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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3503/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 15/10/2025
TRA
(C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. LANZELLOTTO MARIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
RB OB – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1
essere coniuge della parte resistente in forza di CP_1
matrimonio celebrato il 13/09/2003. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli due, (6/07/2004) e Per_1 Per_2
(24/11/2006).
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 21/03/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte resistente si è costituita in giudizio, CP_1
non opponendosi alla pronuncia sullo status, ma contestando le av- verse prospettazioni e formulando le sue domande come meglio in- dicate in ricorso.
Nel prosieguo del giudizio, i loro difensori hanno chiesto la pro- nuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Colle- gio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accogli- mento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il
2 recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio R.G. 3503/2024 introdotto con ri- corso del 21/03/2024 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi citati;
2. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giu- dizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. SPESE al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3503/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 15/10/2025
TRA
(C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. LANZELLOTTO MARIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
RB OB – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1
essere coniuge della parte resistente in forza di CP_1
matrimonio celebrato il 13/09/2003. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli due, (6/07/2004) e Per_1 Per_2
(24/11/2006).
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 21/03/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte resistente si è costituita in giudizio, CP_1
non opponendosi alla pronuncia sullo status, ma contestando le av- verse prospettazioni e formulando le sue domande come meglio in- dicate in ricorso.
Nel prosieguo del giudizio, i loro difensori hanno chiesto la pro- nuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Colle- gio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accogli- mento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il
2 recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio R.G. 3503/2024 introdotto con ri- corso del 21/03/2024 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi citati;
2. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giu- dizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. SPESE al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3