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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 974/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 974/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3820/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 16/07/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 17/07/2024 – notificata a mezzo pec in data 18/07/2024,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Cimmino ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Sorrento (NA), alla Via San Cesareo nr. 5, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
, nella sua qualità di amministratrice di sostegno di , CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Maiello ed elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Bovio nr. 8, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3820/2024 del Tribunale di Salerno –
Usucapione di beni immobili ex art. 1158 cod. civ. e azione di rivendicazione ex art.
948 cod. civ.
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 17/09/2024 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 23/09/2024, e proponevano Parte_1 Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 3820/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 16/07/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
17/07/2024 – notificata a mezzo pec in data 18/07/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “A) Rigetta tutte le domanda attoree;
B) Accoglie la domanda riconvenzionale e accerta che la convenuta è proprietaria dei seguenti di n. 8 immobili, su diversi live lli, siti in Positano (SA) in località
Arienzo, alla via Nazionale Costiera Amalfitana Arienzo n. 76: 1) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 7 particella 1343 sub 2 categoria A/3 classe 1 vani 2,5 piano s/1 rendita catastale € 367,98; 2) Lastrico solare a copertura dell'immobile sopra indicato al punto 1) riportato in catasto al foglio 7 particella 1343 sub 1 categoria F/5 (lastrico solare) piano terra rendita catastale € 0,00;
3) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in ca tasto al foglio 7 particella 1544 sub 1 categoria A/4 classe 4 vani 2,5, piano terra rendita catastale € 193,67; 4) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 7 particella 1544 sub 2 categoria A/4 classe 4 vani 2,5 piano s /1 rendita catastale €
193,67; 5) Immobile adibito a deposito, riportato in catasto al foglio 7 particella 1545 categoria C/2 classe
1 mq 9 piano terra rendita catastale € 51,59; 6) Appezzamento di terreno, riportato in Catasto al foglio 7 particella 1543 qualità uliveto classe 2 di mq 1101; 7) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 7 particella 660 sub 5 categoria A74 classe 4 vani 10 piano s/1, rendita catastale €
774,69; 8) Immobile adibito a civile abitazione, sottoposto a quello innanzi indicato al punto 7, riportato in catasto al foglio 7 particella 660 sub 7 categoria A/4 classe 4 vani 2 piano s/2, rendita catastale €
154,94 ed al quale vi si accede esclusivamente dalla particella di terreno n. 1543; C) Ordina agli attori
l'immediato rilascio in favore della convenuta degli immobili di cui al precedente capo eccetto quello al n. 7, perché già nel possesso della convenuta, in forza dell'esecuzione di altro titolo;
D) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per spese vive,
€ 8.991,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e
i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
pag. 2/13 Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione in rinnovazione del 05/07/2016 e iscritto a ruolo in data 02/10/2015, R.G. 8026/2015, e Parte_1 Parte_2
CP convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, (già ) CP_3 Parte_3 esponendo di esercitare il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto dall'anno 1969 e comunque da oltre trent'anni in maniera ininterrotta, pacifica e con animus rem sibi habendi di n. 8 immobili, posti su diversi livelli e siti in Positano (SA), in località Arienzo, alla via
Nazionale Costiera Amalfitana/Arienzo nr. 76, così individuati: 1) Immobile adibito a civile abitazione, costruito nel 1982 riportato in catasto al foglio 7 particella 1343 sub 2 categoria
A/3 classe 1 vani 2,5 piano S/1 rendita catastale €.367,98; 2) Lastrico solare a copertura dell'immobile indicato al punto 1) riportato in catasto al foglio 7 particella 1343 sub 1 categoria F/5 (lastrico solare) piano terra rendita catastale €.00,00; 3) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 7 particella 1544 sub 1 categoria A/4 classe 4 vani 2,5 piano terra rendita catastale €.193,67; 4) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 7 particella 1544 sub 2 categoria A/4 classe 4 vani 2,5 piano S/1 rendita catastale €.193,67; 5) Immobile adibito a deposito, riportato in catasto al foglio 7 particella 1545 categoria C/2 classe 1 mq 9 piano terra rendita catastale €.51,59; 6)
Appezzamento di terreno, riportato in Catasto al foglio 7 particella 1543 qualità uliveto classe
2 di mq 1101; 7) Immobile adibito a civile abitazione, costruito antecedentemente al 1942, riportato in catasto al foglio 7 particella 660 sub 5A categoria A/4 classe 4 vani 10 piano S/1; rendita catastale €.774,69; 8) Immobile adibito a civile abitazione, sottoposto a quello indicato al punto 7 e di recente ristrutturato completamente, riportato in catasto al foglio 7 particella
660 sub 7 categoria A/4 classe 4 vani 2 piano S/2, rendita catastale €.154,94 con accesso esclusivo dalla particella di terreno n°1543; precisavano che i primi cinque immobili erano stati ex novo costruiti dagli attori, mentre quelli di cui ai nn.7 e 8 erano stati interamente ristrutturati a cura e spese degli stessi attori, avendone conseguito il possesso nel 1969 in pessime condizioni di manutenzione, sia interna che esterna, con una spesa complessiva quantificata in € 800.000,00 e con aumento del valore dei beni non inferiore al 50%.
Esponevano, ancora, che tutti gli immobili erano stati posseduti da oltre trent'anni, continuamente ed ininterrottamente, animo domini dagli stessi attori e dal di loro nucleo familiare, senza nessuna contestazione del possesso con azioni giudiziarie, né alcuna rivendicazione della proprietà sugli immobili de quibus e delle loro pertinenze: difatti,
pag. 3/13 rappresentavano che il titolare cartaceo dei beni, , celibe, senza figli e residente Persona_1 all'estero, aveva dismesso da quell'epoca ad ogni potestà dominicale sugli stessi e, frequentava i luoghi da "mero ospite", disinteressandosi completamente dei lavori e dei miglioramenti effettuati dagli attori, pur essendo sovente presente alla loro realizzazione e pur conservando la titolarità delle utenze e delle varie istanze relative agli stessi immobili;
riferivano ulteriormente che l'intero compendio immobiliare era curato e mantenuto a proprie spese sia ordinarie che straordinarie, pagando tasse, imposte e oneri vari e che una parte degli immobili erano occupati dalla famiglia degli attori direttamente e un'altra parte era da anni adibita a pensione-affittacamere denominata " " con attività gestita da , figlia Pt_2 Persona_2 degli attori. Lamentavano, tuttavia, che dopo la morte di , avvenuta il Persona_1
01/04/2011, la convenuta , cittadina tedesca e figlia adottiva di Controparte_4
, nel 2012 si recava sui luoghi di causa, qualificandosi nuova proprietaria degli Persona_1 immobili de quibus e che, a seguito di indagini ipocatastali e presso l'Ufficio del Registro, scoprivano l'esistenza di denuncia di successione in suo favore dei beni indicati (Reg.ta a
Salerno vol.9990 n.624 del 22/03/2012), mentre dai registri immobiliari non risultavano essere trascritte nel ventennio precedente, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Salerno 1) di accertare e dichiarare l'esercizio del possesso uti dominus e conseguentemente dichiarare l'avvenuto usucapione ex art. 1158 cod. civ. degli immobili indicati, 2) in via del tutto gradata di condannare la convenuta ex art. 1150 cod. civ. ad indennizzare gli attori per i miglioramenti degli immobili, in tutto o in parte, in ragione dell'aumento di valore conseguito dagli stessi beni ovvero, in via ancora più subordinata, nella misura di € 800.000,00 (ottocentomila) oltre oneri fiscali. In via istruttoria, chiedeva disporsi C.T.U. e prova per testi. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 25/01/2017, si costituiva in giudizio Controparte_4
, quale parte convenuta, che contestava la ricostruzione storica dei fatti di parte attrice:
[...] precisava che il dante causa, , era diventato proprietario della consistenza Persona_1 immobiliare 1) per successione ab intestato del proprio genitore , cui aveva Persona_3 fatto seguito l'atto di divisione per notar di Amalfi del 30/08/1967, Persona_4 rep. 10406, 2) per successione ab intestato della di lui germana , 3) per Persona_5 donazione - per notar di Amalfi del 16/10/1996, rep. 15673 - da parte dei di Persona_6
pag. 4/13 lui germani e ed la convenuta era Per_7 Persona_8 Per_9 Controparte_4 divenuta proprietaria di tutto il compendio immobiliare in virtù di successione ab intestato del predetto proprio genitore , oggetto di denunzia di successione presentata presso Per_1
l'Agenzia Entrate di Salerno il 22/03/2012. Esponeva che aveva trasferito il Persona_1 suo centro di interessi lavorativi in Germania dal 1970 e aveva destinato il compendio immobiliare quale domicilio secondario che, agli inizi degli anni '90, era stato affidato a
– in considerazione del consolidato rapporto di conoscenza e di amicizia Parte_1
- per la manutenzione ordinaria e l'esecuzione in economia di lavori di ampliamento dei manufatti edilizi, eseguiti, in alcuni casi, anche dallo stesso Intiso di persona, nonché da
, con l'ausilio di manovali dallo stesso selezionati, tutti lavori effettuati a cura e spese Parte_1 di;
riferiva ancora che l' aveva ceduto il cespite in comodato alla figlia di CP_3 CP_3 Parte_1
con contratto del 20/05/2003, registrato il 09/09/2003, la quale aveva
[...] Per_2 insediato la struttura ricettiva denominata “Pensione Gilda”. Lamentava, tuttavia, che dal
2009 – epoca in cui si era ammalato gravemente con impossibilità di recarsi Persona_1 presso il complesso immobiliare – il aveva effettuato arbitrariamente opere di Parte_1 costruzione di manufatti edili nel dispregio della normativa urbanistica, provocando una situazione dannosa sia sotto il profilo dell'alterazione dell'assetto architettonico e funzionale del compendio che sul piano delle responsabilità amministrative e penali e che la medesima convenuta si era recata più volte sui luoghi di causa per discutere di quanto era stato realizzato. Contestata la ricostruzione storica dei fatti, la convenuta, in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, nel merito chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate e di accertare la responsabilità aggravata degli attori ex art. 96
c.p.c. e condannarli al risarcimento dei danni nella misura equitativa;
contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale per la condanna degli attori alla restituzione di tutti i cespiti oggetto della domanda di usucapione, previo accertamento dell'esclusiva proprietà dei cespiti medesimi in capo alla convenuta. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. e ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il procedimento perveniva all'udienza del 06/04/2023 per la precisazione delle conclusioni;
con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 04/04/2023 si costituiva in giudizio nella sua qualità di CP_1
CP amministratore di sostegno di in la quale faceva proprie le Persona_10
pag. 5/13 CP eccezioni svolte da in e segnalava nello specifico che il complesso Controparte_2 immobiliare era stato in parte rilasciato in virtù della sentenza n. 1680/2019 resa dal
Tribunale di Salerno nell'ambito del giudizio promosso dalla convenuta nei confronti di avente ad oggetto la risoluzione del comodato stipulato in data Persona_2
20/05/2003 stipulato con il dante causa della . All'esito dell'udienza, la causa CP_4 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 3820/2024 emessa e depositata telematicamente in data 16/07/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 17/07/2024 – notificata a mezzo pec in data
18/07/2024, il Tribunale di Salerno, in via preliminare, rigettava le eccezioni di difetto di rappresentanza processuale e sostanziale e di sospensione ex art. 295 c.p.c., nel merito rigettava le domanda attoree, accoglieva la domanda riconvenzionale e ordinava il rilascio immediato degli immobili, con condanna alle spese di lite quantificate in € 8.991,00. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e , Parte_1 Parte_2 censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) del primo motivo di gravame
- della violazione di legge (rilevante ai fini della decisione) per erroneo/mancato esame delle preliminari ed assorbenti eccezioni ed istanze attoree, e conseguente loro mancato accoglimento. della nullità della sentenza e degli atti successivi alla mancata interruzione del giudizio;
2) del secondo motivo di appello - della violazione di legge - rilevante ai fini della decisione. della mancata ammissione della prova testimoniale attorea;
3) del terzo motivo - error in iudicando - error in procedendo. 3a) dell' erroneo esame delle risultanze probatorie,
3b) del mancato esame di decisivi documenti attorei, 3c) della erronea valutazione dei documenti avversi;
4) del quarto motivo di appello – dell'accoglimento dell'azione di rivendica e della condanna al rilascio;
5) del quinto motivo - della domanda di rimborso e di quella subordinata ex art.2041 cc - della mancata ammissione della ctu – della inammissibile eccezione di prescrizione della convenuta;
6) del conseguente mal governo delle spese e competenze di lite”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “rilevare l'inesistenza assoluta ed insanabile della procura della con tutte le conseguenze di legge, in primis quella di nullità di tutti CP_1 gli atti successivi alla mancata interruzione del giudizio e tra essi la nullità della sentenza di primo grado;
rilevare la carenza di legittimazione attiva della con tutte le conseguenze di legge;
disporre la CP_1 sospensione del giudizio ex art.295 cpc;
in subordine, disporre la comparizione delle parti;
accogliere tutte le istanze istruttorie di cui al primo grado, nonché, anche in virtù dei poteri istruttori di ufficio, ex art.281 ter cpc ammettere la prova testimoniale tutta come richiesta, riconoscere valenza probatoria a tutti i documenti
pag. 6/13 attorei in atti, anche a conferma delle circostanze di cui alle dichiarazioni in atti alle quali vorrà consentire ingresso e rilevanza (di cui pertanto si chiede nuovamente l'acquisizione al processo sussistendone i presupposti ex lege); disporre CTU come richiesta ab origine litis;
Voglia altresì l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno valutare l'opportunità di procedere ad ispezione dei luoghi. Per l'effetto: accogliere la domanda principale degli attori (in ordine a tutti o ad una parte dei beni), e/o quella di rimborso e/o quella subordinata ex art.2041 cc.; rigettare in ogni caso le domande riconvenzionali della convenuta perché abbandonate, e comunque inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto;
in riforma anche del capo delle spese, condannare la appellata, al pagamento delle spese e competenze, del doppio grado di giudizio, in favore degli odierni appellanti”. Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione in appello depositata telematicamente in data 20/12/2024, si costituiva in giudizio nella qualità di CP_1 amministratrice di sostegno di , quale parte appellata, che nel Parte_4 merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Fissata la prima udienza per il 27/02/2025, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 12/06/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali e disposta la trattazione della causa in presenza per l'udienza del 12/06/2025, le parti si riportavano ai propri scritti e all'esito il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio su tutte le questioni sollevate e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. La questione preliminare posta da parte appellante attiene alla regolarità della procura alla lite rilasciata in primo grado in forma scritta utilizzando la lingua italiana, per vizio della stessa in relazione alla comprensione da parte del sottoscrittore del contenuto dispositivo della stessa, non redatta in ling.ua tedesca, aspetto da cui deriverebbe il difetto di rappresentanza processuale insanabile per inesistenza della procura. Detto aspetto è stato risolto dal giudice di primo grado nel senso di ritenere che la procura alle liti rilasciata dall'amministratrice di sostegno della convenuta, in italiano, e non in tedesco sia valida poiché l'art. 122 delle disp. CP_1 att. c.p.c. prevede che i documenti prodotti nel processo siano redatti in lingua italiana,
pag. 7/13 essendo la procura redatta in italiano non necessita di traduzione, ed è validata dalla circostanza che il notaio tedesco abbia dato atto dell'identità della stessa e della sottoscrizione in sua presenza attestandone la veridicità. L'appellante ha insistito facendo rilevare di aver eccepito la inesistenza della procura redatta in italiano da soggetto straniero residente all'etero, non potendo neppure la firma essere autenticata in italiano. Trattasi, a dire degli appellanti di inesistenza assoluta non sanabile. Il richiamo all'art. 122 delle disp. att. c.p.c viene inteso come non applicabile al caso di specie, essendo riferibile agli atti del processo, e non alla procura atto prodromico al processo. Per cui il processo avrebbe dovuto essere interrotto, per consentire la regolare costituzione della parte che ha perso la capacità di stare in giudizio personalmente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la procura alle lite è un atto prodromico e non un atto processuale in senso stretto, quindi non trova applicazione l'art. 122 c.p.c bensì l'art. 123 c.p.c. che consente al giudice se lo ritiene necessario di disporre la traduzione. La Corte, in particolare, rileva che non sussiste un obbligo di disporre la traduzione come condizione di validità della procura alle lite, essendo necessario che la procura redatta in lingua straniera sia utilizzabile, perché chiara e rilasciata secondo le regole del paese in cui è stata formata. (Cass. civ. sez. unite n. 17876/2025) Va osservato che per quanto disposto dall'art. 12 della legge 31 maggio 1995 n. 218 la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, essendo necessario che il diritto straniero per la formazione della scrittura privata riconosca la attestazione del pubblico ufficiale di firma del documento in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore.
Ricorrendo tale condizione, la procura rilasciata all'estero in lingua italiana non è affetta da inesistenza, ma eventualmente viziata e dunque suscettibile di sanatoria, che nel caso di specie può dirsi realizzata, stante la costituzione in appello con procura alla lite in lingua tedesca, con traduzione con perizia giurata. La sanatoria può avvenire anche in appello, superando le preclusioni derivanti da decadenze processuali anche su iniziativa della parte, detta sanatoria ha effetto retroattivo(art. 182 c.p.c.)Unici elementi che incidono sulla esistenza stessa della procura attengono alla autenticità della sottoscrizione autenticata, ed all'accertamento dell'identità del sottoscrittore elementi che non vengono in rilievo nel caso in esame. Quanto CP alla carenza di legittimazione passiva di , già , va osservato che Controparte_4 dalla documentazione in atti emerge l'identità della parte convenuta, in relazione alla sua pag. 8/13 condizione di figlia adottiva di . Sul punto rileva che la parte appellata ha Persona_1 prodotto istanza di adozione, certificati di residenza, e nascita e traduzione relativa, atto di adozione di , documenti che attengono alla capacità di stare in Controparte_4 giudizio, ovvero alla legittimazione passiva e come tali validamente prodotti, di propria iniziativa dalla parte, anche in appello, senza preclusioni o decadenza alcuna. ( Cass.civ. sez
.III n. 17062/2019) Del tutto infondata è la critica al primo giudice di non aver favorito la conciliazione tra le parti, richiesta dagli attori, non esistendo alcun obbligo in tal senso, ma trattandosi di scelta puramente discrezionale. Ugualmente, la circostanza che sia CP_1 intervenuta nel processo aderendo a tutte le difese e domande riconvenzionali di
[...]
non costituisce abbandono della domanda riconvenzionale di rivendica, Controparte_4 essendo non evidente tale volontà ed incompatibile con tutta l'attività difensiva, non volta al solo rilascio degli immobili, essendo necessaria la verifica della effettiva volontà della parte desumibile dalla condotta processuale sfociata nel richiamo a tutte le difese e domande riconvenzionali già poste in comparsa di costituzione. Il motivo di appello relativo alla mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. è infondato. L'articolo 295 c.p.c prevede la sospensione necessaria quando la decisione di una causa dipende, in tutto o in parte, dalla definizione di un'altra causa pendente tra le stesse parti o parti diverse, onde evitare potenziali contrasti tra le decisioni. Tra le due cause deve esistere un nesso di pregiudizialità in senso tecnico, giuridico e non meramente logico(Cass. n. 14060/2004) nel caso di specie non ravvisabile tra l'opposizione di terzo proposta dai coniugi avverso la sentenza Parte_1 avente ad oggetto il rilascio degli immobili da parte della figlia tenuti in forza del comodato dell'anno 2003, e la presente domanda di usucapione riferita alla particella 660 sub 5., come correttamente ritenuto dal primo giudice, in relazione alla non necessaria pregiudizialità tra i processi, peraltro, non evidenziata dalla parte richiedente. Quanto al motivo di appello relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale va osservato che se è vero che la prova del possesso ventennale utile ad usucapire può essere data con testimoni, e che il giudice ha escluso la fondatezza della domanda sulla mancata prova del possesso, va osservato che il rigetto della ammissione è adeguatamente motivato. Il capo a) appare generico nella sua formulazione, sia in relazione al possesso iniziato dall'anno 1969/70, sia in relazione agli immobili interessati, non specificati nel capo di prova, il capo b) appare ugualmente generico e con contenuto valutativo circa lo stato dei luoghi, peraltro non ben pag. 9/13 identificati, il capo c) descrittivo di una serie di interventi non specificati in relazione al tempo della realizzazione, e dunque ininfluente al fine della prova utile per l'usucapione, il capo d) appare assertivo del possesso trentennale, senza alcun riferimento fattuale;
il capo e) è irrilevante in relazione alla posizione della appellante ed alla rivendica del diritto solo nell'anno 2012; il capo f) appare ininfluente nella misura in cui conferma la presenza del proprietario sui luoghi per vacanza e necessità burocratiche di gestione dei suoi Persona_1 beni, dunque contraddittorio, rispetto alla domanda di usucapione;
il capo g) ugualmente tende a dimostrare circostanze inconciliabili con la prova documentale della stipula del contratto di comodato nell'anno 2003; il capo h) tende a provare circostanze incompatibili con il dato documentale circa gli oneri di gestione dei beni;
il capo i) e j) sono irrilevanti relativi a promesse del proprietario circa il futuro dei beni. Dunque, le motivazioni addotte dal primo giudice per non ammettere le prove testimoniali sono condivisibili. Corretta è ugualmente l'esclusione dalla valutazione probatoria delle dichiarazioni provenienti da terzi estranei al processo, e non indicati come parti, finalizzate a provare il possesso, l'attività di recupero del bene, e l'attività ricettiva svolta per oltre 40 anni, oppure la perizia afferente ai costi sostenuti per gli interventi di recupero, non sostenuta alla prova degli esborsi, e dunque meramente valutativa. Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere valore indiziario, l'utilizzazione delle quali costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto quello dell'omesso esame su un punto decisivo della controversia, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c( cass. civ. n.
24976/2017)
Uguale valore va dato alla valutazione di stima di parte, che ha carattere puramente indiziario,
e non può costituire prova. Pertanto liberamente valutabile dal giudice. Nessuna cesura può essere mossa alla omessa valutazione delle sentenze penali, depositate non tempestivamente, in quanto esse costituiscono prove atipiche formate in altro procedimento e come tali liberamente valutabili in relazione alla loro rilevanza probatoria. (Cass. civ. n.
2947/2023)Esse, inoltre si riferiscono ad un periodo specifico e non possono avere valore assoluto in relazione alla prova del possesso e del compimento di atti di gestione dei beni,
pag. 10/13 anche attraverso la realizzazione di opere abusive. Anzi, la circostanza che nell'anno 2003 i beni siano stati sottoposti a sequestro penale per abusi edilizi realizzati dal , non Parte_1 vale ad escludere il potere dispositivo dei beni da parte del proprietario. Anche il riferimento all'epoca di residenza in Germania del fatta risalire all'anno 1960 e non anche Persona_1 all'anno 1970, non esclude che lo stesso abbia cessato la relazione della cosa, ovvero non è significativo ai fini della prova dell'usucapione. Va inoltre, osservato che gli appellanti non hanno contestato in maniera specifica i documenti specificatamente indicati dal primo giudice relativi agli atti di gestione degli immobili posti in essere dal , come il Persona_1 verbale di sequestro dell'anno 1983 in cui i carabinieri colsero nell'atto di compiere un CP_3 abuso edilizio, o l'atto dell'anno del 1986 con cui egli richiese la correzione della domanda di condono, o i bollettini ICI pagati dal 93 al 2011, o il pagamento dei tributi, come da dichiarazione dei redditi, o la dichiarazione resa dal Cavaliere nel verbale di accesso del
7/03/2003 di essere l'esecutore materiale dell'abuso edilizio su incarico del proprietario, che
è condotta incompatibile con la volontà di usucapire e di ritenersi titolare esclusivo del diritto di proprietà sul bene, ed ancora la dichiarazione del Cavaliere del 24/02/2011 inviata al
Comune di Positano in cui riconosceva di non essere proprietario dei beni sui quali erano state costruite le opere abusive, di . Pertanto, deve giungersi alla conclusione Persona_1 che gli appellanti sono stati nel tempo meri gestori dei beni di , che viveva Persona_1 lontano, in forza di un rapporto correttamente qualificato di comodato gratuito tra le parti,
e che gli stessi non hanno provato il possesso utile ad usucapire nè in relazione al tempo di inizio dello stesso, né in relazione al possesso intermedio, pubblico, incontestato e chiaramente volto da escludere terzi dal diritto sugli immobili. Anche la prova dei miglioramenti appare non raggiunta in relazione alla natura degli stessi, data la loro abusività, sia in relazione ai tempi ed alla copertura economica dei relativi costi. Inoltre, essendo fuori dal tema del possesso, non può applicarsi la disciplina relativa al rimborso dei miglioramenti, che non è dovuta al comodatario, o meno che non si tratti di opere urgenti e necessarie alla conservazione della cosa. Detta qualificazione giuridica esclude l'azione di arricchimento senza causa trattandosi di azione residuale, come sostenuto dal primo giudice. Infine, irrilevante è ai fini della decisione tutta la questione sulla particella n. 660 sub 4 estranea al processo, la carenza di prova del possesso è da riferirsi alle particelle di cui all'atto di citazione.
Quanto al riconoscimento della fondatezza dell'azione di rivendica essa va ritenuta fondata pag. 11/13 nella misura in cui se è vero che l'eccezione di usucapione non rende l'onere di chi agisce in rivendica meno gravoso, tuttavia, esso è attenuato nell'ipotesi in cui chi sostenga di aver usucapito non cotesta la proprietà del bene in capo al rivendicate al momento in cui asserisce di aver iniziato a possedere. In tal caso l'usucapione non è in contrasto con la proprietà del bene. Tale ammissione può desumersi nel caso di specie dalle stesse dichiarazioni provenienti dal Cavaliere e non disconosciute, e dalla condotta tacitamente tenuta dagli appellanti mai volta a negare il diritto in capo a , quanto in suo disinteresse e abbondono della Persona_1 cosa, per essere stabilmente residente all'estero. (Cass. civ. n. 6324/2022) Per cui la decisione del primo giudice è corretta, in ragione dei titoli posti alla base dell'azione di rivendica e della mancata espressa contestazione della proprietà in capo a all'epoca dell'inizio Persona_1 del possesso. L'appello va rigettato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza, ed il valore indeterminato della controversia. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. non essendo evidente, per la complessità delle questioni trattare, la mala fede, o colpa grave degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di nella qualità di amministratrice Parte_1 Parte_2 CP_1 di sostegno di , avverso la sentenza n. 3820/2024 del Tribunale Parte_4 di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 16/07/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 17/07/2024 – notificata a mezzo pec in data 18/07/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 8.800,00 competenze, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
pag. 12/13 Salerno, lì 9/ 07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 974/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 974/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3820/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 16/07/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 17/07/2024 – notificata a mezzo pec in data 18/07/2024,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Cimmino ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Sorrento (NA), alla Via San Cesareo nr. 5, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
, nella sua qualità di amministratrice di sostegno di , CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Maiello ed elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Bovio nr. 8, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3820/2024 del Tribunale di Salerno –
Usucapione di beni immobili ex art. 1158 cod. civ. e azione di rivendicazione ex art.
948 cod. civ.
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 17/09/2024 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 23/09/2024, e proponevano Parte_1 Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 3820/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 16/07/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
17/07/2024 – notificata a mezzo pec in data 18/07/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “A) Rigetta tutte le domanda attoree;
B) Accoglie la domanda riconvenzionale e accerta che la convenuta è proprietaria dei seguenti di n. 8 immobili, su diversi live lli, siti in Positano (SA) in località
Arienzo, alla via Nazionale Costiera Amalfitana Arienzo n. 76: 1) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 7 particella 1343 sub 2 categoria A/3 classe 1 vani 2,5 piano s/1 rendita catastale € 367,98; 2) Lastrico solare a copertura dell'immobile sopra indicato al punto 1) riportato in catasto al foglio 7 particella 1343 sub 1 categoria F/5 (lastrico solare) piano terra rendita catastale € 0,00;
3) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in ca tasto al foglio 7 particella 1544 sub 1 categoria A/4 classe 4 vani 2,5, piano terra rendita catastale € 193,67; 4) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 7 particella 1544 sub 2 categoria A/4 classe 4 vani 2,5 piano s /1 rendita catastale €
193,67; 5) Immobile adibito a deposito, riportato in catasto al foglio 7 particella 1545 categoria C/2 classe
1 mq 9 piano terra rendita catastale € 51,59; 6) Appezzamento di terreno, riportato in Catasto al foglio 7 particella 1543 qualità uliveto classe 2 di mq 1101; 7) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 7 particella 660 sub 5 categoria A74 classe 4 vani 10 piano s/1, rendita catastale €
774,69; 8) Immobile adibito a civile abitazione, sottoposto a quello innanzi indicato al punto 7, riportato in catasto al foglio 7 particella 660 sub 7 categoria A/4 classe 4 vani 2 piano s/2, rendita catastale €
154,94 ed al quale vi si accede esclusivamente dalla particella di terreno n. 1543; C) Ordina agli attori
l'immediato rilascio in favore della convenuta degli immobili di cui al precedente capo eccetto quello al n. 7, perché già nel possesso della convenuta, in forza dell'esecuzione di altro titolo;
D) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per spese vive,
€ 8.991,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e
i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
pag. 2/13 Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione in rinnovazione del 05/07/2016 e iscritto a ruolo in data 02/10/2015, R.G. 8026/2015, e Parte_1 Parte_2
CP convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, (già ) CP_3 Parte_3 esponendo di esercitare il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto dall'anno 1969 e comunque da oltre trent'anni in maniera ininterrotta, pacifica e con animus rem sibi habendi di n. 8 immobili, posti su diversi livelli e siti in Positano (SA), in località Arienzo, alla via
Nazionale Costiera Amalfitana/Arienzo nr. 76, così individuati: 1) Immobile adibito a civile abitazione, costruito nel 1982 riportato in catasto al foglio 7 particella 1343 sub 2 categoria
A/3 classe 1 vani 2,5 piano S/1 rendita catastale €.367,98; 2) Lastrico solare a copertura dell'immobile indicato al punto 1) riportato in catasto al foglio 7 particella 1343 sub 1 categoria F/5 (lastrico solare) piano terra rendita catastale €.00,00; 3) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 7 particella 1544 sub 1 categoria A/4 classe 4 vani 2,5 piano terra rendita catastale €.193,67; 4) Immobile adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 7 particella 1544 sub 2 categoria A/4 classe 4 vani 2,5 piano S/1 rendita catastale €.193,67; 5) Immobile adibito a deposito, riportato in catasto al foglio 7 particella 1545 categoria C/2 classe 1 mq 9 piano terra rendita catastale €.51,59; 6)
Appezzamento di terreno, riportato in Catasto al foglio 7 particella 1543 qualità uliveto classe
2 di mq 1101; 7) Immobile adibito a civile abitazione, costruito antecedentemente al 1942, riportato in catasto al foglio 7 particella 660 sub 5A categoria A/4 classe 4 vani 10 piano S/1; rendita catastale €.774,69; 8) Immobile adibito a civile abitazione, sottoposto a quello indicato al punto 7 e di recente ristrutturato completamente, riportato in catasto al foglio 7 particella
660 sub 7 categoria A/4 classe 4 vani 2 piano S/2, rendita catastale €.154,94 con accesso esclusivo dalla particella di terreno n°1543; precisavano che i primi cinque immobili erano stati ex novo costruiti dagli attori, mentre quelli di cui ai nn.7 e 8 erano stati interamente ristrutturati a cura e spese degli stessi attori, avendone conseguito il possesso nel 1969 in pessime condizioni di manutenzione, sia interna che esterna, con una spesa complessiva quantificata in € 800.000,00 e con aumento del valore dei beni non inferiore al 50%.
Esponevano, ancora, che tutti gli immobili erano stati posseduti da oltre trent'anni, continuamente ed ininterrottamente, animo domini dagli stessi attori e dal di loro nucleo familiare, senza nessuna contestazione del possesso con azioni giudiziarie, né alcuna rivendicazione della proprietà sugli immobili de quibus e delle loro pertinenze: difatti,
pag. 3/13 rappresentavano che il titolare cartaceo dei beni, , celibe, senza figli e residente Persona_1 all'estero, aveva dismesso da quell'epoca ad ogni potestà dominicale sugli stessi e, frequentava i luoghi da "mero ospite", disinteressandosi completamente dei lavori e dei miglioramenti effettuati dagli attori, pur essendo sovente presente alla loro realizzazione e pur conservando la titolarità delle utenze e delle varie istanze relative agli stessi immobili;
riferivano ulteriormente che l'intero compendio immobiliare era curato e mantenuto a proprie spese sia ordinarie che straordinarie, pagando tasse, imposte e oneri vari e che una parte degli immobili erano occupati dalla famiglia degli attori direttamente e un'altra parte era da anni adibita a pensione-affittacamere denominata " " con attività gestita da , figlia Pt_2 Persona_2 degli attori. Lamentavano, tuttavia, che dopo la morte di , avvenuta il Persona_1
01/04/2011, la convenuta , cittadina tedesca e figlia adottiva di Controparte_4
, nel 2012 si recava sui luoghi di causa, qualificandosi nuova proprietaria degli Persona_1 immobili de quibus e che, a seguito di indagini ipocatastali e presso l'Ufficio del Registro, scoprivano l'esistenza di denuncia di successione in suo favore dei beni indicati (Reg.ta a
Salerno vol.9990 n.624 del 22/03/2012), mentre dai registri immobiliari non risultavano essere trascritte nel ventennio precedente, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Salerno 1) di accertare e dichiarare l'esercizio del possesso uti dominus e conseguentemente dichiarare l'avvenuto usucapione ex art. 1158 cod. civ. degli immobili indicati, 2) in via del tutto gradata di condannare la convenuta ex art. 1150 cod. civ. ad indennizzare gli attori per i miglioramenti degli immobili, in tutto o in parte, in ragione dell'aumento di valore conseguito dagli stessi beni ovvero, in via ancora più subordinata, nella misura di € 800.000,00 (ottocentomila) oltre oneri fiscali. In via istruttoria, chiedeva disporsi C.T.U. e prova per testi. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 25/01/2017, si costituiva in giudizio Controparte_4
, quale parte convenuta, che contestava la ricostruzione storica dei fatti di parte attrice:
[...] precisava che il dante causa, , era diventato proprietario della consistenza Persona_1 immobiliare 1) per successione ab intestato del proprio genitore , cui aveva Persona_3 fatto seguito l'atto di divisione per notar di Amalfi del 30/08/1967, Persona_4 rep. 10406, 2) per successione ab intestato della di lui germana , 3) per Persona_5 donazione - per notar di Amalfi del 16/10/1996, rep. 15673 - da parte dei di Persona_6
pag. 4/13 lui germani e ed la convenuta era Per_7 Persona_8 Per_9 Controparte_4 divenuta proprietaria di tutto il compendio immobiliare in virtù di successione ab intestato del predetto proprio genitore , oggetto di denunzia di successione presentata presso Per_1
l'Agenzia Entrate di Salerno il 22/03/2012. Esponeva che aveva trasferito il Persona_1 suo centro di interessi lavorativi in Germania dal 1970 e aveva destinato il compendio immobiliare quale domicilio secondario che, agli inizi degli anni '90, era stato affidato a
– in considerazione del consolidato rapporto di conoscenza e di amicizia Parte_1
- per la manutenzione ordinaria e l'esecuzione in economia di lavori di ampliamento dei manufatti edilizi, eseguiti, in alcuni casi, anche dallo stesso Intiso di persona, nonché da
, con l'ausilio di manovali dallo stesso selezionati, tutti lavori effettuati a cura e spese Parte_1 di;
riferiva ancora che l' aveva ceduto il cespite in comodato alla figlia di CP_3 CP_3 Parte_1
con contratto del 20/05/2003, registrato il 09/09/2003, la quale aveva
[...] Per_2 insediato la struttura ricettiva denominata “Pensione Gilda”. Lamentava, tuttavia, che dal
2009 – epoca in cui si era ammalato gravemente con impossibilità di recarsi Persona_1 presso il complesso immobiliare – il aveva effettuato arbitrariamente opere di Parte_1 costruzione di manufatti edili nel dispregio della normativa urbanistica, provocando una situazione dannosa sia sotto il profilo dell'alterazione dell'assetto architettonico e funzionale del compendio che sul piano delle responsabilità amministrative e penali e che la medesima convenuta si era recata più volte sui luoghi di causa per discutere di quanto era stato realizzato. Contestata la ricostruzione storica dei fatti, la convenuta, in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, nel merito chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate e di accertare la responsabilità aggravata degli attori ex art. 96
c.p.c. e condannarli al risarcimento dei danni nella misura equitativa;
contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale per la condanna degli attori alla restituzione di tutti i cespiti oggetto della domanda di usucapione, previo accertamento dell'esclusiva proprietà dei cespiti medesimi in capo alla convenuta. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. e ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il procedimento perveniva all'udienza del 06/04/2023 per la precisazione delle conclusioni;
con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 04/04/2023 si costituiva in giudizio nella sua qualità di CP_1
CP amministratore di sostegno di in la quale faceva proprie le Persona_10
pag. 5/13 CP eccezioni svolte da in e segnalava nello specifico che il complesso Controparte_2 immobiliare era stato in parte rilasciato in virtù della sentenza n. 1680/2019 resa dal
Tribunale di Salerno nell'ambito del giudizio promosso dalla convenuta nei confronti di avente ad oggetto la risoluzione del comodato stipulato in data Persona_2
20/05/2003 stipulato con il dante causa della . All'esito dell'udienza, la causa CP_4 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 3820/2024 emessa e depositata telematicamente in data 16/07/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 17/07/2024 – notificata a mezzo pec in data
18/07/2024, il Tribunale di Salerno, in via preliminare, rigettava le eccezioni di difetto di rappresentanza processuale e sostanziale e di sospensione ex art. 295 c.p.c., nel merito rigettava le domanda attoree, accoglieva la domanda riconvenzionale e ordinava il rilascio immediato degli immobili, con condanna alle spese di lite quantificate in € 8.991,00. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e , Parte_1 Parte_2 censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) del primo motivo di gravame
- della violazione di legge (rilevante ai fini della decisione) per erroneo/mancato esame delle preliminari ed assorbenti eccezioni ed istanze attoree, e conseguente loro mancato accoglimento. della nullità della sentenza e degli atti successivi alla mancata interruzione del giudizio;
2) del secondo motivo di appello - della violazione di legge - rilevante ai fini della decisione. della mancata ammissione della prova testimoniale attorea;
3) del terzo motivo - error in iudicando - error in procedendo. 3a) dell' erroneo esame delle risultanze probatorie,
3b) del mancato esame di decisivi documenti attorei, 3c) della erronea valutazione dei documenti avversi;
4) del quarto motivo di appello – dell'accoglimento dell'azione di rivendica e della condanna al rilascio;
5) del quinto motivo - della domanda di rimborso e di quella subordinata ex art.2041 cc - della mancata ammissione della ctu – della inammissibile eccezione di prescrizione della convenuta;
6) del conseguente mal governo delle spese e competenze di lite”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “rilevare l'inesistenza assoluta ed insanabile della procura della con tutte le conseguenze di legge, in primis quella di nullità di tutti CP_1 gli atti successivi alla mancata interruzione del giudizio e tra essi la nullità della sentenza di primo grado;
rilevare la carenza di legittimazione attiva della con tutte le conseguenze di legge;
disporre la CP_1 sospensione del giudizio ex art.295 cpc;
in subordine, disporre la comparizione delle parti;
accogliere tutte le istanze istruttorie di cui al primo grado, nonché, anche in virtù dei poteri istruttori di ufficio, ex art.281 ter cpc ammettere la prova testimoniale tutta come richiesta, riconoscere valenza probatoria a tutti i documenti
pag. 6/13 attorei in atti, anche a conferma delle circostanze di cui alle dichiarazioni in atti alle quali vorrà consentire ingresso e rilevanza (di cui pertanto si chiede nuovamente l'acquisizione al processo sussistendone i presupposti ex lege); disporre CTU come richiesta ab origine litis;
Voglia altresì l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno valutare l'opportunità di procedere ad ispezione dei luoghi. Per l'effetto: accogliere la domanda principale degli attori (in ordine a tutti o ad una parte dei beni), e/o quella di rimborso e/o quella subordinata ex art.2041 cc.; rigettare in ogni caso le domande riconvenzionali della convenuta perché abbandonate, e comunque inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto;
in riforma anche del capo delle spese, condannare la appellata, al pagamento delle spese e competenze, del doppio grado di giudizio, in favore degli odierni appellanti”. Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione in appello depositata telematicamente in data 20/12/2024, si costituiva in giudizio nella qualità di CP_1 amministratrice di sostegno di , quale parte appellata, che nel Parte_4 merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Fissata la prima udienza per il 27/02/2025, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 12/06/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali e disposta la trattazione della causa in presenza per l'udienza del 12/06/2025, le parti si riportavano ai propri scritti e all'esito il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio su tutte le questioni sollevate e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. La questione preliminare posta da parte appellante attiene alla regolarità della procura alla lite rilasciata in primo grado in forma scritta utilizzando la lingua italiana, per vizio della stessa in relazione alla comprensione da parte del sottoscrittore del contenuto dispositivo della stessa, non redatta in ling.ua tedesca, aspetto da cui deriverebbe il difetto di rappresentanza processuale insanabile per inesistenza della procura. Detto aspetto è stato risolto dal giudice di primo grado nel senso di ritenere che la procura alle liti rilasciata dall'amministratrice di sostegno della convenuta, in italiano, e non in tedesco sia valida poiché l'art. 122 delle disp. CP_1 att. c.p.c. prevede che i documenti prodotti nel processo siano redatti in lingua italiana,
pag. 7/13 essendo la procura redatta in italiano non necessita di traduzione, ed è validata dalla circostanza che il notaio tedesco abbia dato atto dell'identità della stessa e della sottoscrizione in sua presenza attestandone la veridicità. L'appellante ha insistito facendo rilevare di aver eccepito la inesistenza della procura redatta in italiano da soggetto straniero residente all'etero, non potendo neppure la firma essere autenticata in italiano. Trattasi, a dire degli appellanti di inesistenza assoluta non sanabile. Il richiamo all'art. 122 delle disp. att. c.p.c viene inteso come non applicabile al caso di specie, essendo riferibile agli atti del processo, e non alla procura atto prodromico al processo. Per cui il processo avrebbe dovuto essere interrotto, per consentire la regolare costituzione della parte che ha perso la capacità di stare in giudizio personalmente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la procura alle lite è un atto prodromico e non un atto processuale in senso stretto, quindi non trova applicazione l'art. 122 c.p.c bensì l'art. 123 c.p.c. che consente al giudice se lo ritiene necessario di disporre la traduzione. La Corte, in particolare, rileva che non sussiste un obbligo di disporre la traduzione come condizione di validità della procura alle lite, essendo necessario che la procura redatta in lingua straniera sia utilizzabile, perché chiara e rilasciata secondo le regole del paese in cui è stata formata. (Cass. civ. sez. unite n. 17876/2025) Va osservato che per quanto disposto dall'art. 12 della legge 31 maggio 1995 n. 218 la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, essendo necessario che il diritto straniero per la formazione della scrittura privata riconosca la attestazione del pubblico ufficiale di firma del documento in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore.
Ricorrendo tale condizione, la procura rilasciata all'estero in lingua italiana non è affetta da inesistenza, ma eventualmente viziata e dunque suscettibile di sanatoria, che nel caso di specie può dirsi realizzata, stante la costituzione in appello con procura alla lite in lingua tedesca, con traduzione con perizia giurata. La sanatoria può avvenire anche in appello, superando le preclusioni derivanti da decadenze processuali anche su iniziativa della parte, detta sanatoria ha effetto retroattivo(art. 182 c.p.c.)Unici elementi che incidono sulla esistenza stessa della procura attengono alla autenticità della sottoscrizione autenticata, ed all'accertamento dell'identità del sottoscrittore elementi che non vengono in rilievo nel caso in esame. Quanto CP alla carenza di legittimazione passiva di , già , va osservato che Controparte_4 dalla documentazione in atti emerge l'identità della parte convenuta, in relazione alla sua pag. 8/13 condizione di figlia adottiva di . Sul punto rileva che la parte appellata ha Persona_1 prodotto istanza di adozione, certificati di residenza, e nascita e traduzione relativa, atto di adozione di , documenti che attengono alla capacità di stare in Controparte_4 giudizio, ovvero alla legittimazione passiva e come tali validamente prodotti, di propria iniziativa dalla parte, anche in appello, senza preclusioni o decadenza alcuna. ( Cass.civ. sez
.III n. 17062/2019) Del tutto infondata è la critica al primo giudice di non aver favorito la conciliazione tra le parti, richiesta dagli attori, non esistendo alcun obbligo in tal senso, ma trattandosi di scelta puramente discrezionale. Ugualmente, la circostanza che sia CP_1 intervenuta nel processo aderendo a tutte le difese e domande riconvenzionali di
[...]
non costituisce abbandono della domanda riconvenzionale di rivendica, Controparte_4 essendo non evidente tale volontà ed incompatibile con tutta l'attività difensiva, non volta al solo rilascio degli immobili, essendo necessaria la verifica della effettiva volontà della parte desumibile dalla condotta processuale sfociata nel richiamo a tutte le difese e domande riconvenzionali già poste in comparsa di costituzione. Il motivo di appello relativo alla mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. è infondato. L'articolo 295 c.p.c prevede la sospensione necessaria quando la decisione di una causa dipende, in tutto o in parte, dalla definizione di un'altra causa pendente tra le stesse parti o parti diverse, onde evitare potenziali contrasti tra le decisioni. Tra le due cause deve esistere un nesso di pregiudizialità in senso tecnico, giuridico e non meramente logico(Cass. n. 14060/2004) nel caso di specie non ravvisabile tra l'opposizione di terzo proposta dai coniugi avverso la sentenza Parte_1 avente ad oggetto il rilascio degli immobili da parte della figlia tenuti in forza del comodato dell'anno 2003, e la presente domanda di usucapione riferita alla particella 660 sub 5., come correttamente ritenuto dal primo giudice, in relazione alla non necessaria pregiudizialità tra i processi, peraltro, non evidenziata dalla parte richiedente. Quanto al motivo di appello relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale va osservato che se è vero che la prova del possesso ventennale utile ad usucapire può essere data con testimoni, e che il giudice ha escluso la fondatezza della domanda sulla mancata prova del possesso, va osservato che il rigetto della ammissione è adeguatamente motivato. Il capo a) appare generico nella sua formulazione, sia in relazione al possesso iniziato dall'anno 1969/70, sia in relazione agli immobili interessati, non specificati nel capo di prova, il capo b) appare ugualmente generico e con contenuto valutativo circa lo stato dei luoghi, peraltro non ben pag. 9/13 identificati, il capo c) descrittivo di una serie di interventi non specificati in relazione al tempo della realizzazione, e dunque ininfluente al fine della prova utile per l'usucapione, il capo d) appare assertivo del possesso trentennale, senza alcun riferimento fattuale;
il capo e) è irrilevante in relazione alla posizione della appellante ed alla rivendica del diritto solo nell'anno 2012; il capo f) appare ininfluente nella misura in cui conferma la presenza del proprietario sui luoghi per vacanza e necessità burocratiche di gestione dei suoi Persona_1 beni, dunque contraddittorio, rispetto alla domanda di usucapione;
il capo g) ugualmente tende a dimostrare circostanze inconciliabili con la prova documentale della stipula del contratto di comodato nell'anno 2003; il capo h) tende a provare circostanze incompatibili con il dato documentale circa gli oneri di gestione dei beni;
il capo i) e j) sono irrilevanti relativi a promesse del proprietario circa il futuro dei beni. Dunque, le motivazioni addotte dal primo giudice per non ammettere le prove testimoniali sono condivisibili. Corretta è ugualmente l'esclusione dalla valutazione probatoria delle dichiarazioni provenienti da terzi estranei al processo, e non indicati come parti, finalizzate a provare il possesso, l'attività di recupero del bene, e l'attività ricettiva svolta per oltre 40 anni, oppure la perizia afferente ai costi sostenuti per gli interventi di recupero, non sostenuta alla prova degli esborsi, e dunque meramente valutativa. Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere valore indiziario, l'utilizzazione delle quali costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto quello dell'omesso esame su un punto decisivo della controversia, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c( cass. civ. n.
24976/2017)
Uguale valore va dato alla valutazione di stima di parte, che ha carattere puramente indiziario,
e non può costituire prova. Pertanto liberamente valutabile dal giudice. Nessuna cesura può essere mossa alla omessa valutazione delle sentenze penali, depositate non tempestivamente, in quanto esse costituiscono prove atipiche formate in altro procedimento e come tali liberamente valutabili in relazione alla loro rilevanza probatoria. (Cass. civ. n.
2947/2023)Esse, inoltre si riferiscono ad un periodo specifico e non possono avere valore assoluto in relazione alla prova del possesso e del compimento di atti di gestione dei beni,
pag. 10/13 anche attraverso la realizzazione di opere abusive. Anzi, la circostanza che nell'anno 2003 i beni siano stati sottoposti a sequestro penale per abusi edilizi realizzati dal , non Parte_1 vale ad escludere il potere dispositivo dei beni da parte del proprietario. Anche il riferimento all'epoca di residenza in Germania del fatta risalire all'anno 1960 e non anche Persona_1 all'anno 1970, non esclude che lo stesso abbia cessato la relazione della cosa, ovvero non è significativo ai fini della prova dell'usucapione. Va inoltre, osservato che gli appellanti non hanno contestato in maniera specifica i documenti specificatamente indicati dal primo giudice relativi agli atti di gestione degli immobili posti in essere dal , come il Persona_1 verbale di sequestro dell'anno 1983 in cui i carabinieri colsero nell'atto di compiere un CP_3 abuso edilizio, o l'atto dell'anno del 1986 con cui egli richiese la correzione della domanda di condono, o i bollettini ICI pagati dal 93 al 2011, o il pagamento dei tributi, come da dichiarazione dei redditi, o la dichiarazione resa dal Cavaliere nel verbale di accesso del
7/03/2003 di essere l'esecutore materiale dell'abuso edilizio su incarico del proprietario, che
è condotta incompatibile con la volontà di usucapire e di ritenersi titolare esclusivo del diritto di proprietà sul bene, ed ancora la dichiarazione del Cavaliere del 24/02/2011 inviata al
Comune di Positano in cui riconosceva di non essere proprietario dei beni sui quali erano state costruite le opere abusive, di . Pertanto, deve giungersi alla conclusione Persona_1 che gli appellanti sono stati nel tempo meri gestori dei beni di , che viveva Persona_1 lontano, in forza di un rapporto correttamente qualificato di comodato gratuito tra le parti,
e che gli stessi non hanno provato il possesso utile ad usucapire nè in relazione al tempo di inizio dello stesso, né in relazione al possesso intermedio, pubblico, incontestato e chiaramente volto da escludere terzi dal diritto sugli immobili. Anche la prova dei miglioramenti appare non raggiunta in relazione alla natura degli stessi, data la loro abusività, sia in relazione ai tempi ed alla copertura economica dei relativi costi. Inoltre, essendo fuori dal tema del possesso, non può applicarsi la disciplina relativa al rimborso dei miglioramenti, che non è dovuta al comodatario, o meno che non si tratti di opere urgenti e necessarie alla conservazione della cosa. Detta qualificazione giuridica esclude l'azione di arricchimento senza causa trattandosi di azione residuale, come sostenuto dal primo giudice. Infine, irrilevante è ai fini della decisione tutta la questione sulla particella n. 660 sub 4 estranea al processo, la carenza di prova del possesso è da riferirsi alle particelle di cui all'atto di citazione.
Quanto al riconoscimento della fondatezza dell'azione di rivendica essa va ritenuta fondata pag. 11/13 nella misura in cui se è vero che l'eccezione di usucapione non rende l'onere di chi agisce in rivendica meno gravoso, tuttavia, esso è attenuato nell'ipotesi in cui chi sostenga di aver usucapito non cotesta la proprietà del bene in capo al rivendicate al momento in cui asserisce di aver iniziato a possedere. In tal caso l'usucapione non è in contrasto con la proprietà del bene. Tale ammissione può desumersi nel caso di specie dalle stesse dichiarazioni provenienti dal Cavaliere e non disconosciute, e dalla condotta tacitamente tenuta dagli appellanti mai volta a negare il diritto in capo a , quanto in suo disinteresse e abbondono della Persona_1 cosa, per essere stabilmente residente all'estero. (Cass. civ. n. 6324/2022) Per cui la decisione del primo giudice è corretta, in ragione dei titoli posti alla base dell'azione di rivendica e della mancata espressa contestazione della proprietà in capo a all'epoca dell'inizio Persona_1 del possesso. L'appello va rigettato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza, ed il valore indeterminato della controversia. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. non essendo evidente, per la complessità delle questioni trattare, la mala fede, o colpa grave degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di nella qualità di amministratrice Parte_1 Parte_2 CP_1 di sostegno di , avverso la sentenza n. 3820/2024 del Tribunale Parte_4 di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 16/07/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 17/07/2024 – notificata a mezzo pec in data 18/07/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 8.800,00 competenze, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
pag. 12/13 Salerno, lì 9/ 07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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