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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/07/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio a istanza congiunta, iscritto al n. 1004\2025 V.G., promosso da (c.f. ) nata Parte_1 C.F._1
a Pietrasanta (LU) il 29/03/1980, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Serena Torre, e (c.f. ) nato il Parte_2 C.F._2
27.03.1982 in Pescia (PT) rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti in atti, dall'Avv. Orsola Palladino;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
dedotto: i) di aver contratto matrimonio in Massa (MS) in data 20/12/2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 96, parte I, anno 2007; ii) che dalla suddetta unione, in data 9.10.2007 è nato il figlio ed in data 23.12.2011 il Per_1
figlio iii) che tra le parti è intervenuta separazione personale con decreto del Per_2
Tribunale di Massa n. 4074\2022 del 12.7.2022; iv) che da allora non è ripresa la pagina 1 di 3 convivenza e non intendono riconciliarsi;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. voglia provvedere alla declaratoria di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso.
In accordo alla facoltà loro concessa dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., le parti si sono avvalse della facoltà di non comparire in udienza, depositando all'uopo note scritte nei termini di legge. Preso atto dell'intervenuto deposito, con ordinanza del 16.7.2025 il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze di causa devono ritenersi sussistere i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii. Le condizioni concordate, inoltre, non sono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico, e appaiono consone all'interesse della prole.
A fronte dell'accordo tra le parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Massa (MS) in data
20.12.2007, tra i sig.ri e , iscritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 96, parte I, anno 2007, in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Massa (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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