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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/10/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 2.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 828/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1 di Calabria, via Sant'Anna II tronco n. 38, presso lo studio dell'Avv. PEDONE VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del Compenso Individuale Accessorio, previsto dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, oggi Controparte_2 Controparte_1
, durante l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_1 resistente al pagamento delle relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in €.536,42, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo;
2) con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 18.7.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che nell'anno scolastico 2021/2022, ella aveva prestato servizio, presso l'I.C. “Rachel Behar” di Trecate, in forza di tre contratti a tempo determinato, rispettivamente per 67, 91 e 69 giorni e lamentava di non aver percepito il compenso individuale accessorio, pari a euro 66,90 mensili, previsto dall'art. 25 CCNL 31.8.1999 e corrisposto al solo personale docente e ATA di ruolo o a termine, con contratti annuali, nonostante l'equivalenza delle mansioni rispetto ai titolari di supplenze di durata inferiore. Rammentava, quindi, l'evoluzione della disciplina in materia di compenso individuale accessorio, istituito dal CCNL 31.8.1999 e successivamente disciplinato dall'art. 2 CCNL 2006-2009 e dall'art. 7, comma 3, CCNL 2001. Denunciava, inoltre, la violazione del principio di non discriminazione, di cui all'art. 6, d. lgs. n. 368/2001 e alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CEE, nonostante la parità di mansioni rispetto al personale assunto a tempo indeterminato o con contratto annuale. Richiamava vari precedenti giurisprudenziali in proposito. Commisurava la propria domanda in euro 2,23 al giorno dal 1.3.2018 ed euro 2,42 al giorno dal 1.1.2022, da moltiplicare per i giorni di servizio effettivamente prestati, come da contratti prodotti, quantificando la somma complessiva come da conclusioni sopra riportate.
Il non si costituiva e Controparte_1 verificata la regolarità della notificazione, veniva dichiarato contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 80 del CCNL 2002, riprendendo la corrispondente clausola dell'art. 25 CCNI 1999, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il quinto e il sesto comma precisano che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato e dispongono la sua liquidazione in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
2 Tale regolamentazione è stata, poi, ripresa nel successivo CCNL 2007, all'art. 82, richiamato dall'art. 38 CCNL 2016, che ha disciplinato il mantenimento e l'incremento dell'indennità suddetta. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di cassazione (ord. 27.7.2018 n. 20015, successivamente confermata anche da Cass., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: la S.C. ha evidenziato che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA e rientra, pertanto, in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate. Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico e non sono ravvisabili – né il convenuto ha dimostrato – condizioni oggettive che CP_1 consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. 2. Per altro verso, la circostanza che lo stesso CCNL applicabile preveda un criterio di determinazione del dovuto anche per prestazioni inferiori al mese, non solo rafforza l'interpretazione qui condivisa, ma consente altresì di determinare puntualmente le spettanze anche in relazione alle prestazioni brevi.
3 Venendo, quindi, alla quantificazione, deve osservarsi che la ricorrente ha riportato correttamente i periodi di servizio svolti, risultanti dai contratti prodotti e i conteggi offerti sono corretti e conformi alle previsioni contrattuali. In accoglimento della domanda, il convenuto va, dunque, condannato a CP_1 corrispondere alla ricorrente la somma domandata dalla stessa. Trattandosi di datore di lavoro pubblico, spettano, su tale somma, gli interessi legali, da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 536,42), della sua natura documentale, della semplicità e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 260, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 21,50 per contributo unificato.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e condanna il a Controparte_1 corrispondere a la somma di euro 536,42, oltre interessi legali, nei limiti Parte_1 di cui in motivazione, a titolo di compenso individuale accessorio, maturato nell'anno scolastico 2021/2022;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi euro 260, oltre a Parte_1 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 21,50 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Pedone. Così deciso il 2.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 2.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 828/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1 di Calabria, via Sant'Anna II tronco n. 38, presso lo studio dell'Avv. PEDONE VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del Compenso Individuale Accessorio, previsto dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, oggi Controparte_2 Controparte_1
, durante l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_1 resistente al pagamento delle relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in €.536,42, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo;
2) con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 18.7.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che nell'anno scolastico 2021/2022, ella aveva prestato servizio, presso l'I.C. “Rachel Behar” di Trecate, in forza di tre contratti a tempo determinato, rispettivamente per 67, 91 e 69 giorni e lamentava di non aver percepito il compenso individuale accessorio, pari a euro 66,90 mensili, previsto dall'art. 25 CCNL 31.8.1999 e corrisposto al solo personale docente e ATA di ruolo o a termine, con contratti annuali, nonostante l'equivalenza delle mansioni rispetto ai titolari di supplenze di durata inferiore. Rammentava, quindi, l'evoluzione della disciplina in materia di compenso individuale accessorio, istituito dal CCNL 31.8.1999 e successivamente disciplinato dall'art. 2 CCNL 2006-2009 e dall'art. 7, comma 3, CCNL 2001. Denunciava, inoltre, la violazione del principio di non discriminazione, di cui all'art. 6, d. lgs. n. 368/2001 e alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CEE, nonostante la parità di mansioni rispetto al personale assunto a tempo indeterminato o con contratto annuale. Richiamava vari precedenti giurisprudenziali in proposito. Commisurava la propria domanda in euro 2,23 al giorno dal 1.3.2018 ed euro 2,42 al giorno dal 1.1.2022, da moltiplicare per i giorni di servizio effettivamente prestati, come da contratti prodotti, quantificando la somma complessiva come da conclusioni sopra riportate.
Il non si costituiva e Controparte_1 verificata la regolarità della notificazione, veniva dichiarato contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 80 del CCNL 2002, riprendendo la corrispondente clausola dell'art. 25 CCNI 1999, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il quinto e il sesto comma precisano che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato e dispongono la sua liquidazione in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
2 Tale regolamentazione è stata, poi, ripresa nel successivo CCNL 2007, all'art. 82, richiamato dall'art. 38 CCNL 2016, che ha disciplinato il mantenimento e l'incremento dell'indennità suddetta. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di cassazione (ord. 27.7.2018 n. 20015, successivamente confermata anche da Cass., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: la S.C. ha evidenziato che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA e rientra, pertanto, in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate. Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico e non sono ravvisabili – né il convenuto ha dimostrato – condizioni oggettive che CP_1 consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. 2. Per altro verso, la circostanza che lo stesso CCNL applicabile preveda un criterio di determinazione del dovuto anche per prestazioni inferiori al mese, non solo rafforza l'interpretazione qui condivisa, ma consente altresì di determinare puntualmente le spettanze anche in relazione alle prestazioni brevi.
3 Venendo, quindi, alla quantificazione, deve osservarsi che la ricorrente ha riportato correttamente i periodi di servizio svolti, risultanti dai contratti prodotti e i conteggi offerti sono corretti e conformi alle previsioni contrattuali. In accoglimento della domanda, il convenuto va, dunque, condannato a CP_1 corrispondere alla ricorrente la somma domandata dalla stessa. Trattandosi di datore di lavoro pubblico, spettano, su tale somma, gli interessi legali, da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 536,42), della sua natura documentale, della semplicità e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 260, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 21,50 per contributo unificato.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e condanna il a Controparte_1 corrispondere a la somma di euro 536,42, oltre interessi legali, nei limiti Parte_1 di cui in motivazione, a titolo di compenso individuale accessorio, maturato nell'anno scolastico 2021/2022;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi euro 260, oltre a Parte_1 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 21,50 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Pedone. Così deciso il 2.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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