Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott. ssa Venera Condorelli Giudice rel.-est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1728/2024, avente ad oggetto separazione e divorzio congiunto promossa da
(C.F. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1
Nuevo Leon il 07/11/1985, rappresentata e difesa dall'avv. AMORE CONCETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. AMORE CONCETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12/07/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 49- 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale di omologare la separazione consensuale e, decorso il termine previsto, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato a CATANIA in data 19/05/2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di CATANIA
(CT) al n. 141, parte 1, anno 2011.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
In seno alle note le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, confermando la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla sentenza non definitiva di separazione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Alla luce di quanto premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla sentenza non definitiva di separazione pronunciata dal Tribunale di Catania- Prima Sezione Civile in camera di consiglio del 20/06/2024 e pubblicata il
06/07/2024.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga in conformità e col rispetto della seguente condizione: “Autorizzazione dei coniugi, i quali dichiarano di non pretendere nulla l'uno dall'altro, a vivere separatamente e nel reciproco rispetto”.
Tale accordo va confermato non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il
Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1728/24 R.G., pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania in data 19/05/2011 tra
, nata a [...]-Nuevo Leon il 07/11/1985 e Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di CATANIA (CT) al n.
141, parte 1, anno 2011, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco