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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 2004/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MASSOLO IVANA e dell'avv.
LI VI EF che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in il Parte_1 Parte_2 Per_1 08/09/2018.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 17/12/2016. Per_2
Con ricorso depositato il 30/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_2 paritaria e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
DISPONE che le parti concordano nell'applicazione del seguente calendario paritetico:
Settimana 1
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
mamma papà papà papà mamma mamma mamma
Settima 2
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
papà mamma mamma mamma papà papà papà
Riguardo al calendario di cui sopra si precisa che il giorno di competenza di ciascun genitore inizierà all'uscita da scuola di , e terminerà con l'accompagnamento a scuola del figlio minore il mattino Per_2 del giorno di competenza dell'altro genitore.
Durante le vacanze scolastiche estive il figlio potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due Per_2 settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano a concordare tra loro i periodi di vacanza, trascorsi rispettivamente con il figlio minore, entro il mese di maggio di ciascun anno. Altresì gli stessi si impegnano a comunicare l'un l'altro i periodi di ferie svolti in assenza del figlio minore, o comunque i periodi di indisponibilità a rispettare il calendario concordato, con almeno un mese di preavviso.
Durante il periodo natalizio potrà trascorrere ad anni alterni con un genitore il periodo Per_2 compreso tra il 23/12 ed il 30/12 di ogni anno, ed il periodo tra il 31/12 ed il 06/01 con l'altro genitore.
Le vacanze pasquali, le festività di calendario ed i ponti saranno gestiti dai genitori con modalità alternate negli anni.
DISPONE che le parti mantengano direttamente il figlio minore quando costui dimorerà Per_2 presso di loro. Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
il genitore che avrà sostenuto le spese straordinarie pagina 2 di 3 invierà mezzo e-mail rendiconto dettagliato all'altro genitore entro il giorno 20 del mese successivo, allegando altresì le pezze giustificative. La corresponsione della quota parte delle spese straordinarie, gravante su ciascun genitore, dovrà essere corrisposta all'altro entro il giorno 05 del mese successivo all'invio del rendiconto, al netto di eventuali acconti o compensazioni.
DÀ ATTO che l'assegno unico e le detrazioni fiscali saranno divise al 50% tra i coniugi,
DÀ ATTO che le parti, nel caso in cui intervengano modifiche che rendano impossibile o difficoltoso il regime di collocazione e/o di affidamento previsto con il presente accordo, si dichiarano disponibili a collaborare al fine di modificare le presenti condizioni, potendo anche prevedere un diverso regime di visita e conseguentemente stabilire che il genitore obbligato debba versare congruo assegno di mantenimento.
DISPONE l'assegnazione dell'immobile coniugale, comprensivo di tutti gli arredi ed elettrodomestici, alla Sig.ra che vi risiederà con il figlio minore. Pt_1
DÀ ATTO che le parti hanno concordato di porre in vendita l'immobile coniugale sito in Via Torino n. 86, Givoletto (TO). La Sig.ra successivamente al perfezionarsi della compravendita, dovrà Pt_1 rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro la data del rogito notarile. Salvo diverso accordo tra le parti, al perfezionarsi della compravendita, tutti gli arredi ed elettrodomestici presenti nell'immobile coniugale resteranno alla Sig.ra che potrà disporne liberamente. Il ricavato della vendita Pt_1 dell'immobile rimarrà nella disponibilità del Sig. detratto l'importo di € 45.000,00 come previsto Pt_2 al punto sotto meglio precisato.
DÀ ATTO che le spese ordinarie relative all'immobile coniugale, sino all'effettiva vendita dello stesso, saranno divise al 50% tra le parti. I coniugi a tal fine utilizzeranno un conto corrente cointestato tra loro. Successivamente alla vendita dell'immobile le parti si impegnano a chiudere tale conto corrente con ripartizione del saldo al 50% tra loro.
DÀ ATTO che le parti intendono definire le questioni economiche tra loro pendenti come segue: il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma complessiva pari ad € 45.000,00. Il 50% Pt_2 Pt_1 di tale importo dovrà essere versato alla sottoscrizione del preliminare di compravendita (compromesso), ed il restante 50% al momento del rogito notarile relativo alla vendita dell'immobile coniugale.
DÀ ATTO che in ogni caso il Sig. si impegna a corrispondere l'importo di cui sopra entro il Pt_2 30/09/2026 indipendentemente dall'avvenuta vendita dell'immobile.
DÀ ATTO che con l'adempimento di quanto sopra previsto i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, avendo così definito tutte le questioni economiche tra loro pendenti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 2004/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MASSOLO IVANA e dell'avv.
LI VI EF che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in il Parte_1 Parte_2 Per_1 08/09/2018.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 17/12/2016. Per_2
Con ricorso depositato il 30/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_2 paritaria e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
DISPONE che le parti concordano nell'applicazione del seguente calendario paritetico:
Settimana 1
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
mamma papà papà papà mamma mamma mamma
Settima 2
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
papà mamma mamma mamma papà papà papà
Riguardo al calendario di cui sopra si precisa che il giorno di competenza di ciascun genitore inizierà all'uscita da scuola di , e terminerà con l'accompagnamento a scuola del figlio minore il mattino Per_2 del giorno di competenza dell'altro genitore.
Durante le vacanze scolastiche estive il figlio potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due Per_2 settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano a concordare tra loro i periodi di vacanza, trascorsi rispettivamente con il figlio minore, entro il mese di maggio di ciascun anno. Altresì gli stessi si impegnano a comunicare l'un l'altro i periodi di ferie svolti in assenza del figlio minore, o comunque i periodi di indisponibilità a rispettare il calendario concordato, con almeno un mese di preavviso.
Durante il periodo natalizio potrà trascorrere ad anni alterni con un genitore il periodo Per_2 compreso tra il 23/12 ed il 30/12 di ogni anno, ed il periodo tra il 31/12 ed il 06/01 con l'altro genitore.
Le vacanze pasquali, le festività di calendario ed i ponti saranno gestiti dai genitori con modalità alternate negli anni.
DISPONE che le parti mantengano direttamente il figlio minore quando costui dimorerà Per_2 presso di loro. Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
il genitore che avrà sostenuto le spese straordinarie pagina 2 di 3 invierà mezzo e-mail rendiconto dettagliato all'altro genitore entro il giorno 20 del mese successivo, allegando altresì le pezze giustificative. La corresponsione della quota parte delle spese straordinarie, gravante su ciascun genitore, dovrà essere corrisposta all'altro entro il giorno 05 del mese successivo all'invio del rendiconto, al netto di eventuali acconti o compensazioni.
DÀ ATTO che l'assegno unico e le detrazioni fiscali saranno divise al 50% tra i coniugi,
DÀ ATTO che le parti, nel caso in cui intervengano modifiche che rendano impossibile o difficoltoso il regime di collocazione e/o di affidamento previsto con il presente accordo, si dichiarano disponibili a collaborare al fine di modificare le presenti condizioni, potendo anche prevedere un diverso regime di visita e conseguentemente stabilire che il genitore obbligato debba versare congruo assegno di mantenimento.
DISPONE l'assegnazione dell'immobile coniugale, comprensivo di tutti gli arredi ed elettrodomestici, alla Sig.ra che vi risiederà con il figlio minore. Pt_1
DÀ ATTO che le parti hanno concordato di porre in vendita l'immobile coniugale sito in Via Torino n. 86, Givoletto (TO). La Sig.ra successivamente al perfezionarsi della compravendita, dovrà Pt_1 rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro la data del rogito notarile. Salvo diverso accordo tra le parti, al perfezionarsi della compravendita, tutti gli arredi ed elettrodomestici presenti nell'immobile coniugale resteranno alla Sig.ra che potrà disporne liberamente. Il ricavato della vendita Pt_1 dell'immobile rimarrà nella disponibilità del Sig. detratto l'importo di € 45.000,00 come previsto Pt_2 al punto sotto meglio precisato.
DÀ ATTO che le spese ordinarie relative all'immobile coniugale, sino all'effettiva vendita dello stesso, saranno divise al 50% tra le parti. I coniugi a tal fine utilizzeranno un conto corrente cointestato tra loro. Successivamente alla vendita dell'immobile le parti si impegnano a chiudere tale conto corrente con ripartizione del saldo al 50% tra loro.
DÀ ATTO che le parti intendono definire le questioni economiche tra loro pendenti come segue: il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma complessiva pari ad € 45.000,00. Il 50% Pt_2 Pt_1 di tale importo dovrà essere versato alla sottoscrizione del preliminare di compravendita (compromesso), ed il restante 50% al momento del rogito notarile relativo alla vendita dell'immobile coniugale.
DÀ ATTO che in ogni caso il Sig. si impegna a corrispondere l'importo di cui sopra entro il Pt_2 30/09/2026 indipendentemente dall'avvenuta vendita dell'immobile.
DÀ ATTO che con l'adempimento di quanto sopra previsto i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, avendo così definito tutte le questioni economiche tra loro pendenti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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