Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 467/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.06.2025 per la causa iscritta al n.r.g. 467/2024 avente ad oggetto separazione personale promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelita Alvaro,
contro
Parte_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Aurora Frezza, si dà atto che le parti hanno Controparte_1 depositato, nel termine assegnato (27.06.2025 ore 8:30), note congiunte di trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di separazione concordate;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelita Alvaro, presso il cui studio, sito in
Palmi (RC) alla via Poeta n. 93, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Aurora Frezza presso il cui studio, sito in
Polistena via Padre Muscherà n.10, è elettivamente domiciliata;
-resistente e con l'intervento per legge del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente nelle note in sostituzione d'udienza del 27.6.2025
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 17.04.2024, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel Comune di Polistena in data 27.08.2018, Controparte_1 matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2018 – Atto
Numero 46– Parte II- Serie A;
che dall'unione coniugale era nato un figlio, Persona_1
(nato a [...] il [...]); che tra i coniugi erano emerse sia incompatibilità caratteriali sia sull'educazione da impartire al figlio;
che il rapporto di coppia si era incrinato da quando il ricorrente aveva scoperto ripetute infedeltà della moglie. Pertanto, chiedeva “1. In via Parte_1
d'urgenza, ai sensi dell'art. 473 bis n. 15 c.p.c., regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti del figlio, eventualmente delegando per eventuali sommarie informazioni i Servizi Sociali.
Ciò in considerazione del fatto che, come precedentemente esposto, la moglie accampa continuamente pretesti per impedire tale legittimo diritto dell'istante;
2. pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
3. statuire, in accoglimento delle ragioni spiegate dal ricorrente, che la separazione è addebitabile alla Sig. per le sue condotte contrarie ai doveri _1 nascenti dal matrimonio, che hanno determinato il venir meno tra di loro dell'affectio coniugalis;
4. affidare il minore, , in maniera condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, e con libero esercizio di visita da parte del padre, o, comunque, con facoltà del padre di vedere il figlio almeno due giorni a settimana, di trascorrere con lui i fine settimana, alternandoli con la madre, oltre che le festività natalizie e pasquali, le vacanze estive, i ponti e i compleanni conformemente a quanto prevede in casi analoghi il Tribunale;
5. assegnare la casa coniugale, sita in Taurianova alla contrada Pegara n. 96, al ricorrente anche perché il proprietario dell'immobile è il padre dello stesso;
6. disporre il pagamento, a titolo di mantenimento del figlio minore della somma di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie e oltre al 50% dell'assegno unico percepito;
7. condannare la OR _1
, al pagamento, in favore del IG , delle spese e competenze del
[...] Parte_1 giudizio, oltre accessori come per legge.”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 14.11.2024 e con successivo provvedimento disponeva la trattazione per il 6.6.2024 dell'istanza urgente riguardante la regolamentazione del diritto di visita paterno, depositata dal ricorrente rispettivamente il 2 e l'8.5.2024.
Il 5.6.2024 si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti prospettati in ricorso. Controparte_1
La resistente evidenziava come, dapprima a febbraio 2023 e definitivamente a giugno 2023, era stata costretta dal marito con percosse e ingiurie a lasciare la casa coniugale insieme al bambino. Segnalava come dall'episodio era scaturito un processo penale attualmente in corso in cui era stata emessa a carico del la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa e che il bambino era Parte_1 rimasto turbato dagli accadimenti anche successivi a quei fatti. specificava di non Controparte_1 aver ostacolato il diritto di visita paterno. Dal punto di vista economico evidenziava che aveva lavorato da dipendente nell'impresa del marito, fino a quando la stessa veniva licenziata in tronco a causa della separazione, e, da allora, non aveva più percepito alcun reddito se non le somme che il ricorrente gli versava. La resistente sosteneva di far fronte a tutte le necessità solo grazie all'aiuto dei propri genitori. Pertanto, la resistente chiedeva “1. disporre l'affido condiviso del minore Controparte_1 [...]
con collocamento presso la madre e libero esercizio del diritto di visita del padre in Per_1 modalità protetta o nelle forme ritenute di giustizia;
2. tenere conto di tutto quanto evidenziato e rappresentato con il presente atto e che è stato completamente omesso da parte ricorrente, ovvero che alcun diritto del padre è stato mai leso e semmai il contrario, conseguentemente adottare ogni provvedimento che si riterrà opportuno nell'esclusivo interesse del minore;
3. accertare e ordinare al sig. la restituzione di tutti di effetti personale, indumenti e beni, nonché Parte_1 giocattoli del piccolo indebitamente rimasti presso l'abitazione di c.da Pegara n. 96 e mai Per_1 restituiti alla sig.ra e al piccolo 4. disporre in via provvisoria in favore Controparte_1 Per_1 della sig.ra quale collocataria del minore l'assegno di Controparte_1 Persona_1 mantenimento del figlio che si indica nella misura di € 1.000 mensili, ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenutà equa e giusta dal Giudice, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. disporre in via provvisoria in favore della sig.ra una somma a titolo di Controparte_1 mantenimento che si indica nella somma di € 1.500 mensili, ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenutà equa e giusta dal Giudice;
Il tutto con condanna del sig. al Parte_1 pagamento delle spese occorse e occorrende, compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
All'udienza del 6.6.2024 le parti insistevano nelle loro richieste ed il Tribunale dettava la regolamentazione del diritto di visita paterno, rinviando all'udienza già fissata per la trattazione delle ulteriori questioni poste dalle parti.
Il 13.10.2024 la resistente depositava comparsa in cui insisteva nelle proprie Controparte_1 richieste, evidenziando che le statuizioni emesse in sede cautelare non erano state rispettate dal marito. Evidenziava che la casa familiare era stata oggetto di procedura esecutiva e attualmente era in vendita all'asta; inoltre non intendeva richiederne l'assegnazione in quanto strutturalmente inadeguata ad accogliere madre e figlio. Anzi, la resistente evidenziava che, dal 2023, aveva preso in locazione un appartamento per il quale pagava 450€ mensili e per il quale non aveva ricevuto nessun contributo dal , se non la somma di 500 € una tantum, da cui erano escluse le spese Parte_1 straordinarie sostenute per intero dalla Pertanto, la resistente chiedeva “1. disporre l'affido _1 condiviso del minore con collocamento presso la madre ed esercizio del diritto Persona_1 di visita del padre nelle forme ritenute di giustizia in casi analoghi;
2. pronunciare la separazione dei coniugi 3. tenere conto di tutto quanto evidenziato e rappresentato con il presente atto e che è stato completamente omesso da parte ricorrente, e conseguentemente statuire, in accoglimento delle ragioni spiegate dalla convenuta, che la separazione è addebitabile esclusivamente al signor per le sue condotte violente e certamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, Parte_1 che hanno determinato il venir meno tra di loro dell'affectio coniugalis;
4. accertare che alcun diritto del padre è stato mai leso e semmai il contrario, conseguentemente adottare ogni provvedimento che si riterrà opportuno nell'esclusivo interesse del minore;
5. accertare e ordinare al sig. Parte_1
la restituzione di tutti gli effetti personali, indumenti e beni, nonché giocattoli del piccolo
[...] indebitamente rimasti presso l'abitazione di c.da Pegara n. 96 e mai restituiti alla sig.ra Per_1
e al piccolo previa redazione di inventario eventualmente in Controparte_1 Per_1 contraddittorio tra le parti.
6. Disporre in via provvisoria in favore della sig.ra Controparte_1 quale collocataria del minore l'assegno di mantenimento del figlio che si Persona_1 indica nella misura di € 1.500,00 mensili, ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenutà equa e giusta dal Giudice, oltre al 50% delle spese straordinarie;
7. disporre in via provvisoria in favore della sig.ra una somma a titolo di mantenimento che si indica nella somma Controparte_1 di € 1.000,00 mensili, ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa e giusta dal
Giudice; A tal fine chiede che l'adito Tribunale Voglia attivare gli organi preposti affinchè indaghino sulle reali condizioni economiche del per fare chiarezza sulle posizioni economiche di Parte_1 entrambi i coniugi. Il tutto con condanna del sig. al pagamento delle spese Parte_1 occorse e occorrende, compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Il ricorrente contestava quanto ex adverso dedotto insistendo in tutte le sue richieste.
All'udienza del 15.11.2024 fallito il tentativo di conciliazione il giudice emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida in forma condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa;
3. dispone che il minore abbia collocazione prevalente presso la madre, facultando il padre, di poterlo vedere e tenere con se' almeno due giorni a settimana secondo le modalità già fissate con l'ordinanza del
7.6.24 alla quale si rimanda, sempre salva la facoltà dei coniugi di trovare diverso accordo nell'interesse del figlio. Inoltre, il padre eserciterà il suo diritto di visita anche attraverso telefonate e videochiamate quotidiane, da effettuarsi preferibilmente la sera prima che il bambino vada a letto;
-salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, il figlio trascorrerà – salvo diverso accordo tra i genitori ed anche nell'interesse del minore-il giorno di Vigilia di Natale e Natale ed il 31 dicembre con un genitore ed il giorno di Santo Stefano ed il Capodanno e l'Epifania con l'altro, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e ciò ad anni alterni;
trascorreranno, altresì, il giorno del loro compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro ad anni alterni;
-salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, nel periodo festivo il padre non collocatario potrà tenere con sé il figlio per una settimana continuativa sia a luglio che ad agosto;
le settimane devono essere concordate tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno ed in difetto di accordo si indica la terza settimana di luglio e la seconda di agosto quali settimane attribuite al genitore non collocatario.
Invita i genitori nell'interesse di figli di trovare le modalità più corrette per assumere e concordare le dette decisioni con spirito di collaborazione nell'interesse superiore dei minori.
4. pone a carico del marito, considerato che la madre è stata costretta dalle situazioni contingenti in essere a prendere una casa in affitto ( per la quale paga euro 450,00) lasciando la casa coniugale al marito, l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di lei, allo stato disoccupata e priva di reddito anche perché dal marito licenziata, la somma di 300 Euro
e, quale contributo al mantenimento del figlio, l'ulteriore somma di 500 Euro che si è detto disponibile a versare somma che comprende altresì un contributo abitativo per il pagamento dell'affitto. Tali importi, devono essere rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 70% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse del bambino.
Rinvia la causa per il prosieguo all'udienza del 20.3.25”
Con decreto il Giudice rinviava l'udienza 4.4.2025 e in quella sede il ricorrente chiedeva la revoca del mantenimento in favore della moglie in relazione alla circostanza per la quale la ercepiva _1 per intero l'assegno unico, l'indennità di disoccupazione e, in ogni caso, non aveva dimostrato di essersi attivata nel ricercare una nuova attività lavorativa. Inoltre, il percepiva uno Parte_1 stipendio netto di 1.677,00 euro mensilmente, quale dipendente del Gruppo Giovi S.r.l. e non era nelle condizioni economiche di poter corrispondere la somma economica attualmente prevista. La resistente contestava quanto ex adverso dedotto: precisava che l'assegno unico riguardava il minore e non la madre.
Il Tribunale onerava le parti del deposito della documentazione reddituale prevista dall'art. 473bis.12 terzo comma c.p.c., e rinviava la causa per l'esperimento del tentativo di conciliazione.
All'udienza del 6.6.2025 le parti chiedevano al giudice di formulare una proposta conciliativa e con ordinanza il Giudice provvedeva in conformità.
All'udienza del 20.6.2025 le parti raggiungevano un accordo e la causa veniva rinviata all'udienza del 27.06.2025 per la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti depositavano note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 27.06.2025, precisando le conclusioni con l'indicazione delle condizioni della separazione.
2. Ritiene il Collegio che la domanda di separazione alle condizioni indicate dai coniugi meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale: infatti, dagli atti di causa è emerso che i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Polistena in data 27.08.2018, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel
Comune all'Anno 2018 – Atto Numero 46– Parte II- Serie A;
inoltre, le parti comparse dinanzi al
Giudice delegato non hanno inteso riconciliarsi ed hanno insistito nelle rispettive richieste.
Preso atto che il figlio (nato a [...] il [...]) è ancora minorenne, si ritiene che Per_1 le condizioni, riportate in dispositivo, indicate dai coniugi, non contrarie all'ordine pubblico, sono in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi, , nato a [...]_1
(RC) il 3.6.1982 (c.f. e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
12.02.1991 (c.f. ), (matrimonio contratto nel Comune di Polistena in data C.F._2
27.08.2018, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2018
– Atto Numero 46– Parte II- Serie A) alle seguenti condizioni:
1) il ricorrente e la resistente sono autorizzati a vivere Parte_1 Controparte_1 separati;
2) la casa coniugale sita a Taurianova (R.C.) in Contrada Pegara n. 96, di proprietà di
[...]
[classe 1955], padre del ricorrente , è assegnata a quest'ultimo; Per_1 Parte_1
3) il figlio minore [nato il [...]a [...] (R.C.)] viene affidato Persona_1 in maniera condivisa ad entrambi i genitori (il ricorrente e la resistente Parte_1
- che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di Controparte_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardino il predetto figlio minore - con collocazione prevalente presso la madre (la resistente;
Controparte_1
4) il ricorrente potrà tenere con sé il figlio minore ogni Parte_1 Persona_1 martedì e sabato, dall'uscita della scuola (ore 12:30/13:00 circa) sino alle ore 20:00 quando il minore dovrà rientrare presso l'abitazione della madre;
5) il ricorrente potrà sentire telefonicamente e/o videochiamare il figlio Parte_1 minore anche più volte al giorno, tenuto conto delle esigenze e delle Persona_1 occupazioni, scolastiche ed extrascolastiche, del figlio minore;
6) ad anni alterni il ricorrente potrà trascorrere con il figlio minore Parte_1 [...]
: a) la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno o il giorno di Natale e il giorno di Per_1 Capodanno;
b) il giorno di Santo Stefano o dell'Epifania; c) il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
7) ad anni alterni, nel giorno del suo compleanno, il figlio minore pranzerà Persona_1 con un genitore e cenerà con l'altro;
8) il ricorrente potrà tenere con sé il figlio minore per Parte_1 Persona_1
7 giorni consecutivi nel mese di Luglio e nel mese di Agosto previo accordo con la resistente _1 da raggiungere entro il 31 Maggio;
in mancanza di accordo il ricorrente
[...] Parte_1
potrà tenere con sé il figlio minore la terza settimana del mese di
[...] Persona_1
Luglio e la seconda settimana del mese di Agosto;
9) entro il giorno 20 di ogni mese il ricorrente verserà alla resistente Parte_1 _1
quale contributo al mantenimento della stessa, la somma di € 300,00 che sarà annualmente
[...] rivalutata sulla base degli indici ISTAT;
10) la resistente senza rinunciare ai propri diritti nell'eventuale giudizio di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto col ricorrente Parte_1
, accetta di ricevere la suddetta somma sino alla sentenza di divorzio ovvero sino a quando
[...] non avrà iniziato a svolgere un'attività lavorativa e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2027;
11) entro il giorno 20 di ogni mese il ricorrente verserà alla resistente Parte_1 _1
quale contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di €
[...] Persona_1
500,00 (comprensiva del contributo al pagamento del canone di locazione dalla stessa corrisposto mensilmente) che sarà annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT;
12) il ricorrente concorrerà nella misura del 70% alle spese straordinarie - Parte_1 identificate secondo i criteri stabiliti dal protocollo del C.N.F. in materia di famiglia, previamente concordate, salvo quelle urgenti, e debitamente documentate - che dovessero essere sostenute dalla resistente nell'interesse del figlio minore;
Controparte_1 Persona_1
13) il ricorrente provvederà, annualmente, al pagamento del 100% del Parte_1 servizio di mensa scolastica della quale usufruisce il figlio minore;
Persona_1
14) l'assegno unico per il figlio minore verrà versato al 50% al ricorrente Persona_1
e al 50% alla resistente Parte_1 Controparte_1
15) le parti rinunciano a tutte le pretese reciprocamente avanzate nel presente giudizio;
16) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
-compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 27.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola