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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/05/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1
dall'avv. BALDASSARRE NICCOLO'
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1
dall'avv. MADDESTRA ROCCO DOMENICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/04/2024, e Parte_1
esponevano che in data 15/08/2019 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 02.05.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02.05.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidamento minori
I figli ed verranno affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
congiuntamente con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza (educazione, istruzione, salute), tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dei figli.
Attesa la lontananza del padre per le questioni di salute e scuola la madre potrà decidere in autonomia provvedendo senza ritardo a comunicare al padre le decisioni assunte.
3) Assegno Unico
I coniugi ad oggi percepiscono assegno unico pari ad € 500,00 mensili. L'assegno unico sarà incassato esclusivamente dalla madre e il 50% dello stesso verrà computato nel mantenimento dovuto dal padre di cui al successivo punto 4).
4) Mantenimento
Il sig. che ad oggi percepisce la somma mensile di € 1.300,00 c.a., Controparte_1 verserà a far data dall'aprile 2024 e sino al dicembre 2024, un assegno di mantenimento per i figli ed pari ad € 500,00 mensili oltre 50 % Per_1 Per_2
delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pescara o Milano.
A decorrere dal mese di gennaio 2025 il sig. stante la assunzione Controparte_1
della carica di vice – ispettore, verserà un assegno di mantenimento per i figli ed pari ad € 700,00 mensili oltre 50 % delle spese straordinarie Per_1 Per_2
come da protocollo del Tribunale di Pescara o Milano.
pagina 3 di 7 Le somme dovute a titolo di mantenimento di cui al presente punto saranno versate, entro il giorno 5 di ogni mese, sulle seguenti coordinate bancarie:
: Org_1 Organizzazione_2
Filiale di Montesilvano
Conto corrente intestato a: Parte_1
Codice Iban: IT78 U030 6977 3411 0000 0009 015
5) Contratti di mutuo
Il sig. contraeva due contratti di finanziamento con la società Controparte_1
il primo per un importo complessivo di € 25.200,00, rimborsabile Org_3 attraverso 120 rate da € 210,00; il secondo per un importo complessivo di €
18.600,00 rimborsabile attraverso 120 rate da € 155,00. Il sig. si impegna CP_1
ed obbliga pagare in via esclusiva le rate dei prestiti di cui innanzi.
6) Autovettura
Il sig. è proprietario di autovettura Audi tg. ES066AR in uso alla sig.ra CP_1
. Parte_1
L'autovettura è stata messa in vendita alla somma di € 8.500,00.
Il ricavato della vendita sarà così ripartito: € 5.500,00 per il sig. € Controparte_1
3.000,00 per la sig.ra . Parte_1
Fintanto che non saranno concluse le trattative per la vendita dell'autovettura la stessa rimarrà in uso alla sig.ra . Parte_1
7) Diritto di visita
7.1) Il padre potrà tenere con sé i figli minori ogni fine settimana e precisamente dalle ore 19.00 del venerdì impegnandosi a riportarli entro le ore 21.00 presso l'abitazione della sig.ra in Montesilvano alla via Vestina n. 28; dalle ore Pt_1
09.00 del sabato impegnandosi a riportarli entro le ore 21.00 e dalle ore 09.00 della domenica impegnandosi a riportarli entro le ore 17.00.
pagina 4 di 7 In considerazione del fatto che la madre ha interesse a riprendere attività lavorativa nei fine settimana, il padre, qualora fosse impossibilitato a rientrare in Abruzzo per esercitare il diritto di visita, dovrà comunicarlo tempestivamente (almeno 4 giorni prima) alla madre, per permettere alla stessa di organizzarsi in base alle proprie esigenze e a quelle dei figli.
7.2) Stante la tenera età dei minori ed , il pernotto presso il padre Per_1 Per_2
sarà regolamentato come segue.
Quanto ad , a decorrere da giugno 2024 durante il periodo di collocamento Per_1
presso il padre potrà pernottare presso di lui.
Il padre alloggerà presso l'abitazione della madre, sita in Montesilvano alla via Don
Minzoni n. 9/A.
Resta fermo che qualora , dovesse manifestare in qualsiasi momento la Per_1
volontà di pernottare con la madre o comunque manifestasse evidenti disagi il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Quanto ad , in considerazione della sua tenerissima età lo stesso potrà Per_2
pernottare presso il padre a decorrere dal compimento del secondo anno di età, restando fermo anche in tal caso, l'obbligo del padre di riaccompagnarlo presso la madre nel caso in cui il piccolo dovesse manifestare la volontà di pernottare presso l'abitazione materna.
7.3) Quanto al periodo estivo e precisamente nel periodo che va dalla chiusura alla riapertura dell'asilo/scuola, ed potranno trascorrere con il padre Per_1 Per_2
due periodi di 7 giorni consecutivi senza soluzione di continuità, nel periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
In mancanza di accordo i due periodi andranno l'uno dal giorno successivo alla chiusura della scuola e l'altro dal 16 agosto al 23 agosto.
Per quel che concerne gli orari ed il pernotto relativi al periodo estivo gli stessi saranno disciplinati alle medesime condizioni indicate nei punti 7.1. e 7.2.
pagina 5 di 7 7.4.) Festività
In considerazione della tenerissima età di e considerato il rapporto di Per_2
fratellanza e sorellanza che unitamente alla bigenitorialità è diritto che va tutelato nel supremo interesse dei minori, con riguardo alle festività si indicano le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita.
Le festività natalizie saranno trascorse dai minori nei seguenti termini: nell'anno 2024 i minori trascorreranno la giornata di Natale, 31 dicembre ed epifania con la madre;
mentre trascorreranno con il padre le giornate della Vigilia di Natale, di Santo Stefano e del primo gennaio e via via invertendo per gli anni successivi.
Nei giorni sopra indicati il padre potrà prendere con sé i figli dalle ore 09.00 e riportarli entro le ore 22.00 – tranne che nella giornata del 31 dicembre laddove potrà riaccompagnarli entro le ore 01.00 - ferma però la possibilità di pernotto alle condizioni di cui al punto 7.2.).
Le festività di Pasqua e QU verranno anch'esse trascorse ad anni alterni, stabilendo per l'anno 2025 i minori trascorreranno la Pasqua con il padre e la
QU con la madre e via via per gli anni successivi.
Il padre, nelle su indicate festività pasquali, potrà prendere con sé i figli dalle ore
09.00 e riportarli entro le ore 22.00 ferma però – a decorrere dall'anno 2026 – la possibilità di pernotto alle condizioni di cui al punto 7.2.).
Quanto alle giornate di festa diverse da quelle sopra indicate (25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto, primo novembre, 8 dicembre) verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre invertendo per gli anni successivi.
7.5.) Compleanni
trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore o Per_1
con entrambi se questi lo concorderanno. Il compleanno 2025 verrà trascorso con la madre.
pagina 6 di 7 trascorrerà i compleanni fino al compimento degli anni due con la madre Per_2
o con entrambi, se i genitori lo concorderanno.
A decorrere dal compleanno del 08.10.2026 trascorrerà il giorno del Per_2
compleanno ad anni alterni con ciascun genitore o con entrambi se questi lo concorderanno.
8) Comunicazioni con i figli
Nei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, i genitori si obbligano a garantire la comunicazione telefonica o in video chat con i figli nelle fasce orarie
12.30 – 15.00, 18.30 – 20.30, tutto ciò compatibilmente con le esigenze e le attività dei genitori e dei minori.
9) Modificazioni delle parti
Le parti possono, d'accordo tra loro, modificare le condizioni quivi stabilite.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia autentica della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20.05.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1
dall'avv. BALDASSARRE NICCOLO'
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1
dall'avv. MADDESTRA ROCCO DOMENICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/04/2024, e Parte_1
esponevano che in data 15/08/2019 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 02.05.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02.05.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidamento minori
I figli ed verranno affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
congiuntamente con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza (educazione, istruzione, salute), tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dei figli.
Attesa la lontananza del padre per le questioni di salute e scuola la madre potrà decidere in autonomia provvedendo senza ritardo a comunicare al padre le decisioni assunte.
3) Assegno Unico
I coniugi ad oggi percepiscono assegno unico pari ad € 500,00 mensili. L'assegno unico sarà incassato esclusivamente dalla madre e il 50% dello stesso verrà computato nel mantenimento dovuto dal padre di cui al successivo punto 4).
4) Mantenimento
Il sig. che ad oggi percepisce la somma mensile di € 1.300,00 c.a., Controparte_1 verserà a far data dall'aprile 2024 e sino al dicembre 2024, un assegno di mantenimento per i figli ed pari ad € 500,00 mensili oltre 50 % Per_1 Per_2
delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pescara o Milano.
A decorrere dal mese di gennaio 2025 il sig. stante la assunzione Controparte_1
della carica di vice – ispettore, verserà un assegno di mantenimento per i figli ed pari ad € 700,00 mensili oltre 50 % delle spese straordinarie Per_1 Per_2
come da protocollo del Tribunale di Pescara o Milano.
pagina 3 di 7 Le somme dovute a titolo di mantenimento di cui al presente punto saranno versate, entro il giorno 5 di ogni mese, sulle seguenti coordinate bancarie:
: Org_1 Organizzazione_2
Filiale di Montesilvano
Conto corrente intestato a: Parte_1
Codice Iban: IT78 U030 6977 3411 0000 0009 015
5) Contratti di mutuo
Il sig. contraeva due contratti di finanziamento con la società Controparte_1
il primo per un importo complessivo di € 25.200,00, rimborsabile Org_3 attraverso 120 rate da € 210,00; il secondo per un importo complessivo di €
18.600,00 rimborsabile attraverso 120 rate da € 155,00. Il sig. si impegna CP_1
ed obbliga pagare in via esclusiva le rate dei prestiti di cui innanzi.
6) Autovettura
Il sig. è proprietario di autovettura Audi tg. ES066AR in uso alla sig.ra CP_1
. Parte_1
L'autovettura è stata messa in vendita alla somma di € 8.500,00.
Il ricavato della vendita sarà così ripartito: € 5.500,00 per il sig. € Controparte_1
3.000,00 per la sig.ra . Parte_1
Fintanto che non saranno concluse le trattative per la vendita dell'autovettura la stessa rimarrà in uso alla sig.ra . Parte_1
7) Diritto di visita
7.1) Il padre potrà tenere con sé i figli minori ogni fine settimana e precisamente dalle ore 19.00 del venerdì impegnandosi a riportarli entro le ore 21.00 presso l'abitazione della sig.ra in Montesilvano alla via Vestina n. 28; dalle ore Pt_1
09.00 del sabato impegnandosi a riportarli entro le ore 21.00 e dalle ore 09.00 della domenica impegnandosi a riportarli entro le ore 17.00.
pagina 4 di 7 In considerazione del fatto che la madre ha interesse a riprendere attività lavorativa nei fine settimana, il padre, qualora fosse impossibilitato a rientrare in Abruzzo per esercitare il diritto di visita, dovrà comunicarlo tempestivamente (almeno 4 giorni prima) alla madre, per permettere alla stessa di organizzarsi in base alle proprie esigenze e a quelle dei figli.
7.2) Stante la tenera età dei minori ed , il pernotto presso il padre Per_1 Per_2
sarà regolamentato come segue.
Quanto ad , a decorrere da giugno 2024 durante il periodo di collocamento Per_1
presso il padre potrà pernottare presso di lui.
Il padre alloggerà presso l'abitazione della madre, sita in Montesilvano alla via Don
Minzoni n. 9/A.
Resta fermo che qualora , dovesse manifestare in qualsiasi momento la Per_1
volontà di pernottare con la madre o comunque manifestasse evidenti disagi il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Quanto ad , in considerazione della sua tenerissima età lo stesso potrà Per_2
pernottare presso il padre a decorrere dal compimento del secondo anno di età, restando fermo anche in tal caso, l'obbligo del padre di riaccompagnarlo presso la madre nel caso in cui il piccolo dovesse manifestare la volontà di pernottare presso l'abitazione materna.
7.3) Quanto al periodo estivo e precisamente nel periodo che va dalla chiusura alla riapertura dell'asilo/scuola, ed potranno trascorrere con il padre Per_1 Per_2
due periodi di 7 giorni consecutivi senza soluzione di continuità, nel periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
In mancanza di accordo i due periodi andranno l'uno dal giorno successivo alla chiusura della scuola e l'altro dal 16 agosto al 23 agosto.
Per quel che concerne gli orari ed il pernotto relativi al periodo estivo gli stessi saranno disciplinati alle medesime condizioni indicate nei punti 7.1. e 7.2.
pagina 5 di 7 7.4.) Festività
In considerazione della tenerissima età di e considerato il rapporto di Per_2
fratellanza e sorellanza che unitamente alla bigenitorialità è diritto che va tutelato nel supremo interesse dei minori, con riguardo alle festività si indicano le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita.
Le festività natalizie saranno trascorse dai minori nei seguenti termini: nell'anno 2024 i minori trascorreranno la giornata di Natale, 31 dicembre ed epifania con la madre;
mentre trascorreranno con il padre le giornate della Vigilia di Natale, di Santo Stefano e del primo gennaio e via via invertendo per gli anni successivi.
Nei giorni sopra indicati il padre potrà prendere con sé i figli dalle ore 09.00 e riportarli entro le ore 22.00 – tranne che nella giornata del 31 dicembre laddove potrà riaccompagnarli entro le ore 01.00 - ferma però la possibilità di pernotto alle condizioni di cui al punto 7.2.).
Le festività di Pasqua e QU verranno anch'esse trascorse ad anni alterni, stabilendo per l'anno 2025 i minori trascorreranno la Pasqua con il padre e la
QU con la madre e via via per gli anni successivi.
Il padre, nelle su indicate festività pasquali, potrà prendere con sé i figli dalle ore
09.00 e riportarli entro le ore 22.00 ferma però – a decorrere dall'anno 2026 – la possibilità di pernotto alle condizioni di cui al punto 7.2.).
Quanto alle giornate di festa diverse da quelle sopra indicate (25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto, primo novembre, 8 dicembre) verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre invertendo per gli anni successivi.
7.5.) Compleanni
trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore o Per_1
con entrambi se questi lo concorderanno. Il compleanno 2025 verrà trascorso con la madre.
pagina 6 di 7 trascorrerà i compleanni fino al compimento degli anni due con la madre Per_2
o con entrambi, se i genitori lo concorderanno.
A decorrere dal compleanno del 08.10.2026 trascorrerà il giorno del Per_2
compleanno ad anni alterni con ciascun genitore o con entrambi se questi lo concorderanno.
8) Comunicazioni con i figli
Nei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, i genitori si obbligano a garantire la comunicazione telefonica o in video chat con i figli nelle fasce orarie
12.30 – 15.00, 18.30 – 20.30, tutto ciò compatibilmente con le esigenze e le attività dei genitori e dei minori.
9) Modificazioni delle parti
Le parti possono, d'accordo tra loro, modificare le condizioni quivi stabilite.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia autentica della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20.05.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
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