto in fotocopia in calce alla quietanza, emesso in pari data n. 02705968311-11 dell'importo di € 6.324,00 a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione della sentenza n. 739/2011 resa dal Tribunale le di Agrigento e della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo, IV sezione penale resa in data 16.11.2012.
L'attore ha inoltre prodotto l'estratto conto bancario dal quale risulta l'avvenuto incasso del suddetto assegno. Avendo l'avvocato Arnone rilasciata la suddetta quietanza per conto e nell'interesse della dott.ssa ed essendo stato, peraltro, l'assegno incassato CP_1 consegue che il debito di a titolo di refusione della spese processuali Parte_1 fondato sulle suddette sentenze sì è estinto per pagamento quantomeno per l'importo di €
6.324,00 ed in ordine all'eventuale eccedenza deve rilevarsi sia l'inammissibilità della pretesa per la genericità della richiesta formulata nell'intimazione di pagamento sia l'infondatezza per mancanza di prova non avendo la convenuta prodotto le sentenze sulla scorta delle quali verificare la pretesa in punto di quantum.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della convenuta soccombente per avere dato causa all'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliendo l'opposizione, così provvede:
- Dichiara la nullità dell'atto di precetto;
- condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unicoha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 699/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
nato a [...] l'[...], residente in [...]
Green n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Calafato giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
CONTRO
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Daniela Principato
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione ad atto di precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio in opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 09/03/2024, unitamente alla sentenza n. 739/11 R.S. Mod 30 del Tribunale di Agrigento,
I Sezione Penale II Collegio, per chiederne la declaratoria di illegittimità e d'inefficacia in ragione dei seguenti motivi: a) nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
b) inesistenza del credito;
c) prescrizione del credito, instando altresì per la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta la quale sebbene convenuta in giudizio, giusta notificazione dell'atto di citazione presso il domicilio eletto in data
18.03.2024, non si è costituita in giudizio.
Orbene, l'opposizione, istruita documentalmente, è fondata nel merito e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
L'opponente ha riversato in atti la quietanza di pagamento rilasciata il 29 gennaio 2013 con la quale l'avv. Arnone, allora difensore della odierna convenuta, ha dichiarato di avere ricevuto dal dott. l'assegno bancario non trasferibile, tratto sulla banca Parte_1
Credem, allo stesso avvocato intestato, riprodotto in fotocopia in calce alla quietanza, emesso in pari data n. 02705968311-11 dell'importo di € 6.324,00 a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione della sentenza n. 739/2011 resa dal Tribunale le di Agrigento e della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo, IV sezione penale resa in data 16.11.2012.
L'attore ha inoltre prodotto l'estratto conto bancario dal quale risulta l'avvenuto incasso del suddetto assegno. Avendo l'avvocato Arnone rilasciata la suddetta quietanza per conto e nell'interesse della dott.ssa ed essendo stato, peraltro, l'assegno incassato CP_1 consegue che il debito di a titolo di refusione della spese processuali Parte_1 fondato sulle suddette sentenze sì è estinto per pagamento quantomeno per l'importo di €
6.324,00 ed in ordine all'eventuale eccedenza deve rilevarsi sia l'inammissibilità della pretesa per la genericità della richiesta formulata nell'intimazione di pagamento sia l'infondatezza per mancanza di prova non avendo la convenuta prodotto le sentenze sulla scorta delle quali verificare la pretesa in punto di quantum.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della convenuta soccombente per avere dato causa all'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliendo l'opposizione, così provvede:
- Dichiara la nullità dell'atto di precetto;
- condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò